PARERE 1/09 DELLA CORTE (Seduta Plenaria)

8 marzo 2011

«Parere emesso ai sensi dell’art. 218, n. 11, TFUE – Progetto di accordo – Creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti – Tribunale dei brevetti europeo e comunitario – Compatibilità di tale progetto con i Trattati»

Indice

Domanda di parere

Progetto di accordo sul Tribunale dei brevetti europeo e comunitario

Disposizioni del progetto di accordo

Valutazioni formulate dal Consiglio nella sua domanda di parere

Sintesi delle osservazioni presentate alla Corte

Osservazioni relative alla ricevibilità della domanda di parere

Osservazioni che concludono nel senso dell’incompatibilità del progetto di accordo con i Trattati

Osservazioni che concludono nel senso della compatibilità del progetto di accordo con i Trattati, a condizione che vengano apportati alcuni emendamenti a detto progetto

Osservazioni che concludono nel senso della compatibilità del progetto di accordo con i Trattati

Posizione della Corte

Sulla ricevibilità della domanda di parere

Nel merito

– Osservazioni preliminari

– Sulla compatibilità del progetto d’accordo con i Trattati


Nel procedimento di parere 1/09,

avente ad oggetto una domanda di parere ai sensi dell’art. 218, n. 11, TFUE, proposta alla Corte il 6 luglio 2009 dal Consiglio dell’Unione europea,

LA CORTE (Seduta Plenaria),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.‑C. Bonichot, K. Schiemann, A. Arabadjiev, J.‑J. Kasel e D. Šváby, presidenti di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh e L. Bay Larsen, dalla sig.ra P. Lindh, dal sig. T. von Danwitz, dalla sig.ra C. Toader, dal sig. M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

cancelliere: sig. M.‑A. Gaudissart, capo unità,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 maggio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Consiglio dell’Unione europea, dai sigg. J.-C. Piris, F. Florindo Gijón e L. Karamountzos, nonché dalla sig.ra G. Kimberley, in qualità di agenti;

–        per il governo belga, dalla sig.ra C. Pochet, nonché dai sigg. J.-C. Halleux e T. Materne, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;

–        per il governo danese, dalla sig.ra V. Pasternak Jørgensen, nonché dai sigg. R. Holdgaard e C. Vang, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;

–        per il governo estone, dal sig. L. Uibo, in qualità di agente;

–        per l’Irlanda, dal sig. D.J. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dai sigg. E. Fitzsimons, SC, e N. Travers, BL;

–        per il governo ellenico, dalle sig.re A. Samoni-Rantou e G. Alexaki, nonché dal sig. K. Boskovits, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Diaz Abad, in qualità di agente;

–        per il governo francese, dalle sig.re E. Belliard e B. Beaupère-Manokha, nonché dai sigg. G. de Bergues e A. Adam, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri e dal sig. M. Fiorilli, in qualità di agenti, assistiti dal sig. G. Nori, vice avvocato generale dello Stato;

–        per il governo cipriota, dalle sig.re V. Christoforou e M. Chatzigeorgiou, in qualità di agenti;

–        per il governo lituano, dal sig. I. Jarukaitis, in qualità di agente;

–        per il governo lussemburghese, dal sig. C. Schiltz, in qualità di agente, assistito dal sig. P.-E. Partsch, avocat;

–        per il governo olandese, dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. Y. de Vries, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, dai sigg. M. Dowgielewicz e M. Szpunar, in qualità di agenti;

–        per il governo portoghese, dai sigg. L. Fernandez e J. Negrão, nonché dalla sig.ra M.L. Duarte, in qualità di agenti;

–        per il governo rumeno, dal sig. A. Popescu e dalla sig.ra M.-L. Colonescu, in qualità di agenti, assistiti dalle sig.re E. Gane e A. Stoia, consigliere;

–        per il governo sloveno, dalle sig.re V. Klemenc e T. Mihelič Žitko, in qualità di agenti;

–        per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski e dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agenti;

–        per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk e dal sig. A. Engman, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, dalle sig.re I. Rao e F. Penlington, in qualità di agenti, assistite dal sig. A. Dashwood, barrister;

–        per il Parlamento europeo, dai sigg. E. Perillo e K. Bradley, nonché dalla sig.ra M. Dean, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, dai sigg. L. Romero Requena, J.-P. Keppenne e H. Krämer, in qualità di agenti,

sentiti in camera di consiglio, il 2 luglio 2010, il sig. P. Mengozzi, primo avvocato generale, le sig.re J. Kokott e E. Sharpston, i sigg. Y. Bot e J. Mazák, la sig.ra V. Trstenjak, i sigg. N. Jääskinen e P. Cruz Villalón, avvocati generali,

ha emesso il seguente

Parere

 Domanda di parere

1.      La domanda di parere proposta alla Corte dal Consiglio dell’Unione europea è del seguente tenore:

«Il previsto accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti (attualmente denominato “Tribunale dei brevetti europeo e comunitario”) è compatibile con le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea?»

2.      Il Consiglio ha trasmesso alla Corte, in allegato alla sua domanda:

–        il documento del Consiglio 7 aprile 2009, n. 8588/09, su una proposta riveduta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario, elaborato dalla presidenza del Consiglio e destinato al Gruppo «Proprietà intellettuale» (Brevetti);

–        il documento del Consiglio 23 marzo 2009, n. 7928/09, su un testo riveduto dalla presidenza e relativo al progetto di accordo sul Tribunale dei brevetti europeo e comunitario e al progetto di Statuto di detto organo giurisdizionale;

–        il documento del Consiglio 23 marzo 2009, n. 7927/09, riguardante una raccomandazione della Commissione al Consiglio, perché autorizzi la Commissione ad avviare negoziati in vista dell’adozione di un accordo internazionale «relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti» europei e comunitari.

 Progetto di accordo sul Tribunale dei brevetti europeo e comunitario

3.      La Convenzione sul brevetto europeo (in prosieguo: la «CBE»), siglata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, è un Trattato al quale oggi aderiscono 38 Stati, tra i quali tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Quest’ultima non ha aderito alla CBE. Detta convenzione prevede una procedura unica per il rilascio dei brevetti europei da parte dell’Ufficio europeo dei brevetti (in prosieguo: l’«UEB»). Sebbene la procedura di rilascio di questo titolo sia unica, il brevetto europeo si compone di una serie di brevetti nazionali, soggetti ciascuno alla normativa propria degli Stati designati dal titolare.

4.      Nel corso del 2000, il dibattito su un futuro brevetto comunitario è stato rilanciato dal Consiglio europeo. Il 5 luglio 2000, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio, relativo al brevetto comunitario [COM (2000) 412 def.], che prevedeva l’adesione della Comunità alla CBE, la creazione di un titolo unico di proprietà industriale valido per l’intera Comunità e il rilascio di detto titolo da parte dell’UEB.

5.      In seguito alle conclusioni del Consiglio «Competitività» del 4 dicembre 2006, e del Consiglio europeo in data 8 e 9 marzo 2007, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio, in data 3 aprile 2007, una comunicazione intitolata «Migliorare il sistema dei brevetti in Europa» [COM (2007) 165 def.].

6.      La Commissione ha proposto, in particolare, l’istituzione di un sistema integrato per il brevetto europeo e per il futuro brevetto comunitario. Quest’ultimo dovrebbe essere rilasciato dall’UEB in forza delle disposizioni della CBE. Esso avrebbe carattere unitario e autonomo, produrrebbe i medesimi effetti nell’intera Unione europea e potrebbe essere rilasciato, trasferito, annullato o esteso solo nei limiti di tale ambito territoriale. Le norme della CBE si applicherebbero al brevetto comunitario qualora il regolamento relativo al brevetto comunitario non dovesse prevedere norme specifiche.

7.      Nell'ambito dei lavori in seno al Consiglio è stato elaborato parimenti un progetto di accordo internazionale che dovrebbe essere concluso tra gli Stati membri, l’Unione europea e gli Stati terzi aderenti alla CBE (in prosieguo: il «progetto di accordo»), per l’istituzione di un tribunale competente sulle controversie in materia di brevetti europei e comunitari.

8.      L’accordo così delineato istituirebbe un Tribunale dei brevetti europeo e comunitario (in prosieguo: il «TB»), composto di un tribunale di primo grado, comprendente una divisione centrale e divisioni locali e regionali, nonché di una corte d’appello, quest’ultima competente a conoscere degli appelli proposti avverso le decisioni adottate dal tribunale di primo grado. Il terzo organo del TB sarebbe una cancelleria comune.

 Disposizioni del progetto di accordo

9.      L’art. 14 bis di questo progetto prevede quanto segue:

«Diritto applicabile

1)      Nel conoscere una causa ad esso proposta ai sensi del presente accordo, il Tribunale rispetta il diritto comunitario e fonda le proprie decisioni sui seguenti strumenti:

a)      il presente accordo;

b)      il diritto comunitario direttamente applicabile, in particolare il regolamento (…) del Consiglio relativo al brevetto comunitario, e la legislazione nazionale degli Stati contraenti che attua il diritto comunitario; (…)

c)      la convenzione sul brevetto europeo e la legislazione nazionale adottata dagli Stati contraenti in conformità della convenzione sul brevetto europeo; e

d)      le disposizioni degli accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti tutte le parti contraenti.

2)      Nella misura in cui il Tribunale fonda le sue decisioni sul diritto nazionale degli Stati contraenti, la legge applicabile è determinata:

a)      dalle disposizioni direttamente applicabili del diritto comunitario, o

b)      in assenza di disposizioni direttamente applicabili del diritto comunitario, dagli strumenti internazionali sul diritto internazionale privato di cui tutte le parti contraenti sono parti; ovvero

c)      in assenza delle disposizioni di cui alle lettere (a) e (b), dalle disposizioni nazionali sul diritto internazionale privato come determinato dal Tribunale.

3)      Uno Stato contraente che non è parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al diritto comunitario relativo al diritto brevettuale sostanziale».

10.    L’art. 15 del progetto di accordo è del seguente tenore:

«Competenza giurisdizionale

1)      Il Tribunale ha competenza giurisdizionale esclusiva in relazione a:

a)      azioni per violazioni effettive o rischio di violazioni di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;

a 1)      azioni di accertamento di non contraffazione;

b)      azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;

c)      azioni o domande riconvenzionali di nullità di brevetti;

d)      ricorsi per risarcimenti di danni o azioni di indennizzo derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto pubblicata;

e)      azioni correlate all’utilizzo dell’invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull’utilizzo precedente del brevetto;

f)      azioni per la concessione o la revoca di licenze obbligatorie correlate a brevetti comunitari; e

g)      azioni di compensazione per licenze (…)

2)      Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati contraenti sono competenti a conoscere delle azioni relative ai brevetti comunitari ed ai brevetti europei che esulano dalla competenza esclusiva del Tribunale».

11.    Le competenze territoriali delle diverse divisioni del tribunale di primo grado del TB sono così delineate dall’art. 15 bis, n. 1, del progetto di accordo:

«Le azioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b), d) e e) sono proposte dinanzi:

a)      alla divisione locale ospitata dallo Stato contraente in cui la violazione si è verificata effettivamente o rischia di verificarsi, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato contraente; ovvero

b)      alla divisione locale ospitata dallo Stato contraente in cui è domiciliato il convenuto o alla divisione regionale cui partecipa detto Stato contraente.

Le azioni contro convenuti domiciliati al di fuori del territorio degli Stati contraenti sono proposte dinanzi alla divisione locale o regionale in conformità della lettera a).

Se lo Stato contraente interessato non ospita divisioni locali e non partecipa a divisioni regionali, le azioni e i ricorsi sono proposti dinanzi alla divisione centrale».

12.    L’art. 48 di detto progetto ha il seguente enunciato:

«1)      Qualora sia sollevata una questione circa l’interpretazione del Trattato [CE] o la validità e interpretazione di atti delle istituzioni della Comunità europea dinanzi al tribunale di primo grado, quest’ultimo può, se lo ritiene necessario per permettergli di prendere una decisione, chiedere alla Corte di giustizia (…) di pronunciarsi sulla questione. Qualora siffatta questione sia sollevata dinanzi alla corte d’appello, quest’ultima può chiedere alla Corte di giustizia (…) di pronunciarsi sulla questione.

2)      La decisione della Corte di giustizia in merito all’interpretazione del Trattato [CE] o alla validità e interpretazione di atti delle istituzioni della Comunità europea è vincolante per il tribunale di primo grado e la corte d’appello».

 Valutazioni formulate dal Consiglio nella sua domanda di parere

13.    Il Consiglio sottolinea che «la maggioranza dei [suoi] membri (…) ritiene che il previsto accordo sia un modo giuridicamente possibile per conseguire gli obiettivi previsti. Tuttavia varie preoccupazioni di natura giuridica sono state espresse e discusse». Il Consiglio precisa che «le varie questioni sono presentate in modo neutro, non facendo riferimento al livello di sostegno ricevuto dai vari approcci, e che [esso] non prende parte né per una risposta né per l’altra».

14.    Il Consiglio pone in evidenza che l’accordo delineato non produrrebbe l’effetto di snaturare le competenze della Corte. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di organizzare la struttura del sistema giurisdizionale in questione nella maniera da essi ritenuta appropriata, anche istituendo un tribunale di natura internazionale.

15.    Il Consiglio afferma che l’obbligo per il TB di rispettare il diritto dell’Unione sarebbe concepito con un campo di applicazione molto vasto, poiché contemplerebbe non solo il Trattato e gli atti delle istituzioni, ma anche i principi generali dell’ordinamento giuridico dell’Unione e la giurisprudenza della Corte.

 Sintesi delle osservazioni presentate alla Corte

16.    Le osservazioni depositate concludono nel senso o dell’irricevibilità della domanda di parere, o dell’incompatibilità del progetto di accordo con i Trattati, o della necessità di apportare emendamenti a detto progetto per assicurarne la conformità con i Trattati, o della compatibilità del progetto di accordo con questi ultimi.

 Osservazioni relative alla ricevibilità della domanda di parere

17.    Il Parlamento e il governo spagnolo affermano sostanzialmente che la domanda di parere è prematura e si basa su informazioni incomplete e insufficienti, tenuto conto dell’oggetto dell’accordo delineato, dello stato di avanzamento dei lavori preparatori nonché del contesto istituzionale e giuridico. Il Parlamento, per parte sua, ritiene parimenti che, non essendo stato consultato dal Consiglio in merito al progetto di regolamento sul brevetto comunitario, sia stato messo in discussione il principio dell’equilibrio istituzionale.

18.    L’Irlanda, pur dichiarando di sostenere la domanda di parere, ritiene che la Corte debba verificare se essa sia competente a pronunciarsi su tale domanda, in particolare in considerazione dello stato di avanzamento raggiunto dal processo negoziale. Infatti, il testo sottoposto al parere della Corte costituirebbe ancora in larga parte solo un documento di lavoro, che non ha ottenuto l’accordo di tutti i membri del Consiglio.

 Osservazioni che concludono nel senso dell’incompatibilità del progetto di accordo con i Trattati

19.    L’Irlanda, nonché i governi ellenico, spagnolo (in via subordinata), italiano, cipriota, lituano e lussemburghese ritengono che il progetto di accordo sia incompatibile con i Trattati.

20.    L’Irlanda sostiene che il progetto di accordo non garantisce che venga rispettato il primato delle disposizioni del diritto dell’Unione che potrebbero essere invocate nelle controversie pendenti dinanzi al TB. Esso non garantirebbe nemmeno l’assoggettamento di questo giudice a un obbligo di interpretazione diretto a evitare, nella maggior misura possibile, conflitti tra le disposizioni del diritto dell’Unione che esso dovrebbe applicare e altre norme di livello nazionale e internazionale eventualmente applicabili.

21.    Il governo ellenico osserva che le disposizioni del progetto di accordo riguardanti l’istituzione e il funzionamento delle divisioni del tribunale di primo grado del TB, ubicate in Stati terzi e competenti per i brevetti comunitari, sollevano la questione della tutela dell’autonomia dell’ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell’Unione. Infatti, i Trattati avrebbero stabilito una cornice giuridica vincolante, all’interno della quale le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri debbono agire quando scelgono sia il metodo generale, sia le concrete disposizioni riguardanti la soluzione delle controversie vertenti sui titoli comunitari di proprietà industriale.

22.    Il governo spagnolo, in subordine, rileva che il progetto di accordo è incompatibile con i Trattati, poiché esso lede, in particolare, gli artt. 19 TUE e 344 TFUE, in quanto mette in discussione il monopolio giurisdizionale di cui gode la Corte in materia di controversie rientranti nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione. Inoltre, il sistema delineato non garantirebbe il primato del diritto dell’Unione, poiché il TB non sarebbe compreso nella struttura giurisdizionale di nessuno Stato membro, per cui le violazioni del diritto dell’Unione commesse da un siffatto giudice non sarebbero soggette a nessun tipo di controllo.

23.    Il governo italiano sottolinea che il progetto di accordo riveste la forma di un atto di diritto internazionale, mediante il quale gli Stati membri e gli Stati aderenti alla CBE trasferiscono le loro competenze costituzionali in materia giurisdizionale a un organo giurisdizionale internazionale. Posto che attualmente non esisterebbe un brevetto che valga sul territorio di tutti gli Stati membri, né un sistema unitario per la soluzione delle controversie in questa materia, l’Unione non sarebbe legittimata a trasferire la propria competenza giurisdizionale a un organo internazionale. L’adesione dell’Unione alla CBE sarebbe irrilevante rispetto a questa valutazione, in quanto l’organo giurisdizionale internazionale che si pensa di istituire non sarebbe un organo disciplinato dalla CBE. Di conseguenza, in mancanza di un fondamento giuridico, l’accordo delineato non sarebbe compatibile con le disposizioni dei Trattati.

24.    Il governo cipriota ritiene che l’istituzione del TB si scontri con le competenze attribuite in via esclusiva alla Corte e al Tribunale, quali delineate con riferimento ai diversi rimedi giurisdizionali previsti dai Trattati.

25.    Il governo lituano ritiene che, in considerazione del fatto che il previsto accordo non potrebbe essere concluso sulla base delle norme dei Trattati, esso sarebbe incompatibile con questi ultimi. Il progetto di accordo non garantirebbe che vengano tutelate l’autonomia del diritto dell’Unione e la natura sostanziale dei poteri attribuiti dai Trattati alle istituzioni dell’Unione.

26.    Il governo lussemburghese ritiene che i Trattati non forniscano nessun fondamento normativo che consenta un trasferimento di competenze del tipo di quello previsto dal progetto di accordo a un giudice quale il TB. Le norme del diritto dell’Unione e la giurisprudenza della Corte che hanno inquadrato l’autonomia e l’omogeneità dell’ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell’Unione osterebbero all’istituzione di un organo giurisdizionale siffatto. I Trattati e la giurisprudenza della Corte imporrebbero che le competenze che l’accordo delineato prevede di attribuire al TB possano essere esercitate solo dalla Corte stessa.

 Osservazioni che concludono nel senso della compatibilità del progetto di accordo con i Trattati, a condizione che vengano apportati alcuni emendamenti a detto progetto

27.    Il Parlamento, in via subordinata, i governi belga e francese nonché la Commissione, pur ritenendo che il progetto di accordo sia compatibile, in linea di principio, con i Trattati, indicano alcuni emendamenti da apportare a detto progetto.

28.    Nel caso in cui la Corte dichiari ricevibile la domanda del Consiglio, il Parlamento ritiene opportuno che venga indicata, nel testo stesso dell’accordo, la portata particolarmente ampia dell’obbligo incombente al TB di rispettare il diritto dell’Unione e la giurisprudenza della Corte, ivi comprese le future sentenze pronunciate da quest’ultima. Occorrerebbe precisare parimenti che il TB dev’essere tenuto a garantire la tutela dei diritti fondamentali.

29.    Per quanto concerne la procedura di rinvio pregiudiziale delineata, il Parlamento osserva che sarebbe opportuno introdurre un sistema che attribuisca alla Commissione la facoltà di intervenire nei procedimenti avviati dinanzi al TB. Potrebbe risultare utile parimenti assoggettare espressamente il TB a un obbligo di sottoporre alla Corte tutte le questioni vertenti sulla validità di disposizioni dell’ordinamento dell’Unione.

30.    Il governo belga propone alla Corte di rispondere alla domanda di parere del Consiglio dichiarando che l’accordo delineato è compatibile con i Trattati, purché la competenza attribuita alla Corte in materia pregiudiziale venga integrata con procedure che consentano di garantire il rispetto del primato e dell’effettiva efficacia del diritto dell’Unione.

31.    Il governo francese sostiene che, in linea di principio, il progetto di accordo è compatibile con i Trattati. Tuttavia, la procedura di rinvio pregiudiziale prevista dovrebbe essere integrata con un meccanismo a disposizione delle parti e/o, eventualmente, degli Stati membri nonché della Commissione, al fine di garantire il rispetto del diritto dell’Unione e del suo primato da parte del TB. Si potrebbe prevedere parimenti l’istituzione di un ricorso nell’interesse del diritto, su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, o di una procedura di riesame da parte della Corte delle sentenze della corte d’appello del TB, in caso di seri rischi di lesione dell’unità o della coerenza del diritto dell’Unione.

32.    La Commissione ritiene che l’accordo delineato sia compatibile con le disposizioni dei Trattati, purché la facoltà di denunciare quest’accordo, in qualsiasi momento, venga espressamente riconosciuta non solo agli Stati terzi, ma parimenti all’Unione e agli Stati membri.

 Osservazioni che concludono nel senso della compatibilità del progetto di accordo con i Trattati

33.    I governi ceco, danese, tedesco, estone, olandese, polacco, portoghese, rumeno, sloveno, finlandese e svedese, nonché del Regno Unito, sostengono che il progetto di accordo è compatibile con i Trattati.

34.    Il governo ceco ritiene questo progetto di accordo compatibile con i Trattati, in quanto esso rispetta gli obblighi relativi alla tutela dell’autonomia del diritto dell’Unione e del suo primato dato che, in particolare, il TB può proporre alla Corte domande di pronuncia pregiudiziale.

35.    Il governo danese pone in rilievo che il progetto di accordo non è contrario alle norme istituzionali enunciate nei Trattati e che l’accordo dovrebbe essere concluso sia dall’Unione sia dai suoi Stati membri, ai sensi degli artt. 81 TFUE e 114 TFUE.

36.    Il governo tedesco ritiene conforme ai Trattati il sistema di controllo giurisdizionale previsto nel progetto di accordo. In particolare, l’art. 262 TFUE non osterebbe a questo sistema. Peraltro, verrebbero tutelati il primato e l’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Il sistema giurisdizionale delineato non comporterebbe uno «snaturamento» delle competenze della Corte e non assoggetterebbe l’Unione a una determinata interpretazione del diritto in relazione all’esercizio delle sue competenze interne.

37.    Il governo estone osserva che il progetto di accordo riguarda non solo le competenze dell’Unione ma anche quelle degli Stati membri, sicché l’art. 352 TFUE costituisce il fondamento normativo idoneo per la conclusione dell’accordo delineato. Né il primato, né l’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione, né le competenze della Corte sarebbero messi in discussione dal progetto di accordo.

38.    Il governo olandese sottolinea che l’art. 262 TFUE non osta al progetto di accordo. Peraltro, quest’ultimo non violerebbe l’unità e l’integrità del diritto dell’Unione. L’accordo delineato non porterebbe nemmeno a una modifica del sistema di tutela giuridica e di sindacato giurisdizionale esercitato dai giudici nazionali e dai giudici dell’Unione, quale previsto dai Trattati, né a una sua violazione.

39.    Il governo polacco afferma che l’attribuzione al TB delle competenze previste è compatibile, in linea di principio, con i Trattati e che l’art. 262 TFUE non osta a tutto ciò. Tenuto conto della mancanza di atti dell’Unione concernenti la materia dei brevetti, alla Corte non sarebbe stata attribuita una competenza esclusiva in materia. Inoltre, il progetto di accordo non violerebbe il primato del diritto dell’Unione. La procedura di rinvio pregiudiziale prevista garantirebbe l’uniformità e la coerenza del diritto dell’Unione nella materia in questione.

40.    Il governo portoghese sostiene che l’attribuzione al TB delle competenze previste è compatibile con i Trattati. Le obiezioni formulate in merito ai rischi che potrebbero correre il primato e l’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione sarebbero infondate. Alla luce della complessità della materia e dello scopo di istituire un sistema unitario di tutela della proprietà intellettuale in Europa, si dovrebbero ricercare «soluzioni flessibili», in grado di rispondere a tale scopo. Il progetto di accordo risponderebbe a questa sfida.

41.    Il governo rumeno osserva che l’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione è garantita dall’obbligo incombente al TB di rispettare il diritto dell’Unione, dalla facoltà o dall’obbligo, secondo i casi, incombente al TB di proporre alla Corte questioni pregiudiziali, nonché dall’efficacia vincolante delle sentenze pronunciate dalla Corte nell’ambito di detto procedimento. Inoltre, nessuna disposizione dei Trattati osterebbe a che un accordo internazionale attribuisca alla Corte una competenza ad interpretare le disposizioni di un accordo siffatto ai fini di una sua eventuale applicazione in Stati terzi.

42.    Il governo sloveno ritiene compatibile con i Trattati l’attribuzione al TB di una competenza in via esclusiva sulle controversie concernenti la validità e/o gli effetti di un brevetto comunitario. Né l’art. 257 TFUE né l’art. 262 TFUE condizionerebbero la scelta della cornice giurisdizionale in materia. Gli artt. 14 bis e 48 del progetto di accordo garantirebbero l’autonomia e l’osservanza dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

43.    Il governo finlandese afferma che, posto che l’accordo delineato ha come obiettivo e contenuto l’istituzione di un sistema giurisdizionale internazionale in materia di brevetti, la conclusione di quest’accordo a nome dell’Unione dev’essere fondata sia sull’art. 262 TFUE sia sull’art. 352 TFUE. Peraltro, il progetto di accordo non solleverebbe problemi di compatibilità con i Trattati.

44.    Il governo svedese sottolinea che il progetto di accordo garantisce un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione. Le competenze della Corte non ne risulterebbero snaturate e non sarebbe rimesso in discussione il potere esclusivo di quest’ultima di vigilare sulla legittimità degli atti dell’Unione.

45.    Il governo del Regno Unito ritiene che l’accordo delineato debba essere concluso come accordo misto. La natura sostanziale delle competenze della Corte sarebbe preservata nella cornice del sistema di risoluzione delle controversie previste dall’accordo delineato, in quanto né la competenza in via esclusiva della Corte né l’effetto vincolante delle sue pronunce sarebbero messi in discussione. L’attribuzione di competenze al TB per cause riguardanti la validità e/o l’applicazione dei brevetti comunitari sarebbe compatibile con il TFUE. Nella cornice del sistema di risoluzione delle controversie previsto dall’accordo delineato, sarebbe garantito il primato del diritto dell’Unione. La procedura di rinvio pregiudiziale prevista dall’art. 48 del progetto di accordo, che conferisce al TB il potere di proporre questioni alla Corte, sarebbe compatibile con i Trattati.

 Posizione della Corte

 Sulla ricevibilità della domanda di parere

46.    Le osservazioni formulate in merito alla ricevibilità della domanda di parere riguardano sostanzialmente tre questioni, ossia, in primo luogo, il grado di precisione del contenuto dell’accordo delineato, in secondo luogo, lo stato dei lavori preparatori e, in terzo luogo, il rispetto dell’equilibrio istituzionale.

47.    Prima di risolvere queste tre questioni occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 218, n. 11, TFUE, il Parlamento, il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro può richiedere il parere della Corte in merito alla compatibilità di un accordo delineato con le disposizioni dei Trattati. Questa disposizione mira a prevenire le complicazioni che deriverebbero da controversie giudiziarie riguardanti la compatibilità con i Trattati di accordi internazionali che impegnino l’Unione (v. pareri 28 marzo 1996, 2/94, Racc. pag. I‑1759, punto 3, e 30 novembre 2009, 1/08, Racc. pag. I‑11129, punto 107).

48.    Infatti, la pronuncia di un giudice che constati eventualmente, successivamente alla conclusione di un accordo internazionale che impegni l’Unione, che quest’ultimo sia incompatibile con le disposizioni dei Trattati, alla luce o del suo contenuto o della procedura adottata per la sua conclusione, non mancherebbe di far sorgere serie difficoltà non solo a livello interno dell’Unione, ma anche su quello delle relazioni internazionali, e rischierebbe di danneggiare tutti gli interessati, ivi compresi gli Stati terzi (v. parere 13 dicembre 1995, 3/94, Racc. pag. I‑4577, punto 17).

49.    Per quanto concerne, in primo luogo, la questione del grado di precisione del progetto di accordo, occorre ricordare che, nei casi in cui la Corte debba pronunciarsi sulla compatibilità delle disposizioni di un progetto di accordo con le norme del Trattato, è necessario che quest’ultima abbia a disposizione elementi sufficienti riguardo al contenuto stesso di detto accordo (v. parere 2/94, cit., punti 20-22).

50.    Nel caso di specie, il Consiglio ha fornito alla Corte il testo completo del progetto di accordo contenente, in particolare, norme sull’organizzazione e sulle modalità di funzionamento del TB, sulle sue competenze e sui vari tipi di ricorso, nonché sul diritto applicabile e sugli effetti delle pronunce di quest’organo giurisdizionale.

51.    Inoltre, è importante rilevare che il contesto in cui si presenta il progetto di accordo è richiamato nella domanda di parere. Infatti, questo progetto fa parte di un insieme di misure, attualmente allo studio in seno a diversi organi dell’Unione, come l’istituzione di un brevetto comunitario quale nuovo titolo di proprietà intellettuale e l’adesione dell’Unione alla CBE.

52.    Alla luce di ciò, la Corte ritiene di disporre di sufficienti informazioni in merito al contenuto e al contesto dell’accordo delineato.

53.    Per quanto concerne, in secondo luogo, la questione diretta ad accertare se la procedura negoziale relativa al progetto di accordo abbia raggiunto uno stato di avanzamento sufficiente per consentire alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità di questo progetto con i Trattati, occorre ricordare che la Corte può essere investita di una domanda di parere prima che inizino i negoziati a livello internazionale, quando l’oggetto del previsto accordo è conosciuto, anche qualora sussistano un certo numero di alternative ancora aperte e di divergenze relative alla redazione dei testi in questione, qualora la documentazione sottoposta alla Corte consenta a quest’ultima di elaborare un giudizio sufficientemente sicuro in merito alla questione sollevata dal Consiglio (v., in tal senso, parere 4 ottobre 1979, 1/78, Racc. pag. 2871, punto 34), e che la ricevibilità di una domanda di parere non può essere posta in discussione per il fatto che il Consiglio non abbia ancora adottato la decisione di avviare i negoziati a livello internazionale (v. parere 2/94, cit., punto 13).

54.    Per quanto concerne la presente domanda, occorre far rilevare che il progetto di istituire un sistema giurisdizionale unificato in materia di brevetti era allo studio del Consiglio nel momento in cui la Corte è stata investita del problema. La circostanza che il progetto di accordo o alcuni progetti di misure legislative strettamente legati a quest’ultimo, quali la proposta di regolamento sul brevetto comunitario, non riscuotano attualmente un sostegno unanime in seno al Consiglio non può incidere, di per sé, sulla ricevibilità della presente domanda di parere.

55.    Per quanto concerne, in terzo luogo, la questione sollevata in merito all’equilibrio istituzionale, è importante osservare che la facoltà di proporre una domanda di parere, ai sensi dell’art. 218, n. 11, TFUE, non richiede, quale condizione preliminare, un accordo definitivo tra le istituzioni interessate. Infatti, il diritto concesso al Consiglio, al Parlamento, alla Commissione e agli Stati membri di chiedere alla Corte il suo parere può essere esercitato individualmente, senza una qualsivoglia concertazione e senza attendere il risultato finale di una connessa procedura legislativa. Ad ogni modo, il Parlamento conserva il diritto di proporre esso stesso una domanda di parere.

56.    Pertanto, la circostanza che l’adozione dell’accordo di cui trattasi possa avvenire solo dopo la consultazione, o meglio l’approvazione, del Parlamento e che l’adozione di eventuali misure legislative di accompagnamento in seno all’Unione, come il futuro regolamento sul brevetto comunitario, sia soggetta a una procedura legislativa che coinvolga questa istituzione non incide sulla facoltà concessa al Consiglio, ai sensi dell’art. 218, n. 11, TFUE, di chiedere un parere della Corte.

57.    La domanda di parere proposta dal Consiglio è pertanto ricevibile.

 Nel merito

–       Osservazioni preliminari

58.    Posto che la presente domanda di parere e le osservazioni proposte alla Corte facevano riferimento alle disposizioni del Trattato UE e del Trattato CE, occorre valutare tuttavia le questioni sollevate in base alle disposizioni del Trattato UE e del Trattato FUE, entrate in vigore il 1° dicembre 2009, ossia dopo il deposito della domanda del Consiglio, avvenuto in data 6 luglio 2009.

59.    Occorre precisare, parimenti, che la questione al centro della presente domanda di parere riguarda non le competenze del TB in materia di brevetto europeo, bensì quelle relative al futuro brevetto comunitario.

–       Sulla compatibilità del progetto d’accordo con i Trattati

60.    La Corte reputa anzitutto utile rispondere a talune riflessioni formulate da un certo numero di Stati membri, secondo i quali gli artt. 262 TFUE e 344 TFUE potrebbero ostare al previsto trasferimento di competenze.

61.    Per quanto concerne l’art. 262 TFUE, esso non può ostare all’istituzione del TB. Benché quest’articolo consenta certamente di affidare alla Corte alcune delle competenze che si prevede di attribuire al TB, il percorso indicato da detto articolo non è l’unico concepibile per istituire un organo giurisdizionale unificato in materia di brevetti.

62.    Infatti, l’art. 262 TFUE prevede la facoltà di estendere le competenze giurisdizionali dell’Unione alle controversie collegate all’applicazione di atti dell’Unione che istituiscano titoli europei di proprietà intellettuale. Di conseguenza, esso non instaura un monopolio della Corte nella materia in questione e non condiziona la scelta della cornice giurisdizionale che possa essere realizzata per le controversie tra privati in materia di titoli di proprietà intellettuale.

63.    L’istituzione del TB non può nemmeno confliggere con l’art. 344 TFUE, considerato che quest’articolo si limita a vietare agli Stati membri di sottoporre una controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dei Trattati a una procedura di composizione diversa da quelle previste da questi ultimi. Ebbene, le competenze che il progetto di accordo mira ad attribuire al TB verterebbero solo sulle mere controversie tra privati in materia di brevetti.

64.    Poiché il progetto di accordo istituisce sostanzialmente una nuova struttura giurisdizionale, occorre ricordare, in primo luogo, gli elementi fondamentali dell’ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell’Unione, quali concepiti dai Trattati istitutivi e sviluppati dalla giurisprudenza della Corte, al fine di valutare la compatibilità con detti elementi dell’istituzione del TB.

65.    Come risulta dalla giurisprudenza consolidata della Corte, a differenza dei normali trattati internazionali, i Trattati istitutivi dell’Unione hanno instaurato un ordinamento giuridico di nuovo genere, dotato di proprie istituzioni, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, in settori sempre più ampi, ai loro poteri sovrani e che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini (v., segnatamente, sentenze 5 febbraio 1963, causa 26/62, van Gend & Loos, Racc. pag. 1, in particolare pag. 5, e 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa, Racc. pag. 1127, in particolare pag. 1144). Le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’Unione così istituito sono, in particolare, il suo primato sui diritti degli Stati membri e l’efficacia diretta di tutta una serie di norme che si applicano ai cittadini di tali Stati nonché agli Stati stessi (v. parere 14 dicembre 1991, 1/91, Racc. pag. I‑6079, punto 21).

66.    Come si evince dall’art. 19, n. 1, TUE, è compito della Corte e degli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare il rispetto di quest’ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell’Unione.

67.    Spetta inoltre alla Corte garantire il rispetto dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione quale istituito dai Trattati (v. parere 1/91, cit., punto 35).

68.    Parimenti, occorre rilevare che spetta agli Stati membri, in particolare, in forza del principio di leale cooperazione, enunciato dall’art. 4, n. 3, primo comma, TUE, garantire, ciascuno sul proprio territorio, l’applicazione e l’osservanza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza 16 luglio 1998, causa C‑298/96, Oelmühle e Schmidt Söhne, Racc. pag. I‑4767, punto 23). Inoltre, in forza del secondo comma di questa stessa disposizione, gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione. In tale cornice, spetta agli organi giurisdizionali nazionali e alla Corte garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, nonché la tutela giurisdizionale dei diritti che i soggetti dell’ordinamento ricavano dal medesimo (v., in tal senso, sentenza 13 marzo 2007, causa C‑432/05, Unibet, Racc. pag. I‑2271, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

69.    Infatti, il giudice nazionale adempie, in collaborazione con la Corte, ad una funzione loro attribuita congiuntamente al fine di garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati (v. sentenze 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 16, e 15 giugno 1995, cause riunite da C‑422/93 a C‑424/93, Zabala Erasun e a., Racc. pag. I‑1567, punto 15).

70.    Peraltro, l’ordinamento giurisdizionale dell’Unione è costituito da un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedure, diretto a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (v., segnatamente, sentenza 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punto 40).

71.    Per quanto concerne le caratteristiche del TB, è importante osservare, anzitutto, che questo giudice si situa all’esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell’Unione. Infatti, esso non fa parte del sistema giurisdizionale previsto dall’art. 19, n. 1, TUE. Il TB è un organo dotato di personalità giuridica propria in forza del diritto internazionale.

72.    Conformemente alle disposizioni dell’art. 15 del progetto di accordo, il TB è investito di competenze esclusive in relazione a un numero rilevante di azioni promosse da privati in materia di brevetti. Tale competenza verte, segnatamente, sulle azioni per violazioni effettive o rischio di violazioni di brevetti, sulle domande riconvenzionali relative a licenze, sulle azioni di accertamento di non contraffazione, sulle azioni per misure provvisorie e cautelari, sulle azioni o domande riconvenzionali di nullità di brevetti, sui ricorsi per risarcimento dei danni o sulle azioni di indennizzo derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto pubblicata, sulle azioni correlate all’utilizzo dell’invenzione precedente alla concessione del brevetto o al diritto basato sull’utilizzo precedente del brevetto, sulle azioni per la concessione o la revoca di licenze obbligatorie correlate a brevetti comunitari, nonché sulle azioni di compensazione per licenze. In tale cornice, gli organi giurisdizionali degli Stati contraenti, ivi compresi quelli degli Stati membri, vengono privati di tali competenze e conservano pertanto solo compiti che non rientrano nelle competenze esclusive del TB.

73.    Occorre aggiungere che, conformemente all’art. 14 bis del progetto di accordo, il TB, nell’esercizio delle sue funzioni, ha il compito di interpretare e di applicare il diritto dell’Unione. A questo giudice è attribuita la parte fondamentale delle competenze «ratione materiae», normalmente spettanti ai giudici nazionali, in materia di controversie rientranti nell’ambito del brevetto comunitario, insieme al compito di garantire, in detto ambito, la piena applicazione del diritto dell’Unione, nonché la tutela in giudizio dei diritti che i soggetti dell’ordinamento ricavano dal medesimo.

74.    Relativamente a un accordo internazionale, che preveda l’istituzione di un giudice incaricato dell’interpretazione delle sue disposizioni, la Corte ha certamente dichiarato che un accordo del genere non è incompatibile, in linea di principio, con il diritto dell’Unione. Infatti, la competenza dell’Unione in materia di relazioni internazionali e la sua capacità di concludere accordi internazionali implicano necessariamente la facoltà di assoggettarsi alle decisioni di un organo giurisdizionale istituito o designato in forza di tali accordi, per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle loro disposizioni (v. parere 1/91, cit., punti 40 e 70).

75.    Inoltre, la Corte ha sottolineato che un accordo internazionale concluso con Stati terzi può attribuirle nuove competenze giurisdizionali, a condizione che tale attribuzione non alteri la funzione della Corte, quale concepita nei Trattati UE e FUE (v., per analogia, parere 10 aprile 1992, 1/92, Racc. pag. I‑2821, punto 32).

76.    La Corte ha altresì precisato che un accordo internazionale può incidere sulle sue competenze purché siano soddisfatti i requisiti essenziali affinché sia lasciata inalterata la natura di tali competenze e, pertanto, non sia violata l’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione (v. parere 18 aprile 2002, 1/00, Racc. pag. I‑3493, punti 21, 23 e 26).

77.    Tuttavia, i sistemi giurisdizionali oggetto dei citati pareri erano sostanzialmente finalizzati alla soluzione delle controversie vertenti sull’interpretazione o sull’applicazione delle stesse disposizioni degli accordi internazionali in questione. Inoltre, nel prevedere competenze specifiche per organi giurisdizionali di Stati terzi in materia di rinvii pregiudiziali da proporre alla Corte, detti sistemi non alteravano le competenze giurisdizionali degli Stati membri riguardo all’interpretazione e all’applicazione del diritto dell’Unione, né la facoltà, per non dire l’obbligo, di questi ultimi di adire la Corte in via pregiudiziale e la competenza di quest’ultima a decidere su detti rinvii.

78.    Viceversa, il giudice internazionale previsto dal presente progetto di accordo è chiamato a interpretare e ad applicare non solo le disposizioni di detto accordo, ma anche il futuro regolamento sul brevetto comunitario nonché altri atti del diritto dell’Unione, segnatamente regolamenti e direttive in combinato disposto con i quali il citato regolamento dovrebbe eventualmente essere letto, ossia norme riguardanti altri regimi di proprietà intellettuale, nonché norme del Trattato FUE concernenti il mercato interno e il diritto della concorrenza. Parimenti, il TB può essere chiamato a risolvere una controversia dinanzi ad esso pendente incentrata sui diritti fondamentali e sui principi generali del diritto dell’Unione, se non a esaminare la validità di un atto dell’Unione.

79.    Per quanto concerne il progetto di accordo sottoposto all’esame della Corte, è importante osservare che il TB:

–        subentra, nell’ambito delle sue competenze esclusive, enunciate dall’art. 15 di questo progetto di accordo, ai giudici nazionali;

–        priva pertanto questi ultimi della facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale in detto ambito;

–        diventa, nell’ambito delle sue competenze esclusive, l’unico interlocutore giurisdizionale della Corte, nella cornice di una procedura di rinvio pregiudiziale, riguardante l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione, e

–        viene incaricato, nell’ambito di dette competenze, conformemente all’art. 14 bis di detto progetto di accordo, di interpretare e di applicare il diritto dell’Unione.

80.    Benché effettivamente la Corte non sia investita di una competenza a pronunciarsi su controversie tra privati in materia di brevetti, dato che questa competenza spetta ai giudici degli Stati membri, questi ultimi non possono però attribuire la competenza a decidere su siffatti litigi a un giudice istituito con un accordo internazionale, che priverebbe detti organi giurisdizionali del loro compito di dare attuazione al diritto dell’Unione, in qualità di giudici di «diritto ordinario» dell’ordinamento giuridico dell’Unione, e, pertanto, della facoltà prevista dall’art. 267 TFUE, per non dire, eventualmente, dell’obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale nella materia in questione.

81.    Orbene, il progetto di accordo prevede una procedura pregiudiziale la quale, nella sfera d’applicazione di detto accordo, riserva la facoltà di rinvio pregiudiziale al TB, privando della medesima i giudici nazionali.

82.    Va sottolineato che la posizione del TB delineata dal progetto di accordo sarebbe diversa da quella della Corte di giustizia del Benelux, oggetto della sentenza 4 novembre 1997, causa C‑337/95, Parfums Christian Dior (Racc. pag. I‑6013, punti 21‑23). Infatti, dato che quest’ultima costituisce un organo giurisdizionale comune a diversi Stati membri e, di conseguenza, è situata nel sistema giurisdizionale dell’Unione, le sue pronunce sono soggette a procedure in grado di garantire la piena efficacia delle norme dell’Unione.

83.    Occorre anche ricordare che l’art. 267 TFUE, essenziale ai fini della tutela del carattere comunitario del diritto istituito dai Trattati, ha lo scopo di garantire in qualsiasi circostanza a detto diritto il medesimo effetto in tutti gli Stati membri. La procedura pregiudiziale così istituita mira a prevenire divergenze interpretative del diritto dell’Unione che i giudici nazionali devono applicare e tende a garantire quest’applicazione, conferendo al giudice nazionale un mezzo per eliminare le difficoltà che possa generare il dovere di dare al diritto dell’Unione piena esecuzione nella cornice dei sistemi giurisdizionali degli Stati membri. Inoltre, i giudici nazionali hanno la più ampia facoltà, se non l’obbligo, di adire la Corte qualora ritengano che una causa pendente dinanzi ad essi sollevi questioni implicanti un’interpretazione o una valutazione della validità delle norme giuridiche dell’Unione, che impongano una decisione da parte loro (v., in tal senso, sentenze 16 gennaio 1974, causa 166/73, Rheinmühlen-Düsseldorf, Racc. pag. 33, punti 2 e 3, nonché 12 giugno 2008, causa C‑458/06, Gourmet Classic, Racc. pag. I‑4207, punto 20).

84.    Il sistema introdotto dall’art. 267 TFUE istituisce, di conseguenza, una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali, nell’ambito della quale questi ultimi partecipano strettamente alla corretta applicazione e all’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione, nonché alla tutela dei diritti attribuiti da quest’ordinamento giuridico ai privati.

85.    Dal complesso di questi elementi si ricava che le funzioni attribuite, rispettivamente, ai giudici nazionali e alla Corte sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa dell’ordinamento istituito dai Trattati.

86.    A tal riguardo, la Corte ha precisato che il principio per il quale uno Stato membro è obbligato a risarcire i danni arrecati ai soggetti dell’ordinamento per violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili vale con riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del medesimo diritto, qualunque sia l’organo di tale Stato la cui azione od omissione abbia dato origine alla trasgressione; tale principio si applica parimenti, in presenza di determinate specifiche condizioni, agli organi giurisdizionali (v., in tal senso, sentenze 30 settembre 2003, causa C‑224/01, Köbler, Racc. pag. I‑10239, punti 31 e 33‑36; 13 giugno 2006, causa C‑173/03, Traghetti del Mediterraneo, Racc. pag. I‑5177, punti 30 e 31, e 12 novembre 2009, causa C‑154/08, Commissione/Spagna, punto 125).

87.    Occorre aggiungere che, quando una violazione del diritto dell’Unione è commessa da un giudice nazionale, le norme di cui agli artt. 258 TFUE ‑ 260 TFUE prevedono la facoltà di adire la Corte affinché venga accertata una siffatta violazione nei confronti dello Stato membro interessato (v. sentenza 9 dicembre 2003, causa C‑129/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑14637, punti 29, 30 e 32).

88.    Orbene, si deve constatare che una pronuncia del TB la quale violasse il diritto dell’Unione non potrebbe essere oggetto di un giudizio di violazione, né comportare una qualsivoglia responsabilità patrimoniale in capo a uno o più Stati membri.

89.    Di conseguenza, il previsto accordo, attribuendo una competenza esclusiva a conoscere un rilevante numero di azioni promosse da privati in materia di brevetto comunitario, nonché ad interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione in questa materia a un giudice internazionale, situato all’esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell’Unione, priverebbe i giudici degli Stati membri delle loro competenze in materia di interpretazione e di applicazione del diritto dell’Unione, nonché la Corte della propria competenza a risolvere, in via pregiudiziale, le questioni proposte da detti giudici e, di conseguenza, snaturerebbe le competenze attribuite dai Trattati alle istituzioni dell’Unione e agli Stati membri, le quali sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa del diritto dell’Unione.

Di conseguenza, la Corte (Seduta Plenaria) emette il seguente parere:

Il previsto accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti (attualmente denominato «Tribunale dei brevetti europeo e comunitario») non è compatibile con le disposizioni del Trattato UE e del Trattato FUE.

Firme