Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureş (Romania) il 31 gennaio 2019 – MF / BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti, Secapital Sàrl

(Causa C-75/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Specializat Mureş

Parti

Ricorrente: MF

Resistenti: BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti, Secapital Sàrl

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori 1 , in particolare i considerando 12, 21 e 23 del preambolo della direttiva e l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 2 e l’articolo 8 della direttiva, ostino ad un’interpretazione dei giudici nazionali secondo cui il consumatore non può invocare nell’ambito di un’opposizione all’esecuzione - la quale, in base al diritto interno, rappresenta un’azione speciale che può essere esercitata in determinati termini e condizioni restrittivi -, dopo l’avvio di un’esecuzione forzata nei confronti dell’opponente, per il motivo che sarebbe inammissibile per tale mezzo di ricorso, la constatazione della sussistenza di clausole abusive in un contratto di credito concluso con un professionista - contratto di credito che rappresenta, secondo la legge, titolo esecutivo e in base al quale è stata avviata l’esecuzione forzata nei confronti del consumatore -, con riferimento alla disciplina della legislazione interna che prevede un’azione di diritto comune, imprescrittibile, attraverso la quale il consumatore può chiedere in qualsiasi momento la constatazione della sussistenza di clausole abusive e che le stesse siano private dei loro effetti, senza che la decisione nell’ambito di tale procedimento produca conseguenze dirette sul procedimento di esecuzione forzata, esistendo il rischio che l’esecuzione forzata sia finalizzata prima che sia ottenuta una decisione nel contesto del procedimento di diritto comune.

2)    In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione, se le medesime disposizioni della direttiva ostino a una previsione del diritto nazionale che stabilisce un termine di 15 giorni dalla comunicazione dei primi atti di esecuzione forzata (per mezzo di una disposizione imperativa, di ordine pubblico, al cui mancato rispetto consegue il rigetto dell’azione in quanto formulata tardivamente) entro cui il consumatore opponente (debitore soggetto all’esecuzione forzata) deve far valere il carattere abusivo di clausole contrattuali contenute nel contratto di credito concluso con un professionista, considerato che lo stesso regime sussiste nel diritto interno anche per la possibilità di invocare censure simili valutate come argomenti in difesa nel merito della causa, tenendo presente d’altra parte il fatto che, secondo costante giurisprudenza della Corte, sussiste a carico del giudice nazionale l’obbligo di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di clausole contrattuali non appena dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).