Causa C‑290/14

Procedimento penale

contro

Skerdjan Celaj

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Tribunale di Firenze)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Decisione di rimpatrio corredata di un divieto d’ingresso per un periodo di tre anni – Violazione del divieto di ingresso – Cittadino di un paese terzo allontanato in precedenza – Pena detentiva in caso di reingresso illecito nel territorio nazionale – Compatibilità»

Massime – sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1° ottobre 2015

Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Decisione di rimpatrio, nei confronti di uno di detti cittadini, corredata di un divieto d’ingresso per un periodo di tre anni – Violazione del divieto di ingresso da parte di tale cittadino – Normativa nazionale che prevede l’irrogazione di una pena detentiva nei confronti di tale cittadino – Ammissibilità – Presupposti – Verifica da parte del giudice nazionale

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 11)

La direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro che prevede l’irrogazione di una pena detentiva ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare il quale, dopo essere ritornato nel proprio paese d’origine nel quadro di un’anteriore procedura di rimpatrio, rientri irregolarmente nel territorio del suddetto Stato trasgredendo un divieto di ingresso.

Tuttavia, nella misura in cui la situazione del cittadino interessato, che ha dato luogo all’allontanamento che ha preceduto il nuovo ingresso irregolare nel territorio di uno Stato membro, rientrava nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/115, l’irrogazione di una sanzione penale è ammissibile solo a condizione che il divieto di ingresso dettato nei confronti del suddetto cittadino sia conforme all’articolo 11 di tale direttiva, circostanza che compete al giudice del rinvio accertare.

Infine, l’irrogazione di una sanzione penale siffatta è soggetta altresì al pieno rispetto tanto dei diritti fondamentali, in particolare di quelli garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, quanto, eventualmente, della Convenzione di Ginevra, relativa allo status dei rifugiati, e in particolare del suo articolo 31, paragrafo 1.

(v. punti 31‑33 e dispositivo)