Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lituania) il 9 maggio 2017 – UAB «Renerga» / AB «Energijos skirstymo operatorius» e AB «Lietuvos energijos gamyba»

(Causa C-238/17)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lituania)

Parti

Ricorrente: UAB «Renerga»

Resistenti: AB «Energijos skirstymo operatorius» e AB «Lietuvos energijos gamyba»

Questioni pregiudiziali

Se l’obiettivo di «assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza delle prestazioni del sistema e promuovere l’integrazione del mercato», formulato all’articolo 36, lettera f), della direttiva 2009/72/CE 1 , per l’autorità di regolamentazione nelle funzioni di regolatore specificate alla direttiva 2009/72, debba essere inteso ed interpretato nel senso che esso osta alla mancata concessione di incentivazioni (mancato pagamento di compensazione per servizi d’interesse pubblico) o alla loro restrizione.

In considerazione della circostanza che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 prevede che gli obblighi relativi al servizio pubblico sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e che la previsione di compensazioni finanziarie ai fornitori di servizi d’interesse pubblico di cui all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2009/72 avviene in maniera trasparente e non discriminatoria, occorre chiarire quanto segue:

2.1.    se le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2009/72 debbano essere interpretate nel senso che esse ostano alla restrizione della concessione di incentivazioni ai fornitori cui incombono obblighi di servizio pubblico (in prosieguo: i «fornitori di servizi d’interesse pubblico») qualora essi adempiano correttamente agli obblighi da essi assunti in relazione alla fornitura dei citati servizi.

2.2.    se debba essere considerato discriminatorio, non trasparente e restrittivo della concorrenza, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2009/72, un obbligo imposto dal diritto nazionale di sospendere il pagamento di una compensazione finanziaria ai fornitori di servizi d’interesse pubblico, senza riguardo alle loro attività di fornitura e all’adempimento degli obblighi da essi assunti, ma che collega (e fa dipendere) il motivo della restrizione (sospensione) del pagamento della compensazione dei servizi pubblici alla realizzazione da parte di un’entità collegata al fornitore di servizi pubblici (nella quale una partecipazione di controllo è detenuta dalla stessa società avente una partecipazione di controllo nel fornitore di servizi pubblici) di azioni e di obblighi connessi alla contabilità delle somme calcolate per tale società relative al consumo di servizi pubblici;

2.3    se debba essere considerato discriminatorio, non trasparente e restrittivo della concorrenza, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2009/72, un obbligo imposto dal diritto nazionale di sospendere il pagamento di una compensazione finanziaria a fornitori di servizi d’interesse pubblico, mentre questi ultimi restano obbligati a continuare ad adempiere interamente ai loro impegni di fornitura di tali servizi e agli obblighi contrattuali correlati nei confronti delle entità che acquistano energia elettrica.

Se uno Stato membro che ha adottato in disposizioni legislative nazionali un regime che prevede motivi, norme e un meccanismo di restrizione della compensazione pagabile ai fornitori di servizi d’interesse pubblico sia tenuto ad informare la Commissione di tale nuova legislazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 15, della direttiva 2009/72, che impone agli Stati membri di informare la Commissione delle modifiche apportate alle misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio universale e al servizio pubblico

4)    Se l’adozione in diritto nazionale ad opera di uno Stato membro di motivi, disposizioni e un meccanismo di restrizione della compensazione pagabile ai fornitori di SIP violi gli obiettivi della trasposizione della direttiva 2009/72 nonché principi generali di diritto dell’Unione (certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità, trasparenza e non-discriminazione)?

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1 Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).