SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

20 novembre 2007

Causa F‑120/05

Antonis Kyriazis

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione – Condizioni previste all’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Kyriazis chiede, in primo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione 12 ottobre 2005, recante rigetto del suo reclamo diretto ad ottenere l’indennità di dislocazione, in secondo luogo, il riconoscimento del suo diritto a percepire la detta indennità con decorrenza retroattiva dal 1° marzo 2005 e, in terzo luogo, il riconoscimento del suo diritto a percepire la detta indennità per il futuro.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]

2.      Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]

3.      Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]

1.      Ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, perché l’indennità di dislocazione sia concessa, occorre che l’interessato non abbia, abitualmente, né abitato né svolto la sua attività professionale principale nel paese della sede di servizio durante un periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Ne consegue che, nel caso di un funzionario, il periodo di sei mesi previsto da tale disposizione si colloca immediatamente prima dell’entrata in servizio in tale qualità.

Questa interpretazione letterale dell’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto è rafforzata da un’interpretazione teleologica di tale disposizione. Infatti, questo termine di sei mesi dev’essere interpretato alla luce della sua finalità, che è quella di evitare che dei funzionari che, abitualmente e per la quasi totalità del periodo di riferimento, hanno abitato o esercitato la loro attività professionale principale nel paese della sede di servizio auspicata non modifichino la loro residenza abituale o il luogo di esercizio della loro attività professionale principale solo qualche tempo prima della loro entrata in servizio. Al fine di evitare un rischio del genere, il periodo di sei mesi si colloca immediatamente prima dell’entrata in servizio.

Per quanto riguarda la determinazione del periodo di riferimento, tale periodo di cinque anni in totale non deve necessariamente presentare carattere continuo, ma può essere suddiviso in più fasi nell’ipotesi in cui l’interessato abbia lavorato, nel passato, per uno Stato o per un’organizzazione internazionale.

(v. punti 24, 25 e 31)

Riferimento:

Corte: 10 ottobre 1989, causa 201/88, Atala-Palmerini/Commissione (Racc. pag. 3109, punti 2 e 6)

Tribunale di primo grado: 3 maggio 2001, causa T‑60/00, Liaskou/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑107 e II‑489, punti 42, 43, 45 e 50); 19 giugno 2007, causa T‑473/04, Asturias Cuerno/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 72)

2.      La residenza abituale cui si riferisce l’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto ai fini della concessione dell’indennità di dislocazione corrisponde al luogo in cui l’interessato ha fissato, con la volontà di conferirgli carattere stabile, il centro permanente o abituale dei suoi interessi. Ai fini della determinazione della residenza abituale occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto costitutivi di quest’ultima.

A fronte di un diniego di concessione dell’indennità di dislocazione, spetta al funzionario dimostrare di soddisfare le condizioni poste dallo Statuto per beneficiarne e fornire tutti gli elementi di prova a tal fine. Al riguardo e in presenza di un complesso di elementi di fatto configuranti una residenza abituale nello Stato membro della sede di servizio durante il periodo di riferimento, non sono sufficienti soggiorni in un altro Stato membro al fine di prepararvi una nuova sistemazione e di trovarvi un impiego, e neppure una serie di altri elementi che attestino con tale Stato legami della stessa natura di quelli, abituali, che esistono tra un funzionario e il suo paese natale.

(v. punti 47, 48, 53, 56, 58 e 59)

Riferimento:

Corte: 9 ottobre 1984, causa 188/83, Witte/Parlamento (Racc. pag. 3465, punti 5, 9 e 11); 15 settembre 1994, causa C‑452/93 P, Magdalena Fernández/Commissione (Racc. pag. I‑4295, punto 22)

Tribunale di primo grado: 28 settembre 1993, causa T‑90/92, Magdalena Fernández/Commissione (Racc. pag. II‑971, punto 30); Liaskou/Consiglio, cit. (punti 62‑64); 13 dicembre 2004, causa T‑251/02, E/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑359 e II‑1643, punto 61); 13 settembre 2005, causa T‑283/03, Recalde Langarica/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑235 e II‑1075, punto 142); 25 ottobre 2005, causa T‑368/03, De Bustamante Tello/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑321 e II‑1439, punti 60 e 62 e giurisprudenza ivi citata); 27 settembre 2006, causa T‑259/04, Koistinen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑177 e II‑A‑2‑879, punto 34), e 16 maggio 2007, causa T‑324/04, F/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 63 e 87)

Tribunale della funzione pubblica: 26 settembre 2007, causa F‑129/06, Salvador Roldán/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 59 e giurisprudenza ivi citata)

3.      La deroga in materia di concessione dell’indennità di dislocazione, prevista all’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, ultima frase, dell’allegato VII dello Statuto, non può essere limitata alle sole persone che hanno fatto parte del personale di un altro Stato o di un’organizzazione internazionale perché essa riguarda tutte le «situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale». Tuttavia, solo le situazioni che implicano un vincolo giuridico diretto tra l’interessato e l’organizzazione o lo Stato di cui trattasi corrispondono a situazioni rientranti nella nozione di servizi effettuati per un’organizzazione internazionale ai sensi di tale disposizione.

L’intervento, quale intermediario, di una società privata esterna all’istituzione comunitaria non permette di concludere per l’esistenza di un vincolo giuridico diretto tra il dipendente e l’istituzione comunitaria.

(v. punti 74, 75, 77 e 78)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 14 dicembre 1995, causa T‑72/94, Diamantaras/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑285 e II‑865, punto 52); Liaskou/Consiglio, cit. (punto 50); 22 settembre 2002, causa T‑127/00, Nevin/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑149 e II‑781, punto 51), e Asturias Cuerno/Commissione, cit. (punti 45 e 48‑52)