ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE

2 maggio 2018 (*)

«Procedimento sommario – Intervento»

Nella causa C‑182/18 R,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 278 TFUE, depositata il 30 gennaio 2018,

Comune di Milano, rappresentato da F. Sciaudone e M. Condinanzi, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da E. Rebasti, M. Bauer e F. Florindo Gijón, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M.K. Bulterman e M. J. Langer, in qualità di agenti,

interveniente

IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l’avvocato generale M. Wathelet,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale dell’Unione europea il 30 gennaio 2018, il Comune di Milano (Italia) ha proposto un ricorso volto all’annullamento della «decisione del Consiglio [dell’Unione europea] assunta a margine della 3579a riunione del Consiglio in formazione Affari Generali del 20 novembre 2017 e concernente la selezione della nuova sede dell’Agenzia europea per i medicinali [EMA] (...), pubblicata attraverso Comunicato Stampa che ne contiene il resoconto [Outcome of the Council Meeting (3579th Council meeting), (...) Presse 65, provisional version] nella parte in cui è stabilito che la nuova sede dell’Agenzia europea per i medicinali fosse collocata ad Amsterdam» (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale ricorso è stato iscritto a ruolo con il numero T‑46/18.

2        Con separata istanza, depositata nella cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2018, il Comune di Milano ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori in forza dell’articolo 278 TFUE, iscritta a ruolo con il numero T‑46/18 R. Nell’ambito di tale domanda, il Comune di Milano chiede la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata e la condanna del Consiglio alle spese.

3        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 gennaio 2018, iscritto a ruolo con il numero C‑59/18, la Repubblica italiana ha proposto un ricorso di annullamento avente il medesimo oggetto del ricorso proposto dal Comune di Milano.

4        Con ordinanza dell’8 marzo 2018, Comune di Milano/Consiglio (T‑46/18, non pubblicata, EU:T:2018:131), adottata sulla base dell’articolo 54, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 128 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha declinato la propria competenza nella causa T‑46/18 affinché la Corte possa statuire sul ricorso in tale causa.

5        Conseguentemente, il cancelliere del Tribunale, in pari data, ha constatato che la Corte era competente a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori oggetto della causa T‑46/18 R. Ha pertanto trasmesso il fascicolo della causa alla cancelleria della Corte e ne ha informato le parti.

6        Tale domanda è stata iscritta al ruolo della Corte con il numero C‑182/18 R.

7        Con istanze depositate presso la medesima cancelleria, rispettivamente, il 9 e il 14 marzo 2018, la Federazione Italiana Industria Chimica, l’Associazione Italiana Commercio Chimico, l’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita-Alisei, l’Assobiomedica, l’Associazione Italiana Ospedalità Privata Lombardia, l’Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e l’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia, Milano, Lodi, Monza e Brianza (in prosieguo: le «Associazioni»), da un lato, e la Regione Lombardia (Italia), dall’altro lato, hanno chiesto di essere ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Comune di Milano nella presente causa.

8        Con atti del 26 marzo 2018, il Comune di Milano e il Consiglio hanno depositato le proprie osservazioni su tali istanze d’intervento.

 Sulle istanze d’intervento

9        In forza dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il diritto dei singoli di intervenire in una controversia sottoposta alla Corte è subordinato alla condizione che gli stessi possano dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia.

10      Per consolidata giurisprudenza, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi della citata disposizione, dev’essere definita con riguardo all’oggetto stesso della controversia e deve intendersi come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse rispetto ai motivi o agli argomenti dedotti. Infatti, l’espressione «soluzione della controversia» rinvia alla decisione finale richiesta, come sancita nel dispositivo della futura sentenza o ordinanza [ordinanze del vicepresidente della Corte del 6 ottobre 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commissione, C‑385/15 P (I), non pubblicata, EU:C:2015:681, punto 6, e del 1º marzo 2016, Cousins Material House/Commissione, C‑635/15 P (I), non pubblicata, EU:C:2016:166, punto 5].

11      Per quanto riguarda le istanze d’intervento presentate da associazioni rappresentative, tali domande sono ammesse, in particolare, se dette associazioni hanno la funzione di tutelare i loro aderenti in cause che sollevano questioni di principio idonee a incidere su questi ultimi [ordinanze del presidente della Corte del 17 giugno 1997, National Power e PowerGen/Commissione, C‑151/97 P (I) e C‑157/97 P (I), EU:C:1997:307, punto 66, e del 28 settembre 1998, Pharos/Commissione, C‑151/98 P, EU:C:1998:440, punto 6].

12      L’istanza d’intervento, quando è presentata nell’ambito di un procedimento sommario, deve provare l’interesse diretto ed attuale del richiedente all’esito riservato alle conclusioni presentate nella domanda di provvedimenti provvisori, e non a quelle relative al giudizio di merito sul quale detta domanda di provvedimenti provvisori s’innesta. Pertanto, nell’ambito di un procedimento sommario l’interesse di coloro che presentano istanza di intervento dev’essere valutato con riferimento alle conseguenze della concessione del provvedimento provvisorio sollecitato, o del rigetto della relativa istanza, sulla loro situazione economica o giuridica. In tali circostanze, la valutazione del giudice del procedimento sommario riguardo all’interesse alla soluzione della controversia di cui è investito non pregiudica la valutazione che la Corte compie quando è investita di un’istanza d’intervento nell’ambito della causa principale.

13      Così, per autorizzare l’intervento in un procedimento sommario ai sensi dell’articolo 278 TFUE, va verificato che chi chiede di intervenire sia leso direttamente dall’atto di cui è chiesta la sospensione dell’esecuzione e che il suo interesse all’esito del procedimento sia certo [v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 17 giugno 1997, National Power e PowerGen/Commissione, C‑151/97 P (I) e C‑157/97 P (I), EU:C:1997:307, punto 53].

14      Ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura della Corte e dell’articolo 143 del regolamento di procedura del Tribunale, l’istanza d’intervento deve contenere l’esposizione delle circostanze che fondano il diritto di intervenire.

15      Per quanto riguarda la domanda delle Associazioni, occorre rilevare che, al fine di dimostrare il loro interesse all’esito riservato alla presente domanda di sospensione dell’esecuzione, esse fanno valere che la decisione impugnata, nei limiti in cui comporta il trasferimento della sede attuale dell’EMA verso una sede provvisoria in vista di un successivo trasferimento verso la sede definitiva, che del resto non sarebbe operativa per tempo, è tale da pregiudicare la continuità funzionale dell’EMA e da provocare disfunzioni in tutto il settore industriale chimico e farmaceutico, con un impatto negativo sulle attività degli aderenti alle Associazioni. In particolare, l’interruzione o il rallentamento dell’attività dell’EMA connessi alla decisione impugnata arrecherebbero danni economici molto gravi a tutte le imprese del settore.

16      A questo proposito, è sufficiente rilevare, da un lato, che, anche a voler supporre che la decisione impugnata possa comportare l’interruzione o il rallentamento dell’attività dell’EMA, le Associazioni si sono limitate ad affermare che le conseguenze derivanti da tale decisione arrecherebbero danni economici molto gravi a tutte le imprese del settore, senza tuttavia fornire alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione.

17      Dall’altro lato, simili danni, anche volendoli ritenere dimostrati, sarebbero solo una conseguenza indiretta della decisione impugnata non suscettibile, di per sé, di fondare un interesse diretto ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 10 della presente ordinanza.

18      Peraltro, le Associazioni non hanno fornito alcun elemento che consenta di ritenere che la sospensione dell’esecuzione di tale decisione sarebbe in grado di evitare simili conseguenze.

19      Ne consegue che le Associazioni non sono riuscite a dimostrare l’incidenza diretta e concreta che le asserite disfunzioni dell’EMA potrebbero avere sull’attività dei loro aderenti, di modo che la loro istanza d’intervento dev’essere respinta.

20      Per quanto riguarda l’istanza d’intervento della Regione Lombardia, occorre rilevare che, come sottolinea il Consiglio, essa non presenta alcun argomento volto a dimostrare di avere un interesse all’esito della domanda di provvedimenti provvisori e, in particolare, alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.

21      Ne consegue che tale istanza deve parimenti essere respinta.

 Sulle spese

22      Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che definisce la causa. La presente ordinanza definisce la causa per quanto riguarda le Associazioni e la Regione Lombardia. Di conseguenza, occorre statuire sulle spese relative alle loro istanze d’intervento.

23      Ai sensi dell’articolo 138 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le Associazioni e la regione Lombardia sono risultate soccombenti nella loro istanza d’intervento e nessuna delle parti ha chiesto la loro condanna alle spese, occorre statuire che le Associazioni, la Regione Lombardia, il Comune di Milano e il Consiglio sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:

1)      Le istanze d’intervento presentate dalla Federazione Italiana Industria Chimica, dall’Associazione Italiana Commercio Chimico, dall’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita-Alisei, dall’Assobiomedica, dall’Associazione Italiana Ospedalità Privata Lombardia, dall’Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e dall’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia, Milano, Lodi, Monza e Brianza nonché dalla Regione Lombardia sono respinte.

2)      La Federazione Italiana Industria Chimica, l’Associazione Italiana Commercio Chimico, l’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita-Alisei, l’Assobiomedica, l’Associazione Italiana Ospedalità Privata Lombardia, l’Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e l’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia, Milano, Lodi, Monza e Brianza nonché la Regione Lombardia sopporteranno le proprie spese.

3)      Il Comune di Milano e il Consiglio dell’Unione europea sopportano le proprie spese relative alle istanze d’intervento.

Lussemburgo, 2 maggio 2018.

Il cancelliere

 

Il vicepresidente

A. Calot Escobar

 

A. Tizzano


*      Lingua processuale: l’italiano.