ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

25 aprile 2012

Causa F‑108/11

Valentin Oprea

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Non ammissione al concorso – Procedimento precontenzioso – Svolgimento irregolare – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Oprea chiede l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/198/10 che non lo ha ammesso al detto concorso per inosservanza dei requisiti relativi all’esperienza professionale.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Reclamo contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso – Presupposto non necessario – Presentazione – Dies a quo del termine di ricorso – Data della notifica della decisione che ha provveduto sul reclamo

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Decisione esplicita di rigetto del reclamo – Nozione – Messaggio di posta elettronica inviato manifestamente per errore e che prende chiaramente in considerazione una situazione diversa da quella del ricorrente – Esclusione

1.      Ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto, il ricorso contenzioso in materia di funzione pubblica è ricevibile solo se all’autorità che ha il potere di nomina sia stato preliminarmente presentato un reclamo e se tale reclamo abbia formato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

Tuttavia, il giudice dell’Unione ha dichiarato che la condizione di cui all’articolo 91 dello Statuto riguarda solo gli atti che l’autorità che ha il potere di nomina può eventualmente riformare, di modo che il gravame consentito nei confronti di una decisione di una commissione giudicatrice di concorso consiste di norma nell’adire direttamente il giudice dell’Unione.

Se l’interessato sceglie tuttavia di rivolgersi preliminarmente all’amministrazione mediante un reclamo amministrativo diretto contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso, la ricevibilità del ricorso contenzioso proposto successivamente contro la decisione di rigetto di tale reclamo dipenderà dal rispetto da parte dell’interessato di tutti gli obblighi procedurali che ineriscono al rimedio del reclamo previo. In particolare, nel caso in cui un reclamo sia stato presentato contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso, il termine di ricorso decorre, ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto, dal giorno della notifica della decisione adottata in risposta al reclamo.

(v. punti 14-16)

Riferimento:

Corte: 16 marzo 1978, Ritter von Wüllerstorff und Urbair/Commissione, 7/77 (punto 9); 14 luglio 1983, Detti/Corte di giustizia, 144/82 (punti 16 e 17)

Tribunale di primo grado: 27 giugno 1991, Valverde Mordt/Corte di giustizia, T‑156/89 (punto 90); 31 maggio 2005, Gibault/Commissione, T‑294/03 (punto 22)

Tribunale della funzione pubblica: 23 novembre 2010, Bartha/Commissione, F‑50/08 (punti 25 e 26)

2.      Un messaggio di posta elettronica inviato manifestamente per errore e che prende chiaramente in considerazione una situazione che non era quella del ricorrente non può essere considerato come una decisione esplicita di rigetto di un reclamo.

(v. punto 20)