Impugnazione proposta il 9 settembre 2019 dalla Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 giugno 2019, causa T-741/16, Changmao Biochemical Engineering/Commissione

(Causa C-666/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (rappresentanti: K. Adamantopoulos e P. Billiet, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Hyet Sweet

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 giugno 2019, nella causa T-741/16, nella sua interezza;

accogliere le conclusioni formulate dalla ricorrente nel suo ricorso dinanzi al Tribunale e annullare il regolamento impugnato 1 nella parte in cui riguarda la ricorrente, in applicazione dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia; e

condannare la convenuta e l’interveniente dinanzi al Tribunale a rimborsare le spese sostenute dalla ricorrente nel presente appello e nel procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-741/16.

In subordine, la ricorrente chiede rispettosamente alla Corte di voler:

rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca in merito al secondo punto della prima parte delle conclusioni qui formulate;

in ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca su ogni ulteriore richiesta della ricorrente, in quanto giustificato dallo stato del procedimento; e

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce cinque motivi d’impugnazione.

Primo motivo: le dichiarazioni del Tribunale di cui ai punti 54, da 64 a 67, da 69 a 70, da 78 a 80, 87, 93 e 97 a 98 della sentenza impugnata sono viziate da errori manifesti nell’applicazione del diritto e da travisamento dei fatti là dove affermano che i conti della ricorrente non sono stati redatti conformemente alle norme internazionali in materia di contabilità (International Accounting Standards, "IAS") e quindi violano l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo trattino, del regolamento di base 2 . Come ulteriore conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto rifiutando di esaminare la domanda della ricorrente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

Secondo motivo: le dichiarazioni del Tribunale di cui ai punti 113, da 115 a 118, da 125 a 126 e da 128 a 130 della sentenza impugnata sono viziate da errori manifesti nell’applicazione del diritto e da travisamento dei fatti là dove affermano che la Commissione non ha violato gli articoli 2, paragrafo 7, lettera a), 6, paragrafo 8, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base né il suo dovere di diligenza e di buona amministrazione quando ha omesso di richiedere e di valutare un elenco dettagliato di transazioni di esportazione da parte del produttore del paese di riferimento.

Terzo motivo: le dichiarazioni del Tribunale di cui ai punti da 141 a 144, da 152 a 153 e da 155 a 162 della sentenza impugnata sono viziate da errori manifesti nell’applicazione del diritto e da travisamento dei fatti là dove affermano che la Commissione non ha violato gli articoli 2, paragrafo 10, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l’articolo 2. 4, dell’ADA [Anti-dumping agreement; accordo antidumping dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU 1994, L 336, pag. 103)], né il principio della buona amministrazione e il suo dovere di diligenza quando ha rifiutato di adeguare il valore normale e il prezzo all’esportazione della ricorrente ai fini del calcolo del margine di dumping.

Quarto motivo: le dichiarazioni del Tribunale di cui ai punti da 148 e 150 della sentenza impugnata sono viziate da errori manifesti nell’applicazione del diritto e da travisamento dei fatti là dove affermano che la Commissione non ha violato gli articoli 3, paragrafi 2 e 3, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base, né il principio della buona amministrazione e il suo dovere di diligenza quando ha omesso di adeguare il livello non lesivo dei prezzi dei produttori dell’Unione adducendo differenze di costi per servizi aggiuntivi, confezionamento, brevetti e know how che sono pagati dall’industria dell’Unione.

Quinto motivo: le dichiarazioni del Tribunale di cui ai punti da 189 a 191, 194, da 200 a 201 e da 203 a 206 della sentenza impugnata sono viziate da errori manifesti nell’applicazione del diritto e da travisamento dei fatti là dove affermano che la Commissione non ha violato gli articoli 2, paragrafi 7, lettera a), e 10, 3, paragrafi 2, 3 e 5, 6, paragrafo 8, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base, né il principio della buona amministrazione e il suo dovere di diligenza quando ha omesso di assicurarsi che i costi per le materie prime sostenuti dall’industria dell’Unione a fronte dei rispettivi fornitori erano facilmente individuabili senza necessità di richiedere il completamento di un questionario riferito al fornitore.

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1 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1247 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (GU 2016, L 204, pag. 92).

2 Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).