ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

24 maggio 2007 (*)

«Gratuito patrocinio»

Nella causa F‑41/06 AJ,

avente ad oggetto la domanda di gratuito patrocinio presentata ai sensi dell’art. 94 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee,

Luigi Marcuccio, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Tricase (Italia),

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee,

convenuta,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con domanda pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2007 per fax (originale depositato il 22 febbraio successivo), il sig. Marcuccio chiede la sua ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 94 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, applicabile mutatis mutandis al Tribunale, in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), sino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo. Tale domanda è stata presentata preliminarmente alla proposizione di un ricorso dinanzi al Tribunale.

2        Ai sensi dell’art. 94, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la concessione del gratuito patrocinio è subordinata alla condizione che il richiedente, in ragione della sua situazione economica, si trovi nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese connesse all’assistenza ed alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale.

3        Ai sensi dell’art. 96, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, prima di pronunciarsi sulla domanda di gratuito patrocinio, il Tribunale invita l’altra parte a presentare osservazioni scritte, salvo che, alla luce degli elementi forniti, non risulti già l’insussistenza del requisito previsto dall’art. 94, n. 2.

4        Nella fattispecie, il richiedente beneficia di un’indennità di invalidità dell’ammontare di EUR 3 421,80 netti mensili, versatagli in forza dell’art. 78 dello Statuto del personale delle Comunità europee.

5        Il richiedente asserisce di essersi trovato obbligato a rimborsare vari prestiti, per un importo mensile di EUR 1 900 circa, importo mensile che ammonta, a partire dalla fine del mese di marzo 2007, a EUR 2 400 circa. Egli non fornisce tuttavia alcun elemento di prova relativo a tali prestiti né dimostra in che modo essi sarebbero indispensabili al fine di far fronte alle sue necessità.

6        È giocoforza constatare che il richiedente non dimostra di trovarsi, in ragione della sua situazione economica, nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese connesse all’assistenza ed alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale.

7        Dato che già alla luce degli elementi presentati risulta l’insussistenza del requisito previsto all’art. 94, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la domanda di gratuito patrocinio in esame dev’essere respinta, senza che sia necessario invitare la Commissione a presentare osservazioni scritte.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:



La domanda di gratuito patrocinio nella causa F‑41/06 AJ, Marcuccio/Commissione, è respinta.

Lussemburgo, 24 maggio 2007.

Il cancelliere

 

       Il presidente della Prima Sezione

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Lingua processuale: l'italiano.