SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

7 marzo 2018 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti messi in atto dalla Repubblica francese a favore della Sernam – Aiuto alla ristrutturazione e ricapitalizzazione, garanzie e rinuncia a crediti da parte della SNCF nei confronti della Sernam – Decisione che dichiara tali aiuti incompatibili con il mercato interno e che ordina il loro recupero – Vendita degli attivi in blocco – Nozione di “vendita” – Confusione tra l’oggetto e il prezzo della vendita degli attivi in blocco – Procedura aperta e trasparente – Criterio dell’investitore privato – Applicazione di tale principio ad una cessione degli attivi in blocco – Misure compensative»

Nella causa C‑127/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 febbraio 2016,

SNCF Mobilités, già Société nationale des chemins de fer français (SNCF), con sede in Saint‑Denis (Francia), rappresentata da P. Beurier, O. Billard, M.G. Fabre e V. Landes, avocats,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da B. Stromsky e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Repubblica francese,

Mory SA, in liquidazione,

Mory Team, in liquidazione,

con sede in Pantin (Francia), rappresentate da B. Vatier e F. Loubières, avocats,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, C.G. Fernlund, J.‑C. Bonichot, S. Rodin ed E. Regan (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: V. Giacobbo‑Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 marzo 2017,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 luglio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la SNCF Mobilités, già Société nationale des chemins de fer français (in prosieguo: la «SNCF»), chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 dicembre 2015, SNCF/Commissione (T‑242/12, EU:T:2015:1003; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha respinto il suo ricorso inteso all’annullamento della decisione 2012/398/UE della Commissione, del 9 marzo 2012, riguardante l’Aiuto di Stato SA.12522 (C 37/08) – Francia – Applicazione della decisione Sernam 2 (GU 2012, L 195, pag. 19; in prosieguo: la «decisione Sernam 3»).

 Fatti all’origine della controversia

2        All’inizio degli anni 2000, la situazione finanziaria della Sernam SA, la cui attività era strutturalmente deficitaria, ha richiesto l’attuazione di un piano di ristrutturazione, fondato in particolare su misure di assistenza commerciale e di risanamento, adottate dalla SNCF, configuranti aiuti di Stato. Con decisione del 23 maggio 2001 concernente l’aiuto di Stato NN 122/2000 (ex NJ 140/2000) (GU 2001, C 199, pag. 15; in prosieguo: la «decisione Sernam 1»), la Commissione europea ha approvato un aiuto alla ristrutturazione del gruppo Sernam ed ha dichiarato compatibile con il mercato interno un importo di aiuto di EUR 503 milioni a titolo della ristrutturazione della Sernam, prevista inizialmente nell’ambito di un progetto di riacquisto di quest’ultima da parte della Geodis SA.

3        Con lettera in data 17 giugno 2002, le autorità francesi hanno informato la Commissione che gli aiuti approvati dalla decisione Sernam 1 erano stati eseguiti con modalità differenti da quelle sulla cui base la Commissione aveva adottato tale decisione. Inoltre, con lettera dell’8 luglio 2002, la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante il caso Sernam.

4        Con lettera del 30 aprile 2003, la Commissione ha comunicato alla Repubblica francese la propria decisione, intitolata «Aiuti di Stato – Francia – Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo [108, paragrafo 2, TFUE] – Aiuto C 32/03 (ex NN 122/2000) – “Sernam 2: Revisione degli aiuti alla ristrutturazione”» (GU 2003, C 182, pag. 2), che disponeva l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito agli aiuti suddetti.

5        Con la sua decisione 2006/367/CE, del 20 ottobre 2004, relativa all’aiuto di Stato parzialmente erogato dalla Francia all’impresa Sernam (GU 2006, L 140, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Sernam 2»), la Commissione ha concluso per il mancato rispetto della decisione Sernam 1, ciò che costituiva un abuso dell’aiuto, ai sensi dell’articolo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1).

6        A tale titolo, essa ha constatato che era stato illegittimamente versato un importo di aiuto supplementare di EUR 41 milioni per coprire talune perdite successive all’adozione della decisione Sernam 1, ed ha ordinato il rimborso di tale somma. Tuttavia, la Commissione ha altresì constatato che le autorità francesi avevano realizzato molti dei loro obiettivi in osservanza della decisione Sernam 1 e che l’aiuto esaminato soddisfaceva i criteri di modifica di un piano di ristrutturazione previsti dal punto 3.2.4 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 1999, C 288, pag. 2). La Commissione ha dunque confermato la compatibilità con il mercato interno dell’aiuto di Stato di EUR 503 milioni autorizzato dalla decisione Sernam 1, fatto salvo il rispetto di due condizioni, vale a dire, da un lato, la rifocalizzazione della Sernam sulle proprie attività di inoltro ferroviario e, dall’altro, la sostituzione delle sue attività di inoltro mediante trasporto su gomma tramite il ricorso a servizi di imprese indipendenti. In alternativa, la decisione Sernam 2 prevedeva anche la possibilità di una cessione degli attivi in blocco della Sernam.

7        Più specificamente, il dispositivo della decisione Sernam 2 è formulato nei seguenti termini:

«Articolo 1

1.      L’aiuto di Stato a favore della (…) Sernam, autorizzato nel maggio 2001, nella misura di 503 milioni di euro è compatibile con il mercato comune subordinatamente al rispettodelle condizioni di cui agli articoli 3 e 4.

2.      L’aiuto di Stato corrisposto dalla [Repubblica francese] alla (…) Sernam, per un importo di 41 milioni di euro è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1.      La [Repubblica francese] adotta tutte le misure necessarie per recuperare, presso il suo beneficiario, l’aiuto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, già illegalmente messo a sua disposizione.

2.      Al recupero si procede senza indugio e secondo le procedure previste dal diritto interno, sempreché queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione. Gli aiuti da recuperare producono interessi al tasso di mercato a partire dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario e fino alla data del loro recupero. Gli interessi sono calcolati in base al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

1.      Salvo quanto previsto dal paragrafo 2, dovranno essere osservate le condizioni seguenti:

a)      Sernam potrà sviluppare soltanto le sue attività d’inoltro di messaggeria per ferrovia secondo il concetto di treno completo espresso (TBE). A tale riguardo, la SNFC garantisce che offrirà a qualsiasi altro operatore che ne faccia richiesta condizioni identiche a quelle accordate a Sernam per lo sviluppo di trasporto di merci per ferrovia a mezzo TBE.

b)      Sernam dovrà, nel termine di due anni decorrenti dalla data di notifica della presente decisione, sostituire completamente i propri mezzi e servizi di trasporto su strada con mezzi e servizi di trasporto su strada prestati da una o più imprese giuridicamente ed economicamente indipendenti dalla SNFC e scelte all’esito di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.

I termini “mezzi e servizi di trasporto su strada” di Sernam si riferiscono a tutti i mezzi stradali (cioè i veicoli adibiti al trasporto su strada) di cui la società Sernam è proprietaria o ha che ha preso in leasing/locazione.

Le imprese che rileveranno le attività di trasporto stradale di Sernam dovranno garantire tutte le prestazioni di trasporto su strada con le loro proprie risorse.

2.      Qualora Sernam venda in blocco i suoi [attivi] entro il 30 giugno 2005 al prezzo di mercato ad una società non avente legami giuridici con la SNCF all’esito di una procedura trasparente ed aperta, le condizioni del paragrafo 1 non si applicano.

Articolo 4

La vendita dell’intera impresa Sernam o di alcune sue parti deve essere effettuata al prezzo di mercato e all’esito di una procedura trasparente ed aperta a tutti i suoi concorrenti. In queste condizioni, il rimborso dell’aiuto di 41 milioni di euro incombe all[a] (…) Sernam se questa continua ad esistere.

Articolo 5

La [Repubblica francese] informa la Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, circa le misure che intende adottare per conformarsi agli articoli 1 e 2.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione».

8        La SNCF ha deciso di avvalersi dell’opzione contemplata dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2, la quale prevedeva la possibilità di una cessione degli attivi in blocco della Sernam. Secondo le autorità francesi, la situazione economica della Sernam non ha permesso di ottenere proposte di valorizzazione positiva nell’ambito della gara indetta da una banca per conto della SNCF. Tutte le offerte presentate nel quadro di tale procedura avrebbero prospettato in conclusione un valore estremamente negativo. Non essendo stata presentata alcuna offerta vincolante, è stata presa la decisione di proseguire le discussioni unicamente con il consorzio formato dal candidato n. 5 associato al gruppo dirigente della Sernam. Il 15 giugno 2005 il candidato n. 5 ha infine informato oralmente la SNCF della propria incapacità di presentare un’offerta di acquisto, anche condizionata, anteriormente al 30 giugno 2005.

9        Il 30 giugno 2005 la SNCF ha preso la decisione di concludere la vendita con la Financière Sernam SAS, che era detenuta al 100% dal gruppo dirigente della Sernam.

10      L’iter della cessione si è svolto in quattro fasi, che erano previste nel protocollo d’intesa firmato il 21 luglio 2005 dalla SNCF, dalla Sernam, dalla Sernam Xpress SAS – una delle dieci controllate detenute al 100% dalla Sernam – e dalla Financière Sernam. In primo luogo, la SNCF ha ricapitalizzato la Sernam nella misura di EUR 57 milioni. In secondo luogo, la Sernam ha effettuato, a beneficio della Sernam Xpress, un conferimento parziale di attivi. Tale conferimento riguardava tutti gli elementi dell’attivo – compresa la somma di EUR 57 milioni della ricapitalizzazione – e del passivo della Sernam, ad eccezione di alcune passività finanziarie corrispondenti ad un importo complessivo di EUR 38,5 milioni. Quale contropartita, la Sernam ha ricevuto una quota della Sernam Xpress del valore nominale di EUR 100. In terzo luogo, immediatamente dopo la realizzazione del conferimento, la Sernam Xpress ha proceduto ad un aumento di capitale di EUR 2 milioni, che è stato interamente sottoscritto dalla SNCF. A seguito di tale operazione, la SNCF deteneva la maggioranza delle quote della Sernam Xpress. In quarto luogo, la Sernam e la SNCF hanno ceduto la totalità delle loro quote di partecipazione nella Sernam Xpress alla Financière Sernam per un prezzo di EUR 2 milioni.

11      All’esito di tale cessione, la Sernam è stata sottoposta ad una liquidazione giudiziaria, in data 15 dicembre 2005. Il credito di EUR 41 milioni, corrispondente all’aiuto di Stato che doveva essere rimborsato in forza della decisione Sernam 2, è stato iscritto nel passivo della liquidazione della Sernam. Di tale importo la SNCF ha potuto in concreto recuperare una somma di EUR 2,75 milioni all’esito della procedura di liquidazione.

12      Sin dal 24 giugno 2005, un primo denunciante ha segnalato alla Commissione la scorretta applicazione della decisione Sernam 2. Con lettere in data 10 aprile 2006 e 23 aprile 2007, la Commissione ha ricevuto un’altra denuncia da una seconda parte interessata. I due denuncianti asserivano in sostanza che la decisione Sernam 2 era stata applicata in modo abusivo.

13      Con decisione del 16 luglio 2008, intitolata «Aiuto di Stato – Francia – Aiuto di Stato C 37/08 – Applicazione della decisione Sernam 2 – Invito a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo [108, paragrafo 2, TFUE]» (GU 2009, C 4, pag. 5), la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, che ha portato all’adozione della decisione Sernam 3, in data 9 marzo 2012.

14      In quest’ultima decisione, la Commissione ha ritenuto che l’aiuto incompatibile con il mercato interno di EUR 41 milioni non fosse stato recuperato. Essa ha altresì affermato che l’iter di cessione non aveva rispettato le condizioni enunciate all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 ed ha da ciò concluso che l’aiuto alla ristrutturazione di EUR 503 milioni, autorizzato a determinate condizioni dalla decisione Sernam 2, era stato attuato in maniera abusiva. La Commissione ha inoltre dichiarato che le misure messe in atto dalla SNCF al fine di realizzare tale cessione costituivano aiuti di Stato nuovi incompatibili con il mercato interno. Tali aiuti nuovi comprendevano la ricapitalizzazione della Sernam nella misura di EUR 57 milioni operata dalla SNCF, la rinuncia a crediti vantati dalla SNCF nei confronti della Sernam per un importo di EUR 38,5 milioni, nonché le garanzie concesse dalla SNCF in occasione della trasmissione delle attività della Sernam alla Financière Sernam, ad eccezione della garanzia concessa ai ferrovieri.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

15      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2012, la ricorrente ha proposto un ricorso inteso all’annullamento della decisione Sernam 3.

16      La ricorrente ha dedotto sei motivi a sostegno della propria domanda di annullamento. Tali motivi riguardavano: in primo luogo, una violazione dei diritti della difesa, in quanto la Commissione aveva formulato nella decisione Sernam 3 una presa di posizione quanto all’inapplicabilità del criterio dell’investitore privato al caso di specie, la quale non figurava nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale; in secondo luogo, una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento; in terzo luogo, una violazione dell’obbligo di rispettare un termine ragionevole e del principio di certezza del diritto; in quarto luogo, alcuni errori di diritto e di fatto commessi dalla Commissione per aver ritenuto che la cessione degli attivi in blocco della Sernam non avesse rispettato le condizioni enunciate all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2; in quinto luogo, un errore di diritto commesso dalla Commissione per aver ritenuto che l’obbligo di recupero dell’aiuto di Stato di EUR 41 milioni, dichiarato incompatibile con il mercato interno dalla decisione Sernam 2, fosse stato trasferito alla Financière Sernam e alle sue controllate; infine, in sesto luogo, un errore di diritto commesso dalla Commissione per aver ritenuto che le misure previste dal protocollo d’intesa del 21 luglio 2005 costituissero aiuti di Stato nuovi a favore della Sernam Xpress e della Financière Sernam.

17      Con la sentenza impugnata, il Tribunale, senza pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione avverso il ricorso di primo grado, ha respinto il ricorso nella sua totalità, pur avendo accolto l’argomento della SNCF secondo cui la Commissione aveva erroneamente affermato che la cessione degli attivi in blocco della Sernam ad un prezzo negativo non costituiva una vendita. Difatti, come risulta dai punti da 100 a 108 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la nozione di «vendita» non esclude necessariamente che la cessione prevista venga realizzata ad un prezzo negativo.

 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

18      Con la sua impugnazione, la SNCF chiede che la Corte voglia:

–       dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;

–       annullare la sentenza impugnata, e

–       condannare la Commissione alle spese.

19      La Commissione, la Mory SA e la Mory Team concludono per il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

 Sul primo motivo

 Sulla prima parte del primo motivo

–       Argomenti delle parti

20      Con la prima parte del primo motivo, la ricorrente censura il Tribunale per aver affermato, ai punti 194 e 195 della sentenza impugnata, che la finalità dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 era di interrompere l’attività economica della Sernam.

21      Anzitutto, tale conclusione sarebbe fondata su un errore di diritto. La vendita degli attivi in blocco prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 implicherebbe che la totalità degli attivi dell’impresa venga ceduta in un unico blocco ad un solo acquirente. Pertanto, la nozione di cessione degli attivi in blocco implicherebbe quale inevitabile corollario il proseguimento delle attività dell’impresa.

22      A questo proposito, il Tribunale sarebbe altresì incorso nella sentenza impugnata in un’insufficienza di motivazione, avendo omesso di chiarire in che modo una cessione dell’insieme degli attivi della Sernam in un blocco unico ad un solo acquirente, il quale avrebbe per di più dovuto – come indicato al punto 217 della decisione Sernam 2 – rilevare le quote di mercato liberate dalla Sernam, avrebbe potuto condurre all’interruzione delle attività economiche di quest’ultima.

23      Inoltre, nell’ambito della sua replica, la ricorrente si duole che la Commissione sostenga che la cessione degli attivi in blocco della Sernam persegua la finalità di interrompere le attività di quest’ultima, quando invece è la stessa Commissione a chiarire, nelle cause decise dalle sentenze del 29 aprile 2004, Germania/Commissione (C‑277/00, EU:C:2004:238, punti da 68 a 70), e del 19 ottobre 2005, CDA Datenträger Albrechts/Commissione (T‑324/00, EU:T:2005:364, punto 73), che una cessione siffatta aveva come effetto il proseguimento dell’attività economica di un’impresa.

24      Poi, la ricorrente ritiene che il punto 217 della decisione Sernam 2 enunci chiaramente la finalità della cessione degli attivi in blocco della Sernam, ossia che la Sernam non operi più nella sua precedente veste giuridica e che le sue quote di mercato vengano liberate a beneficio di un acquirente indipendente. Pertanto, l’obiettivo perseguito, quale risulterebbe dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione suddetta, letto alla luce del punto 217 di quest’ultima, sarebbe di rompere per l’avvenire qualsiasi vincolo di capitale tra la SNCF e la sua controllata, al fine di evitare la concessione di nuovi aiuti di Stato.

25      Affermando, ai punti 194 e 195 della sentenza impugnata, che la finalità della cessione degli attivi in blocco della Sernam era di interrompere l’attività economica di quest’ultima, il Tribunale avrebbe presupposto una finalità che non risulta né dal dispositivo né dalle motivazioni della decisione Sernam 2. Analogamente, la ricorrente imputa al Tribunale di aver fatto menzione, al punto 218 della sentenza impugnata, di un acquirente che avrebbe integrato gli attivi della Sernam nella propria strategia commerciale, quando invece tale condizione non risulta dal tenore letterale del punto 217 della decisione Sernam 2, il quale contempla unicamente un acquirente indipendente, ossia senza legami giuridici con la SNCF. Così facendo, il Tribunale avrebbe adottato un’interpretazione divergente dal tenore letterale della decisione suddetta, sebbene quest’ultimo sia privo della benché minima ambiguità.

26      Orbene, la giurisprudenza della Corte limiterebbe il ricorso all’interpretazione del dispositivo di un atto alla luce delle motivazioni che ne hanno determinato l’adozione ai casi in cui detto dispositivo non sia sufficientemente esplicito (sentenza del 19 giugno 1980, Roudolff, 803/79, EU:C:1980:166, punto 7). Applicando tale principio interpretativo nel caso di specie, malgrado che il tenore letterale dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 non lo giustificasse, il Tribunale avrebbe snaturato tale decisione.

27      Infine, il Tribunale sarebbe incorso nella sentenza impugnata in una motivazione contraddittoria avendo affermato, ai punti 194 e 195 della sua pronuncia, che il punto 217 della decisione Sernam 2 stabiliva chiaramente che la finalità della cessione degli attivi in blocco era di interrompere l’attività economica della Sernam, ed affermando però al tempo stesso, al punto 218 della sentenza impugnata, che il citato punto 217 poteva «dare l’apparenza di un proseguimento dell’attività economica» della Sernam.

28      La Commissione, sostenuta dalla Mory e dalla Mory Team, ritiene che la prima parte del primo motivo debba essere respinta.

–       Giudizio della Corte

29      Occorre, anzitutto, respingere l’addebito riguardante i metodi di interpretazione utilizzati dal Tribunale. Ai punti 86 e 87 della sentenza impugnata, detto giudice ha ricordato, al fine di farne applicazione, una consolidata giurisprudenza della Corte secondo cui, da un lato, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione deve tener conto non soltanto del tenore letterale di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza del 27 settembre 2017, Nintendo, C‑24/16 e C‑25/16, EU:C:2017:724, punto 70 nonché la giurisprudenza ivi citata), e, dall’altro lato, il dispositivo di un atto dell’Unione è inscindibile dalla motivazione dell’atto stesso e deve essere interpretato, se del caso, tenendo conto delle ragioni che hanno portato alla sua adozione (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punto 55 nonché la giurisprudenza ivi citata).

30      Quanto al fatto che la ricorrente, anche laddove deduce uno snaturamento dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2, imputa al Tribunale di essere incorso in errori di diritto nella valutazione della finalità di tale disposizione, occorre ricordare che, al punto 191 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato come dai punti 200 e da 208 a 211 di detta decisione, inseriti in una sezione intitolata «Misure che evitano le distorsioni della concorrenza: contropartite specifiche», risulti che tale decisione mirava a stabilire delle contropartite a fronte dell’aiuto di cui la Sernam aveva beneficiato e dell’applicazione abusiva dello stesso, esigendo che tale società si ritirasse «permanentemente dai settori di mercato sostanzialmente colpiti da sovracapacità», al fine di evitare che «un’impresa – che avrebbe dovuto cessare l’attività per il manifestarsi delle difficoltà – [occupasse] artificialmente quote di mercato estremamente ambite a detrimento di imprese concorrenti e finanziariamente sane».

31      Da ciò consegue, come constatato dal Tribunale al punto 192 della sentenza impugnata, che l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione Sernam 2 aveva come scopo di «sopprimere la presenza della Sernam sul mercato caratterizzato da eccesso di capacità, al fine di prevenire qualsiasi distorsione della concorrenza connessa alla concessione dell’aiuto alla ristrutturazione di EUR 503 milioni», esigendo che le attività di trasporto su strada della Sernam venissero rilevate da altre imprese e che le restanti attività della Sernam venissero diversificate verso il trasporto su ferrovia.

32      Occorre altresì ricordare che, da un lato, il Tribunale ha constatato, al punto 193 della sentenza impugnata, che il punto 217 della decisione Sernam 2, che faceva riferimento alla liberazione delle quote di mercato a beneficio dell’acquirente indipendente, si inscriveva, al pari dei punti 200 e da 208 a 211 di detta decisione, nella parte di quest’ultima dedicata alla prevenzione delle distorsioni della concorrenza, e che, dall’altro lato, esso ha rilevato, al punto 194 della medesima sentenza, che «i due paragrafi dell’articolo 3 della decisione Sernam 2, che sono espressamente alternativi, subordinavano a determinate condizioni l’aiuto alla ristrutturazione di EUR 503 milioni e perseguivano il medesimo obiettivo di prevenzione delle distorsioni della concorrenza risultanti da tale aiuto».

33      Pertanto, correttamente il Tribunale ha potuto dedurre da tali circostanze, ai punti 194 e 195 della sentenza impugnata, che la finalità della vendita degli attivi in blocco della Sernam prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2, letto alla luce del punto 217 di quest’ultima, era l’interruzione dell’attività economica della Sernam e la scomparsa di quest’ultima, ciò che avrebbe reso inutile il rispetto delle condizioni enunciate all’articolo 3, paragrafo 1, della medesima decisione.

34      Per quanto riguarda il rispetto dell’obbligo di motivazione, occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale (v., in particolare, sentenza del 4 aprile 2017, Mediatore/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, punto 83 e la giurisprudenza ivi citata).

35      Orbene, è giocoforza constatare che i punti da 191 a 195 della sentenza impugnata, come riepilogati ai punti da 30 a 33 della presente sentenza, espongono in forma giuridicamente sufficiente le motivazioni per le quali il Tribunale ha ritenuto che la finalità della cessione degli attivi in blocco della Sernam fosse di interrompere l’attività economica di tale impresa.

36      L’argomento della ricorrente consistente nel sostenere che il Tribunale sarebbe incorso in una motivazione contraddittoria non è neppur esso suscettibile di accoglimento. Infatti, occorre rilevare che, se certo il Tribunale ha affermato, al punto 218 della sentenza impugnata, che, secondo il punto 217 della decisione Sernam 2, l’acquirente degli attivi in blocco avrebbe potuto de facto proseguire le proprie attività con gli attivi della Sernam, ciò che poteva dare l’apparenza di un proseguimento dell’attività economica di quest’ultima, detto giudice ha però immediatamente precisato che «doveva trattarsi dell’attività di un operatore diverso dalla Sernam, ossia dell’acquirente, il quale integra gli attivi della Sernam nella propria strategia commerciale, poiché altrimenti le quote di mercato della beneficiaria non possono essere considerate “[liberate]”».

37      D’altronde, mediante tale precisazione, il Tribunale non ha fatto altro che confermare, senza snaturare la decisione Sernam 2, che l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, di detta decisione presupponeva la vendita degli attivi della Sernam ad un acquirente indipendente.

38      Per il resto, l’argomento relativo al fatto che la posizione sostenuta dalla Commissione nel suo controricorso sarebbe differente da quella che essa avrebbe difeso nelle cause sfociate nelle sentenze del 29 aprile 2004, Germania/Commissione (C‑277/00, EU:C:2004:238, punti da 68 a 70), e del 19 ottobre 2005, CDA Datenträger Albrechts/Commissione (T‑324/00, EU:T:2005:364, punto 73), non dimostrando in che modo il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella propria valutazione della finalità dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2, deve essere respinto perché irricevibile (v., per analogia, sentenza del 14 dicembre 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, punto 69).

39      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, la prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

 Sulla seconda parte del primo motivo

–       Argomenti delle parti

40      Con la seconda parte del primo motivo, la ricorrente imputa al Tribunale di avere, al punto 90 della sentenza impugnata, interpretato la nozione di «vendita» menzionata all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 come facente riferimento ad una trasmissione effettiva degli attivi alla data del 30 giugno 2005. Orbene, né l’articolo 3, paragrafo 2, né il punto 217 della decisione Sernam 2 farebbero riferimento ad una siffatta trasmissione effettiva. Inoltre, secondo il diritto francese, e in particolare ai sensi dell’articolo 1583 del code civil, una vendita risulterebbe dall’accordo tra l’acquirente e il venditore, qualora costoro si siano accordati sulla cosa e sul prezzo, e ciò anche quando la cosa venduta non sia stata ancora consegnata ed il prezzo non sia stato pagato. Pertanto, avendo attribuito al termine «vendita» un significato che, andando oltre i termini inequivoci utilizzati dalla Commissione, non risulta né dal dispositivo né dalle motivazioni della decisione Sernam 2 e che contrasta con il significato che tale termine riveste negli ordinamenti giuridici nazionali, il Tribunale avrebbe snaturato la nozione di «vendita», incorrendo così in un errore di diritto.

41      La Commissione ritiene che la seconda parte del primo motivo debba essere respinta.

–       Giudizio della Corte

42      Occorre osservare che, come risulta dai punti da 30 a 33 della presente sentenza, la finalità dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2, letto alla luce del punto 217 di quest’ultima, era di garantire la liberazione effettiva delle quote di mercato a beneficio di un acquirente indipendente.

43      Pertanto, nessun errore di diritto ha commesso il Tribunale dichiarando, al punto 90 della sentenza impugnata, che il rispetto della condizione temporale prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2, secondo cui tale disposizione poteva applicarsi «[q]ualora Sernam [avesse venduto] in blocco i suoi [attivi] entro il 30 giugno 2005», imponeva di realizzare una trasmissione effettiva degli attivi a tale data, e constatando, al punto 91 di detta sentenza, che tale data limite non era stata rispettata.

44      Pertanto, la seconda parte del primo motivo deve essere respinta perché infondata.

 Sulla terza parte del primo motivo

–       Argomenti delle parti

45      Con la terza parte del primo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ed è incorso in un vizio di insufficiente motivazione nella sentenza impugnata affermando, ai punti 118 e 124 di tale sentenza, che la vendita degli attivi in blocco della Sernam, quale prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2, doveva riguardare soltanto gli attivi.

46      In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, accontentandosi di richiamare l’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 nonché il punto 217 di tale decisione, per affermare, da un lato, al punto 117 della sentenza impugnata, che la decisione Sernam 2 contrapponeva «chiaramente la “vendita della totalità di Sernam (attivo e passivo inclusi)” alla “vendita [degli attivi] in blocco” della Sernam», e per concluderne, dall’altro lato, ai punti 118 e 124 di detta sentenza, che la Commissione aveva giustamente ritenuto che la vendita degli attivi in blocco dovesse riguardare soltanto gli attivi con esclusione delle passività, ha proceduto per affermazioni categoriche e ha dunque inficiato la propria pronuncia con un’insufficienza di motivazione.

47      In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la contrapposizione ritenuta esistente dal Tribunale tra la vendita della Sernam nella sua interezza, comprendente gli attivi e i passivi, e la vendita degli attivi in blocco con esclusione delle passività sia erronea.

48      Anzitutto, una contrapposizione siffatta sarebbe il risultato di uno snaturamento dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2, in quanto tale disposizione non avrebbe affatto specificato che gli attivi dovevano essere venduti da soli con esclusione di qualsiasi passività.

49      Poi, la ricorrente contesta la conclusione del Tribunale, esposta al punto 119 della sentenza impugnata, secondo cui interpretare la vendita degli attivi in blocco ammettendo la possibilità di includere nell’operazione le passività equivarrebbe a negare la differenza tra le due condizioni alternative enunciate nei due paragrafi dell’articolo 3 della decisione Sernam 2 e collegate ai due possibili scenari di vendita prospettati dal punto 217 di tale decisione.

50      Le condizioni collegate al primo scenario, ossia quello di una vendita integrale della Sernam, avrebbero lo scopo di attenuare le conseguenze sfavorevoli derivanti per i concorrenti da un mantenimento della Sernam sul mercato, imponendo un acquisto da parte di altre imprese delle attività su strada della Sernam e la diversificazione delle attività di quest’ultima verso il trasporto su ferrovia. Tali condizioni non sarebbero giustificate nel secondo scenario, ossia quello di una cessione degli attivi in blocco della Sernam, in quanto quest’ultima non opererebbe più nella sua veste giuridica precedente ed avrebbe liberato le proprie quote di mercato a beneficio di un acquirente indipendente. Le condizioni connesse a ciascuno dei due scenari sarebbero dunque alquanto differenti.

51      Infine, la ricorrente fa valere che, alla luce della finalità asseritamente perseguita mediante l’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2, l’aggiunta di passività agli attivi non ha alcuna incidenza sulla prosecuzione dell’attività economica, bensì influisce soltanto, eventualmente, sulla determinazione del valore.

52      Se la finalità dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 fosse stata di interrompere l’attività economica della Sernam, sarebbe stato necessario che tale disposizione facesse riferimento ad una modalità di cessione che permettesse di raggiungere tale obiettivo, come la cessione di attivi presi singolarmente o per lotti.

53      La Commissione ritiene che la terza parte del primo motivo debba essere respinta.

–       Giudizio della Corte

54      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento secondo cui la contrapposizione ritenuta sussistente dal Tribunale tra la vendita della Sernam nella sua interezza, comprendente gli attivi e i passivi, e la vendita degli attivi in blocco, ad esclusione delle passività, sarebbe erronea, occorre anzitutto ricordare che, come si è osservato ai punti da 30 a 33 della presente sentenza, i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 della decisione Sernam 2 costituiscono due opzioni alternative aventi una medesima finalità, ossia l’interruzione dell’attività economica della Sernam in un mercato interessato da un eccesso di capacità.

55      A questo proposito, occorre constatare che il punto 217 della decisione Sernam 2 precisa che, nel caso in cui le attività della Sernam dovessero proseguire nell’ambito di una vendita di quest’ultima nella sua interezza, con inclusione degli attivi e dei passivi, dovrebbero trovare applicazione le condizioni imposte dall’articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione. Invece, tali condizioni non sarebbero applicabili nell’ipotesi di una cessione degli attivi in blocco della Sernam, dato che l’interruzione delle attività di quest’ultima deriverebbe dalla liberazione delle sue quote di mercato a beneficio di un acquirente indipendente e dal disimpegno di tale società rispetto ad un settore caratterizzato da capacità eccedentaria.

56      Pertanto, giustamente il Tribunale ha affermato, al punto 117 della sentenza impugnata, che la decisione Sernam 2 contrapponeva chiaramente la vendita della Sernam nella sua interezza, con inclusione degli attivi e dei passivi, alla vendita degli attivi in blocco di tale società, e ne ha dedotto, ai punti 118 e 124 della medesima pronuncia, che la cessione degli attivi in blocco della Sernam contemplata dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2, letto alla luce del punto 217 di quest’ultima, doveva intendersi nel senso che le passività erano escluse.

57      Contrariamente a quanto la ricorrente suggerisce, una diversa interpretazione equivarrebbe – come indicato dal Tribunale al punto 119 della sentenza impugnata – a negare la differenza esistente tra le due condizioni alternative enunciate nell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione Sernam 2.

58      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, seguendo il ragionamento prospettato dalla ricorrente sarebbe possibile vendere la quasi totalità della Sernam e che quest’ultima proseguisse la propria attività senza necessità di attuare le contropartite previste dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione Sernam 2, privando così di qualsiasi effetto utile l’articolo 3, paragrafo 2, di tale decisione.

59      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il difetto di motivazione della sentenza impugnata asserito dalla ricorrente, occorre constatare che, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 34 della presente sentenza, la sentenza impugnata soddisfa i requisiti di motivazione che incombevano al Tribunale, dato che quest’ultimo ha esposto, ai punti da 117 a 119 della sua pronuncia, le ragioni per le quali ha ritenuto che la vendita degli attivi in blocco dovesse riguardare soltanto gli attivi.

60      Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la terza parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata. Pertanto, il primo motivo deve essere respinto nella sua interezza.

 Sul secondo motivo

 Argomenti delle parti

61      Con il secondo motivo, la ricorrente imputa al Tribunale un errore di diritto, per aver esso ritenuto, ai punti 163 e 164 della sentenza impugnata, che la cessione degli attivi in blocco della Sernam non fosse derivata da una gara aperta e trasparente, come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2, a motivo del fatto che era stato il consorzio formato dal candidato n. 5 e dal gruppo dirigente della Sernam a partecipare inizialmente alla gara d’appalto, e non i suoi membri singolarmente, e che il gruppo dirigente non aveva dunque partecipato in maniera autonoma alla procedura sin dal suo inizio. Non risulterebbe né dalla decisione Sernam 2 né dal diritto dell’Unione che il candidato infine selezionato all’esito di una procedura di gara debba aver partecipato in maniera autonoma all’iter di selezione sin dal suo inizio.

62      La ricorrente ricorda che il candidato n. 5 e il gruppo dirigente della Sernam erano stati, in seno ad un consorzio, associati alla gara sin dall’inizio della procedura ed avevano proposto il valore meno negativo per gli attivi in blocco. Sarebbe stato soltanto dopo il ritiro del candidato n. 5 che il gruppo dirigente della Sernam avrebbe deciso di proseguire la procedura e di presentare, da solo, l’offerta di acquisto presentata inizialmente dal consorzio. La ricorrente ritiene dunque che simili circostanze soddisfino i requisiti relativi al carattere aperto e trasparente di una gara quali risultanti dalla prassi decisionale della Commissione e dalla giurisprudenza della Corte.

63      Infatti, nella sua prassi decisionale, la Commissione esigerebbe, a questo riguardo, che tutte le parti, sollecitate o meno, che possano essere interessate all’acquisizione in questione abbiano avuto la possibilità di presentare un’offerta ed abbiano potuto avvalersi a tal fine di uguali possibilità di informazione e di identiche condizioni quanto ai termini applicabili. Oltre a ciò, nelle sentenze del 29 aprile 2004, Germania/Commissione (C‑277/00, EU:C:2004:238, punto 95), e del 19 ottobre 2005, CDA Datenträger Albrechts/Commissione (T‑324/00, EU:T:2005:364, punto 73), sarebbe stato affermato che il fatto che una vendita non avesse avuto luogo immediatamente, bensì fosse stata preceduta da tentativi infruttuosi con un’altra società, era un indizio idoneo a dimostrare che la procedura seguita era sufficientemente aperta e trasparente.

64      Per giunta, la ricorrente ritiene che sia possibile riconoscere che i principi di apertura e di trasparenza in materia di appalti pubblici possono applicarsi per analogia alle procedure di cessione di attivi. Orbene, risulterebbe dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), nonché dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1), che il diritto dell’Unione consente l’affidamento di tali contratti ad un operatore economico, senza pubblicità né messa in concorrenza preventiva, a seguito del fallimento di una prima procedura di gara, malgrado che l’operatore non abbia partecipato a questa prima procedura e senza che ciò costituisca una violazione dei principi di apertura e di trasparenza. Tali principi dovrebbero considerarsi a fortiori rispettati qualora gli attivi siano stati ceduti all’ultimo soggetto interessato e all’unico che abbia fatto un’offerta vincolante, malgrado che tale soggetto abbia partecipato all’intera procedura, in un primo momento come socio di un consorzio l’altra parte del quale abbia rinunciato in corso di procedura.

65      La Commissione ritiene che il secondo motivo sia irricevibile o, in subordine, infondato.

 Giudizio della Corte

66      Anzitutto, senza che sia necessario pronunciarsi su un’eventuale analogia tra la gara di cui alla presente causa e i principi applicabili in materia di appalti pubblici, quale illustrata al punto 64 della presente sentenza, occorre osservare che l’argomento addotto dalla ricorrente riguardo a tale eventuale analogia si fonda sul fatto che, all’esito della procedura di gara, non era stata depositata nessuna offerta ovvero nessun offerta appropriata. Orbene, un siffatto argomento potrebbe trovare accoglimento soltanto qualora venisse rimessa in discussione la constatazione in punto di fatto compiuta dal Tribunale, al punto 170 della sentenza impugnata, secondo cui «l’“ultima parte interessata”» della gara d’appalto trasparente ed aperta era il candidato n. 4. (…) Orbene, come sottolineato dalla Commissione nelle proprie memorie, dopo il ritiro del candidato n. 5, sarebbe stato pertanto necessario rivolgersi al candidato n. 4, il quale aveva partecipato al procedimento fin dall’inizio e aveva parimenti manifestato il proprio interesse al termine della seconda tornata». Pertanto, il suddetto argomento, che invita la Corte a sostituire la propria analisi a quella effettuata dal Tribunale nell’ambito della sua insindacabile valutazione dei fatti e degli elementi di prova, è irricevibile e deve essere respinto.

67      Poi, la prassi seguita dalla Commissione nelle sue decisioni o nei suoi orientamenti, anche supponendo che venga a suffragare l’argomento della ricorrente, non può comunque vincolare la Corte nella sua interpretazione delle norme dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2015, Electrabel e Dunamenti Erőmű/Commissione, C‑357/14 P, EU:C:2015:642, punto 68).

68      In ogni caso, come giustamente ricordato dal Tribunale al punto 183 della sentenza impugnata, secondo la giurisprudenza della Corte, il carattere aperto e trasparente di una procedura di gara viene valutato in funzione di un complesso di indizi inerenti alle specifiche circostanze di ciascun caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Germania/Commissione, C‑277/00, EU:C:2004:238, punto 95).

69      Pertanto, alla luce dei fatti caratterizzanti il presente caso di specie, il Tribunale, avendo constatato, ai punti 170 e 171 della sentenza impugnata, che l’offerta prescelta non proveniva da un candidato che avesse partecipato in maniera autonoma alla procedura di gara sin dall’inizio della stessa, ha potuto giustamente affermare, al successivo punto 174 della sua pronuncia, che il requisito relativo al carattere aperto e trasparente della procedura non era stato rispettato.

70      Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto perché in parte irricevibile e in parte infondato.

 Sul terzo motivo

 Argomenti delle parti

71      Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ed uno snaturamento dei fatti, ai punti da 165 a 167 e 170 della sentenza impugnata, avendo affermato che l’offerta vincolante del gruppo dirigente della Sernam non poteva essere considerata come il risultato di una gara aperta e trasparente, a motivo del fatto che tale offerta era molto più sfavorevole per il venditore delle offerte non vincolanti presentate in occasione della seconda tornata della procedura di gara dai candidati n. 4 e n. 5.

72      Tale analisi sarebbe fondata su uno snaturamento dei fatti del caso di specie. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza che l’importo di ricapitalizzazione proposto da questi due candidati presupponeva necessariamente che sarebbe rimasto nelle casse della Sernam, alla data di realizzazione dell’operazione, l’importo indicato nel bilancio dell’anno 2004, ossia EUR 49,2 milioni. Orbene, l’offerta presentata dal gruppo dirigente della Sernam, il 30 giugno 2005, che faceva riferimento ad una ricapitalizzazione per un ammontare di EUR 59 milioni, avrebbe invece tenuto conto del forte deterioramento della situazione di cassa della Sernam tra il 31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2005.

73      La Commissione ritiene che il terzo motivo sia inoperante o, in subordine, infondato.

 Giudizio della Corte

74      Là dove la ricorrente censura la valutazione compiuta dal Tribunale riguardo alle offerte presentate dal gruppo dirigente della Sernam e dai candidati n. 4 e n. 5, è sufficiente constatare come essa miri a rimettere in discussione uno degli elementi che hanno portato il Tribunale a statuire, al punto 174 della sentenza impugnata, che l’offerta di tale gruppo dirigente non era il risultato di una procedura di gara aperta e trasparente.

75      Orbene, come risulta dall’analisi esposta ai punti 68 e 69 della presente sentenza, relativa al secondo motivo di impugnazione, alla luce dei fatti della presente causa, la circostanza che il gruppo dirigente della Sernam non abbia preso parte, in modo autonomo, alla procedura di gara sin dalla sua origine è sufficiente per dimostrare che non è stato rispettato il requisito del carattere aperto e trasparente di tale procedura, imposto dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2.

76      Pertanto, occorre respingere il terzo motivo in quanto inoperante.

 Sul quarto motivo

 Argomenti delle parti

77      Con il quarto motivo, la ricorrente si duole che il Tribunale abbia constatato, al punto 153 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva confuso l’oggetto della vendita e il prezzo della vendita ritenendo che, attraverso le successive ricapitalizzazioni della Sernam, prima, e della Sernam Xpress, poi, un importo netto di EUR 57 milioni fosse stato aggiunto agli attivi, in violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2.

78      In primo luogo, il Tribunale, avendo affermato, in maniera categorica, al punto 153 della sentenza impugnata, che «è sufficiente rilevare che la Commissione non confonde affatto l’oggetto della vendita e il prezzo della vendita», sarebbe incorso in un’insufficienza di motivazione nella propria pronuncia.

79      In secondo luogo, avendo rifiutato di ammettere, al punto 153 della sentenza impugnata, che la ricapitalizzazione di EUR 57 milioni rappresentava il prezzo negativo «pagato» per gli attivi in blocco della Sernam, il Tribunale sarebbe altresì incorso nella propria pronuncia in una motivazione contraddittoria, in quanto esso, ai punti 103 e 107 della sentenza impugnata, avrebbe ammesso che la normativa sugli aiuti di Stato si preoccupa non già delle forme giuridiche che possono rivestire le transazioni, bensì della loro realtà economica, e che è possibile procedere ad una vendita a prezzo negativo mediante una previa ricapitalizzazione da parte del venditore.

80      In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso vari errori di diritto. Da un lato, la sua valutazione, al punto 153 della sentenza impugnata, secondo cui la somma di EUR 57 milioni netti, tramite successive ricapitalizzazioni della Sernam, prima, e della Sernam Xpress, poi, sarebbe venuta ad aggiungersi agli attivi di tali società, sarebbe erronea. Secondo la ricorrente, la ricapitalizzazione nella misura di EUR 57 milioni non costituisce un’aggiunta agli attivi ceduti, bensì corrisponde al prezzo negativo pagato per l’acquisizione degli attivi in blocco della Sernam.

81      Dall’altro lato, la ricorrente imputa al Tribunale di aver commesso un secondo errore di diritto per aver constatato, ai punti 154 e 158 della sentenza impugnata, che il prezzo negativo risultava dal fatto che l’obbligo di vendere soltanto gli attivi della Sernam, senza le passività, non era stato rispettato, e che, se la ricorrente avesse rispettato tale obbligo, il prezzo di vendita sarebbe stato positivo o nullo. Secondo la ricorrente, poiché la vendita degli attivi in blocco avrebbe implicato la prosecuzione dell’attività della Sernam, il carattere strutturalmente deficitario dell’attività ceduta ed il trasferimento automatico dei contratti di lavoro, come previsto dal diritto francese, avrebbero determinato necessariamente l’attribuzione di un valore negativo all’attività. Pertanto, l’esistenza di un prezzo negativo sarebbe dovuta non all’aggiunta di alcune passività, bensì alla cessione di un’entità strutturalmente deficitaria.

82      La Commissione ritiene che il quarto motivo sia in parte irricevibile e in parte infondato.

 Giudizio della Corte

83      Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura relativa a un difetto di motivazione della sentenza impugnata, occorre rilevare che, al punto 152 di tale pronuncia, il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva ritenuto, al punto 117 della decisione Sernam 3, che, «attraverso le ricapitalizzazioni della Sernam e della Sernam Xpress, un importo netto pari a EUR 57 milioni fosse stato aggiunto [agli attivi] della Sernam, e che un’aggiunta di tal genere [agli attivi] non fosse autorizzata dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2».

84      Da ciò risulta, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 34 della presente sentenza, che il Tribunale ha illustrato con tutta la chiarezza necessaria le ragioni per le quali la Commissione non aveva confuso l’oggetto della vendita con il prezzo della vendita.

85      In secondo luogo, non si può sostenere che il punto 153 della sentenza impugnata contraddica i punti 103 e 107 di questa stessa sentenza. Infatti, questi ultimi punti si riferiscono all’analisi della nozione di «vendita» mediante la quale il Tribunale ha ritenuto, nell’ambito della seconda parte del quarto motivo presentata in primo grado, che una vendita possa essere realizzata ad un prezzo negativo, segnatamente mediante una previa ricapitalizzazione effettuata dal venditore.

86      Tale questione è distinta da quella mirante a stabilire se, nel caso di specie, la Commissione potesse ritenere, come ha fatto al punto 117 della decisione Sernam 3, che fosse stata effettuata un’aggiunta di attivi in violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2, questione che il Tribunale ha risolto nell’ambito della quarta parte del quarto motivo dedotta dinanzi ad esso e alla quale si riferisce il punto 153 della sentenza impugnata.

87      In terzo luogo, nella misura in cui la ricorrente imputa al Tribunale di aver commesso gli errori di diritto esposti ai punti 80 e 81 della presente sentenza, è giocoforza constatare, da un lato, che, al punto 153 della sentenza impugnata, il Tribunale si è accontentato di osservare che un importo netto di EUR 57 milioni era stato aggiunto agli attivi mediante una ricapitalizzazione della Sernam, elemento di fatto questo che non viene contestato dalle parti.

88      Dall’altro lato, come risulta dai punti da 54 a 58 della presente sentenza, giustamente il Tribunale ha affermato che l’inclusione dei passivi nella vendita degli attivi in blocco della Sernam non rispettava l’obbligo imposto dalla decisione Sernam 2. La conseguenza che esso ne ha tratto, ai punti 154 e 158 della sentenza impugnata, avendo constatato che il prezzo negativo pagato per gli attivi della Sernam sarebbe stato positivo o nullo se fossero stati venduti soltanto gli attivi, rientra nell’ambito di una valutazione in punto di fatto. Poiché la ricorrente non fa valere alcuno snaturamento dei fatti, la sua argomentazione deve essere respinta perché irricevibile.

89      Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il quarto motivo deve essere respinto in quanto in parte infondato e in parte irricevibile.

 Sul quinto motivo

 Argomenti delle parti

90      Con il quinto motivo, la ricorrente censura il Tribunale per aver snaturato l’articolo 4 della decisione Sernam 2, al punto 278 della sentenza impugnata, e per aver a torto affermato, al punto 279 di tale sentenza, che, poiché la Sernam aveva continuato ad esistere dal punto di vista economico in seno alla Sernam Xpress, prima, ed alla Financière Sernam, poi, l’iscrizione del credito relativo al recupero dell’aiuto di EUR 41 milioni nel passivo della liquidazione della Sernam violava il citato articolo 4.

91      In primo luogo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver affermato, al punto 278 della sentenza impugnata, che «l’allusione fatta alla continuazione dell’esistenza della Sernam, all’articolo 4 della decisione Sernam 2, non poteva che alludere al mantenimento dell’attività economica della Sernam», mentre invece tale disposizione prevedeva soltanto che «il rimborso dell’aiuto di 41 milioni di euro [sarebbe gravato sulla] Sernam se questa [avesse continuato] ad esistere».

92      Poiché l’articolo sopra citato era privo di ambiguità, avrebbe dovuto costituire l’oggetto di un’interpretazione letterale. Infatti, il riferimento in esso compiuto all’esistenza della «Sernam» dovrebbe essere inteso come effettuato all’esistenza della persona giuridica costituita dalla Sernam. L’articolo 4 della decisione Sernam 2 si limiterebbe dunque a distinguere a seconda che la persona giuridica Sernam continui ad esistere o no, senza prendere in considerazione, in modo esplicito o implicito, la questione dell’interruzione dell’attività economica di quest’ultima.

93      La ricorrente, riferendosi al punto 77 della sentenza del 20 settembre 2001, Banks (C‑390/98, EU:C:2001:456), e al punto 80 della sentenza del 29 aprile 2004, Germania/Commissione (C‑277/00, EU:C:2004:238), fa valere che tale interpretazione è conforme alla costante giurisprudenza della Corte secondo cui, in caso di vendita degli attivi di una società beneficiaria di un aiuto di Stato ad un terzo al prezzo di mercato, il beneficio dell’aiuto è incorporato nel prezzo di mercato, così che il venditore mantiene il godimento effettivo dell’aiuto stesso.

94      Attribuendo all’articolo 4 della decisione Sernam 2 un senso ed una portata che esso non può avere, vista la sua formulazione inequivoca, il Tribunale avrebbe snaturato tale disposizione e sarebbe incorso in un errore di diritto.

95      In secondo luogo, fondandosi sul punto 135 della sentenza del 13 settembre 2010, Grecia e a./Commissione (T‑415/05, T‑416/05 e T‑423/05, EU:T:2010:386), e sul punto 155 della sentenza del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione (T‑123/09, EU:T:2012:164), la ricorrente osserva che la valutazione dell’esistenza di una continuità economica tra una società che ha beneficiato di aiuti di Stato e l’acquirente dei suoi attivi, con conseguente trasferimento del vantaggio concorrenziale connesso al beneficio degli aiuti in capo all’acquirente dei suddetti attivi, viene effettuata in funzione dell’oggetto del trasferimento, del prezzo del medesimo, dell’identità degli azionisti o dei proprietari dell’impresa acquirente e dell’impresa di origine, del momento in cui il trasferimento ha luogo, od anche della logica economica dell’operazione. Orbene, l’applicazione di tali criteri da parte del Tribunale nella sua valutazione della continuità economica tra la Sernam e l’acquirente degli attivi in blocco di quest’ultima sarebbe viziata da vari errori di diritto.

96      Anzitutto, per quanto riguarda l’identità degli azionisti, il Tribunale avrebbe considerato a torto, al punto 242 della sentenza impugnata, che la continuità economica doveva essere valutata tra la Sernam e la Sernam Xpress. Poiché il diritto francese non ammetterebbe, in particolare, che in un contratto di vendita venga stipulato un prezzo negativo, le condizioni fissate dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 avrebbero reso impossibile una vendita diretta degli attivi in blocco della Sernam alla Financière Sernam. Le modalità prescelte, vale a dire il conferimento‑cessione, preceduto da una ricapitalizzazione, avrebbero garantito, nell’ambito dei suddetti vincoli giuridici imposti dal diritto nazionale, che la realtà economica dell’operazione consistesse in una cessione di attivi in blocco dalla Sernam alla Financière Sernam.

97      Avendo incentrato la propria analisi sui rapporti tra la Sernam e la Sernam Xpress, il Tribunale avrebbe artificiosamente scomposto un’operazione unitaria e violato così il principio secondo cui la normativa sugli aiuti di Stato si occupa non già delle forme giuridiche che possono rivestire le transazioni, bensì della loro realtà economica. Il Tribunale sarebbe inoltre incorso in una contraddittorietà della motivazione alla luce del principio, ricordato al punto 107 della sentenza impugnata, secondo cui una vendita può essere effettuata ad un prezzo negativo.

98      Poi, per quanto riguarda il prezzo del trasferimento, la ricorrente censura il Tribunale per avere, al punto 255 della sentenza impugnata, rifiutato di prendere in considerazione il prezzo di mercato pagato per gli attivi della Sernam, quando invece tale criterio, segnatamente alla luce delle sentenze del 29 aprile 2004, Germania/Commissione (C‑277/00, EU:C:2004:238, punto 86), e del 19 ottobre 2005, CDA Datenträger Albrechts/Commissione (T‑324/00, EU:T:2005:364, punti da 97 a 99), è uno dei criteri più importanti per concludere nel senso dell’assenza di una continuità economica.

99      Oltre a ciò, per quanto riguarda l’oggetto del trasferimento, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato, al punto 240 della sentenza impugnata, che tale criterio era soddisfatto in quanto la totalità dell’impresa era stata ceduta in violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2. Orbene, soltanto i passivi di gestione, e non la totalità dei passivi, sarebbero stati aggiunti agli attivi, il che renderebbe inoperante l’analisi effettuata dal Tribunale.

100    Inoltre, la ricorrente censura la valutazione, compiuta dal Tribunale al punto 246 della sentenza impugnata e relativa al momento del trasferimento, in base alla quale detto giudice ha affermato che il momento dell’attuazione della decisione di recupero di un aiuto illegittimo risulta altrettanto propizio all’elusione dell’obbligo di recupero di tale aiuto quanto la fase del procedimento di indagine formale. Nel caso di specie, non sarebbe possibile affermare l’esistenza di alcuna elusione, in quanto la stessa Commissione ha previsto la possibilità di una cessione degli attivi in blocco e tali attivi sono stati venduti al prezzo di mercato.

101    Infine, per quanto riguarda la logica economica dell’operazione, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia concluso erroneamente per l’esistenza di una violazione della finalità dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 per il fatto che l’attività della Sernam non era stata interrotta. Orbene, sarebbe per l’appunto la disposizione sopra citata a rendere possibile il trasferimento dell’attività della Sernam permettendo una cessione degli attivi in blocco di quest’ultima.

102    La Commissione reputa che gli argomenti sviluppati a sostegno del quinto motivo siano inoperanti o, in subordine, infondati.

 Giudizio della Corte

103    Nella misura in cui la ricorrente censura, in primo luogo, il significato che il Tribunale ha attribuito alla continuazione dell’esistenza della Sernam, al punto 278 della sentenza impugnata, occorre constatare che essa, pur facendo valere uno snaturamento dell’articolo 4 della decisione Sernam 2, mira in realtà a contestare l’interpretazione che il Tribunale ha compiuto di tale disposizione.

104    A questo proposito, occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, il principale obiettivo cui è finalizzato il rimborso di un aiuto di Stato illegittimamente versato è quello di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale procurato dall’aiuto illegittimo (v., in particolare, sentenza del 1o ottobre 2015, Electrabel e Dunamenti Erőmű/Commissione, C‑357/14 P, EU:C:2015:642, punto 111 nonché la giurisprudenza ivi citata). Il ripristino della situazione precedente all’erogazione di un aiuto illegittimo o incompatibile con il mercato interno costituisce un requisito necessario al fine di preservare l’effetto utile delle disposizioni dei Trattati in materia di aiuti di Stato (sentenza del 20 settembre 2001, Banks, C‑390/98, EU:C:2001:456, punto 75).

105    Da questo punto di vista, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, salvo deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza (v., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Lingus e Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P e C‑165/15 P, EU:C:2016:990, punto 39).

106    Pertanto, come ricordato dal Tribunale al punto 277 della sentenza impugnata, gli aiuti illegittimi devono essere recuperati nei confronti della società che prosegue l’attività economica dell’impresa che ha beneficiato di tali aiuti, qualora venga accertato che tale società mantiene il godimento effettivo del vantaggio concorrenziale connesso al beneficio degli aiuti in questione (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2013, Commissione/Spagna, C‑529/09, EU:C:2013:31, punto 109 e la giurisprudenza ivi citata).

107    Pertanto, giustamente il Tribunale ha affermato, al punto 278 della sentenza impugnata, che la prosecuzione dell’esistenza della Sernam, di cui fa menzione l’articolo 4 della decisione Sernam 2, «non poteva che alludere al mantenimento dell’attività economica della Sernam».

108    Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli errori di diritto lamentati in riferimento all’analisi della continuità economica, occorre ricordare che tale continuità tra le società parti di un trasferimento di attivi deve essere valutata in funzione dell’oggetto del trasferimento – ossia gli attivi e i passivi, la forza lavoro mantenuta, gli attivi aggregati –, del prezzo del trasferimento, dell’identità degli azionisti o dei proprietari dell’impresa acquirente e dell’impresa di origine, del momento in cui il trasferimento è realizzato – ossia dopo l’inizio dell’indagine, l’avvio del procedimento o la decisione finale – od anche della logica economica dell’operazione (v., in particolare, sentenza dell’8 maggio 2003, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, C‑328/99 e C‑399/00, EU:C:2003:252, punto 78).

109    In primis, per quanto riguarda l’oggetto del trasferimento, occorre osservare che, al punto 240 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha fatto altro che ricordare le constatazioni in punto di fatto svolte ai punti da 134 a 137 di questa stessa sentenza, secondo le quali l’oggetto della transazione non era limitato ad una vendita degli attivi della Sernam, bensì aveva ad oggetto la trasmissione di questa società nella sua interezza, comprendente gli attivi e i passivi. Orbene, è giocoforza osservare che la ricorrente non contesta le suddette constatazioni nell’ambito dell’impugnazione.

110    In secundis, occorre osservare che, come risulta dall’analisi di cui ai punti da 66 a 69 della presente sentenza, il Tribunale ha giustamente ritenuto che l’offerta del gruppo dirigente della Sernam non fosse il risultato di una procedura di gara aperta e trasparente. Pertanto, a giusto titolo esso ha affermato, al punto 255 della sentenza impugnata, che, per tale ragione, il prezzo negativo pagato nel caso di specie non era un prezzo di mercato.

111    Oltre a ciò, per suffragare tale giudizio, il Tribunale ha preso a fondamento altri elementi, che non sono stati contestati dalla ricorrente, avendo esso in particolare osservato, ai punti 256 e 260 della sentenza impugnata, che il presunto prezzo di mercato corrispondeva ad un aiuto al funzionamento e che le perizie fornite non potevano dimostrare che il prezzo della cessione fosse appunto un prezzo di mercato. Di conseguenza, la ricorrente non può imputare al Tribunale di aver rifiutato di prendere in considerazione il criterio del prezzo di mercato.

112    In tertiis, per quanto riguarda l’errore di diritto allegato dalla ricorrente in riferimento all’applicazione del criterio dell’identità degli azionisti, occorre constatare che, sebbene si debba riconoscere un peso preponderante alla realtà economica degli aiuti di Stato, le forme giuridiche che questi rivestono possono rivelarsi anch’esse pertinenti al fine di valutare la suddetta realtà economica. In particolare, la questione della trasmissione dell’aiuto viene valutata in maniera diversa a seconda che essa si iscriva nel contesto di una vendita di quote societarie o in quello di una vendita della totalità o di una parte degli attivi (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Germania/Commissione, C‑277/00, EU:C:2004:238, punti 78 e 84).

113    Ne consegue che giustamente il Tribunale non ha censurato, al punto 242 della sentenza impugnata, il fatto che la Commissione avesse preso in considerazione il rapporto tra la Sernam e la Sernam Xpress per concludere che quest’ultima era la debitrice dell’obbligo di recupero dell’aiuto illegittimo, obbligo alla fine trasmesso alla Financière Sernam a motivo della sua fusione con la Sernam Xpress.

114    Del resto, per ragioni identiche a quelle esposte ai punti 85 e 86 della presente sentenza, la ricorrente non può sostenere che il Tribunale abbia contraddetto, nell’ambito del suo esame del criterio relativo all’identità degli azionisti, la constatazione che esso aveva formulato al punto 107 della sentenza impugnata riguardo alla possibilità di realizzare, in linea di principio, vendite a prezzo negativo.

115    Per quanto riguarda, inoltre, il momento del trasferimento, è giocoforza constatare che, al punto 246 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a constatare che «il momento di attuazione di una decisione che implica la possibilità di una vendita di [attivi] in blocco del beneficiario dell’aiuto, nonché un obbligo di recupero di un aiuto illegittimo e incompatibile, sembra costituire un momento propizio all’elusione dell’obbligo di recupero perlomeno tanto quanto la fase del procedimento di indagine formale», il che non può costituire un errore di diritto.

116    Nei limiti in cui la ricorrente sostiene che non può affermarsi l’esistenza di alcuna elusione in quanto la possibilità di una cessione degli attivi in blocco della Sernam è stata prevista dalla decisione Sernam 2, è sufficiente ricordare come risulti, in particolare, dai punti da 54 a 58 nonché da 109 a 111 della presente sentenza che tale cessione non è stata limitata agli attivi della Sernam e che essa non è stata effettuata al prezzo di mercato. Di conseguenza, i requisiti fissati dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 non sono stati rispettati.

117    Infine, non può essere accolto l’argomento con cui la ricorrente censura il Tribunale per aver ritenuto, nell’ambito della valutazione della logica economica dell’operazione di cessione, che, poiché l’attività economica della Sernam non era stata interrotta, la finalità dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 non fosse stata rispettata. Infatti, è sufficiente ricordare come dai punti da 30 a 33 della presente sentenza risulti che la finalità dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 consisteva proprio in tale interruzione.

118    Di conseguenza, gli argomenti con i quali la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe commesso degli errori di diritto quanto all’analisi della continuità economica tra la Sernam e gli acquirenti degli attivi in blocco di quest’ultima, sono infondati.

119    Alla luce di quanto sopra esposto, il quinto motivo deve essere respinto perché infondato.

 Sul sesto motivo

 Sulla prima parte del sesto motivo

–       Argomenti delle parti

120    Con la prima parte del sesto motivo, la ricorrente si duole che il Tribunale abbia preso in considerazione soltanto una delle ragioni addotte dalla Commissione per escludere l’applicazione del criterio dell’investitore privato alla cessione degli attivi in blocco della Sernam, e che esso, al punto 312 della sentenza impugnata, dopo aver stabilito che tale criterio era inapplicabile poiché una siffatta cessione consentita dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 era un equivalente delle misure compensative previste dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione Sernam 2, abbia affermato che «non [occorreva] più esaminare gli altri argomenti (…) dedott[i] dalla Commissione per giustificare l’inapplicabilità del criterio dell’investitore privato, relativ[i] al contesto cosiddetto “di recupero” degli aiuti di Stato». Così facendo, il Tribunale sarebbe incorso nella propria sentenza in un difetto di motivazione per omessa pronuncia non avendo preso in considerazione le censure che la ricorrente aveva rivolto, nel suo ricorso di primo grado, contro l’inapplicabilità del criterio dell’investitore privato a motivo della presunta situazione di recupero.

121    La ricorrente ritiene anche che le due ragioni sulle quali la Commissione si fonda per escludere il criterio dell’investitore privato siano antinomiche. Infatti, la Commissione non potrebbe giustificare l’esclusione di tale criterio fondandosi al tempo stesso sull’esistenza di una situazione di recupero, la quale implica l’incompatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno, e sull’esistenza di una misura compensativa, la quale implica che detto aiuto è compatibile con tale mercato. Il Tribunale non avrebbe dunque statuito sulla contraddizione di ragioni che viziava la parte motiva della decisione Sernam 3.

122    La Commissione ritiene che la prima parte del sesto motivo debba essere respinta.

–       Giudizio della Corte

123    Occorre anzitutto respingere l’argomento con il quale la ricorrente imputa al Tribunale di non aver sanzionato la contraddizione di ragioni sulla quale si fonderebbe la decisione Sernam 3. Infatti, tale argomentazione, che viene invocata dalla ricorrente soltanto in sede di replica, non è stata sollevata dinanzi al Tribunale. Orbene, non si può censurare il Tribunale per non aver esaminato un argomento non sottoposto al suo esame.

124    Quanto all’argomento della ricorrente relativo ad un vizio di omessa pronuncia, occorre osservare che, ai punti 286 e 287 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento alle ragioni addotte dalla Commissione per escludere il criterio dell’investitore privato. Come ricordato dal Tribunale, la Commissione si fonda, ai punti 154 e 155 della decisione Sernam 3, su due ragioni, vale a dire, in primo luogo, su quella relativa al fatto che detto criterio non è applicabile in una situazione di recupero di un aiuto e, in secondo luogo, su quella relativa al fatto che la vendita degli attivi in blocco della Sernam consentita dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 si inscrive in una situazione di compensazione che esclude la presa in considerazione del principio dell’investitore privato avveduto.

125    Ai punti da 288 a 311 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato l’applicabilità del criterio dell’investitore privato alle misure compensative ed ha concluso per l’esclusione di tale criterio, avendo osservato, al punto 309 di detta sentenza, che «la logica compensativa della vendita [degli attivi] in blocco della Sernam, richiamata al punto 155 della decisione [Sernam 3], si discosta dalla logica di un operatore privato che tenti di massimizzare i propri profitti o, nella specie, di minimizzare le proprie perdite».

126    Pertanto, è giocoforza constatare che l’argomento relativo al fatto che la Commissione avrebbe commesso un eventuale errore di diritto, affermando che il criterio dell’investitore privato era inapplicabile anche a causa della situazione di recupero nella quale si inscriveva la vendita degli attivi in blocco della Sernam, era in ogni caso inoperante. Di conseguenza, il Tribunale ha potuto, senza incorrere nella sentenza impugnata in un vizio di motivazione per omessa pronuncia, affermare, al punto 312 di tale sentenza, che non occorreva più esaminare tale argomento.

127    Alla luce di quanto sopra esposto, la prima parte del sesto motivo deve considerarsi infondata.

 Sulla seconda parte del sesto motivo

–       Argomenti delle parti

128    Con la seconda parte del sesto motivo, la ricorrente sostiene che, convalidando l’approccio adottato dalla Commissione al punto 155 della decisione Sernam 3, secondo cui, poiché la vendita degli attivi in blocco della Sernam era una misura compensativa, il principio dell’investitore privato avveduto era inapplicabile, il Tribunale avrebbe snaturato la decisione Sernam 2. A sostegno di questa seconda parte del motivo, la ricorrente adduce quattro argomenti.

129    In primo luogo, il Tribunale avrebbe deformato quanto risulta dal testo dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2. L’obbligo, previsto da tale disposizione, di cedere gli attivi in blocco della Sernam al prezzo di mercato e al termine di una procedura di gara trasparente e aperta corrisponderebbe precisamente all’applicazione del criterio dell’investitore privato avveduto. Tale conclusione risulterebbe d’altronde dalla comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] (GU 2016, C 262, pag. 1). Escludendo l’applicazione del criterio dell’investitore privato avveduto alla cessione degli attivi in blocco della Sernam, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti della controversia ed il contenuto della decisione Sernam 2 sostituendo la propria motivazione a quella contenuta in tale decisione.

130    In secondo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato la decisione Sernam 2 affermando, al punto 301 della sentenza impugnata, che «[d]al momento che la condizione relativa alla vendita [degli attivi] in blocco escludeva i passivi, l’eventualità di ottenere un prezzo negativo nella specie era esclusa per definizione». Orbene, dichiarando che la cessione degli attivi in blocco della Sernam doveva escludere qualsiasi passività, il Tribunale avrebbe snaturato – così come la ricorrente ha sostenuto anche nell’ambito della terza parte del primo motivo di impugnazione, giusta quanto illustrato ai punti da 47 a 52 della presente sentenza – l’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2. E la stessa cosa avrebbe fatto aggiungendo una condizione non prevista dalla decisione Sernam 2, avendo esso affermato che il prezzo della cessione degli attivi in blocco della Sernam non poteva essere negativo. Infatti, il testo dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 menzionerebbe soltanto il requisito relativo al pagamento di un prezzo di mercato, il quale, ai sensi della giurisprudenza, può essere negativo, come risulterebbe dalle sentenze del 28 gennaio 2003, Germania/Commissione (C‑334/99, EU:C:2003:55, punto 133), e del 13 maggio 2015, Niki Luftfahrt/Commissione (T‑511/09, EU:T:2015:284, punto 139).

131    In terzo luogo, la ricorrente addebita al Tribunale di essere incorso in una contraddittorietà della motivazione affermando, al punto 301 della sentenza impugnata, che «l’eventualità di ottenere un prezzo negativo nella specie era esclusa per definizione». Una simile constatazione si porrebbe in contrasto con l’affermazione contenuta al punto 100 della sentenza impugnata secondo cui, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2, «il solo requisito attinente al prezzo era quello di un prezzo di mercato».

132    In quarto luogo, la ricorrente ritiene che il valore positivo o negativo del prezzo di mercato non abbia avuto alcuna incidenza sulla realizzazione della finalità perseguita dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2. A mente del punto 217 di tale decisione, la finalità suddetta sarebbe consistita nel fatto che la Sernam liberasse le proprie quote di mercato a beneficio di un acquirente indipendente e non operasse più nella sua veste giuridica precedente, senza che si manifestasse la necessità di un prezzo positivo. Orbene, secondo la ricorrente, simili obiettivi sarebbero stati realizzati in occasione della cessione degli attivi della Sernam ad un prezzo di mercato, senz’altro negativo, secondo una procedura di gara trasparente e aperta. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe snaturato la decisione Sernam 2 anche per il fatto di aver ritenuto che la cessione degli attivi in blocco della Sernam non potesse, per definizione, essere realizzata ad un prezzo negativo.

133    Risulterebbe inoltre dal punto 80 degli Orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU 2014, C 249, pag. 1) che le misure compensative intese a limitare le distorsioni di concorrenza «dovrebbero pertanto essere attuate sotto forma di cessioni di rami aziendali redditizi in funzionamento che, se gestiti da un acquirente idoneo, possono a lungo termine competere in modo efficace». La finalità dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 si integrerebbe perfettamente in tale logica assicurando la liberazione delle quote di mercato della Sernam a beneficio dell’acquirente degli attivi di quest’ultima e permettendo a tale acquirente di esercitare una concorrenza efficace a lungo termine. A questo proposito, il valore del prezzo di mercato non avrebbe alcuna incidenza.

134    La Commissione ritiene che la seconda parte del sesto motivo debba essere respinta.

–       Giudizio della Corte

135    Occorre anzitutto osservare che, sebbene la ricorrente faccia valere uno snaturamento dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2, essa mira, in realtà, a denunciare un’erronea interpretazione che il Tribunale avrebbe compiuto di tale disposizione, la quale avrebbe portato detto giudice ad escludere il criterio dell’investitore privato avveduto.

136    In primo luogo, la ricorrente erra là dove sostiene che l’obbligo di una vendita al prezzo di mercato al termine di una procedura di gara aperta e trasparente corrisponde all’applicazione del criterio dell’investitore privato avveduto.

137    A questo proposito, occorre ricordare che, riguardo a questo criterio, la questione della sua applicabilità deve essere distinta da quella della sua applicazione (v., in particolare, sentenza del 3 aprile 2014, Commissione/Paesi Bassi e ING Groep, C‑224/12 P, EU:C:2014:213, punti 29 e 33).

138    Come giustamente dichiarato dal Tribunale, al punto 292 della sentenza impugnata, l’applicabilità del criterio dell’investitore privato dipende, in definitiva, dal fatto che lo Stato membro interessato conceda nella sua qualità di azionista, e non nella sua qualità di potere pubblico, un vantaggio economico ad un’impresa ad esso appartenente (v., in particolare, sentenze del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 81, nonché del 3 aprile 2014, Commissione/Paesi Bassi e ING Groep, C‑224/12 P, EU:C:2014:213, punto 31).

139    Una volta constatato l’intervento del soggetto pubblico nella sua qualità di azionista, e stabilita così l’applicabilità del criterio dell’investitore privato, l’applicazione di tale criterio mira, in un secondo momento, a stabilire se il vantaggio economico concesso, in qualsivoglia forma, ad un’impresa pubblica per mezzo di risorse statali sia idoneo, in ragione dei suoi effetti, a falsare o a rischiare di falsare la concorrenza e a incidere sugli scambi tra gli Stati membri (sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 89).

140    Senza dubbio, per quanto riguarda l’applicazione del criterio dell’investitore privato, risulta da una costante giurisprudenza della Corte che il prezzo di mercato è il prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza è disposto a pagare per una società nella situazione in cui essa si trova, e che, qualora una pubblica autorità proceda alla vendita di un’impresa che le appartiene tramite una procedura di gara aperta, trasparente e non condizionata, si può presumere che il prezzo di mercato corrisponda all’offerta più elevata (v., in particolare, sentenze del 24 ottobre 2013, Land Burgenland e a./Commissione, C‑214/12 P, C‑215/12 P e C‑223/12 P, EU:C:2013:682, punti 92 e 94, nonché del 16 luglio 2015, BVVG, C‑39/14, EU:C:2015:470, punto 32).

141    Tuttavia, e contrariamente a quanto pretende la ricorrente, l’applicabilità del criterio dell’investitore privato avveduto non può essere desunta da una condizione che attiene abitualmente all’applicazione del criterio stesso. Pertanto, non si può concludere che una cessione ad un prezzo di mercato e mediante una procedura di gara aperta e trasparente costituisca necessariamente l’attuazione di detto criterio.

142    Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 142 delle sue conclusioni, esigere che delle misure compensative siano attuate in condizioni intese a ripristinare una concorrenza sana rientra nell’essenza stessa della compensazione, ma lascia impregiudicato il ruolo rivestito dallo Stato al momento della loro attuazione.

143    In secondo luogo, laddove la ricorrente contesta la conclusione del Tribunale, al punto 301 della sentenza impugnata, quanto al prezzo di vendita degli attivi in blocco della Sernam, occorre osservare come sia alla luce dell’obbligo di escludere le passività da tale cessione che il Tribunale ha constatato che l’eventualità di ottenere un prezzo negativo era esclusa per definizione. Orbene, come risulta dai punti da 54 a 58 della presente sentenza, giustamente il Tribunale ha considerato che l’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 doveva intendersi nel senso che imponeva tale esclusione delle passività. Di conseguenza, non si può asserire che, così facendo, il Tribunale abbia aggiunto una condizione non prevista dalla decisione Sernam 2.

144    In terzo luogo, laddove la ricorrente invoca una contraddittorietà di motivazione in cui il Tribunale sarebbe incorso nella sentenza impugnata, occorre osservare come essa faccia valere un’argomentazione analoga a quella sviluppata nell’ambito del quarto motivo e riassunta al punto 79 della presente sentenza. A questo proposito, occorre ricordare che, come si è constatato al punto 85 della presente sentenza, l’affermazione di cui al punto 100 della sentenza impugnata, secondo cui, sulla base di un’interpretazione letterale dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2, il solo requisito attinente al prezzo era quello di un prezzo di mercato all’esito di una procedura trasparente ed aperta, si riferisce all’analisi della nozione di «vendita» mediante la quale il Tribunale ha dichiarato, nell’ambito della seconda parte del quarto motivo presentata in primo grado, che una vendita può, in linea di principio, aver luogo ad un prezzo negativo.

145    Tale considerazione verte dunque su una questione diversa da quella, esaminata dal Tribunale al punto 301 della sentenza impugnata, volta a stabilire se, nel caso di specie relativo alla vendita in blocco degli attivi della Sernam, fosse possibile una vendita ad un prezzo negativo. Per queste ragioni, l’argomento concernente la suddetta contraddittorietà della motivazione è infondato.

146    In quarto luogo, laddove la ricorrente reputa che il carattere positivo o negativo del prezzo di cessione non abbia alcuna incidenza sulla finalità perseguita dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2, occorre osservare che, poiché la quantificazione di tale prezzo dipende dall’inclusione delle passività nella cessione o dalla loro esclusione da quest’ultima, detto argomento si confonde con quello sviluppato nell’ambito della terza parte del primo motivo, secondo cui l’aggiunta di passività alla vendita degli attivi in blocco della Sernam non avrebbe alcuna incidenza su tale finalità. Tale argomento deve dunque essere respinto per le stesse ragioni che sono state enunciate ai punti da 54 a 58 della presente sentenza.

147    Alla luce di quanto precede, la seconda parte del sesto motivo deve ritenersi infondata.

 Sulla terza parte del sesto motivo

–       Argomenti delle parti

148    Con la terza parte del sesto motivo, la ricorrente sostiene che, accogliendo l’argomento secondo cui il principio dell’investitore privato avveduto era inapplicabile alla cessione degli attivi in blocco della Sernam in ragione della natura compensativa di tale cessione, il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

149    Secondo la ricorrente, l’attuazione di una misura compensativa incombe al beneficiario dell’aiuto, che può essere indifferentemente un’impresa pubblica o un’impresa privata, e non allo Stato in quanto pubblico potere. Pertanto, nulla giustificherebbe un rifiuto dell’applicazione del principio dell’investitore privato avveduto in sede di attuazione di una misura compensativa.

150    Risulterebbe d’altronde dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare dalle sentenze del 5 giugno 2012, Commissione/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 78), nonché del 3 aprile 2014, Commissione/Paesi Bassi e ING Groep (C‑224/12 P, EU:C:2014:213, punti da 32 a 37), che l’applicazione del suddetto principio è ineludibile e si impone alla Commissione prima che questa possa concludere per l’esistenza di un aiuto di Stato sulla base dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

151    Se la decisione Sernam 2 imponeva di raggiungere un obiettivo preciso, sarebbe evidente che, in diritto, la ricorrente, nella sua qualità di azionista della Sernam, avrebbe dovuto comportarsi in maniera economicamente razionale al fine di raggiungere detto obiettivo, come farebbe un investitore privato, salvo concedere nuovi aiuti di Stato.

152    A questo titolo, la giurisprudenza, e in particolare la sentenza dell’11 settembre 2012, Corsica Ferries France/Commissione (T‑565/08, EU:T:2012:415, punti 83 e 84), terrebbe pienamente conto del fatto che gli investitori privati assumono il comportamento più razionale dal punto di vista economico entro il contesto definito dai vincoli e dai limiti fissati dalla legge. Orbene, alla luce delle circostanze del caso di specie, qualunque altra soluzione diversa da quella effettivamente attuata, e segnatamente una liquidazione giudiziaria, sarebbe stata più costosa. Avendo rifiutato di confrontare il comportamento della ricorrente con la razionalità economica che sarebbe stata quella di un investitore privato posto in circostanze identiche, e avendo constatato, al punto 309 della sentenza impugnata, che la logica compensativa della vendita degli attivi in blocco della Sernam era diversa dalla logica di un operatore economico privato intenzionato a massimizzare i propri profitti o, nella fattispecie, a minimizzare le proprie perdite, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

153    Oltre a ciò, dato che la questione della razionalità economica del comportamento della ricorrente deve applicarsi all’insieme degli elementi della cessione, il Tribunale avrebbe altresì commesso degli errori di diritto e violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ai punti 323 e 327 della sentenza impugnata, che riguardano gli aiuti nuovi identificati dalla Commissione, vale a dire, rispettivamente, l’iscrizione di crediti al passivo della liquidazione giudiziaria della Sernam e le garanzie per le passività accordate al cessionario.

154    Inoltre, avendo dichiarato, al punto 310 della sentenza impugnata, che «[l]e misure controverse derivano pertanto direttamente dalla violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 e non presentano, dunque, alcun nesso con l’applicazione del criterio dell’investitore privato», il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto tale constatazione sarebbe viziata dal rifiuto di applicare il criterio dell’investitore privato in violazione dell’articolo 107 TFUE.

155    La Commissione ritiene che la terza parte del sesto motivo debba essere respinta.

–       Giudizio della Corte

156    Laddove la ricorrente censura il Tribunale per aver escluso la presa in considerazione del criterio dell’investitore privato, occorre anzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza ricordata al punto 138 della presente sentenza, l’applicabilità del suddetto criterio dipende dal fatto che lo Stato membro in questione agisca nella sua qualità di azionista, e non nella sua qualità di potere pubblico. A questo proposito, la Commissione procede ad una valutazione globale prendendo in considerazione, oltre agli elementi forniti dallo Stato membro in questione, qualsiasi altro elemento pertinente nel caso di specie che le consenta di stabilire se la misura di cui trattasi sia riconducibile alla qualità di azionista o a quella di potere pubblico del suddetto Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 86; del 24 ottobre 2013, Land Burgenland e a./Commissione, C‑214/12 P, C‑215/12 P e C‑223/12 P, EU:C:2013:682, punto 60, nonché del 1o ottobre 2015, Electrabel e Dunamenti Erőmű/Commissione, C‑357/14 P, EU:C:2015:642, punto 102).

157    Poi, occorre osservare che, al fine di constatare l’esistenza di un aiuto di Stato, il criterio dell’investitore privato permette di accertare se le misure adottate dallo Stato membro in questione abbiano obbedito ad un un criterio di razionalità economica, di modo che anche un investitore privato potrebbe essere in grado di accettarle (v., in particolare, sentenza del 3 aprile 2014, Commissione/Paesi Bassi e ING Groep, C‑224/12 P, EU:C:2014:213, punto 36). Così, in virtù di detto criterio, le condizioni cui una misura deve rispondere per rientrare nella nozione di «aiuto», ai sensi dell’articolo 107 TFUE, non sono soddisfatte qualora l’impresa pubblica beneficiaria avrebbe potuto ottenere un vantaggio identico a quello che è stato messo a sua disposizione mediante risorse statali in circostanze che corrispondono alle normali condizioni di mercato (v., in particolare, sentenza del 4 settembre 2014, SNCM e Francia/Corsica Ferries France, C‑533/12 P e C‑536/12 P, EU:C:2014:2142, punto 30 nonché la giurisprudenza ivi citata).

158    Alla luce di quanto sopra esposto, è giocoforza constatare che il criterio dell’investitore privato presuppone che il comportamento del soggetto pubblico possa essere confrontato a quello di un investitore operante in normali condizioni di mercato.

159    Orbene, come risulta dai punti da 30 a 32 della presente sentenza e come rilevato dal Tribunale ai punti 305 e 306 della sentenza impugnata, la cessione degli attivi in blocco della Sernam, contemplata all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2, costituiva una misura compensativa destinata a prevenire le distorsioni di concorrenza. Pertanto, correttamente il Tribunale ha affermato, ai punti 307 e 308 della sentenza impugnata, che le misure previste all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 non corrispondevano alle normali condizioni di mercato e che dunque, come esso ha rilevato al punto 309 della citata pronuncia, «la logica compensativa della vendita [degli attivi] in blocco della Sernam (…) si discosta dalla logica di un operatore privato che tenti di massimizzare i propri profitti o, nella specie, di minimizzare le proprie perdite», per dedurre da tale constatazione, al punto 311 della sentenza impugnata, che non si poteva censurare la Commissione per avere escluso, per ragioni siffatte, al punto 155 della decisione Sernam 3, il criterio dell’investitore privato.

160    Indubbiamente, tale criterio non prescinde dagli obblighi cui sono sottoposti gli operatori economici (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, SNCM e France/Corsica Ferries France, C‑533/12 P e C‑536/12 P, EU:C:2014:2142, punto 33 nonché la giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, gli obblighi che configurano normali condizioni di mercato non possono essere confusi con quelli intesi a prevenire la distorsione della concorrenza in seno a tale mercato.

161    Se, come sostiene la ricorrente, l’attuazione della decisione Sernam 2 implicava che essa si comportasse in modo economicamente razionale dal punto di vista economico, tale attuazione non poteva per questo avvenire in violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della summenzionata decisione, come ritenuto dal Tribunale al punto 310 della sentenza impugnata. Occorre d’altronde constatare che, laddove la ricorrente postula che un’impresa privata tenuta ad applicare la decisione Sernam 2 opterebbe, per razionalità economica, a favore di condizioni di cessione degli attivi in blocco identiche a quelle prescelte nel caso di specie, la sua argomentazione si fonda sull’erronea premessa di una compatibilità di tali modalità di cessione con la finalità e con gli obblighi imposti dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2.

162    Inoltre, come riconosciuto dalla ricorrente, le misure considerate dalla Commissione come aiuti di Stato nuovi non sono scindibili dall’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2. Tali misure non possono dunque essere valutate indipendentemente dalla finalità compensativa di tale disposizione, ed è dunque corretta la decisione del Tribunale, di cui ai punti 323 e 327 della sentenza impugnata, di non applicare il criterio dell’investitore privato avveduto a questi nuovi vantaggi.

163    Alla luce di quanto sopra esposto, la terza parte del sesto motivo deve essere respinta. Pertanto, il sesto motivo deve essere respinto nella sua interezza.

164    Ne consegue che l’impugnazione deve essere rigettata.

 Sulle spese

165    A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

166    In conformità dell’articolo 138, paragrafo 1, del citato regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

167    Poiché la Commissione nonché la Mory e la Mory Team hanno concluso chiedendo la condanna della ricorrente alle spese e quest’ultima è rimasta soccombente nei motivi proposti, occorre condannare la ricorrente a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione nonché dalla Mory e dalla Mory Team.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La SNCF Mobilités sopporta, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea nonché dalla Mory SA e dalla Mory Team.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.