ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

8 novembre 2011

Causa F‑92/09 DEP

U

contro

Parlamento europeo

«Procedura – Liquidazione delle spese – Decisione di rigetto del reclamo – Procedimento sommario»

Oggetto: Ricorso con cui U ha proposto al Tribunale una domanda di liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura.

Decisione:      L’importo delle spese ripetibili presso il Parlamento ad opera della parte ricorrente è fissato in EUR 23 670, oltre ad interessi di mora, dalla data di notifica della presente ordinanza alla data del pagamento, al tasso calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il menzionato periodo, maggiorato di due punti.

Massime

1.      Procedura – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Spese indispensabili sostenute dalle parti

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, lett. b)]

2.      Procedura – Spese – Liquidazione – Elementi da prendere in considerazione

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, lett. b)]

3.      Procedura – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti

[Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, lett. b)]

4.      Procedura – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, lett. b); Statuto dei funzionari, art. 91, n. 4]

5.      Procedura – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Spese sostenute dalle parti nella fase precedente la presentazione del ricorso – Esclusione

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, lett. b)]

6.      Procedura – Spese ripetibili – Spese sostenute per la procedura di liquidazione delle spese – Non luogo a provvedere

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 86 e 92)

7.      Procedura – Spese – Liquidazione – Interessi moratori

1.      Discende dall’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica che le spese ripetibili sono limitate, da una parte, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altra, a quelle che sono state indispensabili a tali fini. Inoltre, spetta al ricorrente produrre documenti giustificativi tali da dimostrare il carattere effettivo delle spese di cui egli chiede il rimborso.

(v. punto 37)

2.      Il giudice dell’Unione ha il potere non di liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai rispettivi avvocati, ma di determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese. Statuendo sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell’Unione non deve prendere in considerazione una tariffa nazionale che fissa gli onorari degli avvocati né un eventuale accordo concluso al riguardo tra la parte interessata e i suoi agenti o difensori.

In mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il giudice deve valutare equitativamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento giurisdizionale ha eventualmente richiesto da parte degli agenti o dei difensori intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti.

(v. punti 38 e 39)

3.      Viene riconosciuto che gli onorari dovuti dalle parti ai rispettivi avvocati e riferentisi al periodo successivo alla trattazione orale non possono essere presi in considerazione quali spese ripetibili. Ciò vale, in particolare, per gli onorari reclamati per l’esame delle sentenze e per la preparazione delle impugnazioni. Tuttavia, discende dagli artt. 278 TFUE e 279 TFUE che l’obiettivo di un procedimento sommario consiste nel regolare una situazione transitoria nel quadro di un procedimento di merito e in attesa di una decisione su quest’ultimo. Del resto, la necessità di prendere in considerazione, nel procedimento di merito, le spese inerenti all’esame di un’ordinanza su procedimento sommario discende dal fatto che tali procedimenti non sono distinti e indipendenti l’uno dall’altro, poiché si riferiscono alla stessa causa e, pertanto, presentano importanti elementi in comune.

(v. punto 46)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 31 marzo 2011, cause riunite T‑5/02 DEP e T‑80/02 DEP, Tetra Laval/Commissione (punto 77)

4.      Per quanto riguarda le spese ripetibili, una prestazione relativa alla lettura della decisione di rigetto del reclamo riguarda a priori la fase precontenziosa del procedimento di merito. Tuttavia, qualora il procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia stato eccezionalmente avviato sulla base dell’art. 91, n. 4, dello Statuto, ossia immediatamente dopo la presentazione del reclamo e senza attendere la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina su quest’ultimo, è indispensabile alla prosecuzione del procedimento di merito che la parte ricorrente prenda conoscenza di tale decisione, intervenuta in corso di causa, e ne valuti le implicazioni.

(v. punto 47)

5.      Vanno escluse per non essere state indispensabili al procedimento le spese legali che si riferiscono a periodi durante i quali non è stato segnalato alcun atto processuale.

(v. punto 48)

Riferimento:

Corte: 6 gennaio 2004, causa C‑104/89 DEP, Mulder e a./Consiglio e Commissione (punto 47); Willeme/Commissione, cit. (punto 37)

Tribunale dell’Unione europea: 21 dicembre 2010, causa T‑34/02 DEP, Le Levant 015 e a./Commissione (punto 33)

6.      L’art. 92 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica relativo al procedimento di contestazione sulle spese non prevede, a differenza dell’art. 86 del detto regolamento, che si provveda sulle spese nella sentenza o nell’ordinanza che pone fine alla causa. Infatti, se, in forza dell’art. 92 del regolamento di procedura, il giudice dell’Unione statuisse sulla contestazione sulle spese di una causa principale e, separatamente, sulle nuove spese sostenute nell’ambito di quest’ultima contestazione, esso potrebbe, se del caso, essere successivamente investito di una nuova contestazione sulle nuove spese. Non occorre quindi provvedere separatamente sulle spese sostenute e sugli onorari spettanti ai fini del procedimento di liquidazione delle spese dinanzi al Tribunale. Tuttavia, spetta al giudice dell’Unione, nel fissare le spese ripetibili, tener conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese.

(v. punti 63-65)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 26 aprile 2010, causa F‑7/08 DEP, Schönberger/Parlamento (punti 45‑47)

7.      In forza dell’art. 92 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale, da una parte, l’accertamento dell’obbligo di pagare interessi di mora su una condanna alle spese pronunciata dal detto Tribunale e, dall’altra, la fissazione del tasso applicabile.

(v. punto 67)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 10 novembre 2009, causa F‑147/08 DEP, X/Parlamento (punto 35)