Ricorso proposto il 5 aprile 2011 - ZZ / Commissione

(Causa F-36/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (Etterbeck, Belgio) (rappresentanti: avv.ti T. Bontinck e S. Woog)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, l'annullamento della decisione di non prorogare il contratto del ricorrente oltre la sua scadenza e, di conseguenza, la reintegrazione del ricorrente nelle sue funzioni a partire dal 1° novembre 2010. Dall'altro, la condanna della Commissione a versare al ricorrente un importo pari a EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito e a sopportare gli oneri finanziari connessi al procedimento precontenzioso.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione contenuta nella nota del 30 agosto 2010, con la quale è stato comunicato al ricorrente che il suo contratto non sarebbe stato prorogato oltre la sua scadenza;

di conseguenza, reintegrare il ricorrente nelle sue funzioni presso la delegazione in Albania a partire dal 1° novembre 2010 e condannare la convenuta al pagamento della sua retribuzione con effetto retroattivo. In mancanza di siffatta reintegrazione, condannare la convenuta al pagamento delle indennità di disoccupazione sino a nuova assunzione del ricorrente;

ritirare dal fascicolo personale del ricorrente la decisione impugnata nonché ogni documento relativo al presente procedimento;

condannare la Commissione a versare al ricorrente l'importo di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito, con riserva di aumento nel corso del procedimento, nonché a sopportare gli oneri finanziari connessi al procedimento precontenzioso.

condannare la Commissione europea alle spese.

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