Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dal Comune di Milano avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, causa T-167/13, Comune di Milano / Commissione europea

(Causa C-160/19 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Comune di Milano (rappresentanti: A. Mandarano, E. Barbagiovanni, S. Grassani, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

annullare la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 in causa T-167/13, Comune di Milano c. Commissione;

annullare la decisione della Commissione europea (UE) 2015/1225 del 19 dicembre 2012, relativa agli aumenti di capitale effettuati da SEA S.p.A. a favore di SEA Handling S.p.A. [caso SA.21420 (C14/10) (ex NN 25/10)];

condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio, ivi incluse quelle relative al procedimento sommario T-167/13 R.

Motivi e principali argomenti

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal Comune avverso la decisione della Commissione sopra indicata.

A sostegno della sua impugnazione, il Comune di Milano deduce quattro motivi, tutti relativi alla violazione da parte del Tribunale dell’art. 107 TFUE ed all’assenza, nel caso di specie, di misure qualificabili come aiuti di Stato.

Con il primo motivo, il Comune di Milano per un verso contesta che le pretese misure di aiuto facciano utilizzo di ‘risorse statali’; e, per altro verso, denuncia l’incompatibilità del ‘test’ di imputabilità elaborato dal Tribunale con i principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria.

Con il secondo motivo, il Comune di Milano censura la violazione, da parte del Tribunale, dei principi in materia di prova dell’imputabilità, sotto il duplice profilo della disparità di trattamento in tema di prova e della mancanza di prova in senso ‘diacronico’.

Con il terzo motivo, il Comune di Milano denuncia lo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova in cui il Tribunale è incorso nella valutazione degli indizi addotti dalla Commissione a sostegno della pretesa imputabilità delle misure al Comune di Milano.

Con il quarto motivo, il Comune di Milano censura, sotto molteplici profili, l’insieme delle valutazioni operate dal Tribunale in ordine all’applicazione, da parte della Commissione, del criterio dell’investitore privato operante in economia di mercato (cd. ‘MEIP’), e le conclusioni che la Sentenza al riguardo propone.

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