SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(giudice unico)

10 luglio 2014

Cause riunite F‑95/11 e F‑36/12

CG

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Funzione pubblica – Personale della BEI – Riorganizzazione di una direzione – Creazione di una nuova divisione – Trasferimento di attribuzioni di un capo divisione – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Atto lesivo – Equivalenza dei posti – Sanzione dissimulata – Sviamento di potere – Ricorso per risarcimento danni – Litispendenza»

Oggetto: Ricorsi, proposti ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con cui CG chiede, in sostanza, al Tribunale di annullare la decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI o in prosieguo: la «Banca») recante modifica delle condizioni di esercizio nonché della natura delle sue funzioni, di constatare che la Banca ha commesso illeciti amministrativi che comportano la responsabilità di quest’ultima nei suoi confronti e di condannare la Banca al risarcimento dei danni materiali e morali che afferma di aver subito.

Decisione:      I ricorsi nelle cause riunite F‑95/11 e F‑36/12 sono respinti. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese nelle cause riunite F‑95/11 e F‑36/12.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Termini – Requisito di un termine ragionevole – Dies a quo del termine

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41)

2.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Interesse del servizio – Osservanza dell’equivalenza dei posti – Modifica delle funzioni che non costituisce una sanzione disciplinare

(Statuto dei funzionari, art. 7, § 1, e allegato IX)

3.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Diritti ed obblighi – Obbligo della Banca di notificare una decisione individuale – Portata

(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 42)

1.      Nella disciplina del contenzioso della Banca europea per gli investimenti esiste una lacuna importante in quanto essa non prevede alcun termine di ricorso. Pertanto, il giudice dell’Unione deve essere adito delle controversie tra la Banca e i suoi agenti entro un termine ragionevole e occorre colmare la lacuna summenzionata facendo riferimento ai requisiti relativi al termine di ricorso definiti dagli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

Per quanto concerne il dies a quo del termine di ricorso, quando un agente della Banca chiede l’avvio del procedimento di conciliazione previsto all’articolo 40 del regolamento del personale della Banca, che è facoltativo, il termine per la presentazione del ricorso dinanzi al giudice dell’Unione comincia a decorrere solo a partire dal momento in cui il procedimento di conciliazione si è concluso, a condizione, tuttavia, che l’agente abbia formulato la domanda di conciliazione entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto comunicazione dell’atto che gli arreca pregiudizio e che la durata del procedimento di conciliazione sia stata ragionevole.

(v. punti 79 e 80)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 6 marzo 2001, Dunnett e a./BEI, T‑192/99, punti 51‑54 e 56; 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, punto 75

2.      Le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzare i loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell’assegnare, per lo svolgimento di tali compiti, il personale disponibile, a condizione però che tale assegnazione venga effettuata, da un lato, nell’interesse del servizio e, dall’altro, nel rispetto dell’equivalenza dei posti. Tale giurisprudenza si applica anche alla Banca europea per gli investimenti.

In caso di modifica delle funzioni attribuite ad un funzionario, il principio della corrispondenza tra grado e posto implica un raffronto non già tra le funzioni attuali e quelle anteriori dell’interessato, ma tra le sue funzioni attuali e il suo grado gerarchico. Pertanto, nulla osta a che una decisione comporti l’attribuzione di nuove funzioni che, pur differenti da quelle precedentemente svolte e percepite dall’interessato come riduttive delle sue attribuzioni, siano tuttavia conformi all’impiego corrispondente al suo grado. In tal senso, una diminuzione effettiva delle attribuzioni di un funzionario viola la regola di corrispondenza tra il grado e il posto solo se le sue funzioni, nel loro insieme, sono nettamente al di sotto di quelle corrispondenti al suo grado e al suo posto, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro ampiezza.

Pertanto, poiché non è dimostrato che una decisione che modifichi le funzioni attribuite a un funzionario sia contraria all’equivalenza dei posti, non può parlarsi di sanzione disciplinare dissimulata o di sviamento di potere.

(v. punti 90, 92 e 105)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 dicembre 2004, De Nicola/BEI, T‑120/01 e T‑300/01, punto 84; 7 febbraio 2007, Clotuche/Commissione, T‑339/03, punti 47 e 91

Tribunale della funzione pubblica: 8 maggio 2008, Kerstens/Commissione, F‑119/06, punti 82 e 103, e la giurisprudenza citata

3.      L’articolo 42 del regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti si limita ad enunciare un requisito formale, vale a dire l’obbligo della Banca di notificare le decisioni individuali al membro del personale interessato. Tuttavia, occorre pure che siffatta decisione individuale esista.

Al riguardo, qualora, preliminarmente all’adozione di una decisione della Banca di modificare la natura delle funzioni di un agente nonché le loro condizioni di esercizio, il predetto agente sia informato oralmente da parte dei suoi superiori gerarchici delle modifiche organizzative che saranno adottate in seno alla sua direzione generale, che non comportano né la riassegnazione di detto agente né la modifica dei rapporti gerarchici esistenti tra il direttore generale della predetta direzione e l’agente, la Banca non è tenuta ad adottare una decisione individuale nei confronti dell’agente, né a notificargliela a titolo di detto articolo 42.

(v. punti 142 e 145)