Impugnazione proposta il 29 gennaio 2019 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Sezione Nona ampliata) del 15 novembre 2018, causa T-219/10 RENV, World Duty Free Group / Commissione

(Causa C-64/19 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. A. Sampol Pucurull, agente)

Altre parti nel procedimento: World Duty Free Group, S.A., già Autogrill España, SA, e Commissione europea

Intervenienti a sostegno della ricorrente in primo grado: Repubblica federale di Germania e Repubblica di Irlanda

Conclusioni della ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

–    accogliere la presente impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018, causa T-219/10 RENV World Duty Free Group, S.A. / Commissione europea 1 ;

–    annullare l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata, nella parte in cui la decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione 2 ritiene che la misura tributaria controversa costituisca un aiuto di Stato, e

–    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione è fondata su un motivo unico volto all’annullamento della sentenza impugnata. La Spagna sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto del Tribunale, interpretando erroneamente l’articolo 107, paragrafo, 1, del Trattato e segnatamente la nozione di selettività degli aiuti di Stato contenuta in detto articolo. Tale motivo unico può essere suddiviso in quattro parti:

–    in primo luogo, la Spagna ritiene che il Tribunale incorra in errore nell’individuare l’ambito di riferimento della misura tributaria, il quale non coincide con quello della decisione impugnata;

–    in secondo luogo, la Spagna ritiene che la sentenza impugnata incorra in un errore di diritto nel non considerare che il trattamento fiscale dell’avviamento finanziario costituisca una misura avente carattere generale o un ambito di riferimento autonomo o proprio;

–    in terzo luogo, la Spagna fa valere che la sentenza incorre altresì in errore di diritto nel non definire correttamente l’obiettivo perseguito dall’ambito di riferimento e nel realizzare erroneamente l’esame della comparabilità richiesto dalla sentenza Word duty Free 3 (cause C-20/15 P e C-21/15 P);

–    in quarto luogo, l’erronea individuazione di un elemento costituivo dell’ambito di riferimento comporta un errore di diritto nell’attribuzione dell’onere della prova.

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1     Sentenza del 15 novembre 2018, World Duty Free Group/Commissione (T-219/10 RENV, EU:T:2018:784).

2     GU 2011, L 7, pag. 48.

3     Sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981).