Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 6 novembre 2019 – Etnia Dreams / EUIPO
(causa C‑296/19 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Assenza di identificazione del marchio anteriore nell’atto di opposizione – Principi di parità e di buona amministrazione – Parità delle armi – Legittimo affidamento – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 5, 6)
2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Contestazione della decisione impugnata dinanzi al Tribunale e non della sentenza da esso pronunciata – Irricevibilità
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 5, 6)
Dispositivo
1) | | L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. |
2) | | La Etnia Dreams SL sopporta le proprie spese. |