Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 6 novembre 2019 – Etnia Dreams / EUIPO

(causa C296/19 P)

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Assenza di identificazione del marchio anteriore nell’atto di opposizione – Principi di parità e di buona amministrazione – Parità delle armi – Legittimo affidamento – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

(v. punti 5, 6)

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Contestazione della decisione impugnata dinanzi al Tribunale e non della sentenza da esso pronunciata – Irricevibilità

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

(v. punti 5, 6)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

2)

La Etnia Dreams SL sopporta le proprie spese.