Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Austria) il 7 agosto 2013 – Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH / Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Causa C-443/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Parti

Ricorrenti in primo e in secondo grado: Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH

Convenuta in primo e in secondo grado: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1086/2011 1 , che modifica il regolamento n. 2073/2005, debba essere interpretato nel senso che la carne fresca di pollame deve soddisfare il criterio microbiologico indicato nell’allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento n. 2073/2005 2 in tutte le fasi di distribuzione.

Se anche gli operatori del settore alimentare attivi nella fase di distribuzione dei prodotti alimentari siano soggetti alla disciplina del regolamento n. 2073/2005 nella sua interezza.

Se il criterio microbiologico indicato nell’allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento n. 2073/2005 debba essere rispettato in tutte le fasi di distribuzione anche dagli operatori del settore alimentare che non partecipano alla produzione (solo fase di distribuzione).

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1 Regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione per quanto riguarda la salmonella presente nella carne fresca di pollame (GU L 281, pag. 7).

2 Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338, pag. 1).