SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

26 ottobre 2016 (*)

«Impugnazione – Dumping – Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1138/2011 e (UE) n. 1241/2012 – Importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 2, paragrafo 10, lettera i) – Adeguamento – Funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Articolo 2, paragrafo 10, primo comma – Simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Principio di buona amministrazione»

Nella causa C‑468/15 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 settembre 2015,

PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas), con sede in Medan (Indonesia), rappresentata da D. Luff, avocat,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito da N. Tuominen, avocate,

convenuto in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da J.-F. Brakeland e M. França, in qualità di agenti,

Sasol Olefins & Surfactants GmbH, con sede in Amburgo (Germania),

Sasol Germany GmbH, con sede in Amburgo,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da E. Juhász, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la propria impugnazione, la PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (in prosieguo: la «PTMM») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 giugno 2015, PT Musim Mas/Consiglio (T‑26/12, non pubblicata, EU:T:2015:437; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto ad ottenere l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, dell’8 novembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia (GU 2011, L 293, pag. 1), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2012 del Consiglio, dell’11 dicembre 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 (GU 2012, L 352, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: i «regolamenti controversi»).

 Contesto normativo

2        All’epoca dei fatti all’origine della controversia, le disposizioni disciplinanti l’adozione di misure antidumping da parte dell’Unione europea erano contenute nel regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51, e rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22), come modificato dal regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012 (GU 2012, L 237, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»).

3        L’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base stabiliva quanto segue:

«Quando non esiste un prezzo all’esportazione oppure quando il prezzo all’esportazione non è considerato attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, il prezzo all’esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa.

In questi casi, per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile al livello frontiera comunitaria, sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l’importazione e la rivendita e dei profitti.

(...)».

4        L’articolo 2, paragrafo 10, di tale regolamento così disponeva:

«Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell’applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati:

(...)

i)      Commissioni

Si applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame.

Nel termine “commissione” si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.

(...)».

 Fatti all’origine della controversia e regolamenti controversi

5        La PTMM è una società con sede in Indonesia che produce, in particolare, alcoli grassi (in prosieguo: il «prodotto di cui trattasi»). Essa commercializza i propri prodotti nell’Unione europea avvalendosi, da un lato, di due società collegate aventi sede in Singapore, la Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd (in prosieguo: la «ICOF S»), controllata detenuta al 100% da azionisti che controllano altresì la PTMM, e la Besdale Trading Pte Ltd e, dall’altro, di una società con sede in Germania, la ICOF Europe GmbH (in prosieguo: la «ICOF E»), detenuta al 100% dalla ICOF S.

6        A seguito di una denuncia depositata il 30 giugno 2010 da due produttori dell’Unione, la Cognis GmbH nonché la Sasol Olefins & Surfactants GmbH, e delle indagini condotte dalla Commissione europea, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento di esecuzione n. 1138/2011. Tale regolamento impone un dazio antidumping definitivo di EUR 45,63 per tonnellata sulle importazioni del prodotto di cui trattasi fabbricato dalla PTMM.

7        Ai fini del calcolo di tale dazio antidumping definitivo, il Consiglio ha proceduto, nell’ambito del confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, ad un adeguamento al ribasso del prezzo all’esportazione a titolo delle commissioni versate dalla PTMM alla ICOF S per le vendite nell’Unione effettuate da quest’ultima, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Al riguardo, al considerando 31 del regolamento di esecuzione n. 1138/2011, il Consiglio ha respinto, in particolare, l’argomento della PTMM secondo cui essa formava un’entità economica unica con la ICOF S nella quale operava come servizio interno di esportazione. Inoltre, al considerando 35 di tale regolamento, il Consiglio ha respinto la domanda della PTMM volta ad ottenere un adeguamento identico del valore normale, ai sensi di detta disposizione del regolamento di base, in quanto il contratto che prevedeva il versamento di una commissione alla ICOF S riguardava unicamente le vendite all’esportazione, e non le vendite interne, che erano fatturate direttamente dalla PTMM.

8        Il 13 giugno 2012 la Commissione ha comunicato alla PTMM che, a seguito della sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP (C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78), intendeva emendare il regolamento di esecuzione n. 1138/2011 al fine di modificare il dazio antidumping imposto ad un’altra società indonesiana, la PT Ecogreen Oleochemicals, Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte. Ltd (in prosieguo: la «Ecogreen»), in quanto si trovava in una situazione analoga a quella della causa che ha dato luogo a tale sentenza e alla sentenza del Tribunale del 10 marzo 2009, Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio (T‑249/06, EU:T:2009:62), e formava un’entità economica unica con la Ecogreen Oleochemicals GmbH.

9        L’11 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2012. Con tale regolamento, l’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile alla Ecogreen è stata portata a EUR 0 per tonnellata. Nonostante le richieste formulate dalla PTMM dirette a far riconoscere che la sua situazione era identica a quella della Ecogreen, il Consiglio, con detto regolamento, ha mantenuto il dazio antidumping definitivo applicabile alla PTMM.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

10      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2012, la PTMM ha presentato un ricorso diretto all’annullamento dei regolamenti controversi.

11      A sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la PTMM ha dedotto quattro motivi.

12      Il primo motivo riguardava una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Tale motivo si articolava in due parti. In primo luogo, la PTMM contestava al Consiglio di aver commesso un errore manifesto di valutazione e un abuso di potere nel non riconoscere l’esistenza di un’entità economica unica formata dalla stessa e dalla ICOF S. In secondo luogo, la ricorrente considerava che detta istituzione non aveva fornito alcun elemento di prova convincente che dimostrasse che la ICOF S esercitava funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Il secondo motivo riguardava una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, primo comma, del regolamento di base. Anche tale motivo era suddiviso in due parti. Solo la prima parte del suddetto motivo è pertinente ai fini della presente impugnazione. Nell’ambito di tale parte, la PTMM faceva valere che, nel realizzare un adeguamento del prezzo all’esportazione, il Consiglio aveva causato un’asimmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione e che avrebbe quindi dovuto procedere ad un adeguamento analogo per il valore normale. Il terzo e il quarto motivo riguardavano violazioni, rispettivamente, del principio di buona amministrazione e del principio di non discriminazione.

13      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i quattro motivi e il ricorso nella sua interezza.

 Domande delle parti in sede di impugnazione

14      La PTMM chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        statuire in via definitiva sulla controversia, accogliendo le richieste formulate dalla PTMM dinanzi al Tribunale e annullare il dazio antidumping impostole in forza dei regolamenti controversi, e

–        condannare il Consiglio e gli intervenienti a pagare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla PTMM per entrambi i gradi di giudizio.

15      Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        in subordine, respingere il ricorso, e

–        condannare la PTMM alle spese relative ai due gradi di giudizio.

16      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile, e

–        condannare la PTMM alle spese del procedimento.

 Sull’impugnazione

17      A sostegno dell’impugnazione, la PTMM deduce quattro motivi.

 Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in quanto il Tribunale ha erroneamente applicato la nozione di «entità economica unica»

18      Il primo motivo è suddiviso in sette parti.

 Sulla prima parte del primo motivo, attinente all’applicazione di una metodologia erronea e all’omessa considerazione di elementi di prova determinanti

–       Argomenti delle parti

19      La PTMM fa valere, in primo luogo, che il Tribunale ha utilizzato una metodologia erronea per non applicare nei suoi confronti la nozione di «entità economica unica». Infatti, dal punto 47 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale, per escludere l’applicazione di tale nozione, ritiene sufficiente che siano presentati indizi dell’inesistenza di un’entità economica unica. Orbene, dalla giurisprudenza emerge che il Consiglio e la Commissione (in prosieguo, congiuntamente: le «istituzioni dell’Unione») nonché il Tribunale devono esaminare le prove atte a dimostrare che il produttore affida al suo distributore collegato compiti che spettano normalmente ad un settore vendite interno.

20      In secondo luogo, la PTMM sostiene che il Tribunale ha omesso di esaminare elementi di prova determinanti, in particolare gli elementi che dimostrano che essa non dispone di alcun settore di marketing e di vendita del prodotto di cui trattasi e che si avvale interamente della ICOF S per vendere tale prodotto sul mercato interno o su quello internazionale. Invece di esaminare tali elementi, il Tribunale, al punto 42 della sentenza impugnata, avrebbe erroneamente concluso, basandosi su una dichiarazione della PTMM in udienza, che quest’ultima, nell’affermare che il Consiglio aveva omesso di considerare detti elementi, cercava solamente di suffragare il motivo relativo ad una violazione del principio di buona amministrazione. In tal modo, esso avrebbe snaturato gli argomenti della PTMM.

21      Il Consiglio contesta la fondatezza della presente parte. La Commissione ritiene tale parte irricevibile e, in ogni caso, infondata.

–       Giudizio della Corte

22      In primo luogo, riguardo all’argomento vertente sull’applicazione di una metodologia erronea, si deve rilevare che il Tribunale, al punto 47 della sentenza impugnata, non ha affatto formulato una metodologia nuova consistente nella presentazione di indizi dell’inesistenza di un’entità economica unica per escludere l’applicazione di tale nozione. Al contrario, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato la giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «entità economica unica» e agli adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

23      Pertanto, ai punti da 43 a 46 della sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato tale giurisprudenza. In particolare, al punto 46 della medesima, il Tribunale ha fatto riferimento alla sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP (C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78), secondo cui, se le istituzioni dell’Unione ritengono che si debba applicare un adeguamento al ribasso del prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, incombe a tali istituzioni fornire la prova o, quanto meno, indizi atti a dimostrare che sussistono le condizioni di applicazione di tale disposizione.

24      Il punto 47 della sentenza impugnata costituisce un punto introduttivo con il quale il Tribunale ha affermato sostanzialmente che, tenuto conto della giurisprudenza citata ai punti da 43 a 46 di tale sentenza, avrebbe proceduto ad analizzare gli elementi di prova alla base della conclusione del Consiglio, secondo cui la PTMM e la ICOF S non formavano un’entità economica unica. Tale analisi figura ai punti da 50 a 71 di detta sentenza.

25      Contrariamente a quanto sostiene la PTMM, il Tribunale ha inteso per l’appunto verificare che le istituzioni dell’Unione avessero esaminato le prove atte a dimostrare, secondo la PTMM, che quest’ultima aveva affidato alla ICOF S i compiti che spettano normalmente a un settore vendite interno, prima di escludere l’esistenza di un’entità economica unica e di operare un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

26      Pertanto, il presente argomento deve essere respinto in quanto infondato.

27      In secondo luogo, per quanto concerne l’argomento secondo cui il Tribunale non avrebbe preso in considerazione elementi di prova determinanti, occorre ricordare che la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale si è basato nell’accertamento di tali fatti. Invero, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e i principi generali del diritto nonché le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso dello snaturamento di tali elementi, detta valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte [sentenza dell’11 settembre 2014, Gem-Year e Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Consiglio, C‑602/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:2203, punto 37].

28      Ne consegue che la Corte non è competente ad esaminare gli elementi di prova su cui il Tribunale si è basato per concludere che la PTMM e la ICOF S non formavano un’entità economica unica, fatto salvo uno snaturamento di tali elementi.

29      È vero che la PTMM sostiene che il Tribunale, al punto 42 della sentenza impugnata, ha snaturato gli argomenti da essa sollevati relativamente all’omessa considerazione di elementi di prova determinanti. Tuttavia, da un lato, la ricorrente si limita ad affermare che il Tribunale ha «erroneamente» concluso che, con il suo argomento, essa cercava di suffragare il motivo attinente ad una violazione, da parte del Consiglio, del principio di buona amministrazione, senza precisare in che cosa consistesse detto snaturamento. Dall’altro, essa non fa valere che detta omessa considerazione costituisca uno snaturamento degli elementi di prova su cui il Tribunale si è basato per giungere alla conclusione citata nel punto precedente della presente sentenza, o che tali elementi siano stati oggetto di un siffatto snaturamento. Di conseguenza, poiché la PTMM non ha asserito alcuno snaturamento degli elementi di prova, si deve respingere il presente argomento in quanto irricevibile.

30      In ogni caso, occorre rilevare che il punto 42 della sentenza impugnata concerne l’argomento della PTMM, secondo cui le istituzioni dell’Unione avrebbero commesso un abuso di potere negando l’esistenza di un’entità economica unica e non tenendo conto di determinati elementi di fatto. Orbene, al suddetto punto 42, il Tribunale si è limitato ad affermare che l’argomento relativo all’abuso di potere sarebbe stato trattato nell’ambito dell’analisi del motivo vertente su un’asserita violazione del principio di buona amministrazione. Tale argomento è stato quindi analizzato dal Tribunale ai punti da 111 a 122 di detta sentenza. In particolare, ai punti da 115 a 120 di quest’ultima, il Tribunale ha stabilito che le istituzioni dell’Unione avevano esaminato i principali argomenti sollevati dalla PTMM durante il procedimento amministrativo e i relativi elementi di prova.

31      Occorre pertanto respingere la presente parte del primo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

 Sulla seconda, sulla terza e sulla settima parte del primo motivo, relative alla presa in considerazione di indizi privi di pertinenza ai fini della valutazione dell’esistenza di un’entità economica unica

–       Argomenti delle parti

32      Con la seconda parte del primo motivo, la PTMM sostiene che il Tribunale, nel rilevare, al punto 51 della sentenza impugnata, che le funzioni svolte dalla ICOF S per la vendita di prodotti diversi da quello di cui trattasi erano pertinenti per rifiutare l’applicazione della nozione di «entità economica unica», ha preso in considerazione un indizio erroneo nel quadro dell’analisi della nozione di «entità economica unica» e ha indebitamente esteso la portata dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Secondo la PTMM, il fatto che la ICOF S agisca come settore interno di marketing e di vendita del prodotto in esame non significa che essa non possa stabilire rapporti commerciali con terzi per prodotti analoghi o meno al prodotto in oggetto.

33      Con la terza parte del primo motivo, la PTMM sostiene che il Tribunale, nel tener conto, al punto 53 della sentenza impugnata, delle vendite realizzate dalla ICOF S di prodotti forniti da terzi, ha commesso un errore di diritto. Infatti, in primo luogo, i rapporti commerciali che il distributore intrattiene con altre imprese non potrebbero incidere sul rapporto esistente tra tale distributore e la società controllante. In secondo luogo, nel caso di specie, le vendite dei prodotti di terzi non presenterebbero alcun collegamento con il prodotto di cui trattasi. Orbene, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base riguarderebbe il prodotto in esame, e non altri prodotti. Al riguardo, nel corso delle indagini e dinanzi al Tribunale si sarebbe accertato che la ICOF S e la ICOF Europe hanno venduto unicamente il prodotto in oggetto fabbricato dalla PTMM, e non il prodotto in questione proveniente da altri produttori. In terzo luogo, ai punti da 54 a 57 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe creato erroneamente un nuovo criterio impreciso di «dipendenza». Inoltre, il Tribunale non preciserebbe la percentuale delle vendite provenienti da terzi al di sotto della quale si potrebbe parlare di «dipendenza».

34      Con la settima parte, la PTMM contesta al Tribunale di aver considerato, al punto 69 della sentenza impugnata, che il volume delle sue vendite all’esportazione dirette era un’indicazione del fatto che essa e la ICOF S non formavano un’entità economica unica. Inoltre, il Tribunale non avrebbe indicato il modo in cui un criterio del genere possa essere utilizzato né la soglia delle vendite dirette all’esportazione oltre la quale non sarebbe più possibile dimostrare l’esistenza di un’entità economica unica.

35      Le istituzioni dell’Unione contestano sia la ricevibilità sia la fondatezza di dette parti del primo motivo.

–       Giudizio della Corte

36      Con la seconda, la terza e la settima parte del primo motivo, che occorre esaminare congiuntamente, la PTMM contesta sostanzialmente al Tribunale di aver preso in considerazione indizi o fattori non pertinenti nell’ambito dell’analisi della nozione di entità economica unica, vale a dire la vendita da parte della ICOF S di prodotti diversi da quello di cui trattasi e di prodotti forniti da terzi nonché la fatturazione diretta da parte della PTMM di una parte delle vendite all’esportazione nell’Unione.

37      Al riguardo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione non possono essere comparati, la medesima disposizione stabilisce che si tenga conto, in forma di adeguamenti, delle differenze constatate tra i fattori che, secondo quanto viene affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità.

38      Tra i fattori per i quali possono essere operati adeguamenti, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base stabilisce che si applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame. Tale disposizione precisa che nel termine «commissione» si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.

39      Tuttavia, un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non può essere effettuato se il produttore stabilito in uno Stato terzo e il suo distributore collegato incaricato delle esportazioni nell’Unione formino un’entità economica unica.

40      Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, la suddivisione delle attività di produzione e di quelle di vendita all’interno di un gruppo formato da società giuridicamente distinte non può sminuire per nulla il fatto che si tratta di un’entità economica unica la quale organizza in questo modo un complesso di attività svolte, in altri casi, da un’entità che è unica anche sotto il profilo giuridico (v., per analogia, sentenza del 13 ottobre 1993, Matsushita Electric Industrial/Consiglio, C‑104/90, EU:C:1993:837, punto 9).

41      Ciò considerato, il riconoscimento dell’esistenza di un’entità economica unica consente di evitare che costi chiaramente inclusi nel prezzo di un prodotto allorché la vendita viene effettuata da un settore vendite inserito nell’organizzazione del produttore ne esulino quando la stessa attività di vendita viene svolta da un’impresa giuridicamente distinta, pure se economicamente controllata dal produttore (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 marzo 1992, Canon/Consiglio, C‑171/87, EU:C:1992:106, punto 13).

42      Ne consegue che un distributore che formi un’entità economica unica con un produttore stabilito in uno Stato terzo non può essere considerato come soggetto che svolge funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

43      Nel contesto dell’analisi dell’esistenza di un’entità economica unica tra un produttore e il suo distributore collegato, è determinante, conformemente alla giurisprudenza della Corte, considerare la realtà economica dei rapporti esistenti tra detto produttore e tale distributore (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 55). Tenuto conto della necessità di una constatazione che rifletta la realtà economica dei rapporti esistenti tra detto produttore e tale distributore, le istituzioni dell’Unione devono prendere in considerazione l’insieme dei fattori pertinenti che consentono di determinare se tale distributore svolga o meno le funzioni di un settore vendite integrato di detto produttore.

44      Tali fattori non possono limitarsi alle funzioni esercitate dal distributore collegato in relazione alle sole vendite del prodotto di cui trattasi fabbricato dal produttore che afferma di formare un’entità economica unica con detto distributore.

45      Pertanto, le istituzioni dell’Unione possono legittimamente tener conto di fattori quali le vendite da parte del distributore collegato di prodotti diversi dal prodotto oggetto dell’inchiesta antidumping e le vendite da parte di tale distributore di prodotti forniti da produttori diversi da quello con cui esso è collegato.

46      Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel considerare, ai punti 51 e 53 della sentenza impugnata, che, per valutare l’esistenza di un’entità economica unica, occorresse tener conto delle attività del distributore collegato relative a prodotti diversi da quello in esame nonché della parte delle vendite realizzate da tale distributore riguardanti prodotti provenienti da produttori non collegati.

47      Per quanto concerne le vendite di prodotti provenienti da produttori non collegati, va precisato che, contrariamente a quanto sostiene la PTMM, il Tribunale non crea affatto un nuovo criterio di «dipendenza» ai punti da 54 a 57 della sentenza impugnata. Infatti, sebbene il Tribunale abbia effettivamente rilevato, al punto 54 di tale sentenza, che la ICOF S non poteva essere considerata «in una posizione di dipendenza rispetto al gruppo cui è collegata», tale giudice si è limitato ad analizzare, ai punti da 53 a 57 di detta sentenza, la parte delle vendite realizzate dal distributore collegato di prodotti provenienti da produttori non collegati.

48      Pertanto, al punto 53 della suddetta sentenza, il Tribunale ha sottolineato che la parte delle vendite, effettuate dal distributore collegato, di prodotti provenienti da produttori non collegati è un fattore importante per determinare se tale distributore formi un’entità economica unica con il produttore collegato. Ai punti da 54 a 57 di detta sentenza, il Tribunale ha poi constatato che le attività della ICOF S, sia per il 2009 sia per il 2010, riguardavano in gran parte forniture provenienti da imprese non collegate, il che, secondo detto giudice, sembrava deporre a favore dell’esistenza di un’entità economica unica.

49      Così come le istituzioni dell’Unione sono autorizzate a tener conto delle vendite di prodotti diversi dal prodotto di cui trattasi fabbricato dal produttore collegato per determinare l’esistenza di un’entità economica, anche la fatturazione diretta da parte del produttore stabilito in uno Stato terzo di una parte delle vendite all’esportazione nell’Unione è un fattore rilevante che tali istituzioni possono prendere in considerazione. In proposito, al punto 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente rilevato che, quanto più significativa è la proporzione di tali vendite dirette, tanto più difficile è sostenere che il distributore collegato esercita le funzioni di un settore vendite interno. Pertanto, contrariamente a quanto afferma la PTMM, il punto 69 di detta sentenza non è inficiato da alcun errore di diritto.

50      Ne consegue che la seconda, la terza e la settima parte del primo motivo devono essere respinte in quanto infondate.

 Sulla quarta e sulla sesta parte del primo motivo, relative al contratto concluso tra la PTMM e la ICOF S

–       Argomenti delle parti

51      Con la quarta parte del primo motivo, la PTMM sostiene che il Tribunale ha enunciato presunzioni erronee in fatto e in diritto riguardo all’esistenza di un contratto concluso tra la stessa e la ICOF S, che prevede il versamento di commissioni a quest’ultima. Essa contesta così al Tribunale di aver considerato, al punto 60 della sentenza impugnata, che tale contratto costituiva un elemento pertinente nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un’entità economica unica.

52      Infatti, in primo luogo, il Tribunale avrebbe considerato erroneamente che esistesse una differenza tra un contratto scritto e una «serie di accordi verbali», come quelli conclusi tra la Ecogreen e il suo operatore commerciale collegato. In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle prove atte a dimostrare che tra la PTMM e la ICOF S sarebbero esistiti diversi accordi di compensazione. In terzo luogo, un accordo di fissazione dei prezzi di trasferimento tra due imprese collegate costituirebbe un’ulteriore prova del fatto che esse formano un’entità economica unica. Un accordo del genere ripartirebbe i margini di rischio e di profitto all’interno di un gruppo di imprese situate in paesi differenti. Una simile ripartizione dei margini dimostrerebbe l’esistenza di uno stretto legame tra le due imprese, che sarebbero congiuntamente responsabili della redditività complessiva del gruppo cui appartengono. Inoltre, si presumerebbe che tutte le imprese operanti a livello internazionale concludano con i loro distributori collegati stabiliti all’estero accordi di fissazione dei prezzi di trasferimento analoghi a quello esistente tra la PTMM e la ICOF S. Il Tribunale non avrebbe quindi tenuto conto delle realtà essenziali del commercio internazionale e dei trasferimenti intra‑gruppi.

53      Nella sesta parte del primo motivo, la PTMM afferma che il Tribunale, ai punti 62 e 64 della sentenza impugnata, ha erroneamente interpretato le disposizioni del contratto, in particolare l’articolo 7.3 dello stesso, che costituirebbe una clausola standard volta ad evitare la responsabilità solidale di entrambe le imprese nei confronti dei terzi. Ciò non riguarderebbe la ripartizione delle funzioni tra dette due imprese.

54      Le istituzioni dell’Unione ritengono che le suddette parti del primo motivo debbano essere respinte in quanto irricevibili e che siano, in ogni caso, infondate.

–       Giudizio della Corte

55      Con la quarta e la sesta parte del primo motivo, che occorre esaminare congiuntamente, la PTMM mette in discussione sostanzialmente il fatto che il Tribunale si sia basato sul contratto concluso tra la PTMM e la ICOF S per dichiarare l’inesistenza di un’entità economica unica nonché l’analisi di tale contratto da parte di detto giudice.

56      In primo luogo, riguardo all’argomento secondo cui il contratto concluso tra la PTMM e la ICOF S non costituirebbe un elemento pertinente nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un’entità economica unica, è già stato rilevato, al punto 43 supra, che, data la necessità di una constatazione che rifletta la realtà economica dei rapporti tra il produttore e il distributore collegato, devono essere presi in considerazione tutti i fattori pertinenti per determinare se tale distributore eserciti le funzioni di un settore vendite interno. Orbene, l’esistenza di un contratto concluso tra il produttore e il suo distributore collegato, che prevede il versamento di commissioni a quest’ultimo, costituisce un elemento importante nei rapporti tra dette due società. Il fatto di non tenerne conto equivarrebbe a occultare una parte della realtà economica di tali rapporti.

57      Pertanto, il Tribunale non ha errato nel considerare, al punto 60 della sentenza impugnata, che l’esistenza di un contratto concluso tra la PTMM e la ICOF S, che prevede il versamento di commissioni a quest’ultima, costituisce un elemento pertinente per determinare se le due suddette società formino o meno un’entità economica unica.

58      Ne consegue che l’argomento secondo cui il contratto concluso tra la PTMM e la ICOF S non sarebbe un elemento pertinente nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un’entità economica unica deve essere respinto in quanto infondato.

59      In secondo luogo, per quanto concerne gli argomenti relativi all’asserita mancanza di una differenza tra un contratto scritto e una «serie di accordi verbali», come quelli conclusi tra la Ecogreen e il suo distributore collegato, all’omessa considerazione di determinati elementi di prova, alla circostanza che non si è tenuto conto delle realtà del commercio internazionale e dei trasferimenti intra‑gruppi nonché all’erronea interpretazione delle disposizioni del contratto, ai punti 62 e 64 della sentenza impugnata, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 27 supra, fatto salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale si è basato nell’accertamento di tali fatti.

60      Orbene, con detti argomenti, la PTMM mette in discussione le valutazioni di fatto operate dal Tribunale ai punti da 62 a 64 della sentenza impugnata riguardo al contratto concluso tra la PTMM e la ICOF S, senza tuttavia invocare alcuno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova. Tali argomenti devono quindi essere respinti in quanto irricevibili.

61      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere la quarta e la sesta parte del primo motivo in quanto in parte irricevibili e in parte infondate.

 Sulla quinta parte del primo motivo, relativa al fatto che il Tribunale avrebbe indebitamente proceduto ad una sostituzione di motivazione

–       Argomenti delle parti

62      La PTMM contesta al Tribunale di aver proceduto ad una sostituzione di motivazione basandosi, al punto 62 della sentenza impugnata, su disposizioni specifiche del contratto da essa concluso con la ICOF S per dimostrare che il Consiglio aveva ragionevolmente potuto ritenere che tali disposizioni fossero indicative del fatto che la PTMM e la ICOF S non formavano un’entità economica unica. Invero, sarebbe pacifico che le istituzioni dell’Unione non hanno preso in considerazione le clausole del contratto né nel corso dell’inchiesta antidumping né successivamente.

63      Il Consiglio ritiene che la presente parte sia infondata. La Commissione sostiene, a titolo principale, che essa è irricevibile e, in subordine, che è infondata.

–       Giudizio della Corte

64      Dato che la PTMM contesta al Tribunale di aver proceduto ad una sostituzione di motivazione, si deve rammentare che, per giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso di annullamento, il Tribunale non può sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (sentenza del 14 aprile 2016, Netherlands Maritime Technology Association/Commissione, C‑100/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:254, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

65      Nel caso di specie, il Tribunale ha indicato, al punto 61 della sentenza impugnata, che il contratto concluso tra la PTMM e la ICOF S comprende diverse disposizioni che sono difficilmente conciliabili con l’esistenza di un’entità economica unica tra dette due società. Come rilevato dalla PTMM, il Tribunale, al punto 62 di tale sentenza, ha fatto riferimento a disposizioni specifiche di detto contratto, vale a dire agli articoli 7.3 e 12, che dimostrano, secondo tale giudice, un’assenza di solidarietà tra la PTMM e la ICOF S e costituiscono quindi un’indicazione del fatto che queste ultime non formano un’entità economica unica.

66      Contrariamente a quanto afferma la PTMM, il Tribunale non ha affatto proceduto ad una sostituzione di motivazione. Infatti, dal considerando 31 del regolamento di esecuzione n. 1138/2011 e dai considerando da 29 a 31 del regolamento di esecuzione n. 1241/2012 risulta che il contratto concluso tra la PTMM e la ICOF S è stato effettivamente preso in considerazione dalle istituzioni dell’Unione nel corso dell’inchiesta antidumping. Pertanto, in base a detti considerando, l’esistenza di tale contratto, che prevedeva che la ICOF S dovesse beneficiare di una commissione – sotto forma di un margine fisso – sulle vendite all’esportazione, costituisce un’indicazione del fatto che la PTMM e la ICOF S non formano un’entità economica unica, ma le funzioni di quest’ultima sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.

67      Di conseguenza, occorre respingere la presente parte del primo motivo in quanto infondata nonché il primo motivo nel suo insieme in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

 Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in quanto il Tribunale è giunto alla conclusione che il Consiglio ha sufficientemente dimostrato che le funzioni svolte dalla ICOF S sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni

68      Il secondo motivo è suddiviso in due parti.

 Sulla prima parte del secondo motivo, relativa ad una motivazione insufficiente e discriminatoria e ad un uso scorretto degli elementi di prova

–       Argomenti delle parti

69      La PTMM fa valere che la motivazione dei punti 80 e 82 della sentenza impugnata è insufficiente e discriminatoria. Inoltre, gli elementi di fatto menzionati in tali punti non sosterrebbero la conclusione del Tribunale, ma potrebbero essere utilizzati per dimostrare che la PTMM si avvale della ICOF S quale settore interno di marketing e di vendita.

70      Il Consiglio sostiene, a titolo principale, che la presente parte del secondo motivo è irricevibile e, in subordine, che è infondata. La Commissione ritiene che tale parte sia irricevibile.

–       Giudizio della Corte

71      In primo luogo, riguardo all’argomento in base al quale la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente e discriminatoria, occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale conformemente all’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo, e all’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale, non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e dunque la motivazione del Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo (v., in tal senso, sentenze del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 105, nonché del 19 marzo 2015, MEGA Brands International/UAMI, C‑182/14 P, EU:C:2015:187, punto 54).

72      Nel caso di specie, dai punti 80 e 82 della sentenza impugnata nonché dai punti 79, 81 e da 83 a 85 di quest’ultima risulta chiaramente che il rigetto della parte relativa ad un errore di valutazione commesso dal Consiglio nel dichiarare che le condizioni di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base erano soddisfatte è stato sufficientemente motivato per consentire, da un lato, alla Corte di valutarne la legittimità e, dall’altro, alla PTMM di conoscere le ragioni che hanno condotto il Tribunale a tale rigetto.

73      Ne consegue che l’argomento secondo cui la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente e discriminatoria deve essere respinto in quanto infondato.

74      In secondo luogo, per quanto concerne l’argomento vertente su un uso scorretto degli elementi di prova da parte del Tribunale, occorre rammentare che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 27 supra, fatto salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale si è basato nell’accertamento di tali fatti.

75      Orbene, benché la PTMM contesti gli elementi di fatto che figurano ai punti 80 e 82 della sentenza impugnata nonché le conclusioni tratte dal Tribunale sul fondamento di tali elementi di fatto, essa non invoca alcuno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova. Pertanto, detto argomento deve essere respinto in quanto irricevibile.

76      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve respingere la prima parte del secondo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

 Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa ad una violazione delle norme in materia di onere della prova nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base

–       Argomenti delle parti

77      La PTMM ritiene che il Tribunale, basandosi sugli elementi di prova indicati ai punti da 80 a 82 della sentenza impugnata, abbia violato le norme in materia di onere della prova nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

78      Infatti, nel regolamento di base esisterebbe una presunzione secondo cui due imprese collegate non operano né sono gestite in modo indipendente e sono legate da accordi di compensazione. L’articolo 2, paragrafo 9, di tale regolamento confermerebbe l’esistenza di una presunzione del genere.

79      Pertanto, applicare un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), di detto regolamento richiederebbe di dimostrare che le somme pagate dal produttore al distributore costituiscono una «commissione» o un «margine» come quelli che un committente verserebbe ad un agente terzo per le funzioni commerciali di cui quest’ultimo si fa carico. Inoltre, si dovrebbe dimostrare che le due entità operano e sono gestite in modo indipendente. Orbene, nel caso di specie, il Consiglio non sarebbe stato in grado di dimostrare l’esistenza di un dispositivo di governance in forza del quale la gestione della ICOF S e quella della PTMM sarebbero separate e a tali due imprese sarebbe giuridicamente vietato interferire nei rispettivi affari. Il Consiglio non avrebbe nemmeno dimostrato che la compensazione esistente tra la ICOF S e la PTMM fosse una commissione percepita da un agente indipendente che non discendesse da accordi di compensazione tra le due imprese collegate.

80      Le istituzioni dell’Unione ritengono che la presente parte debba essere respinta in quanto irricevibile.

–       Giudizio della Corte

81      Con la seconda parte del secondo motivo, la PTMM fa valere sostanzialmente l’esistenza di una presunzione, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in base alla quale due imprese collegate non operano e non sono gestite in modo indipendente. Pertanto, il Tribunale, basandosi sugli elementi di prova indicati ai punti da 80 a 82 della sentenza impugnata, avrebbe violato le norme relative all’onere della prova.

82      In proposito, per quanto concerne il suddetto onere della prova, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, se una parte richiede, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, adeguamenti destinati a rendere comparabili il valore normale ed il prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping, detta parte deve dimostrare che la sua domanda è giustificata (sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 58).

83      Inoltre, l’onere di dimostrare che devono essere operati gli adeguamenti specifici elencati all’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a k), del regolamento di base incombe a colui che intende avvalersene (sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 60).

84      In tal senso, se un produttore rivendica l’applicazione di un adeguamento, in linea di principio verso il basso, del valore normale o, logicamente verso l’alto, dei prezzi all’esportazione, spetta a tale operatore indicare e dimostrare che sussistono i presupposti per la concessione di siffatto adeguamento. Per converso, se le istituzioni dell’Unione ritengono che si debba applicare un adeguamento verso il basso del prezzo all’esportazione, in quanto una società di vendita collegata ad un produttore esercita funzioni assimilabili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni, incombe loro fornire quanto meno indizi convergenti atti a dimostrare che sussiste tale presupposto (sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 61).

85      Ne consegue che, nell’ipotesi in cui le istituzioni dell’Unione abbiano fornito indizi convergenti atti a provare che un distributore collegato a un produttore esercita funzioni analoghe a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni, spetta a tale distributore o a detto produttore dimostrare che un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non è giustificato, fornendo, ad esempio, la prova che essi formano un’entità economica unica. A tal fine, detti operatori economici potrebbero, in particolare, dimostrare che essi non operano in modo indipendente e che sono legati da accordi di compensazione.

86      Contrariamente a quanto sostiene la PTMM, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, non sussiste alcuna presunzione secondo cui due imprese collegate non operano in modo indipendente e sono legate da accordi di compensazione, di modo che spetterebbe alle istituzioni dell’Unione, per poter applicare un adeguamento a norma di detta disposizione, dimostrare che le due entità sono gestite in modo indipendente.

87      Infatti, l’interpretazione sostenuta dalla PTMM non trova alcun fondamento nel regolamento di base, in quanto l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), di quest’ultimo non fa alcun riferimento ad una presunzione del genere. Tale disposizione si limita ad affermare che un adeguamento è applicato per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame e precisa che nel termine «commissione» si intende incluso il rialzo ricevuto da un operatore commerciale se le funzioni di tale operatore sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.

88      È vero, come sottolinea la PTMM, che l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base si fonda sulla presunzione secondo cui due imprese collegate non operano in modo indipendente. Infatti, tale disposizione afferma sostanzialmente che il prezzo all’esportazione non può essere considerato attendibile se esiste un rapporto d’associazione o un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo. Tuttavia, nessuna conclusione, applicabile all’analisi che le istituzioni dell’Unione devono effettuare ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, può essere tratta sul fondamento dell’articolo 2, paragrafo 9, del medesimo regolamento. Mentre quest’ultima disposizione riguarda il calcolo del prezzo all’esportazione e suppone che il rapporto esistente tra l’esportatore e il distributore possa falsare tale prezzo, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), di detto regolamento, concernente il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, non è incentrato sul rapporto tra l’esportatore e il distributore, bensì sulle funzioni svolte da quest’ultimo.

89      Nel caso di specie occorre rilevare che il Tribunale, ai punti da 80 a 82 della sentenza impugnata, ha verificato che il Consiglio disponesse di indizi convergenti nel far ritenere che le funzioni esercitate dalla ICOF S erano analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Pertanto, il Tribunale si è conformato alle norme relative all’onere della prova che incombe alle istituzioni dell’Unione e non ha commesso alcun errore di diritto al riguardo.

90      Di conseguenza, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo in quanto infondata nonché il secondo motivo nel suo insieme in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

 Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, primo comma, del regolamento di base

 Argomenti delle parti

91      La PTMM ritiene che, nel dichiarare, al punto 97 della sentenza impugnata, che essa non ha dimostrato che gli oneri relativi alla totalità delle vendite erano sopportati dalla ICOF S e che le vendite interne erano finanziate dai ricavi delle commissioni sulle vendite all’esportazione, il Tribunale non abbia tenuto conto di elementi di prova incontrovertibili forniti durante l’inchiesta antidumping. Se il Tribunale avesse preso in considerazione gli elementi di prova disponibili e presentati dalla PTMM, sarebbe giunto alla conclusione che il Consiglio aveva inevitabilmente pregiudicato la simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, in violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, primo comma, del regolamento di base.

92      Il Consiglio ritiene, a titolo principale, che il presente motivo sia irricevibile e, in subordine, che sia infondato. Anche la Commissione sostiene, a titolo principale, che il presente motivo è irricevibile. In subordine, essa lo ritiene inoperante.

 Giudizio della Corte

93      Occorre rilevare che, al punto 96 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, per giustificare un adeguamento verso il basso del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, spettava alla PTMM dimostrare che la ICOF S svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni nel mercato interno del paese esportatore. Al punto 97 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato sostanzialmente che la PTMM si era limitata a sostenere che la ICOF S sopportava gli oneri relativi alla totalità delle vendite, senza fornire alcuna prova al riguardo. Esso ha inoltre rilevato che il contratto esistente tra la PTMM e la ICOF S non conteneva disposizioni né indizi atti a suffragare detta affermazione.

94      Ne consegue che le constatazioni risultanti dal suddetto punto 97, che la PTMM contesta nell’ambito della presente parte dell’impugnazione, rientrano nella valutazione di fatto del Tribunale. Orbene, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 27 supra, tale valutazione esula dal sindacato della Corte.

95      Poiché la PTMM non deduce alcuno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova, il terzo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.

 Sul quarto motivo, relativo ad una violazione del principio di buona amministrazione

 Argomenti delle parti

96      La PTMM ritiene, in primo luogo, che il ragionamento del Tribunale, al punto 117 della sentenza impugnata, sia teorico e non sia sufficientemente motivato. Infatti, il Tribunale non avrebbe precisato a quali documenti facesse riferimento quando ha affermato che «dagli elementi del fascicolo [risultava] che il Consiglio [aveva] rilevato, nel corso del procedimento amministrativo, che le spiegazioni fornite dalla [PTMM] non erano fondate ed erano, in ogni caso, prive di pertinenza». Elementi del genere non esisterebbero e il Tribunale si sarebbe limitato, al riguardo, a speculazioni teoriche. Per contro, dagli elementi del fascicolo risulterebbe che la PTMM ha fornito tutte le spiegazioni richieste nel corso dell’inchiesta, le quali sarebbero state verificate e dovrebbero essere considerate incontrovertibili. Il Tribunale sarebbe quindi giunto a conclusioni incoerenti alla luce degli elementi di prova disponibili.

97      In secondo luogo, allo stesso punto 117 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente accettato che il Consiglio ignorasse gli elementi di prova e gli argomenti addotti dalla PTMM durante l’inchiesta, essendo, «in ogni caso, privi di pertinenza». Si tratterebbe tuttavia di argomenti essenziali formulati durante l’inchiesta e che il Consiglio avrebbe trascurato, violando il principio di buona amministrazione e senza motivare perché essi sarebbero privi di pertinenza.

98      Il Consiglio ritiene che il presente motivo sia in parte infondato e in parte irrilevante. La Commissione sostiene, in via principale, che tale motivo è irricevibile e, in subordine, che è infondato.

 Giudizio della Corte

99      In primo luogo, la PTMM contesta sostanzialmente al Tribunale di non aver sufficientemente motivato il punto 117 della sentenza impugnata. Infatti, esso non avrebbe precisato a quali documenti avesse fatto riferimento quando ha affermato che «dagli elementi del fascicolo [risultava] che il Consiglio [aveva] rilevato, nel corso del procedimento amministrativo, che le spiegazioni fornite dalla [PTMM] non erano fondate ed erano, in ogni caso, prive di pertinenza».

100    In proposito va precisato che le considerazioni risultanti dal punto 117 di tale sentenza riguardano specificamente gli argomenti della PTMM secondo cui essa fattura le vendite sul mercato indonesiano per motivi di natura fiscale e le commissioni versate alla ICOF S sono destinate a coprire tutti i costi di tale società, compresi quelli sostenuti per la commercializzazione dei prodotti sul mercato interno.

101    Orbene, benché il Tribunale non abbia precisato, al punto 117 di detta sentenza, a quali documenti avesse fatto riferimento, dai punti 64 e 97 della medesima sentenza risulta tuttavia che esso ha spiegato i motivi e ha precisato i documenti in base ai quali ha considerato che gli argomenti della PTMM non erano fondati.

102    Ne consegue che occorre respingere il presente argomento, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto infondato.

103    In secondo luogo, la PTMM contesta al Tribunale di aver erroneamente accettato, al punto 117 della sentenza impugnata, che il Consiglio ignorasse gli elementi di prova e gli argomenti addotti dalla PTMM durante l’inchiesta, essendo, «in ogni caso, privi di pertinenza».

104    La PTMM mette così in discussione le valutazioni di fatto operate dal Tribunale al suddetto punto 117. Orbene, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 27 supra, tali valutazioni esulano dal sindacato della Corte.

105    Poiché la PTMM non deduce alcuno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova, il presente addebito deve essere respinto in quanto irricevibile.

106    Di conseguenza, occorre respingere il quarto motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

107    Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, non essendo stato accolto alcuno dei motivi dedotti dalla PTMM a sostegno della sua impugnazione, quest’ultima deve essere, pertanto, integralmente respinta.

 Sulle spese

108    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la PTMM è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo.

109    Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.

110    Di conseguenza, la Commissione sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.