SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

10 aprile 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritti d’autore e diritti connessi – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafi 2, lettera b), e 5 – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Riproduzione per un uso privato – Carattere legale dell’origine della copia – Direttiva 2004/48/CE – Ambito di applicazione»

Nella causa C‑435/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione del 21 settembre 2012, pervenuta in cancelleria il 26 settembre 2012, nel procedimento

ACI Adam BV e altri

contro

Stichting de Thuiskopie,

Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della quarta sezione, M. Safjan, J. Malenovský (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 ottobre 2013,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’ACI Adam BV e a., da D. Visser, advocaat;

–        per la Stichting de Thuiskopie e la Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding, da T. Cohen Jehoram e V. Rörsch, advocaten;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da C. Schillemans e M. Noort, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da M. García‑Valdecasas Dorrego, in qualità di agente;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

–        per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas e J. Nasutavičienė, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da A. Posch, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da J. Samnadda e F. Wilman, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 gennaio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafi 2, lettera b), e 5, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), nonché della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45, e rettifiche GU 2004, L 195, pag. 16, e GU 2007, L 204, pag. 27).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’ACI Adam BV, nonché un certo numero di altre imprese (in prosieguo: l’«ACI Adam e a.»), da un lato, e la Stichting de Thuiskopie (in prosieguo: la «Thuiskopie») e la Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding (in prosieguo: la «SONT»), dall’altro, due fondazioni incaricate, la prima, della riscossione e della ripartizione del prelievo che grava sui fabbricanti o sugli importatori di supporti destinati alla riproduzione di opere letterarie, scientifiche o artistiche effettuata ai fini di un uso a titolo privato (in prosieguo: il «prelievo per copia privata»), e, la seconda, della fissazione dell’importo di tale prelievo, riguardo al fatto che la SONT tiene conto, nel fissarlo, del pregiudizio derivante da copie realizzate a partire da una fonte illegale.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 La direttiva 2001/29

3        I considerando 22, 31, 32, 35, 38 e 44 della direttiva 2001/29 enunciano quanto segue:

«(22) La diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.

(...)

(31)      Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti (...).

(32)      La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.

(...)

(35)      In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell’ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell’equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.

(...)

(38)      Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto l’introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito. Le differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo sul funzionamento del mercato interno, non dovrebbero, per quanto riguarda la riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo sullo sviluppo della società dell’informazione. La realizzazione privata di copie digitali potrà diventare una pratica più diffusa con conseguente maggiore incidenza economica. Occorrerebbe pertanto tenere debitamente conto delle differenze tra copia privata digitale e copia privata analogica. È quindi opportuno, sotto certi aspetti, operare una distinzione tra loro.

(...)

(44)      La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti. L’introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell’accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti».

4        L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere».

5        L’articolo 5, paragrafi 2 e 5, di tale direttiva prevede quanto segue:

«2.      Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

(...)

b)      le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati;

(...)

5.      Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

6        Ai sensi dell’articolo 6 della stessa direttiva:

«1.      Gli Stati membri prevedono un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

(...)

3.      Ai fini della presente direttiva, per “misure tecnologiche” si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o del diritto connesso al diritto d’autore, così come previsto dalla legge o dal diritto sui generis previsto al capitolo III della [direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20)]. Le misure tecnologiche sono considerate “efficaci” nel caso in cui l’uso dell’opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l’obiettivo di protezione.

4.      In deroga alla tutela giuridica di cui al paragrafo 1, in mancanza di misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre parti interessate, gli Stati membri prendono provvedimenti adeguati affinché i titolari mettano a disposizione del beneficiario di un’eccezione o limitazione, prevista dalla normativa nazionale in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), o dell’articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) o e), i mezzi per fruire della stessa, nella misura necessaria per poter fruire di tale eccezione o limitazione e purché il beneficiario abbia accesso legale all’opera o al materiale protetto in questione.

(...)».

 La direttiva 2004/48

7        L’articolo 1 della direttiva 2004/48 definisce l’oggetto di quest’ultima nei seguenti termini:

«La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ai fini della presente direttiva i termini “diritti di proprietà intellettuale” includono i diritti di proprietà industriale».

8        L’articolo 2 della summenzionata direttiva, relativo al suo campo di applicazione, al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato».

 Il diritto olandese

9        L’articolo 1 della legge sul diritto d’autore (Auteurswet, Stb. 2008, n. 538; in prosieguo: la «AW») attribuisce all’autore di un’opera letteraria, scientifica o artistica, o ai suoi aventi causa, il diritto esclusivo, tra l’altro, di riprodurla, fatte salve le restrizioni stabilite per legge.

10      L’articolo 16c, paragrafi 1 e 2, della AW istituisce il principio del prelievo per copia privata. Tale disposizione così recita:

«1.      Non si considera violazione del diritto di autore su un’opera letteraria, scientifica o artistica la riproduzione totale o parziale dell’opera su un supporto destinato alla rappresentazione di un’opera, sempre che la riproduzione avvenga senza fini commerciali diretti o indiretti e serva esclusivamente all’esercizio, allo studio o all’uso da parte della persona fisica che effettua la riproduzione.

2.      Per la riproduzione ai sensi del paragrafo 1 è dovuto un equo compenso all’autore o ai suoi aventi causa. L’obbligo di pagamento di tale compenso grava sul fabbricante o sull’importatore dei supporti di cui al paragrafo 1».

11      L’articolo 1019h del codice di procedura civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering), che costituisce la trasposizione dell’articolo 14 della direttiva 2004/48, recita come segue:

«In deroga al Libro primo, titolo secondo, sezione dodicesima, secondo paragrafo, e all’articolo 843a, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata, nella misura del necessario, a farsi carico di spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate nonché di altri oneri sostenuti dalla parte vincitrice, a meno che l’equità non lo consenta».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12      L’ACI Adam e a. sono importatori e/o fabbricanti di supporti informativi vergini, come CD e CD-ROM registrabili.

13      Ai sensi dell’articolo 16c della AW, l’ACI Adam e a. sono tenuti a versare alla Thuiskopie il prelievo per copia privata, il cui importo è fissato dalla SONT.

14      L’ACI Adam e a. ritengono che tale importo non debba tener conto del pregiudizio eventualmente derivante ai titolari di diritti d’autore a causa delle copie effettuate a partire da una fonte illegale.

15      L’ACI Adam e a. hanno pertanto convenuto la Thuiskopie e la SONT dinanzi al Rechtbank te ’s‑Gravenhage (Tribunale dell’Aja) facendo sostanzialmente valere che il prelievo per copia privata, previsto all’articolo 16c, paragrafo 2, della AW è inteso esclusivamente a remunerare i titolari di diritti d’autore per gli atti di riproduzione si sensi del paragrafo 1 di tale articolo, di modo che l’importo di tale prelievo non deve tener conto di un indennizzo del pregiudizio subito a causa di copie di opere realizzate a partire da fonti illegali.

16      Con decisione del 25 giugno 2008 il Rechtbank te ’s‑Gravenhage ha respinto la domanda dell’ACI Adam e a.

17      Contro tale decisione l’ACI Adam e a. hanno proposto appello dinanzi al Gerechtshof te ’s‑Gravenhage (Corte d’appello dell’Aja). Con una sentenza del 15 novembre 2010, tale giudice ha confermato la decisione del Rechtbank te ’s‑Gravenhage.

18      Adito in cassazione dall’ACI Adam e a. avverso tale sentenza, il giudice del rinvio considera che la direttiva 2001/29 non precisa se, nell’ambito della determinazione dell’equo compenso di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, si debba tener conto delle riproduzioni realizzate a partire da una fonte illegale.

19      Alla luce di ciò, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 5, paragrafo 2, parte iniziale e lettera b), – se del caso in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva [2001/29] – debba essere interpretato nel senso che la limitazione del diritto d’autore in esso prevista si applica alle riproduzioni che soddisfano i requisiti indicati in tale disposizione, indipendentemente dal fatto che gli esemplari dell’opera che sono stati riprodotti siano pervenuti nella disponibilità della persona fisica interessata in modo lecito – vale a dire senza violazione dei diritti d’autore degli aventi diritto – o se siffatta limitazione valga soltanto per riproduzioni di esemplari pervenuti nella disponibilità della persona interessata senza violazione del diritto d’autore.

2)      a)     Qualora la risposta alla prima questione sia nel secondo senso ivi indicato, se l’applicazione del “test a tre fasi”, contemplato all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva [2001/29], possa determinare un’estensione dell’ambito di applicazione della limitazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, o se l’applicazione del test possa condurre unicamente a restringere la portata di tale limitazione.

b)      Qualora la risposta alla prima questione sia nel secondo senso ivi indicato, se una norma di diritto nazionale volta ad imporre un’equa remunerazione per le riproduzioni realizzate da una persona fisica per uso privato e senza alcun fine commerciale diretto o indiretto, indipendentemente dal fatto che la realizzazione delle riproduzioni sia lecita ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva [2001/29] – e senza che detta norma violi il diritto degli aventi diritto di vietare la riproduzione né il loro diritto alla riparazione del danno – sia in contrasto con l’articolo 5 [di tale direttiva] o con qualsiasi altra norma del diritto dell’Unione.

Se ai fini della risposta a questa questione, alla luce del “test a tre fasi” di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva [2001/29], sia rilevante che non esistono (o non ancora) misure tecnologiche per combattere la realizzazione di copie private illecite.

3)      Se la direttiva 2004/48 si applichi ad un procedimento come quello in questione, in cui – dopo che uno Stato membro, sulla base dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva [2001/29], ha imposto l’obbligo di far gravare l’equo compenso contemplato in questa disposizione su fabbricanti e importatori di supporti idonei destinati alla riproduzione di opere ed ha stabilito che tale equo compenso deve essere trasferito ad un’organizzazione indicata dallo Stato membro, la quale è incaricata della riscossione e della ripartizione dell’equo compenso – dei debitori chiedono al giudice, avuto riguardo alle particolari circostanze di una controversia, pertinenti ai fini della determinazione dell’equo compenso, di statuire contro l’organizzazione interessata, che si oppone a tale domanda».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima e seconda

20      Con le prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con il paragrafo 5 di tale articolo, debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non fa distinzione tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata è legale e la situazione in cui tale fonte è illegale.

21      In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle loro opere, riservando tuttavia agli Stati membri la facoltà, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della stessa direttiva, di disporre eccezioni o limitazioni a tale diritto.

22      Per quanto riguarda la portata di tali eccezioni e limitazioni, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le disposizioni di una direttiva che costituiscono deroghe a un principio generale sancito dalla direttiva medesima devono essere interpretate restrittivamente (sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

23      Ne risulta che le diverse eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 devono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva.

24      Si deve peraltro rilevare che l’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva richiede che le eccezioni e le limitazioni al diritto di riproduzione siano applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare di tale diritto.

25      Orbene, come risulta dal suo tenore letterale, tale disposizione della direttiva 2001/29 si limita a precisare le condizioni di applicabilità delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione autorizzate dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva medesima, vale a dire che le suddette eccezioni e limitazioni sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali, che non sono in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali, e che non arrecano ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto. L’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva non definisce pertanto il contenuto materiale delle diverse eccezioni e limitazioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo, ma interviene solo al momento dell’applicazione delle medesime da parte degli Stati membri.

26      Di conseguenza, l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 non intende né incidere sul contenuto materiale delle disposizioni contemplate all’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva né, in particolare, ampliare la portata delle diverse eccezioni e limitazioni ivi previste.

27      Dal considerando 44 della direttiva 2001/29 risulta peraltro che l’intenzione del legislatore dell’Unione è stata quella di disporre, qualora gli Stati membri prevedano eccezioni o limitazioni ai sensi di tale direttiva, che la portata delle medesime possa essere ancor più limitata per quanto riguarda taluni nuovi utilizzi di opere protette dal diritto d’autore o di altri materiali protetti. Per contro, né tale considerando né nessun’altra disposizione della suddetta direttiva prevedono la possibilità per gli Stati membri di ampliare la portata di siffatte eccezioni o limitazioni.

28      Più in particolare, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione dell’autore sulla sua opera per quanto riguarda le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali (in prosieguo: l’«eccezione per copia privata»).

29      Orbene, tale disposizione non si esprime esplicitamente sul carattere legale o illegale della fonte a partire dalla quale una riproduzione dell’opera può essere realizzata.

30      È pertanto opportuno procedere all’interpretazione del tenore letterale della suddetta disposizione applicando il principio di interpretazione restrittiva, come ricordato al punto 23 della presente sentenza.

31      Una siffatta interpretazione richiede che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 vada inteso nel senso che l’eccezione per copia privata vieta sì ai titolari del diritto d’autore di avvalersi del loro diritto esclusivo di autorizzare o di vietare riproduzioni nei confronti delle persone che realizzano copie private di loro opere, tuttavia essa osta a che tale disposizione sia intesa nel senso che impone, oltre a tale limitazione espressamente prevista, ai titolari del diritto d’autore di tollerare violazioni di loro diritti che la realizzazione di copie private può comportare.

32      Una siffatta conclusione è peraltro corroborata dal contesto in cui si iscrive l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/29, nonché dagli obiettivi ad esso sottesi.

33      A tale riguardo, da un lato, dal considerando 32 della direttiva 2001/29 risulta che l’elenco delle eccezioni previste all’articolo 5 della medesima deve garantire un equilibrio tra le tradizioni giuridiche degli Stati membri ed il buon funzionamento del mercato interno.

34      Ne consegue che gli Stati membri hanno la facoltà di istituire o meno le diverse eccezioni previste all’articolo 5 di tale direttiva, e ciò conformemente alle loro tradizioni giuridiche, ma che, una volta operata la scelta di introdurre una determinata eccezione, quest’ultima dev’essere applicata in maniera coerente, di modo che non possa pregiudicare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/29, che mirano a garantire il buon funzionamento del mercato interno.

35      Orbene, se gli Stati membri disponessero della facoltà di adottare o meno una normativa che consente che riproduzioni per uso privato siano realizzate anche a partire da una fonte illegale, ne risulterebbe, con ogni evidenza, un pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno.

36      D’altra parte, dal considerando 22 di tale direttiva risulta che la diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.

37      Orbene, non può quindi essere tollerata una normativa nazionale che non distingua in alcun modo tra le copie private realizzate a partire da fonti legali e quelle realizzate a partire da fonti contraffatte o riprodotte abusivamente.

38      Inoltre, al momento della sua applicazione, una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non fa distinzione a seconda che la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata sia legale o illegale, è tale da poter violare talune condizioni stabilite dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29.

39      Infatti, da un lato, ammettere che siffatte riproduzioni possano essere realizzate a partire da una fonte illegale incoraggerebbe la circolazione delle opere contraffatte o riprodotte abusivamente, diminuendo così necessariamente il volume delle vendite o di altre transazioni legali relative alle opere protette, di modo che sarebbe pregiudicato il normale sfruttamento delle medesime.

40      D’altra parte, l’applicazione di una siffatta normativa nazionale può comportare, con riferimento alla constatazione di cui al punto 31 della presente sentenza, un pregiudizio ingiustificato per i titolari del diritto d’autore.

41      Dai suesposti rilievi risulta che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che non comprende l’ipotesi di copie private realizzate a partire da una fonte illegale.

42      In questo stesso contesto dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, il giudice del rinvio chiede parimenti se, per valutare la conformità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, si debba tener conto del fatto che misure tecnologiche, ai sensi dell’articolo 6 di tale direttiva, e alle quali si riferisce l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della medesima, non esistono, o non esistono ancora, nel momento in cui tale normativa e attuata.

43      A tale riguardo, la Corte ha già statuito che le misure tecnologiche alle quali si riferisce l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 mirano a limitare gli atti non autorizzati dai titolari di diritti, vale a dire ad assicurare una corretta applicazione di tale disposizione e a impedire così gli atti che non rispetterebbero le rigorose condizioni che detta disposizione comporta (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2013, VG Wort e a., da C‑457/11 a C‑460/11, EU:C:2013:426, punto 51).

44      Peraltro, essendo gli Stati membri e non i titolari di diritti ad introdurre l’eccezione per copia privata e ad autorizzare, ai fini della realizzazione di una copia siffatta, tale utilizzo delle opere o di altro materiale protetto, spetta di conseguenza allo Stato membro che ha autorizzato, mediante l’introduzione di detta eccezione, la realizzazione della copia privata garantire la corretta applicazione dell’eccezione suddetta e limitare così gli atti non autorizzati dai titolari di diritti (v., in tal senso, sentenza VG Wort e a., EU:C:2013:426, punti 52 e 53).

45      Orbene, dai punti 39 e 40 della presente sentenza risulta che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, che non fa distinzione tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata sia legale e quella in cui tale fonte sia illegale, non è tale da garantire una corretta applicazione dell’eccezione per copia privata. Il fatto che non esista alcuna misura tecnologica applicabile per contrastare la realizzazione di copie private illegali non è tale da rimettere in discussione tale constatazione.

46      Ne consegue che, per valutare la conformità di una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale con il diritto dell’Unione, non occorre tener conto del fatto che le misure tecnologiche ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/29 e alle quali si riferisce l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva non esistono, o non esistono ancora.

47      Infine, la conclusione a cui la Corte è pervenuta al punto 41 della presente sentenza, non è rimessa in discussione per quanto riguarda la condizione dell’«equo compenso», di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.

48      A tale riguardo, si deve anzitutto rilevare che, ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri che optino per l’introduzione, nel loro ordinamento interno, dell’eccezione per copia privata sono tenuti a prevedere la corresponsione di un «equo compenso» a favore di titolari dei diritti.

49      Occorre parimenti ricordare che un’interpretazione di tale disposizione in base alla quale gli Stati membri che abbiano introdotto l’eccezione per copia privata, prevista dal diritto dell’Unione e contenente, a termini dei considerando 35 e 38 di tale direttiva, la nozione di «equo compenso» quale elemento essenziale, sarebbero liberi di precisarne i parametri in modo incoerente e non armonizzato, con possibili variazioni da uno Stato membro all’altro, risulterebbe contraria all’obiettivo della direttiva suddetta, che è quello di armonizzare taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione nonché di impedire distorsioni della concorrenza nel mercato interno risultanti dalla diversità delle normative degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punti 35 e 36).

50      Secondo la giurisprudenza della Corte, un siffatto compenso è volto ad indennizzare gli autori per la copia privata di loro opere protette realizzata senza la loro autorizzazione, di modo che esso dev’essere considerato quale contropartita del pregiudizio subito dagli autori, derivante da una siffatta copia non autorizzata da questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan, EU:C:2010:620, punti 30, 39 e 40).

51      Spetta pertanto, in linea di principio, al soggetto che ha causato un siffatto pregiudizio, vale a dire colui che ha realizzato la copia dell’opera protetta senza chiedere la previa autorizzazione al titolare dei diritti, risarcire il danno subito, finanziando il compenso che sarà corrisposto a tale titolare (v., in tal senso, sentenze Padawan, EU:C:2010:620, punto 45, e del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, punto 26).

52      La Corte ha tuttavia ammesso che, tenuto conto delle difficoltà pratiche connesse ad un siffatto sistema di equo compenso, è consentito agli Stati membri istituire, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, un prelievo non gravante direttamente sui soggetti privati interessati, bensì su coloro che possono ripercuotere l’importo di tale prelievo sul prezzo della messa a disposizione di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione o sul prezzo del servizio di riproduzione reso, incombendo così in definitiva l’onere di detto prelievo sull’utente privato che paga tale prezzo (v., in tal senso, sentenze Padawan, EU:C:2010:620, punti 46 e 48, e Stichting de Thuiskopie, EU:C:2011:397, punti 27 e 28).

53      In secondo luogo, dal considerando 31 della direttiva 2001/29 risulta che il sistema di prelievi istituito dallo Stato membro interessato deve mantenere un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori, beneficiari dell’equo compenso, da un lato, e quelli degli utenti dei materiali protetti, dall’altro.

54      Orbene, un sistema di prelievo per copia privata, come quello di cui al procedimento principale, che non fa distinzione, per quanto attiene al calcolo dell’equo compenso dovuto ai suoi beneficiari, tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata sia legale e quella in cui tale fonte sia illegale, non rispetta il giusto equilibrio di cui al punto precedente.

55      In un siffatto sistema, il pregiudizio causato, e quindi l’importo dell’equo compenso dovuto ai beneficiari, è infatti calcolato in base al criterio del pregiudizio causato agli autori tanto da riproduzioni per uso privato realizzate a partire da una fonte legale, quanto da riproduzioni realizzate a partire da una fonte illegale. L’importo così calcolato si ripercuote quindi, in definitiva, sul prezzo che gli utenti di materiali protetti pagano nel momento in cui vengono loro messi a disposizione apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione che consentono la realizzazione di copie private.

56      In tal senso, ogni utente che acquisti siffatti apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione è indirettamente penalizzato, dato che, sostenendo l’onere del prelievo stabilito a prescindere dal carattere legale o illegale della fonte a partire dalla quale siffatte riproduzioni vengono realizzate, contribuisce necessariamente al compenso per il pregiudizio causato da riproduzioni per uso privato realizzate a partire da una fonte illegale, non autorizzate dalla direttiva 2001/29, ed è pertanto indotto a farsi carico di un costo supplementare non trascurabile per poter realizzare le copie private che rientrano nell’eccezione prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva medesima.

57      Orbene, non si può ritenere che una siffatta situazione soddisfi il requisito di un giusto equilibrio da trovare tra, da un lato, i diritti e gli interessi dei beneficiari dell’equo compenso e, dall’altro, quelli dei suddetti utenti.

58      Alla luce delle suesposte considerazioni occorre rispondere alle prime due questioni dichiarando che il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con il paragrafo 5 di tale articolo, debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non fa distinzione tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata è legale e la situazione in cui tale fonte è illegale.

 Sulla terza questione

59      Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 2004/48 debba essere interpretata nel senso che è applicabile ad un procedimento, come quello principale, in cui i debitori dell’equo compenso chiedono a tale giudice di statuire contro l’organizzazione incaricata della riscossione e della ripartizione di detto compenso tra i titolari dei diritti d’autore, che si oppone a tale domanda.

60      Occorre ricordare che la direttiva 2004/48, come risulta dal suo articolo 1, mira ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, istituendo a tal fine diverse misure, procedure e mezzi di ricorso negli Stati membri.

61      La Corte ha statuito che le disposizioni della direttiva 2004/48 non intendono disciplinare tutti gli aspetti collegati ai diritti di proprietà intellettuale, ma solo quelli inerenti, da un lato, al rispetto di tali diritti e, dall’altro, alle violazioni di questi ultimi, imponendo l’esistenza di rimedi giurisdizionali efficaci, destinati a prevenire, a porre fine o a rimediare a qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente (v. sentenza del 15 novembre 2012, Bericap Záródástechnikai, C‑180/11, EU:C:2012:717, punto 75).

62      Dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 risulta inoltre che le sue disposizioni si limitano a garantire il rispetto dei diversi diritti di cui beneficiano le persone che hanno acquisito diritti di proprietà intellettuale, e cioè i titolari di tali diritti, e non possono essere interpretate come dirette a disciplinare le diverse misure e procedure messe a disposizione delle persone che non sono esse stesse titolari di tali diritti, e che non vertono esclusivamente su una violazione di tali diritti (v. in tal senso, sentenza Bericap Záródástechnikai, EU:C:2012:717, punto 77).

63      Orbene, un procedimento come quello principale, che attiene alla portata del regime dell’eccezione per copia privata e alle sue ripercussioni sulla riscossione e ripartizione dell’equo compenso che dev’essere corrisposto da importatori e/o fabbricanti di supporti informativi vergini conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, trae origine non da un’azione proposta da titolari del diritto che intendono prevenire, far cessare o porre rimedio ad ogni pregiudizio a un diritto di proprietà intellettuale esistente, bensì da un’azione proposta da operatori economici in merito all’equo compenso che spetta loro corrispondere.

64      Alla luce di ciò, la direttiva 2004/48 non può trovare applicazione.

65      Tenuto conto dei suesposti rilievi, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che la direttiva 2004/48 dev’essere interpretata nel senso che non è applicabile ad un procedimento, come quello principale, in cui i debitori dell’equo compenso chiedono al giudice del rinvio di statuire contro l’organizzazione incaricata della riscossione e della ripartizione di tale compenso tra i titolari dei diritti d’autore, che si oppone a tale domanda.

 Sulle spese

66      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in combinato disposto con il paragrafo 5 di tale articolo, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non fa distinzione tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata è legale e la situazione in cui tale fonte è illegale.

2)      La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev’essere interpretata nel senso che non è applicabile ad un procedimento, come quello principale, in cui i debitori dell’equo compenso chiedono al giudice del rinvio di statuire contro l’organizzazione incaricata della riscossione e della ripartizione di tale compenso tra i titolari dei diritti d’autore, che si oppone a tale domanda.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.