ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

9 luglio 2010


Causa F‑91/09


Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Termine ragionevole per presentare una domanda di risarcimento danni — Tardività»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in particolare, in primo luogo, la declaratoria di inesistenza e, in subordine, l’annullamento della decisione implicita della Commissione di rigetto della sua domanda del 9 settembre 2008 diretta al risarcimento dei danni che egli avrebbe subito a seguito di una nota del 9 dicembre 2003 del servizio medico della Commissione, relativa ad un controllo medico cui avrebbe dovuto sottoporsi; in secondo luogo, l’annullamento e la declaratoria di inesistenza della decisione della Commissione del 30 giugno 2009, di rigetto del suo reclamo del 16 marzo 2009 contro la detta decisione implicita; in terzo luogo, la condanna della Commissione a versargli, quale risarcimento dei pretesi danni, la somma di EUR 300 000, o qualsiasi altra somma che il Tribunale riterrà giusta ed equa a tale titolo, oltre agli interessi, decorrenti dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto la domanda del 9 settembre 2008, al tasso del 10% annuo con capitalizzazione annuale.

Decisione: Il ricorso è respinto in parte in quanto manifestamente irricevibile, in parte in quanto manifestamente infondato. Il ricorrente è condannato all’insieme delle spese.

Massime

Funzionari — Ricorso — Termini — Domanda di risarcimento danni rivolta a un’istituzione — Osservanza di un termine ragionevole — Criteri di valutazione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto dei funzionari, art. 90)

Spetta ai funzionari o agli agenti presentare all’istituzione, entro un termine ragionevole, una domanda diretta ad ottenere da parte dell’Unione un risarcimento in ragione del danno che sarebbe ad essa imputabile, a decorrere dal momento in cui sono venuti a conoscenza della situazione di cui si lamentano. Il carattere ragionevole di un termine deve essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle parti coinvolte.

Occorre parimenti, al riguardo, tener conto dell’elemento di raffronto costituito dal termine di prescrizione di cinque anni previsto in materia di azioni per responsabilità extracontrattuale dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia, ancorché tale termine non trovi applicazione nelle controversie tra l’Unione e i suoi agenti. Gli interessati, qualora ritengano di essere oggetto di un trattamento discriminatorio illecito, devono presentare all’istituzione, entro un termine ragionevole che non può eccedere i cinque anni a decorrere dal momento in cui essi sono venuti a conoscenza della situazione da essi lamentata, una domanda diretta ad ottenere l’adozione delle misure idonee a rimediare a tale situazione e a porvi fine.

Tuttavia, il termine di cinque anni non può costituire un limite rigido e intangibile entro il quale ogni domanda sarebbe ricevibile, indipendentemente dal tempo fatto trascorrere dal ricorrente per presentare all’amministrazione la sua domanda e dalle circostanze del caso di specie.

(v. punti 32-35)

Riferimento:

Corte: 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhardt/Commissione (Racc. pag. 1171, punti 7, 10 e 11)

Tribunale di primo grado: 5 ottobre 2004, causa T‑45/01, Sanders e a./Commissione (Racc. pag. II‑3315, punto 62); 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, Eagle e a./Commissione (Racc. pag. II‑3381, punti 60, 65 e 66, e giurisprudenza ivi citata, punto 71), e 26 giugno 2009, causa T‑114/08 P, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑53 e II‑A‑1‑313, punto 28)

Tribunale della funzione pubblica: 1° febbraio 2007, causa F‑125/05, Tsarnavas/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑43 e II‑A‑1‑231, punti 71, 76 e 77)