Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht - Germania) - Tomasz Ziolkowski (C-424/10), Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja (C-425/10) / Land Berlin

(Cause riunite C-424/10 e C-425/10)

(Libera circolazione delle persone - Direttiva 2004/38/CE - Diritto di soggiorno permanente - Art. 16 - Soggiorno legale - Soggiorno basato sul diritto nazionale - Soggiorno compiuto anteriormente all'adesione all'Unione dello Stato d'origine del cittadino interessato)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: Tomasz Ziolkowski (C-424/10), Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja (C-425/10)

Convenuto: Land Berlin

Con l'intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Bundesverwaltungsgericht - Interpretazione dell'art. 16, n. 1, prima frase, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77) - Cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente più di cinque anni nello Stato membro ospitante, in conformità con il diritto di detto Stato, ma che, durante il suo soggiorno, non ha mai soddisfatto i presupposti di cui all'art. 7 della direttiva 2004/38/CE - Nozione di "soggiorno legale" - Soggiorno che raggiunge la durata di cinque anni soltanto qualora si prendano in considerazione i periodi che sono maturati prima della data di adesione dello Stato d'origine dell'interessato all'Unione europea - Determinazione della durata del soggiorno necessaria ai fini dell'acquisto del diritto di soggiorno permanente

Dispositivo

L'art. 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che non si può ritenere che il cittadino dell'Unione che abbia compiuto un soggiorno di più di cinque anni sul territorio dello Stato membro ospitante sulla sola base del diritto nazionale di tale Stato abbia acquisito il diritto al soggiorno permanente in conformità a tale disposizione se, durante tale soggiorno, egli non soddisfaceva le condizioni di cui all'art. 7, n. 1, della stessa direttiva.

I periodi di soggiorno del cittadino di uno Stato terzo sul territorio di uno Stato membro, compiuti anteriormente all'adesione di detto Stato terzo all'Unione europea, devono, in assenza di disposizioni specifiche contenute nell'atto di adesione, essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente a norma dell'art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38, purché siano stati compiuti in conformità alle condizioni di cui all'art. 7, n. 1, della stessa direttiva.

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1 - GU C 301 del 6.11.2010.