SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

6 aprile 2017 (1)

«Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Compensazione di servizio pubblico – Aumento di capitale – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero – Messa in liquidazione dell’impresa beneficiaria – Conservazione dell’interesse ad agire – Insussistenza di non luogo a statuire – Nozione di aiuto – Servizio di interesse economico generale – Criterio dell’investitore privato – Errore manifesto di valutazione – Errore di diritto – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Decisione 2011/21/UE – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Disciplina dell’Unione relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico – Sentenza Altmark»

Nella causa T‑219/14,

Regione autonoma della Sardegna (Italia), rappresentata da T. Ledda, S. Sau, G.M. Roberti, G. Bellitti e I. Perego, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Conte, D. Grespan e A. Bouchagiar, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Compagnia Italiana di Navigazione SpA, con sede in Napoli (Italia), rappresentata inizialmente da F. Sciaudone, R. Sciaudone, D. Fioretti e A. Neri, e successivamente da M. Merola, B. Carnevale e M. Toniolo, avvocati,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2013) 9101 final della Commissione, del 22 gennaio 2014, sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C) e SA.32016 (2011/C), cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore della Saremar, nella parte in cui tale decisione ha qualificato come aiuti di Stato una misura di compensazione di servizio pubblico e un aumento di capitale, ha dichiarato dette misure incompatibili con il mercato interno e ne ha disposto il recupero,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias (relatore), presidente, M. Kancheva e N. Półtorak, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 luglio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1.     Contesto materiale

1        La Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA (in prosieguo: la «Saremar») è una società, attualmente in fase di liquidazione, che assicurava, a far data dalla sua costituzione, un servizio pubblico di cabotaggio marittimo, da un lato, tra la Sardegna (Italia) e le sue isole minori e, dall’altro, tra la Sardegna e la Corsica (Francia). I compiti di servizio pubblico della Saremar erano inizialmente disciplinati da una convenzione ventennale stipulata il 17 ottobre 1991 con lo Stato italiano, entrata retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1989 e la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2008. La privatizzazione della Saremar era prevista dall’articolo 19 ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (GURI n. 223, del 25 settembre 2009), convertito, con modifiche, nella legge 20 novembre 2009, n. 166 (in prosieguo: la «legge del 2009») (GURI n. 274, del 24 novembre 2009, Supplemento Ordinario n. 215).

2        La Saremar apparteneva inizialmente al gruppo Tirrenia. In origine facevano parte di tale gruppo anche altre cinque società, vale a dire la Tirrenia di Navigazione SpA (in prosieguo: la «Tirrenia»), società di cabotaggio marittimo nazionale che assicurava, in particolare, i collegamenti tra la Sardegna e il continente, la Adriatica, la Caremar e la Siremar, società di cabotaggio marittimo regionale, e, infine, la società Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi SpA. Quest’ultima società deteneva il 100% del capitale della Tirrenia, la quale, a sua volta, deteneva interamente il capitale delle suddette società regionali e della Saremar. Il capitale della Fintecna era invece detenuto interamente dallo Stato italiano.

3        Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 19 ter della legge del 2009, il capitale della Saremar è stato trasferito, a titolo gratuito, alla Regione autonoma della Sardegna (in prosieguo: la «ricorrente» o la «RAS»), ai fini della privatizzazione di detta società. Le medesime disposizioni prevedevano altresì la stipulazione di un nuovo contratto di servizio pubblico tra la Saremar e la RAS, che doveva entrare in vigore al momento di detta privatizzazione. Tuttavia, alla data dei fatti controversi, il processo di privatizzazione della Saremar era ancora in corso e il suo capitale era ancora detenuto al 100% dalla RAS. Peraltro, sino al 31 luglio 2012 gli obblighi di servizio pubblico della Saremar relativi ai collegamenti di cui al precedente punto 1 erano disciplinati in base a successive proroghe dell’iniziale convenzione ventennale con lo Stato italiano. A decorrere dal 1° agosto 2012, i suddetti obblighi sono stati mantenuti nel quadro di una convenzione stipulata tra la Saremar e la RAS, che doveva produrre i propri effetti sino alla conclusione di detto processo di privatizzazione, conformemente alla legge regionale del 7 agosto 2012, n. 15, Disposizioni urgenti in materia di trasporti (in prosieguo: la «legge regionale n. 15 del 2012») (Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 35, del 9 agosto 2012, pag. 5).

4        Nel contempo, la Tirrenia è stata messa in vendita nel 2010. Nel corso del processo di privatizzazione di detta società, che era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria mediante decreto presidenziale del 5 agosto 2010, essa ha continuato ad assicurare i collegamenti tra la Sardegna e il continente. Tale processo si è concluso nel luglio 2012 con la sua acquisizione da parte dell’interveniente, la Compagnia Italiana di Navigazione SpA (in prosieguo: la «CIN»), che è un consorzio di armatori privati che opera sui medesimi collegamenti marittimi. Detto consorzio e lo Stato italiano hanno quindi stipulato una nuova convenzione. Peraltro, è opportuno precisare che nel 2011 tali collegamenti erano assicurati da quattro operatori privati: la Moby, la Forship, la SNAV e la Grandi Navi Veloci.

5        A seguito di numerose segnalazioni inerenti all’aumento delle tariffe degli operatori privati di cui trattasi durante il periodo estivo del 2011, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Italia), (in prosieguo: l’«AGCM»), ossia l’autorità nazionale che vigila sulla concorrenza, ha avviato un procedimento istruttorio. Nel suo provvedimento dell’11 giugno 2013, l’AGCM ha ritenuto che tale aumento delle tariffe costituisse una pratica concordata in violazione dell’articolo 101 TFUE. Detto provvedimento è stato annullato dalla sentenza del 29 gennaio 2014 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia).

6        È in tale contesto che, il 26 aprile 2011, la RAS ha adottato la delibera n. 20/57, in cui ha chiesto alla Saremar di verificare la possibilità di attivare, sperimentalmente, per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2011, almeno due collegamenti tra la Sardegna e il continente. La RAS ha fatto valere, a tal riguardo, gli effetti negativi dell’aumento delle tariffe degli operatori privati di cui trattasi sul sistema economico e sociale della Sardegna e la necessità di adottare misure urgenti in proposito. In tale delibera regionale, la RAS ha specificato che detti collegamenti dovevano essere misti (traffico passeggeri e traffico merci) e che si doveva tener conto della sostenibilità economica e finanziaria dell’attività. Inoltre la RAS, con delibera n. 25/69, del 19 maggio 2011, e delibera n. 27/4, del 1º giugno 2011, ha in sostanza approvato le tariffe proposte dalla Saremar, da una parte, per quanto riguardava la linea Golfo Aranci-Civitavecchia per il periodo compreso tra il 15 giugno 2011 e il 15 settembre 2011 e, dall’altra, per quanto concerneva la linea Vado Ligure – Porto Torres per il periodo compreso tra il 22 giugno 2011 e il 15 settembre 2011. Tali ultime due delibere regionali hanno autorizzato la Saremar ad apportare modifiche al sistema tariffario adottato, al fine di conciliare l’equilibrio finanziario con la massima soddisfazione dei consumatori.

7        Il 1° settembre 2011 la RAS ha adottato la delibera n. 36/6. In tale delibera regionale la RAS, considerando che un’interruzione del servizio di cabotaggio marittimo assicurato dalla Saremar sulle linee di collegamento con il continente avrebbe avuto l’effetto di restaurare una situazione di monopolio su tali rotte, ha chiesto a detta società di verificare la possibilità di attivare sperimentalmente, per il periodo dal 30 settembre 2011 al 30 settembre 2012, sulla base di un piano industriale, un servizio di cabotaggio marittimo su almeno una delle tre seguenti linee: Olbia-Livorno, Porto Torres-Livorno o Cagliari-Piombino. Detta delibera regionale ha specificato che, nell’ambito di tale verifica, la Saremar doveva contemperare la domanda di trasporto con la sostenibilità economica e finanziaria del servizio di cabotaggio.

8        Peraltro, nella stessa delibera regionale la RAS ha definito le misure da adottare per compensare le perdite subite dalla Saremar nella procedura fallimentare relativa alla Tirrenia. Infatti, la Saremar aveva dovuto procedere alla svalutazione del 50% dei propri crediti nei confronti della Tirrenia, pari a EUR 11 546 403,59, e aveva, in tal modo, registrato nel 2010 un disavanzo pari a EUR 5 253 530,05. Pertanto, la RAS ha deciso, da un lato, di coprire tale disavanzo riducendo il capitale della Saremar a EUR 4 890 950,36 dopo l’utilizzo della riserva legale e degli utili degli anni precedenti. Dall’altro, la RAS, rilevando che, ai sensi dell’articolo 2446 del Codice Civile italiano, gli azionisti di una società il cui capitale si riduce di oltre un terzo hanno l’obbligo di ricapitalizzare tale società, ha deliberato di procedere ad un aumento del capitale della Saremar, in conseguenza a detta riduzione e a concorrenza del medesimo importo. Il 28 marzo 2012 l’assemblea degli azionisti della Saremar ha deliberato tale riduzione di capitale e, il 15 giugno 2012, il conseguente aumento di capitale (in prosieguo: l’«aumento di capitale controverso»). L’11 luglio 2012 la medesima assemblea degli azionisti ha eseguito il versamento di una parte di tale aumento di capitale, per un importo pari a EUR 824 309,69.

9        Il 1° dicembre 2011 la RAS ha adottato la delibera n. 48/65, con cui ha dato mandato alla Saremar di attivare immediatamente la linea mista Olbia-Civitavecchia impiegando i traghetti utilizzati durante la stagione estiva 2011, con frequenza giornaliera e sulla base delle tariffe di bassa stagione adottate nel 2011, con facoltà di adeguarle in base alla domanda e all’obiettivo dell’equilibrio finanziario. Infatti, la RAS ha considerato che, tenuto conto dell’analisi fornita dalla Saremar, solo tale linea consentiva di realizzare l’equilibrio finanziario. Peraltro, nella medesima delibera regionale la RAS ha previsto il noleggio di tre traghetti “Cruise Ferry” a elevata capacità di passeggeri per effettuare i collegamenti Olbia-Civitavecchia e Porto Torres-Vado Ligure (o Porto Torres-Genova) nel periodo da maggio a settembre 2012. Inoltre, essa ha previsto l’individuazione, da parte della Saremar, di un’offerta tariffaria base per tutte le linee, a prescindere dalla stagione, che le consentisse di conciliare il pareggio di bilancio con la massima soddisfazione dell’utenza. La RAS ha poi adottato la delibera n. 12/28, del 20 marzo 2012, e la delibera n. 22/14, del 22 maggio 2012, con cui ha dato mandato alla Saremar di adottare, tra le tariffe prospettate da tale società per la stagione estiva 2012, quelle più idonee a contemperare l’equilibrio economico con il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico sui collegamenti Olbia-Civitavecchia e Porto Torres-Vado Ligure.

10      L’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2012 ha autorizzato la spesa di EUR 10 milioni (in prosieguo: la «misura di compensazione controversa»), al fine di coprire «l’eventuale disavanzo» della Saremar derivante dai collegamenti esercitati da tale società tra la Sardegna e il continente. La RAS ha dato esecuzione a quest’ultima disposizione sotto forma di due versamenti eseguiti, rispettivamente, il 6 novembre 2012 e il 3 dicembre 2012.

2.     Procedimento amministrativo

11      Il 5 ottobre 2011 la Commissione europea ha notificato alla Repubblica italiana la propria decisione di avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in relazione a diverse misure adottate dalle autorità italiane a favore delle società appartenenti all’ex gruppo Tirrenia e, mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni (GU 2012, C 28, pag. 18). Tale decisione riguardava soltanto le compensazioni di servizio pubblico corrisposte dallo Stato italiano tra il 2009 e il 2011 nonché taluni possibili aiuti nell’ambito della privatizzazione della Tirrenia e della Saremar.

12      A seguito dell’adozione di tale decisione la Commissione ha ricevuto nuove denunce aventi ad oggetto, segnatamente, talune misure adottate dalla RAS a favore della Saremar. Il 12 ottobre 2012 le autorità italiane hanno notificato, per motivi di certezza del diritto, la misura di compensazione controversa.

13      Il 19 dicembre 2012 la Commissione ha notificato alle autorità italiane la propria decisione di estendere il procedimento di indagine formale, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 22 marzo 2013 (GU 2013, C 84, pag. 58). Infatti, la Commissione ha considerato che i dubbi da essa espressi nella propria decisione di avvio si applicavano anche alla compensazione corrisposta alle compagnie dell’ex gruppo Tirrenia dal gennaio 2012 e, in particolare, per quanto riguarda la Saremar, alla misura di compensazione controversa nonché alle altre misure di finanziamento pubblico concesse a tale società a decorrere dalla suddetta data.

14      La RAS ha presentato osservazioni sulle misure da essa adottate a favore della Saremar con lettere del 13 dicembre 2012, del 26 febbraio 2013, del 3 settembre 2013, del 24 ottobre 2013, del 13 novembre 2013 e del 21 novembre 2013. Anche la Saremar e le sue concorrenti hanno presentato osservazioni. Inoltre, le autorità italiane hanno risposto ad alcune richieste di ulteriori informazioni della Commissione con lettere del 26 settembre 2013 e del 25 ottobre 2013. Infine, le misure di cui trattasi sono state discusse in diversi incontri tra la Commissione, la RAS e la Saremar (24 aprile 2012, 2 maggio 2013, 10 luglio 2013 e 10 ottobre 2013), e tra la Commissione e i denuncianti (27 luglio 2012, 20 novembre 2012 e 8 agosto 2013).

15      Con lettera del 14 marzo 2013 la RAS ha chiesto alla Commissione di separare l’esame della serie di misure adottate dalla RAS a favore della Saremar da quello relativo alle altre misure oggetto del procedimento d’indagine formale e di affrontare tale serie di misure in via prioritaria, in particolare in vista dell’imminente privatizzazione della Saremar. In seguito a tale richiesta, la Commissione ha adottato, il 22 gennaio 2014, la decisione C(2013) 9101 final sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C) e SA.32016 (2011/C), cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore della Saremar (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

3.     Decisione impugnata

16      Come emerge dal precedente punto 15, la decisione impugnata verte soltanto sulle misure adottate dalla RAS a favore della Saremar.

17      Nella decisione impugnata la Commissione ha esaminato cinque misure: in primo luogo, la misura di compensazione controversa, in secondo luogo, il finanziamento delle attività promozionali della Saremar, ossia la corresponsione, da parte della RAS, di EUR 3 milioni a favore della Saremar al fine di promuovere il turismo in Sardegna, in terzo luogo, l’autorizzazione, accordata alla Saremar, alla concessione di un prestito di EUR 3 milioni nonché la lettera di patronage emessa dalla RAS all’istituto di credito interessato, in quarto luogo, la seconda lettera di patronage, a favore della Saremar, al fine di consentirle di ottenere un’autorizzazione di scoperto bancario di EUR 5 milioni e, in quinto e ultimo luogo, l’aumento di capitale controverso.

18      Per quanto concerne la misura di compensazione controversa, l’analisi della Commissione nella decisione impugnata si è svolta in quattro fasi.

19      In primo luogo, la Commissione ha esaminato se la misura di compensazione controversa costituisse un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In proposito la Commissione, dopo aver rilevato, da un lato, che detta misura comportava un trasferimento di risorse statali (punti da 161 a 165) e, dall’altro, che essa era selettiva (punto 166), ha verificato se tale misura conferisse o meno un vantaggio economico alla Saremar, esaminando la sua conformità alle condizioni enunciate dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415) (in prosieguo: le «condizioni Altmark») (punti da 167 a 225). Anzitutto, la Commissione ha analizzato la misura di compensazione controversa alla luce della seconda condizione Altmark ed è giunta alla conclusione che tale condizione non era soddisfatta e che, di conseguenza, detta misura conferiva un vantaggio economico alla Saremar (punti da 173 a 179). Ciononostante, essa ha esaminato la misura controversa anche alla luce delle condizioni Altmark prima e terza e ha affermato che nemmeno tali condizioni erano soddisfatte (punti da 180 a 219 e da 220 a 224). Infine, la Commissione ha rilevato che la misura controversa influenzava gli scambi tra Stati membri e poteva falsare la concorrenza e che, pertanto, essa costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (punti 246 e 247).

20      In secondo luogo, la Commissione ha verificato se la misura di compensazione controversa potesse essere ritenuta un aiuto compatibile ed esonerato dall’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, alla luce dei criteri di cui alla decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU 2012, L 7, pag. 3; in prosieguo: la «decisione SIEG del 2011»), che attua la deroga prevista all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Essa ha concluso che ciò non avveniva nel caso di specie (punti da 255 a 260 della decisione impugnata).

21      In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto che la Saremar soddisfacesse le condizioni per essere qualificata come impresa in difficoltà ai sensi della sua comunicazione del 1° ottobre 2004, intitolata «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» (GU 2004, C 244, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione»). La Commissione ha quindi considerato che, conformemente al punto 9 della propria comunicazione dell’11 gennaio 2012, intitolata «Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico» (GU 2012, C 8, pag. 15; in prosieguo: la «disciplina SIEG del 2011»), la compatibilità della misura di compensazione controversa doveva essere valutata a norma dei medesimi orientamenti e dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Tuttavia, la Commissione ha rilevato che le condizioni fissate da tali orientamenti non erano soddisfatte nel caso di specie. Essa è giunta alla conclusione che detta misura costituiva un aiuto incompatibile (punti da 261 a 280 della decisione impugnata).

22      In quarto luogo e in subordine, la Commissione ha nondimeno esaminato se, nell’ipotesi in cui la Saremar non costituisse un’impresa in difficoltà, la misura di compensazione controversa potesse essere considerata come un aiuto compatibile alla luce delle condizioni della disciplina SIEG. Tenuto conto, in particolare, di quanto da essa già rilevato nel quadro dell’applicazione delle condizioni Altmark e della decisione SIEG del 2011, essa ha affermato che tale ipotesi non ricorreva nel caso di specie (punti da 282 a 296 della decisione impugnata).

23      Per quanto concerne l’aumento di capitale controverso, la Commissione ha considerato che le condizioni per qualificare tale misura in quanto aiuto di Stato erano soddisfatte (punti da 161 a 166 e da 235 a 247). In particolare, essa ha rilevato che, per quanto riguarda la condizione relativa alla sussistenza di un vantaggio economico, tale aumento di capitale non soddisfaceva il criterio dell’investitore privato in economia di mercato (punti da 235 a 245). Inoltre, la Commissione ha considerato che detto aumento di capitale non rispettava i criteri previsti dagli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e non poteva quindi costituire un aiuto compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (punti da 297 a 299).

24      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata, gli aiuti di Stato concessi alla Saremar, da un lato, sotto forma della misura di compensazione controversa e, dall’altro, sotto forma dell’aumento di capitale controverso sono incompatibili con il mercato interno e le autorità italiane hanno illegittimamente dato esecuzione ad essi in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. A termini dell’articolo 1, paragrafo 2, della medesima decisione, il pagamento delle attività promozionali e le lettere di patronage, di cui al precedente punto 17, non costituiscono aiuti di Stato a favore della Saremar. L’articolo 2, paragrafo 1, della medesima decisione dispone il recupero degli aiuti incompatibili di cui al suo articolo 1, paragrafo 1.

25      Solo la parte della decisione impugnata concernente la misura di compensazione e l’aumento di capitale controversi è oggetto del presente ricorso. Peraltro, la medesima parte di tale decisione è altresì oggetto di un ricorso proposto dalla Saremar, su cui verte l’odierna sentenza Saremar/Commissione (T‑220/14).

 Procedimento e conclusioni delle parti

26      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 aprile 2014, la RAS ha proposto il presente ricorso.

27      L’8 luglio 2014 la Commissione ha presentato il controricorso.

28      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 luglio 2014, la CIN ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con lettere del 10 settembre 2014, la RAS e la Commissione hanno presentato, ciascuna per la parte che la riguarda, domanda di trattamento riservato nei confronti della CIN e hanno prodotto, a tal fine, una versione non riservata dei documenti interessati. Con ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione, del 10 ottobre 2014, l’intervento della CIN è stato accolto. In mancanza di contestazione, le domande di trattamento riservato della RAS e della Commissione sono state accolte.

29      La replica e la controreplica sono state depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 26 settembre 2014 e il 10 novembre 2014.

30      La memoria di intervento della CIN è stata depositata presso la cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2014. La Commissione e la RAS hanno presentato le proprie osservazioni su detta memoria, rispettivamente, il 12 febbraio 2015 e il 2 marzo 2015.

31      Con lettera della cancelleria del Tribunale del 15 aprile 2016, le parti sono state informate della decisione del presidente del Tribunale di designare, in ragione dell’impedimento di uno dei giudici del collegio giudicante, un altro giudice per sostituire il giudice colpito da impedimento, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

32      Con lettera della cancelleria del Tribunale del 21 aprile 2016, le parti principali sono state invitate a presentare le proprie osservazioni sulla possibile riunione della presente causa con la causa T‑220/14, Saremar/Commissione (v. precedente punto 25) ai fini della fase orale del procedimento e, se del caso, ai fini della decisione conclusiva del giudizio. Con lettere, rispettivamente, del 28 aprile 2016 e del 10 maggio 2016, la Commissione, da un lato, e la RAS, dall’altro, hanno dichiarato di non aver osservazioni riguardo a tale riunione. La Commissione ha chiesto che, nell’ipotesi di detta riunione, sia comunicata alle intervenienti nella causa T‑220/14 solo la versione non riservata dei documenti nella presente causa. La RAS, da parte sua, ha chiesto che in siffatta ipotesi sia comunicata alle intervenienti nella causa T‑220/14 una versione non riservata degli allegati al ricorso identica a quella depositata dalla Saremar l’11 giugno 2015 nella causa T‑220/14, in seguito all’ordinanza del 7 maggio 2015, Saremar/Commissione (T‑220/14, non pubblicata, EU:T:2015:320).

33      Con ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione del 22 giugno 2016, la presente causa e la causa T‑220/14 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento. Su proposta del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, ha invitato, segnatamente, la RAS e la Saremar a presentare, per iscritto, al Tribunale un’informazione aggiornata concernente la situazione economica e finanziaria della Saremar e a precisare, in particolare, al Tribunale se la Saremar era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e, in caso affermativo, a indicargli gli sviluppi di detta procedura. L’11 luglio 2016 la RAS e la Saremar hanno trasmesso le rispettive risposte.

34      Con lettera del 30 giugno 2016, la Grandi Navi Veloci, interveniente nella causa T‑220/14, ha informato il Tribunale che essa rinunciava al proprio intervento. Con ordinanza del 19 luglio 2016, detta interveniente è stata cancellata dalle cause riunite T‑219/14 e T‑220/14.

35      Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 20 luglio 2016. Durante tale udienza la discussione tra le parti ha riguardato, in particolare, la persistenza dell’interesse ad agire, da un lato, della RAS e, dall’altro, della Saremar nel contesto della messa in liquidazione di quest’ultima. Il Tribunale ha invitato le parti a presentare, per iscritto, le loro posizioni in merito a tale questione e a fornire una serie di documenti in proposito. Il 29 luglio 2016 le parti hanno presentato le proprie osservazioni e hanno prodotto i documenti richiesti dal Tribunale. La fase orale del procedimento è stata chiusa con decisione del 7 settembre 2016.

36      La RAS chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare, «in tutto [o] in parte», la decisione impugnata nella misura in cui ha qualificato la misura di compensazione e l’aumento di capitale controversi come aiuti di Stato e ha ritenuto che tali misure fossero incompatibili con il mercato interno, disponendone il recupero;

–        dichiarare, ex articolo 277 TFUE, illegittimi e inapplicabili l’articolo 4, lettera f), della decisione SIEG del 2011 e il punto 9 della disciplina SIEG del 2011;

–        condannare la Commissione alle spese.

37      La RAS chiede, altresì, che il Tribunale voglia disporre mezzi di organizzazione del procedimento e misure istruttorie, ai sensi degli articoli da 64 a 66 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, volti a interrogare la Commissione e a chiederle di produrre taluni documenti relativi alle questioni sollevate nel quadro delle parti prima e seconda del primo motivo.

38      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la RAS alle spese.

39      La CIN chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle relative al suo intervento.

 In diritto

1.     Sulla legittimazione ad agire e sull’interesse ad agire

40      La Commissione, in udienza e nella sua lettera del 29 luglio 2016, ha sostenuto che, a motivo della liquidazione in corso nei confronti della Saremar, fosse venuto meno in corso di causa l’interesse ad agire della RAS. A tal riguardo essa fa valere che la RAS non ha alcuna intenzione di proseguire l’attività economica della Saremar. La Commissione si basa, in proposito, sulle osservazioni della RAS presentate nel quadro della causa T‑506/14, Grandi Navi Veloci/Commissione, in cui la RAS avrebbe implicitamente riconosciuto che, in caso di annullamento della decisione impugnata, non si potrebbe porre termine alla liquidazione della Saremar e l’attività economica di detta impresa non potrebbe ricominciare. La Commissione si avvale anche delle dichiarazioni del presidente della RAS contenute nella motivazione della delibera n. 24/23, del 22 aprile 2016, allegata alle sue osservazioni del 29 luglio 2016, in base alle quali «[è] venuto meno l’interesse dell’Amministrazione regionale al mantenimento della [Saremar]». Inoltre, ad avviso della Commissione, la RAS, in quanto creditrice della Saremar a titolo del versamento degli aiuti, non avrebbe interesse a che l’importo di questi ultimi sia escluso dalla massa passiva dell’impresa. Infine, l’interesse della RAS a che la sentenza del Tribunale dichiari che essa non ha concesso, nel caso di specie, aiuti di Stato incompatibili sembrerebbe di natura astratta e ipotetica, stante la mancanza di effetti concreti di una tale dichiarazione. In particolare, la Commissione fa valere che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale (Italia) del 16 luglio 2013, la RAS non potrebbe trarre alcun vantaggio «politico» dall’annullamento della decisione impugnata, dal momento che non sarebbe competente ad adottare le misure controverse. La Commissione afferma, in conclusione, che siffatta carenza d’interesse ad agire dovrebbe indurre il Tribunale a pronunciare un non luogo a statuire nel caso di specie.

41      In risposta a tali argomenti, la RAS sostiene, da parte sua, che il suo interesse ad agire persiste a motivo, da un lato, della sua qualità di pubblico potere e, dall’altro, della sua veste di azionista unico della Saremar. Ad avviso della RAS, le scelte da essa effettuate in veste di pubblico potere al fine di garantire la continuità territoriale tra la Sardegna e il continente sono state rimesse in discussione nella decisione impugnata, in cui la Commissione contesta la sussistenza di un’esigenza di servizio pubblico e la necessità dell’istituzione di obblighi di servizio pubblico. Per tale motivo, la RAS ritiene di vantare un interesse concreto e attuale a che la legittimità delle sue decisioni sia confermata mediante l’annullamento della decisione impugnata. Peraltro, essa fa valere che, qualora detta decisione fosse annullata, il passivo concordatario sarebbe ridotto significativamente, consentendo il soddisfacimento integrale dei creditori e il versamento a suo favore del residuo attivo in esito alla liquidazione.

42      In primo luogo, è opportuno rilevare che la Commissione rimette esplicitamente in discussione la circostanza che il Tribunale debba statuire sul presente ricorso, a motivo del venir meno in corso di causa dell’interesse ad agire della ricorrente, ma non contesta la ricevibilità di tale ricorso. Tuttavia, il suo argomento vertente sul fatto che la RAS non fosse competente, ai sensi del diritto nazionale, ad adottare le misure controverse mette in discussione tanto la sussistenza della legittimazione ad agire della ricorrente, quanto l’interesse ad agire di quest’ultima al momento della proposizione di detto ricorso. Orbene, si tratta di due condizioni cumulative di ricevibilità di tale ricorso (v. sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 62 e giurisprudenza ivi citata) che spetta, in ogni caso, al Tribunale esaminare d’ufficio (v. ordinanze del 24 marzo 2011, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, T‑36/10, EU:T:2011:124, punto 45 e giurisprudenza ivi citata, e del 4 maggio 2012, UPS Europe e United Parcel Service Deutschland/Commissione, T‑344/10, non pubblicata, EU:T:2012:216, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

43      A tal riguardo, risulta dall’articolo 263 TFUE che sussiste una netta distinzione tra il diritto a un ricorso di annullamento delle istituzioni dell’Unione e degli Stati membri, contemplato al secondo comma di detto articolo, e quello delle persone fisiche e giuridiche, che figura al suo quarto comma. In tal senso, secondo la giurisprudenza l’esercizio di detto diritto di ricorso, per quanto concerne le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri, è subordinato solo all’impugnabilità dell’atto di cui si chiede l’annullamento e non alla giustificazione della legittimazione ad agire di dette autorità o a quella del loro interesse ad agire (v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi, C‑279/08 P, EU:C:2011:551, punti da 35 a 42, e del 20 settembre 2012, Francia/Commissione, T‑154/10, EU:T:2012:452, punti 37 e 38).

44      Invece, da un lato, il diritto di ricorso delle persone fisiche e giuridiche contemplato all’articolo 263, quarto comma, TFUE è subordinato alla condizione che a tali persone sia riconosciuta la legittimazione ad agire, ossia, conformemente al tenore letterale di detta disposizione, alla condizione che il loro ricorso riguardi un atto di cui sono destinatarie o un atto che le riguardi direttamente e individualmente o ancora un atto regolamentare che le riguardi direttamente e che non comporti alcuna misura d’esecuzione (v. sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

45      Dall’altro, il medesimo diritto di ricorso delle persone fisiche e giuridiche è subordinato alla sussistenza di un interesse ad agire al momento della proposizione del ricorso, che costituisce una condizione di ricevibilità distinta dalla legittimazione ad agire. Come l’oggetto del ricorso, detto interesse ad agire deve perdurare sino alla pronuncia della sentenza del giudice, a pena di non luogo a statuire (v. sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punti 57 e 62 e giurisprudenza ivi citata). Un siffatto interesse presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (sentenze del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 42, e del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 55). Peraltro, l’interesse ad agire di un ricorrente deve essere concreto ed attuale e non può riguardare una situazione futura ed ipotetica (v. sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

46      In particolare, le condizioni ricordate ai punti 44 e 45 si applicano al ricorso di annullamento di un ente infrastatale di uno Stato membro, ricorso che può essere proposto in base al quarto comma dell’articolo 263 TFUE allorché il diritto interno dello Stato membro interessato riconosce a detto ente la personalità giuridica (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, Commissione/Ente per le Ville Vesuviane ed Ente per le Ville Vesuviane/Commissione, C‑445/07 P e C‑455/07 P, EU:C:2009:529, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

47      Per quanto riguarda, anzitutto, la legittimazione ad agire, risulta dalla giurisprudenza in materia di aiuti di Stato che un ente infrastatale di uno Stato membro destinatario di una decisione della Commissione, che si pronuncia sulla compatibilità e sulla legittimità di un aiuto istituito da tale Stato, può essere ritenuto direttamente e individualmente interessato in talune circostanze. Da un lato, detto ente deve essere considerato direttamente interessato quando la decisione impugnata può incidere direttamente sugli atti che erogano gli aiuti controversi da esso adottati nonché sui suoi obblighi in materia di recupero dei medesimi aiuti, senza che le autorità nazionali alle quali è stata notificata la decisione impugnata dispongano di alcun potere discrezionale in proposito. Dall’altro, detto ente deve essere ritenuto individualmente interessato quando è l’autore dell’atto o degli atti oggetto della decisione impugnata e quest’ultima gli impedisce di esercitare come esso intende le proprie competenze, con la conseguenza che il suo interesse a impugnare tale decisione è, quindi, distinto da quello dello Stato membro interessato (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 15 giugno 1999, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione, T‑288/97, EU:T:1999:125, punti da 30 a 34, e del 9 settembre 2014, Hansestadt Lübeck/Commissione, T‑461/12, non pubblicata, EU:T:2014:758, punto 34).

48      Nel caso di specie, da una parte, per quanto concerne l’incidenza diretta sugli interessi della RAS, non risulta da alcun elemento del fascicolo che lo Stato italiano, al quale è stata notificata la decisione impugnata, abbia esercitato il proprio potere discrezionale allorché ha comunicato tale decisione alla ricorrente. La decisione è dunque tale da incidere direttamente sui diritti e sugli obblighi della RAS, per quanto riguarda gli aiuti controversi. Dall’altra, in relazione all’incidenza individuale sui medesimi interessi, si deve rilevare che, come emerge dalle delibere regionali e dalla legge regionale n. 15 del 2012 contemplate ai precedenti punti da 6 a 10, gli aiuti controversi sono stati erogati dalla RAS di propria iniziativa e nel quadro delle sue specifiche competenze, tanto in qualità di autorità regionale incaricata di garantire la tutela degli interessi socio-economici sul territorio della Sardegna, quanto in veste di autorità pubblica incaricata della gestione economica e finanziaria della Saremar, in vista segnatamente della privatizzazione di quest’ultima. Peraltro, non risulta dagli elementi del fascicolo che lo Stato italiano sia intervenuto nell’ambito della concessione di tali aiuti o che esso abbia il potere di determinare gli interessi della RAS in proposito. Di conseguenza, risulta che la decisione impugnata riguarda la RAS direttamente e individualmente e che quest’ultima è dunque legittimata ad agire contro tale decisione.

49      Tuttavia, come emerge dal precedente punto 45, dette circostanze, sebbene siano sufficienti ad accertare la legittimazione ad agire della RAS, non dimostrano necessariamente la sussistenza di un interesse ad agire di quest’ultima (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 62). Infatti, è altresì necessario che l’annullamento della decisione impugnata possa produrre di per sé conseguenze giuridiche nei confronti della RAS e che il presente ricorso possa pertanto, con il suo esito, procurarle un beneficio.

50      A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, al momento della proposizione del ricorso, la decisione impugnata arrecava pregiudizio alla RAS, in quanto la Commissione ha dichiarato incompatibili e illegittimi gli aiuti controversi e ne ha disposto il recupero. Pertanto, in detto momento la RAS poteva trarre beneficio dall’annullamento della decisione impugnata. Infatti, per il solo fatto di detto annullamento, le conseguenze giuridiche di tale decisione sulla validità degli atti della RAS che erogano gli aiuti controversi, nonché gli obblighi che ne discendono per essa, vale a dire il divieto di attuare tali atti e l’obbligo di recuperare gli aiuti di cui trattasi, avrebbero cessato automaticamente di imporsi nei suoi confronti e la sua situazione giuridica ne sarebbe stata necessariamente modificata (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione, T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, non pubblicata, EU:T:2009:48, punti 69 e 70).

51      È vero che, com’è stato illustrato al precedente punto 40, la Commissione considera che la RAS non potrebbe trarre alcun vantaggio «politico» dall’annullamento della decisione impugnata, dal momento che essa non era competente ad adottare le misure oggetto della decisione di cui trattasi. Infatti, secondo la Commissione, la sentenza del 16 luglio 2013 della Corte costituzionale ha deciso a favore dello Stato italiano la questione dell’individuazione dell’autorità competente a determinare gli obblighi di servizio pubblico relativi alle rotte tra la Sardegna e il continente. Pertanto, la posizione della Commissione consiste nel ritenere, in sostanza, che alla luce di detta sentenza della Corte costituzionale solo lo Stato italiano era competente a esercitare il servizio pubblico di cabotaggio istituito dalla RAS nel 2011 e nel 2012, nonché ad adottare la relativa misura di compensazione controversa.

52      Tuttavia, da un lato, è necessario osservare che, secondo una giurisprudenza costante, non spetta alle istituzioni dell’Unione, in particolare ai giudici dell’Unione, pronunciarsi sulla ripartizione delle competenze operata tra i diversi enti nazionali mediante norme istituzionali di diritto interno e sugli obblighi che incombono rispettivamente a essi (ordinanza del 21 marzo 1997, Région wallonne/Commissione, C‑95/97, EU:C:1997:184, punto 7, e sentenza del 15 giugno 1999, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione, T‑288/97, EU:T:1999:125, punto 48).

53      Dall’altro, e in ogni caso, si deve rilevare che l’argomento della Commissione non rimette in alcun modo in discussione le considerazioni esposte ai precedenti punti da 47 a 50, relative alla legittimazione ad agire e all’interesse ad agire della ricorrente. Per quanto riguarda la legittimazione ad agire, com’è stato illustrato al precedente punto 48 il Tribunale può solo dichiarare che gli aiuti di cui trattasi sono stati erogati dalla RAS di sua propria iniziativa e al fine di esercitare le sue specifiche competenze e che lo Stato italiano non è intervenuto in proposito, cosicché l’interesse della RAS a contestare la decisione impugnata è distinto dall’interesse di quest’ultimo. Di conseguenza, non è necessario che il Tribunale interpreti la sentenza del 16 luglio 2013 della Corte costituzionale per accertare se, con riferimento alla misura di compensazione controversa, la RAS avesse effettivamente, come essa sostiene, la competenza di istituire, a titolo della continuità territoriale, un proprio servizio di cabotaggio marittimo tra la Sardegna e la penisola italiana. Per quanto riguarda l’interesse ad agire, discende dal precedente punto 50 che la decisione impugnata arreca pregiudizio alla ricorrente e che quest’ultima potrebbe, quindi, trarre un vantaggio giuridico dal suo annullamento. La circostanza che essa non potrebbe trarne un vantaggio «politico», per le ragioni esposte dalla Commissione, è dunque irrilevante. Peraltro, la Commissione non sostiene che la citata sentenza della Corte costituzionale rimetta in discussione la competenza della RAS ad erogare l’aumento di capitale controverso.

54      In secondo luogo, occorre verificare se, come sostiene la Commissione, l’interesse ad agire della RAS sia venuto meno in corso di causa per il motivo che la Saremar è stata messa in liquidazione.

55      A tal riguardo, emerge dalle spiegazioni e dai documenti forniti dalle parti al Tribunale l’11 e il 29 luglio 2016 che la Saremar, non potendo restituire la parte già versata degli aiuti controversi, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo in vista della sua liquidazione, concordato preventivo che è stato omologato dal Tribunale di Cagliari (Italia) il 22 luglio 2015. Detto concordato preventivo mira a soddisfare i creditori della Saremar tramite la vendita e la liquidazione di tutti i beni di quest’ultima. La flotta della Saremar è stata ceduta il 30 dicembre 2015 e tale società ha cessato ogni attività il 31 marzo 2016, mentre il 18 marzo 2016 la RAS ha attribuito la concessione relativa alla rotta tra la Sardegna e le isole minori sarde a un’altra società. Peraltro, nella sua risposta dell’11 luglio 2016, la RAS ha indicato che la procedura di concordato preventivo nei confronti della Saremar si trovava in una fase avanzata, dal momento che erano stati soddisfatti tutti i creditori privilegiati e che si prevedeva di procedere, nei mesi seguenti, a una prima ripartizione sostanziale tra i creditori chirografari.

56      Tuttavia, si deve dichiarare che, nonostante la messa in liquidazione della Saremar, l’interesse ad agire della RAS non è venuto meno.

57      Infatti, da un lato, è opportuno rilevare che la decisione impugnata non è stata abrogata o ritirata, cosicché il presente ricorso mantiene il proprio oggetto (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 48).

58      Dall’altro, la decisione impugnata continua a produrre effetti giuridici nei confronti della RAS, effetti che non sono venuti meno per il semplice fatto che la Saremar è stata messa in liquidazione. In proposito, la Commissione non contesta che, come esposto in udienza dalla RAS e dalla Saremar, la messa in liquidazione di quest’ultima non abbia avuto come conseguenza la sua cessazione, la quale potrà intervenire solo al termine di tale procedura di liquidazione. Orbene, anche supponendo che, a seguito della cessazione della Saremar, gli obblighi derivanti dalla decisione impugnata cessassero di avere un contenuto concreto per la RAS, ciò non avviene, in ogni caso, nella fase della sua messa in liquidazione. Occorre aggiungere che il Tribunale non è stato ad oggi informato del fatto che si sia conclusa la procedura di liquidazione della Saremar.

59      Pertanto, a motivo di tale decisione, la RAS non è tuttora legittimata a versare alla Saremar la parte dell’aumento di capitale controverso che, come risulta dal verbale dell’assemblea degli azionisti della Saremar dell’11 luglio 2012, allegato al ricorso, detta autorità pubblica non aveva corrisposto a causa della notifica di tale operazione alla Commissione.

60      Peraltro, per quanto concerne la parte degli aiuti controversi già versata dalla RAS alla Saremar, risulta da una giurisprudenza costante che il mero fatto che l’impresa sia oggetto di una procedura fallimentare, in particolare allorché detta procedura si traduce nella liquidazione dell’impresa, non rimette in discussione il principio del recupero dell’aiuto. Infatti, in una siffatta ipotesi, il ripristino della situazione precedente e l’eliminazione della distorsione della concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente versati possono, in linea di principio, essere compiuti con l’iscrizione al passivo fallimentare di un obbligo relativo alla restituzione degli aiuti di cui trattasi (v. sentenza del 1° luglio 2009, KG Holding e a./Commissione, da T‑81/07 a T‑83/07, EU:T:2009:237, punti 192 e 193 e giurisprudenza ivi citata). La RAS rimane quindi tenuta almeno ad assicurare che i crediti che essa vanta nei confronti della Saremar, a titolo della parte già versata degli aiuti controversi, siano iscritti al passivo di detta società.

61      Ciò posto, e senza che sia necessario esaminare gli argomenti della RAS, si deve rilevare che la messa in liquidazione della Saremar non rimette in discussione l’accertamento di cui al precedente punto 50, secondo cui l’annullamento della decisione impugnata potrebbe conferire un beneficio alla ricorrente, dal momento che gli obblighi derivanti da tale decisione cesserebbero allora automaticamente di imporsi nei suoi confronti e la sua situazione giuridica ne sarebbe necessariamente modificata.

62      Gli argomenti della Commissione non sono tali da rimettere in discussione dette considerazioni.

63      Da un lato, risulta chiaramente da dette considerazioni che la questione se la Saremar possa proseguire o meno la sua attività economica e, di conseguenza, la questione se la RAS abbia interesse alla prosecuzione di tale attività sono ininfluenti sulla persistenza dell’interesse ad agire della ricorrente. Infatti, emerge dai precedenti punti da 57 a 60 che ciò che rileva in proposito è che, da un lato, la decisione impugnata mantiene un proprio oggetto e, dall’altro, che essa continua a produrre effetti giuridici nei confronti della RAS e delle decisioni da essa adottate in veste di autorità pubblica. Per tale motivo le dichiarazioni della RAS nel contesto della causa T‑506/14, Grandi Navi Veloci/Commissione e quelle del presidente della RAS, che figurano nella motivazione della delibera regionale n. 24/23 (v. precedente punto 40), di cui si avvale la Commissione, non sono rilevanti nel caso di specie. Peraltro, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la RAS, confermando il presente ricorso nonostante tali dichiarazioni, non viola il principio secondo cui nessuno può contestare ciò che ha prima riconosciuto (nemo contra factum proprium venire potest).

64      Dall’altro, come risulta dai precedenti punti da 47 a 61, non è in qualità di creditore della Saremar, bensì in veste di autorità pubblica erogatrice degli aiuti di cui trattasi che la RAS è legittimata a proporre il presente ricorso. Di conseguenza, è irrilevante il fatto che la RAS non avrebbe interesse all’annullamento della decisione impugnata in qualità di creditore della Saremar per il motivo che quest’ultima è stata messa in liquidazione.

65      Infine, l’argomento della Commissione vertente sull’asserita incompetenza della RAS a erogare la misura di compensazione controversa non può essere accolto per le ragioni illustrate ai precedenti punti 52 e 53.

66      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che la RAS conserva un interesse ad agire nel quadro del presente ricorso e che, quindi, si deve statuire.

2.     Sul merito

67      Il ricorso contiene due parti, la prima volta all’annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione ha dichiarato la misura di compensazione controversa incompatibile con il mercato interno e illegittimamente attuata, e la seconda volta all’annullamento della medesima decisione, nella parte in cui la Commissione ha dichiarato incompatibile e illegittimo l’aumento di capitale controverso.

 Sulla prima parte del ricorso, relativa alla parte della decisione impugnata concernente la misura di compensazione controversa

68      Avverso la parte della decisione impugnata concernente la misura di compensazione controversa la ricorrente deduce formalmente cinque motivi vertenti, in sostanza, su errori di diritto ed errori manifesti di valutazione. Il primo motivo riguarda la definizione degli obblighi di servizio pubblico imposti alla Saremar, il secondo concerne l’applicazione delle condizioni Altmark, il terzo verte sull’applicazione della decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo [106, paragrafo 2, TFUE] agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale (GU 2005, L 312, pag. 67; in prosieguo: la «decisione SIEG del 2005»), e della decisione SIEG del 2011, il quarto riguarda la qualificazione della Saremar quale impresa in difficoltà e il quinto concerne l’applicazione dei principi della disciplina SIEG del 2011.

69      A tal riguardo, si deve rilevare che detti motivi vertono essenzialmente sulla legittimità nel merito della decisione impugnata. Tuttavia, nell’ambito di tali motivi la RAS fa del pari valere che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione. Inoltre, nel quadro del quarto motivo la RAS deduce la violazione dei suoi diritti della difesa, la quale deriverebbe dal fatto che durante il procedimento amministrativo non sarebbe stata discussa la questione se la Saremar fosse un’impresa in difficoltà. Di conseguenza, è opportuno considerare che, in realtà, la RAS deduce, a tal riguardo, un sesto motivo distinto dai predetti motivi attinenti al merito, che verte sulla violazione delle forme sostanziali ed è composto da due parti riguardanti, da un lato, la violazione dell’obbligo di motivazione e, dall’altro, la violazione dei diritti della difesa. Tale motivo deve essere esaminato separatamente (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2013, Commissione/Edison, C‑446/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:798, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

70      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare, in primo luogo, il sesto motivo, poi, in secondo luogo, i motivi dal secondo al quinto e, in terzo luogo, il primo motivo.

 Sul sesto motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali

–       Sulla prima parte, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione della decisione impugnata

71      A sostegno della prima parte del sesto motivo la RAS fa valere, in sostanza, cinque censure. Anzitutto, occorre esaminare congiuntamente le prime due censure.

72      La prima censura riguarda l’insufficiente motivazione della definizione, da parte della decisione impugnata, degli obblighi di servizio pubblico imposti alla Saremar. La seconda censura verte sul fatto che la Commissione non avrebbe motivato la sua decisione di non prendere in considerazione le prove fornite dalla RAS al fine di dimostrare la necessità degli obblighi di servizio pubblico imposti alla Saremar, e il carattere sufficientemente chiaro della loro definizione.

73      In proposito, si deve rilevare che tali due censure si riferiscono alla motivazione della parte della decisione impugnata relativa all’esame della misura di compensazione controversa alla luce della prima condizione Altmark. Orbene, come sarà illustrato ai successivi punti da 123 a 132, detta parte della decisione impugnata non era indispensabile al fine di consentire alla Commissione di dichiarare che tale misura di compensazione non rispettava le condizioni Altmark, dal momento che essa ha potuto giustamente rilevare che la seconda di dette condizioni non era soddisfatta. Pertanto, gli asseriti errori della Commissione nell’ambito dell’applicazione della prima condizione Altmark sono irrilevanti ai fini della legittimità della decisione impugnata. Di conseguenza, e senza che sia necessario accertare se la prima censura soddisfi le condizioni di ricevibilità definite all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, applicabile al momento in cui è stato proposto il ricorso, si deve considerare che le due censure in esame sono inconferenti e devono essere respinte.

74      La terza censura riguarda il difetto di motivazione dei punti da 255 a 260 della decisione impugnata, in cui la Commissione ha esaminato la compatibilità della misura di compensazione controversa alla luce delle condizioni previste dalla decisione SIEG del 2011 e dalla decisione SIEG del 2005.

75      In primo luogo, secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, secondo cui il ricorso deve indicare, oltre all’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti e l’esposizione sommaria di detti motivi, deve essere interpretato nel senso che, a pena di irricevibilità di detti motivi, il ricorso deve spiegare in cosa essi consistano, cosicché la loro semplice enunciazione astratta non soddisfa le prescrizioni di detto regolamento. Obblighi analoghi sono stabiliti per quanto concerne una censura esposta a sostegno di un motivo (v., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 2012, Italia/Commissione, T‑267/06, non pubblicata, EU:T:2012:69, punto 35, e del 12 settembre 2013, Besselink/Consiglio, T‑331/11, non pubblicata, EU:T:2013:419, punti da 37 a 41 e giurisprudenza ivi citata).

76      Orbene, nel caso di specie occorre rilevare che la ricorrente non precisa il contenuto della terza censura. Infatti, essa si limita a dedurre nel titolo del suo terzo motivo, vertente sugli errori in cui è incorsa la Commissione ai punti da 255 a 260 della decisione impugnata, una «violazione dell’articolo 296 TFUE», senza specificare in alcun modo in cosa consista detta violazione. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, tale censura è irricevibile.

77      La quarta censura verte in sostanza sul fatto che la Commissione non avrebbe specificato, al punto 269 della decisione impugnata, se essa abbia considerato che la concessione di una compensazione di servizio pubblico a un’impresa in difficoltà fosse in linea di principio esclusa.

78      A tal proposito occorre ricordare che, in virtù di una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura della motivazione esposta e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi gli obblighi di cui all’articolo 296 TFUE dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza del 28 gennaio 2016, Slovenia/Commissione, T‑507/12, non pubblicata, EU:T:2016:35, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

79      Peraltro, in materia di aiuti di Stato, la necessaria correlazione tra i motivi invocati dagli interessati durante il procedimento d’indagine formale e la motivazione della decisione della Commissione non può comportare che quest’ultima sia tenuta a confutare ad uno ad uno gli argomenti invocati a sostegno di detti motivi. È sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell’economia della decisione (v. sentenza del 28 gennaio 2016, Slovenia/Commissione, T‑507/12, non pubblicata, EU:T:2016:35, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

80      Nel caso di specie, non era indispensabile che la Commissione specificasse, al punto 269 della decisione impugnata, se essa ritenesse che la concessione di una compensazione di servizio pubblico a un’impresa in difficoltà fosse in linea di principio esclusa. Infatti era sufficiente che, come avviene d’altronde in detto punto della decisione impugnata, essa rilevasse che, conformemente al punto 9 della disciplina SIEG del 2011 e tenuto conto del mancato rispetto, nel caso di specie, delle condizioni di cui alla decisione SIEG del 2011, la compatibilità della medesima compensazione doveva essere valutata alla luce degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Difatti, tale rilievo fa emergere chiaramente gli elementi di diritto determinanti che hanno indotto la Commissione a ritenere necessaria l’applicazione, nel caso di specie, di detti orientamenti. Di conseguenza, non era necessario che la Commissione indicasse ancora più dettagliatamente i postulati teorici su cui si fondava il suo iter logico, dal momento che il punto 269 della decisione impugnata consente, da un lato, alla RAS di comprendere tale iter logico e di contestare detti postulati nel quadro del presente ricorso, in particolare nel quadro del quarto motivo, e, dall’altro, al Tribunale di esercitare il proprio controllo. Pertanto, la quarta censura dev’essere respinta.

81      La quinta censura verte in sostanza sul fatto che la Commissione non avrebbe motivato l’applicazione, nel caso di specie, dei principi delineati ai punti 14, 19, 20, 39 e 60 della disciplina SIEG del 2011, mentre, in virtù del punto 61 della medesima disciplina, detti principi non sarebbero applicabili alla misura di compensazione controversa.

82      A tal riguardo è sufficiente rilevare, al pari di quanto fa la Commissione nel controricorso, che la presente censura si fonda sulla premessa secondo cui la compensazione di servizio pubblico controversa rispetterebbe le condizioni enunciate all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione SIEG del 2011 e che, pertanto, conformemente al punto 61 della disciplina SIEG del 2011, i punti 14, 19, 20, 39 e 60 di detta disciplina non fossero applicabili a detta compensazione. Orbene, in una precedente parte della decisione impugnata, ossia ai punti da 255 a 260 della medesima decisione, la Commissione ha esposto le ragioni in base alle quali essa riteneva che le condizioni di applicazione della decisione SIEG del 2011 non fossero soddisfatte nel caso di specie. Di conseguenza, essa non era tenuta a giustificare ulteriormente la propria scelta di esaminare la compensazione controversa alla luce delle condizioni delineate ai punti 14, 19, 20, 39 e 60 della disciplina SIEG del 2011.

83      In tale contesto, la quinta censura dev’essere respinta e occorre, quindi, respingere in toto la prima parte del sesto motivo.

–       Sulla seconda parte, vertente sulla violazione dei diritti della difesa

84      La RAS sostiene che la Commissione avrebbe qualificato la Saremar come impresa in difficoltà per la prima volta nella decisione impugnata. A suo avviso, tale questione non sarebbe mai stata oggetto di dibattito in contraddittorio durante il procedimento amministrativo.

85      La Commissione replica che i diritti della difesa della ricorrente durante il procedimento amministrativo non potrebbero essere invocati nel caso di specie.

86      A tal riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE gli interessati hanno, nel procedimento di controllo sugli aiuti di Stato, unicamente la facoltà di sottoporre alla Commissione tutte le informazioni atte ad illuminare quest’ultima circa il suo successivo comportamento e non possono pretendere un dibattito in contraddittorio con la Commissione, quale quello previsto in favore dello Stato membro coinvolto. Tra gli interessati figurano, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, non solo i beneficiari dell’aiuto o, se del caso, i loro concorrenti, ma anche gli enti territoriali infrastatali che hanno erogato l’aiuto, come la RAS nel caso di specie (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punto 181 e giurisprudenza ivi citata, e del 12 maggio 2011, Région Nord-Pas-de-Calais e Communauté d’Agglomération du Douaisis/Commissione, T‑267/08 e T‑279/08, EU:T:2011:209, punto 87 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, nel caso di specie la circostanza che, durante il procedimento d’indagine formale, non si sia svolto alcun dibattito in contraddittorio tra la RAS e la Commissione sulla questione se la Saremar dovesse essere qualificata come impresa in difficoltà non può integrare una violazione dei diritti della difesa della ricorrente. In ogni caso, come rilevato giustamente dalla Commissione, la decisione di avvio del procedimento di indagine formale, nei suoi punti 260 e 261, si riferiva esplicitamente all’ipotesi secondo cui la Saremar fosse un’impresa in difficoltà, indicando al contempo che la Commissione non disponeva ancora di informazioni al riguardo. Spettava quindi alla RAS avvalersi, nel corso di detto procedimento, della facoltà ad essa offerta di presentare osservazioni e informazioni in merito a tale questione, qualora lo reputasse necessario.

87      Pertanto, è opportuno respingere la seconda parte del sesto motivo e, di conseguenza, il sesto motivo nella sua totalità.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, nonché su errori manifesti di valutazione in cui è incorsa la Commissione nell’applicazione delle condizioni Altmark

88      Il secondo motivo verte sull’applicazione delle prime tre condizioni Altmark operata dalla Commissione ai punti da 167 a 224 della decisione impugnata. Detto motivo consta di cinque parti. Le prime tre parti riguardano la prima condizione Altmark, mentre le parti quarta e quinta concernono, rispettivamente, la seconda e la terza di dette condizioni. La RAS ritiene in sostanza che gli errori manifesti di valutazione della Commissione nel quadro dell’applicazione di tali condizioni integrino una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

89      In via preliminare, è opportuno rilevare che il Tribunale è tenuto ad esaminare nel merito l’argomento della RAS a sostegno delle diverse parti del secondo motivo soltanto alla luce dell’asserita violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e non alla luce dell’asserita violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Infatti, le condizioni Altmark sono limitate alla qualificazione della misura di cui trattasi come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ai fini dell’accertamento della sussistenza di un obbligo di notifica, alla Commissione, di tale misura nell’ipotesi di un aiuto nuovo, o di cooperazione con tale istituzione nel caso di un aiuto esistente (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 1° luglio 2010, M6 e TF1/Commissione, T‑568/08 e T‑573/08, EU:T:2010:272, punti 128 e 129 e giurisprudenza ivi citata). Invece, tali condizioni non riguardano l’accertamento della compatibilità di tale aiuto alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, accertamento che implica, per definizione, che la misura sia stata previamente qualificata come aiuto di Stato. Di conseguenza, il presente motivo è inconferente nella parte in cui verte sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

90      Peraltro, è opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la qualificazione come aiuto di Stato esige che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Si tratta delle seguenti condizioni: in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato ovvero effettuato mediante risorse statali; in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, esso deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenza del 22 ottobre 2015, EasyPay e Finance Engineering, C‑185/14, EU:C:2015:716, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

91      Pertanto, ai fini della qualificazione come aiuto di Stato, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE presuppone segnatamente la sussistenza di un vantaggio conferito a un’impresa. Orbene, come dichiarato dalla Corte al punto 87 della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE un intervento statale considerato come una compensazione rappresentante la contropartita di prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese che fanno loro concorrenza (sentenze del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, punto 87, e del 22 ottobre 2015, EasyPay e Finance Engineering, C‑185/14, EU:C:2015:716, punto 45).

92      Tuttavia affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione come aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti. In primo luogo, l’impresa beneficiaria dev’essere stata effettivamente incaricata di assolvere obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere stati definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali è calcolata la compensazione devono essere stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. In terzo luogo, la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o parzialmente i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tali obblighi. In quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico non è effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione dev’essere stato determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata al fine di poter soddisfare i richiesti obblighi di servizio pubblico, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi (sentenze del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, punti da 88 a 93, e dell’11 marzo 2009, TF1/Commissione, T‑354/05, EU:T:2009:66, punto 128).

93      Di conseguenza, un intervento statale che non soddisfi una o più delle condizioni Altmark può essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE allorché sono soddisfatte le altre condizioni richieste ai fini della qualificazione come aiuto, contemplate in detto articolo (v., in tal senso, sentenze del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, punto 94, e dell’11 marzo 2009, TF1/Commissione, T‑354/05, EU:T:2009:66, punto 129).

94      Dalle suesposte considerazioni discende che le condizioni Altmark, che devono essere soddisfatte affinché un intervento statale sotto forma di compensazione di servizio pubblico possa sottrarsi alla qualificazione come aiuto di Stato, hanno carattere cumulativo. Inoltre, tali condizioni sono distinte tra loro e hanno una propria finalità (sentenza del 18 febbraio 2016, Germania/Commissione, C‑446/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:97, punto 31). Pertanto, nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato la Commissione non è tenuta a esaminare l’insieme di dette condizioni quando essa rileva che una o più di esse non sono soddisfatte (v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2009, TF1/Commissione, T‑354/05, EU:T:2009:66, punti 142, 143 e 146). Del pari, l’erronea constatazione, da parte della Commissione, della mancata soddisfazione di una di tali condizioni non può comportare l’annullamento della decisione impugnata qualora, peraltro, la Commissione effettui un’analoga constatazione in merito a un’altra di dette condizioni e tale constatazione non sia affetta da errore. Infatti, quest’ultima constatazione è sufficiente, di per sé, per dichiarare che la misura controversa conferisce un vantaggio economico che può comportare la sua qualificazione come aiuto di Stato (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2015, Abertis Telecom e Retevisión I/Commissione, T‑541/13, non pubblicata, in fase di impugnazione, EU:T:2015:898, punti 64 e 112).

95      In tale contesto, risulta adeguato, nel caso di specie, esaminare congiuntamente le diverse parti del presente motivo. Infatti, ciascuna di tali parti riguarda una delle condizioni Altmark e, quindi, nessuna di esse è idonea a comportare, di per sé, l’annullamento della decisione impugnata.

96      Peraltro, come risulta dal punto 173 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che, per chiarezza, fosse più adeguato iniziare la propria analisi del rispetto delle condizioni Altmark da parte della compensazione controversa esaminando quest’ultima alla luce della seconda di dette condizioni. Inoltre, al punto 179 di tale decisione, essa ha concluso la suddetta analisi affermando che la citata condizione non era soddisfatta e che, dunque, la compensazione di servizio pubblico conferiva un vantaggio alla Saremar ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Soltanto in seguito a tale analisi la Commissione ha poi esaminato le condizioni Altmark prima (punti da 180 a 219 della decisione impugnata) e terza (punti da 220 a 223 della decisione impugnata). Pertanto, occorre analizzare in primo luogo gli argomenti della RAS vertenti sugli errori di diritto e di valutazione, da parte della Commissione, nell’ambito dell’applicazione della seconda condizione Altmark, argomenti dedotti a sostegno della quarta parte del presente motivo.

97      La RAS fa valere, in sostanza, che la seconda condizione Altmark non richiede che le decisioni attributive di incarichi di servizio pubblico facciano esplicito riferimento alla misura di compensazione di cui trattasi. In tal senso sarebbe sufficiente, come nel caso di specie, che siano definiti in anticipo, in modo trasparente ed obiettivo, tutti i parametri di organizzazione e gestione di tale servizio pubblico che consentano di individuare i costi e i ricavi ad esso relativi. Inoltre, la predisposizione di una contabilità separata per la gestione, da parte della Saremar, delle rotte con il continente avrebbe evitato, nel caso di specie, qualsiasi sovracompensazione e qualsivoglia finanziamento incrociato. Peraltro, la RAS fa valere di non aver escluso un eventuale disavanzo di gestione, dal momento che essa imponeva alla Saremar di assolvere il suo incarico di servizio pubblico in ogni caso. Infine, ad avviso della RAS, la decisione 2009/611/CE della Commissione, dell’8 luglio 2008, riguardante le misure C 58/02 (ex N 118/02) che la Francia ha applicato a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (GU 2009, L 225, pag. 180; in prosieguo: la «decisione SNCM»), confermerebbe che la Commissione può approvare compensazioni di servizio pubblico versate a posteriori.

98      In sede di controricorso, la Commissione riprende essenzialmente le considerazioni da essa esposte ai punti da 174 a 177 della decisione impugnata, che l’hanno indotta ad affermare che la seconda condizione Altmark non era soddisfatta nel caso di specie. Inoltre, essa sostiene che la decisione SNCM non sarebbe rilevante. Nella sua memoria di intervento, la CIN condivide, in sostanza, detto argomento.

99      In via preliminare, occorre ricordare che la Commissione, per affermare, al punto 179 della decisione impugnata, che la seconda condizione Altmark non era soddisfatta nel caso di specie, ha ritenuto, ai punti da 174 a 177 della medesima decisione, che i parametri per il calcolo della misura di compensazione controversa non potessero essere considerati come stabiliti in anticipo, in modo obiettivo e trasparente. Infatti, essa ha rilevato che nelle delibere che hanno stabilito l’incarico di servizio pubblico della Saremar non era prevista alcuna compensazione, essendo quest’ultima persino esclusa. In tal senso, in base alla decisione impugnata, le delibere della RAS summenzionate si fondavano sul presupposto secondo cui detto incarico di servizio pubblico doveva essere assolto dalla Saremar, se non con profitto, almeno mantenendo l’equilibrio di bilancio, ed è solo a posteriori, dopo che era emerso il disavanzo derivante da detto incarico, che è stato attuato il sistema di compensazione (punti da 174 a 177 della decisione impugnata). Essa ha aggiunto che, come essa illustrerebbe in seguito, nell’ambito dell’applicazione della prima condizione Altmark, poiché gli obblighi concernenti i livelli tariffari non erano definiti in modo chiaro, gli stessi parametri per il calcolo della compensazione, necessariamente legati a tali livelli tariffari, non potevano essere stati definiti in anticipo, in modo obiettivo e trasparente (punto 178 della decisione impugnata).

100    A tal riguardo, come ricordato al precedente punto 92, la seconda condizione Altmark verte sulla necessità di definire in anticipo, in modo obiettivo e trasparente, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti.

101    Infatti, come rilevato più volte dal Tribunale, gli Stati membri hanno un ampio potere discrezionale non solo quanto alla definizione di un incarico di servizio pubblico, su cui verte la prima condizione Altmark, ma altresì quanto alla determinazione della compensazione dei costi di detto servizio pubblico. Infatti, in assenza di una normativa dell’Unione in materia di servizi d’interesse economico generale (SIEG), la Commissione non è legittimata a pronunciarsi sui contenuti di compiti di servizio pubblico incombenti all’esercente pubblico, in particolare sul livello dei costi connessi a tale servizio, né sull’opportunità delle scelte politiche effettuate al riguardo dalle autorità nazionali, né sull’efficienza economica di tale esercente pubblico (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2014, Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commissione, T‑309/12, non pubblicata, EU:T:2014:676, punti 104 e 148 e giurisprudenza ivi citata).

102    Del resto, è proprio perché tale determinazione della compensazione dei costi del servizio pubblico è soggetta solo a un limitato controllo delle istituzioni che la seconda condizione Altmark richiede che le istituzioni debbano essere in grado di verificare la sussistenza di parametri obiettivi e trasparenti fissati in anticipo, i quali devono essere precisati in modo da escludere qualsiasi ricorso abusivo dello Stato membro alla nozione di SIEG da cui potrebbe derivare il conferimento all’esercente pubblico di un vantaggio economico sotto forma di compensazione (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2014, Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commissione, T‑309/12, non pubblicata, EU:T:2014:676, punto 148 e giurisprudenza ivi citata).

103    Pertanto, detta condizione lascia gli Stati membri liberi di scegliere le modalità pratiche per garantirne il rispetto, purché le modalità di fissazione dei parametri per il calcolo della compensazione rimangano obiettivi e trasparenti. La valutazione della Commissione a tale scopo deve essere suffragata da un’analisi delle concrete condizioni giuridiche ed economiche alla luce delle quali sono determinati detti parametri (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2012, CBI/Commissione, T‑137/10, EU:T:2012:584, punto 192 e giurisprudenza ivi citata).

104    Nel caso di specie, si deve dichiarare che l’analisi della Commissione svolta ai punti da 174 a 177 della decisione impugnata, in cui essa rileva, in particolare, la mancanza di una qualsiasi determinazione in via preventiva di una compensazione, non è affetta da alcun errore.

105    Infatti, risulta dagli elementi del fascicolo che nessuna delle delibere regionali che figurano ai precedenti punti da 6 a 9, con cui la RAS ha attribuito alla Saremar l’incarico di effettuare collegamenti con il continente e ha precisato i relativi obblighi di servizio pubblico, prevede, in modo esplicito o persino implicitamente, il versamento di una compensazione di servizio pubblico corrispondente agli oneri sostenuti per l’assolvimento di detti obblighi. Per contro, come rilevato dalla Commissione ai punti da 174 a 177 della decisione impugnata, tutte tali delibere hanno dettato alla Saremar orientamenti per determinare i collegamenti e le tariffe da applicare nonché per adeguare dette tariffe, al fine di conciliare la domanda di trasporto con l’obiettivo dell’equilibrio economico e finanziario. In tal senso, dette delibere si fondavano sulla considerazione che l’esecuzione dei citati obblighi di servizio pubblico doveva avvenire in condizioni di mercato e, dunque, mantenendo la sostenibilità dell’attività senza ricorrere a una compensazione di servizio pubblico versata dalla RAS. Del resto, come rileva la Commissione al punto 177 della decisione impugnata, la delibera regionale n. 48/65 giustifica esplicitamente l’obbligo di conservare l’equilibrio economico dei collegamenti con il continente, facendo riferimento all’obiettivo di evitare il versamento di un aiuto di Stato incompatibile.

106    In tale contesto, la Commissione ha giustamente considerato che l’obbligo concernente la determinazione in anticipo di parametri obiettivi e trasparenti per il calcolo della compensazione di servizio pubblico non poteva essere ritenuto soddisfatto nel caso di specie. Infatti, ciò non poteva avvenire a fronte della mancata adozione, da parte della RAS, di disposizioni che prevedessero la concessione di una siffatta compensazione e nell’ambito di modalità di organizzazione del servizio pubblico di cui trattasi, come descritte al precedente punto 105, che escludono, almeno in linea di principio, detta compensazione. Come ricordato al precedente punto 103, è vero che, nell’ambito della seconda condizione Altmark, la giurisprudenza riconosce alle autorità nazionali un ampio potere discrezionale per determinare le modalità di calcolo della compensazione di servizio pubblico di cui trattasi. Tuttavia, in tale ambito, detto potere discrezionale non può esonerare le autorità nazionali dal prevedere in via preliminare una compensazione di servizio pubblico. In tal senso, la preventiva determinazione delle modalità di calcolo di detta compensazione è necessaria ai fini del soddisfacimento della seconda condizione Altmark e presuppone, per definizione, che sia stata decisa, del pari in via preliminare, la concessione di siffatta compensazione.

107    Del resto, come rilevato in sostanza dalla Commissione in sede di controreplica, le autorità nazionali sono libere di prevedere, qualora lo ritengano opportuno, un incarico di servizio pubblico il cui equilibrio finanziario sia assicurato interamente dai ricavi di gestione, senza ricorrere a una compensazione di servizio pubblico. È vero che l’imposizione di obblighi di servizio pubblico comporta generalmente l’erogazione di una compensazione, a titolo di corrispettivo, a favore dell’esercente interessato. Tuttavia, in assenza di una normativa dell’Unione in materia di SIEG, il diritto dell’Unione non osta a che non sia prevista una tale compensazione di servizio pubblico. Nel caso di specie, come rilevato giustamente dalla Commissione al punto 174 della decisione impugnata, il potere discrezionale che la RAS ha accordato alla Saremar, nel quadro delle delibere regionali di cui ai precedenti punti da 6 a 9, al fine di adeguare le sue tariffe aveva proprio l’obiettivo di consentire a detta società di preservare l’equilibrio finanziario ed economico della sua attività in condizioni di mercato, senza aver bisogno di ricorrere a un finanziamento pubblico.

108    Ciò premesso, in tale contesto, che escludeva il finanziamento dell’incarico della Saremar mediante risorse pubbliche, la misura di compensazione controversa, la quale è stata concessa successivamente a motivo delle perdite di gestione derivanti da detta attività, non può essere considerata come una compensazione di servizio pubblico ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415). Infatti, dal momento che siffatta compensazione non è stata prevista in via preventiva, essa non ha, quindi, potuto essere calcolata in base a parametri obiettivi e trasparenti a loro volta definiti in anticipo, come richiesto dalla seconda condizione Altmark. In tal senso, come rilevato dalla Commissione al punto 176 della decisione impugnata, è solo nell’ambito della legge regionale n. 15 del 2012 che la RAS ha deciso di corrispondere alla Saremar una sovvenzione di EUR 10 milioni per «coprire l’eventuale disavanzo» derivante dai collegamenti con il continente effettuati dalla Saremar. Inoltre, tale legge regionale non indica in alcun modo sulla base di quali parametri sia stato determinato l’importo di detta sovvenzione.

109    Dalle suesposte considerazioni discende che la Commissione poteva giustamente considerare, basandosi unicamente sui punti da 174 a 177 della decisione impugnata, che la seconda condizione Altmark non era soddisfatta nel caso di specie.

110    Gli argomenti della RAS presentati nell’ambito della quarta parte del secondo motivo non possono rimettere in discussione tale conclusione.

111    In primo luogo, l’argomento della RAS secondo cui l’assenza di un esplicito riferimento, nelle delibere regionali con cui è stato attribuito l’incarico di servizio pubblico alla Saremar, a una compensazione di servizio pubblico non è contraria alla seconda condizione Altmark, è infondato.

112    A tal riguardo, da un lato, né la disciplina SIEG del 2011, né la comunicazione della Commissione, dell’11 gennaio 2012, sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU 2012, C 8, pag. 4), su cui la RAS si fonda, suffragano detto argomento. Infatti, come osserva la stessa ricorrente, da tali comunicazioni discende soltanto che la Commissione ritiene che le autorità nazionali competenti non siano tenute a determinare in anticipo l’esatto importo della compensazione o una determinata formula che consenta di calcolare detto importo. Invece, non risulta in alcun modo da tali comunicazioni che la Commissione abbia considerato che le medesime autorità potrebbero astenersi, come la RAS, dal prevedere in anticipo la corresponsione di una compensazione. In proposito, come indicato al precedente punto 106, l’ampio potere discrezionale di cui dispongono le autorità nazionali per determinare i parametri per il calcolo di una compensazione di servizio pubblico non può, per definizione, esonerare dette autorità dal prevedere in via preventiva una siffatta compensazione.

113    Dall’altro lato, la decisione SNCM non può essere dedotta a sostegno dell’argomento in esame. Infatti, da una parte, come giustamente ricordato dalla Commissione, risulta da una giurisprudenza costante che la legittimità di una decisione che qualifica come aiuto di Stato una compensazione di servizio pubblico dev’essere valutata solo nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, come interpretato dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), e non in base a una prassi decisionale precedente, anche ammettendo che quest’ultima sia dimostrata (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T‑171/02, EU:T:2005:219, punto 177 e giurisprudenza ivi citata). Dall’altra e in ogni caso, come rilevato dalla Commissione in sede di controreplica, la decisione SNCM non consente di confermare l’argomento della ricorrente. Difatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nella replica, emerge dal punto 253 di detta decisione che la compensazione di servizio pubblico concessa alla SNCM era stata prevista, a differenza della misura di compensazione controversa, in via preliminare nella convenzione attributiva dell’incarico di servizio pubblico stipulata tra le autorità francesi e detta impresa. Del resto, nella medesima decisione SNCM la Commissione ha considerato che tale compensazione costituiva un aiuto di Stato alla luce delle condizioni Altmark.

114    In secondo luogo, la circostanza che tutti i criteri necessari per individuare e calcolare in modo esatto i costi e i ricavi relativi al servizio pubblico di cui trattasi sarebbero definiti nelle delibere della RAS, attributive dell’incarico alla Saremar, e il fatto che la delibera regionale n. 20/57 avrebbe predisposto un sistema di contabilità separata, riguardante detto servizio pubblico, non sono idonei a dimostrare la sussistenza di un errore di diritto o di un errore manifesto di valutazione in cui è incorsa la Commissione nell’ambito dell’applicazione della seconda condizione Altmark.

115    Da una parte, il presupposto su cui si fonda il primo degli argomenti menzionati al precedente punto 114 è erroneo. Infatti, come riconosciuto dalla stessa RAS nel ricorso, tutti i criteri necessari per individuare e calcolare i costi e i ricavi relativi al servizio pubblico di cui trattasi non erano definiti in via preventiva, poiché le delibere regionali attributive dell’incarico alla Saremar non tenevano conto del prevedibile volume di traffico sui collegamenti con il continente che detta impresa doveva effettuare. Orbene, è evidente che si tratta di una variabile in grado di svolgere un ruolo fondamentale nel raggiungimento o meno dell’equilibrio economico dell’attività di cui trattasi e, quindi, nel calcolo dell’eventuale compensazione necessaria ai fini di detto equilibrio. Pertanto, la RAS ammette, implicitamente ma necessariamente, che un elemento determinante per fissare i parametri obiettivi di calcolo dell’importo della compensazione non era stato preso in considerazione in dette delibere regionali.

116    Dall’altra parte, la circostanza che tali delibere regionali agevolassero l’individuazione degli elementi contabili necessari per calcolare l’importo di un’eventuale compensazione non è determinante nel caso di specie. Infatti tale circostanza, anche supponendo che sia dimostrata, non può porre rimedio alla mancanza, in tali delibere, di disposizioni che prevedessero la concessione di una compensazione di servizio pubblico né, di conseguenza, all’assenza di parametri obiettivi e trasparenti per calcolare quest’ultima. In particolare, occorre osservare che in dette delibere regionali non vi sono indicazioni che mostrino che gli elementi contabili invocati dalla RAS dovessero essere utilizzati per determinare il calcolo dell’importo di una compensazione di servizio pubblico, dal momento che quest’ultima, come è stato rilevato al precedente punto 106, era stata in linea di principio esclusa.

117    Peraltro, come fa valere la Commissione, risulta dallo stesso tenore letterale della delibera regionale n. 20/57 che il sistema di contabilità separata predisposto in tale delibera mirava a garantire l’equilibrio economico e finanziario del servizio pubblico di cui trattasi in condizioni di mercato. In particolare, come indica la stessa RAS nel suo ricorso, detto sistema di contabilità separata mirava in particolare a evitare che i costi legati a detto servizio pubblico fossero compensati dai ricavi relativi ai collegamenti con le isole minori sarde e con la Corsica, effettuati dalla Saremar nel quadro di una convenzione di servizio pubblico, che comprendevano, segnatamente, la compensazione di servizio pubblico erogata nell’ambito di tale convenzione.

118    Infine, la RAS non può avvalersi utilmente del fatto che l’individuazione, in via preventiva, degli elementi contabili rilevanti nelle delibere regionali attributive dell’incarico di servizio pubblico e la predisposizione di un sistema di contabilità separata avrebbero consentito di evitare una sovracompensazione.

119    Infatti, come rammentato al precedente punto 92, l’obbligo relativo all’insussistenza di una sovracompensazione è rilevante nell’ambito dell’esame della terza condizione Altmark, ma non in quello della seconda condizione, che deve limitarsi a verificare la sussistenza di una determinazione in via preventiva di parametri di calcolo obiettivi e trasparenti per fissare l’importo di detta compensazione. Anche se tali condizioni presentano una certa interdipendenza, resta nondimeno vero che, come indicato al precedente punto 94, esse devono essere tutte soddisfatte, in modo distinto, affinché la misura di compensazione controversa possa sottrarsi alla qualificazione come aiuto.

120    A tal riguardo, la ricorrente si riferisce inutilmente al punto 210 della sentenza del 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione (T‑289/03, EU:T:2008:29). Infatti, in tale punto il Tribunale ha dichiarato che, nella decisione oggetto della controversia, la Commissione aveva verificato la sussistenza nel caso di specie di una sovracompensazione, che risultava rilevante nel quadro dell’esame della terza condizione Altmark. Il Tribunale ne ha quindi dedotto, in sostanza, che essa aveva effettuato, implicitamente ma necessariamente, una verifica in via preventiva della sussistenza di parametri obiettivi e trasparenti per il calcolo dell’importo della compensazione di servizio pubblico di cui trattavasi, verifica che rientrava nella seconda condizione Altmark. Al punto 211 della medesima sentenza, il Tribunale ha dichiarato che spettava a esso accertare se la Commissione avesse potuto validamente considerare che tale seconda condizione fosse soddisfatta. In tal senso, ben lungi dal suffragare l’argomento della ricorrente, il punto 210 della medesima sentenza, ricollocato nel suo contesto, conferma la necessità di verificare la sussistenza di parametri obiettivi e trasparenti, stabiliti in via preventiva al fine di determinare l’importo della misura di compensazione controversa indipendentemente dall’assenza di una sovracompensazione (sentenza del 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione, T‑289/03, EU:T:2008:29, punti 210 e 211).

121    In terzo e ultimo luogo, è importante rilevare che, contrariamente alle affermazioni della RAS, l’obbligo della Saremar di svolgere in ogni caso l’incarico di servizio pubblico che le era stato attribuito nel caso di specie, al fine di garantire la continuità territoriale, compreso in caso di perdite di gestione, non dimostra che fosse soddisfatta la seconda condizione Altmark. Al contrario, la sussistenza di un siffatto obbligo suggerisce proprio che, contrariamente a quanto risulta dalle delibere regionali che figurano ai precedenti punti da 6 a 9, la RAS non poteva escludere l’ipotesi di un ricorso a una compensazione di servizio pubblico e che, quindi, essa avrebbe dovuto prevedere, nelle medesime delibere regionali, la concessione di una compensazione e alcuni parametri obiettivi e trasparenti per determinare il relativo importo.

122    Alla luce di tutto quanto precede risulta che la Commissione, fondandosi sulle proprie considerazioni esposte ai punti da 174 a 177 della decisione impugnata, ha potuto giustamente ritenere che la misura di compensazione controversa non soddisfacesse la seconda condizione Altmark. La circostanza, invocata dalla RAS, che al punto 178 della decisione in esame la Commissione si sarebbe basata su erronee considerazioni relative al potere discrezionale della Saremar di determinare e adeguare le proprie tariffe, considerazioni esposte nel quadro dell’esame della prima condizione Altmark, è irrilevante. Infatti, dal momento che, come è stato precedentemente dichiarato, le considerazioni esposte ai punti da 174 a 177 di detta decisione erano sufficienti per rilevare che la seconda condizione Altmark non era soddisfatta, quelle di cui al suo punto 178 sono necessariamente ultronee. La censura della RAS relativa a quest’ultimo punto è, quindi, inconferente. Infatti, un motivo erroneo non può giustificare l’annullamento dell’atto che ne è affetto se riveste carattere ultroneo e se esistono altri motivi sufficienti a fondarlo (v. sentenza del 20 settembre 2012, Francia/Commissione, T‑154/10, EU:T:2012:452, punto 99 e giurisprudenza ivi citata). La quarta parte del secondo motivo deve, dunque, essere respinta.

123    Per quanto riguarda le altre parti del secondo motivo si deve considerare che, a motivo del rigetto della quarta parte di detto motivo per le ragioni esposte ai precedenti punti da 100 a 122, esse sono inconferenti.

124    Infatti, da un lato, come indicato al precedente punto 94, tenuto conto del carattere cumulativo e autonomo delle condizioni Altmark, la Commissione non è tenuta a esaminare l’insieme di dette condizioni qualora rilevi che una di esse non è soddisfatta e che, quindi, la misura controversa deve essere qualificata come aiuto di Stato. Dall’altro, se la Commissione è pervenuta giustamente a tale conclusione, l’eventuale erroneità delle sue valutazioni su una o più delle altre condizioni non può, in linea di principio, comportare l’annullamento della decisione impugnata.

125    Nel caso di specie, benché la Commissione, nella decisione impugnata, abbia esaminato la misura di compensazione controversa alla luce delle prime tre condizioni Altmark, essa ha nondimeno considerato, come ricordato al precedente punto 96, che occorreva verificare se la misura di compensazione controversa dovesse essere qualificata come aiuto di Stato cominciando con il verificare se la seconda di dette condizioni fosse soddisfatta, e solo in una fase successiva della sua analisi essa ha valutato le condizioni prima e terza. Peraltro, al punto 179 della decisione impugnata la Commissione, dopo aver affermato che detta seconda condizione non poteva essere considerata soddisfatta, ne ha dedotto che tale compensazione conferiva un vantaggio alla Saremar ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Pertanto, nella decisione impugnata essa ha necessariamente considerato che l’esame di detta seconda condizione fosse sufficiente per ritenere che la misura di compensazione controversa conferisse un vantaggio economico alla Saremar.

126    Non può invero essere escluso in determinati casi che, tenuto conto di una certa interdipendenza tra le condizioni Altmark, la fondatezza delle affermazioni della Commissione riguardanti una di tali condizioni possa dipendere dalla fondatezza delle valutazioni svolte nell’ambito di un’altra di dette condizioni.

127    Tuttavia, da un lato, come rilevato al precedente punto 122, l’affermazione della Commissione, nel caso di specie, secondo cui non era soddisfatta la seconda condizione Altmark poteva basarsi sulla sola motivazione esposta ai punti da 174 a 177 della decisione impugnata.

128    Dall’altro, detta motivazione non dipende in alcun modo dalle valutazioni addotte dalla Commissione nell’ambito dell’esame delle condizioni Altmark prima o terza.

129    Infatti, anzitutto, nell’ambito dell’applicazione della prima condizione Altmark, la Commissione, ai punti da 181 a 210 della decisione impugnata, ha considerato in sostanza che gli obblighi di servizio pubblico imposti alla Saremar non erano necessari sulla base del rilievo che, in particolare, essi non erano tali da garantire l’accessibilità economica delle tariffe sui collegamenti tra la Sardegna e il continente. Si deve rilevare che dette considerazioni non hanno alcuna relazione con quelle esposte ai punti da 174 a 177 della medesima decisione che, come indicato al precedente punto 99, si basano sull’affermazione secondo cui le delibere della RAS che definivano gli obblighi di servizio pubblico della Saremar non prevedevano la concessione di una compensazione di servizio pubblico.

130    Inoltre, sempre nell’ambito dell’applicazione della prima condizione Altmark, la Commissione, ai punti da 211 a 219 della decisione impugnata, ha considerato che gli obblighi di servizio pubblico della Saremar non erano definiti con sufficiente chiarezza per quanto concerneva il livello delle tariffe da applicare. In proposito, al punto 178 della medesima decisione essa si è invero riferita a detta valutazione per dedurne che i parametri per il calcolo dell’importo della compensazione non potevano essere stati determinati in anticipo, in modo trasparente e obiettivo, tenuto conto del legame, nel caso di specie, tra la determinazione di detti parametri e la definizione del livello di tali tariffe. Tuttavia, come rilevato al precedente punto 122, nell’ambito dell’applicazione della seconda condizione Altmark, il punto 178 della decisione in esame è formulato ad abundantiam rispetto alle considerazioni esposte ai punti da 174 a 177 della medesima decisione.

131    Infine, ai punti da 220 a 222 della decisione impugnata la Commissione si è basata unicamente sulle proprie valutazioni relative alla mancanza di necessità di servizio pubblico e alla definizione non sufficientemente chiara degli obblighi di servizio pubblico, valutazioni fatte valere nell’ambito dell’applicazione della prima condizione Altmark, per affermare che, di conseguenza, la terza condizione Altmark, concernente l’assenza di una sovracompensazione, non poteva essere ritenuta soddisfatta.

132    Pertanto, anche supponendo, come afferma in sostanza la RAS nell’ambito delle parti prima, seconda, terza e quinta del presente motivo, che la Commissione abbia erroneamente considerato che le condizioni Altmark prima e terza non fossero soddisfatte, tale errore non può rimettere in discussione la conclusione della Commissione formulata al termine dell’esame della seconda di dette condizioni, secondo cui la misura di compensazione controversa conferiva un vantaggio economico alla Saremar. Di conseguenza, dette parti del presente motivo devono essere considerate inconferenti cosicché, senza che sia necessario disporre le misure istruttorie richieste dalla RAS nell’ambito delle parti prima e seconda, il medesimo motivo deve essere respinto in toto.

 Sul terzo motivo, vertente su errori di diritto ed errori manifesti di valutazione relativi all’applicazione della decisione SIEG del 2005 e della decisione SIEG del 2011

133    Nell’ambito del terzo motivo la RAS fa valere in sostanza che l’esame, da parte della Commissione, della compatibilità con il mercato interno della misura di compensazione controversa alla luce della decisione SIEG del 2011, esame svolto ai punti da 249 a 260 della decisione impugnata, è affetto da errori di diritto ed errori manifesti di valutazione. Detto motivo consta di tre parti.

134    In via preliminare, è opportuno rammentare che le compensazioni di servizio pubblico che non soddisfano le condizioni Altmark e che soddisfano, peraltro, tutte le condizioni previste all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per essere qualificate come aiuti di Stato possono, tuttavia, essere dichiarate compatibili con il mercato interno, segnatamente in forza delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (v. sentenza del 7 novembre 2012, CBI/Commissione, T‑137/10, EU:T:2012:584, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).

135    Occorre ricordare anche che, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, le imprese incaricate della gestione di SIEG sono soggette alle norme in materia di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto o di fatto, del particolare incarico ad esse conferito, purché lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria all’interesse dell’Unione (v. sentenza del 1° luglio 2010, M6 e TF1/Commissione, T‑568/08 e T‑573/08, EU:T:2010:272, punto 136 e giurisprudenza ivi citata).

136    Com’è stato rammentato al precedente punto 101, secondo una giurisprudenza applicabile tanto nel quadro dell’attuazione delle condizioni Altmark, quanto in quello dell’attuazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, la Commissione, in assenza di una normativa dell’Unione armonizzata in materia, non è legittimata a pronunciarsi sui contenuti degli incarichi di servizio pubblico incombenti all’esercente pubblico, in particolare sul livello dei costi relativi a tale servizio, né sull’opportunità delle scelte politiche effettuate al riguardo dalle autorità nazionali, né sull’efficienza economica dell’esercente pubblico.

137    Tuttavia, come già rilevato ai precedenti punti 102 e 103, l’ampio potere discrezionale in tal senso riconosciuto a dette autorità nazionali non può essere illimitato. In particolare, nel quadro dell’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, detto ampio potere discrezionale non deve impedire alla Commissione di verificare se possa essere concessa la deroga al divieto di aiuti di Stato prevista da tale disposizione.

138    Peraltro, è importante rilevare che l’esercizio del potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, per determinare la compatibilità con il mercato interno di una misura statale da essa qualificata come aiuto di Stato, implica complesse valutazioni di ordine economico e sociale. In tal senso, il giudice dell’Unione, controllando la legittimità dell’esercizio di tale potere, non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 5 marzo 2015, Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

139    Infine, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, il potere discrezionale degli Stati membri e quello della Commissione possono essere limitati dalle direttive e dalle decisioni che quest’ultima istituzione è competente ad adottare sulla base dell’articolo 106, paragrafo 3, TFUE. In tal senso, la Commissione ha adottato, nell’ordine, la decisione SIEG del 2005 e la decisione SIEG del 2011 al fine di definire le condizioni in cui una compensazione di servizio pubblico può essere ritenuta conforme all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e può, quindi, essere esentata dall’obbligo di notifica degli aiuti nuovi previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Come risulta dagli articoli 11 e 12 della decisione SIEG del 2011, quest’ultima abroga la decisione SIEG del 2005 ed entra in vigore il 31 gennaio 2012.

–       Sulla prima parte del terzo motivo, vertente su un errore di diritto relativo all’ambito di applicazione ratione temporis della decisione SIEG del 2005 e della decisione SIEG del 2011

140    Con la prima parte del terzo motivo la RAS sostiene che la Commissione ha erroneamente applicato la decisione SIEG del 2011, mentre ai fatti di cui trattasi era applicabile ratione temporis la decisione SIEG del 2005. In proposito, essa fa valere che tutti gli elementi essenziali dell’incarico di servizio pubblico della Saremar erano stati definiti prima dell’entrata in vigore della decisione SIEG del 2011 e che le delibere regionali che definivano l’incarico di servizio pubblico della Saremar implicavano la compensazione dell’eventuale disavanzo.

141    La Commissione e la CIN replicano, in sostanza, che l’aiuto controverso è stato concesso solo nell’agosto 2012.

142    A tal riguardo, risulta da una giurisprudenza costante che un aiuto di Stato deve essere considerato come concesso allorché le autorità nazionali competenti hanno adottato un atto giuridicamente vincolante con cui si impegnano a versare l’aiuto di cui trattasi, o nel momento in cui il diritto di ricevere detto aiuto è conferito al beneficiario in forza delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili (sentenza del 21 marzo 2013, Magdeburger Mühlenwerke, C‑129/12, EU:C:2013:200, punto 40; v., del pari, sentenza del 30 novembre 2009, Francia e France Télécom/Commissione, T‑427/04 e T‑17/05, EU:T:2009:474, punto 320 e giurisprudenza ivi citata).

143    Nel caso di specie, è già stato rilevato ai precedenti punti 105 e 116 che nessuna delle delibere regionali contemplate ai precedenti punti da 6 a 9 ha previsto la concessione, a favore della Saremar, di una compensazione di servizio pubblico corrispondente agli obblighi che incombevano ad essa in virtù delle medesime delibere. Peraltro, come ricordato al precedente punto 108, è solo nell’ambito della legge regionale n. 15 del 2012 che la RAS ha deciso di versare alla Saremar la misura di compensazione controversa. Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza summenzionata, è solo a decorrere dalla data di adozione di tale legge regionale, che ha conferito alla Saremar il diritto di vedersi corrisposta detta compensazione, che quest’ultima può essere ritenuta concessa alla Saremar.

144    Orbene, come rammentato al precedente punto 139, ai sensi degli articoli 11 e 12 della decisione SIEG del 2011, quest’ultima ha abrogato la decisione SIEG del 2005 ed è entrata in vigore il 31 gennaio 2012. Pertanto, solo la decisione SIEG del 2011 può applicarsi ratione temporis alla misura di compensazione controversa, dal momento che, in ogni caso, la decisione SIEG del 2005 non era più in vigore nel momento in cui detta compensazione deve essere considerata come concessa alla Saremar.

145    Gli argomenti della RAS non sono tali da rimettere in discussione la conclusione esposta al precedente punto 144. Infatti, come rilevato al precedente punto 116, anche supponendo che tutti gli elementi fondamentali dell’incarico di servizio pubblico della Saremar fossero stati definiti nelle delibere regionali che definivano gli obblighi di servizio pubblico a carico di tale società, detta circostanza non può comunque porre rimedio alla mancanza, nelle medesime delibere regionali, di disposizioni che prevedessero la concessione della misura di compensazione controversa. D’altronde, pur supponendo che tali delibere regionali non abbiano escluso la compensazione, da parte della RAS, dei disavanzi di gestione eventualmente maturati dalla Saremar, resta nondimeno vero che nessuna delle disposizioni contenute in dette delibere contemplava un impegno della RAS, quantomeno implicito, a corrispondere tale compensazione, né conferiva alla Saremar il diritto di riceverla.

146    In ogni caso, occorre rilevare che la Commissione, dopo aver esaminato, ai punti 256 e 257 della decisione impugnata, la misura di compensazione controversa alla luce delle condizioni dell’articolo 4 della decisione SIEG del 2011, ha analizzato in subordine, al punto 260 della medesima decisione, detta misura alla luce dell’articolo 4, lettera e), della decisione SIEG del 2005. Essa è giunta alla conclusione che le condizioni previste da quest’ultima decisione, come quelle della decisione SIEG del 2011, non erano soddisfatte nel caso di specie. Di conseguenza, la RAS sostiene erroneamente che la Commissione ha esaminato la misura di compensazione controversa unicamente alla luce della decisione SIEG del 2011.

147    La prima parte del terzo motivo deve, quindi, essere respinta.

–       Sulla seconda parte del terzo motivo, vertente su errori di diritto e di valutazione relativi all’applicazione dei principi e delle condizioni della decisione SIEG del 2011

148    Nell’ambito della seconda parte, la ricorrente sostiene che i principi e le condizioni delle decisioni SIEG del 2005 e del 2011 sono stati rispettati. A tal riguardo essa fa valere gli argomenti da essa dedotti nell’ambito del secondo motivo, per quanto concerne le prime due condizioni Altmark. Essa sostiene del pari che la decisione impugnata non rimette in discussione la circostanza che le soglie previste all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della decisione SIEG del 2005 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione SIEG del 2011 sarebbero state rispettate nel caso di specie.

149    La Commissione e la CIN ritengono che tale argomento debba essere respinto.

150    In via preliminare, è importante anzitutto respingere, in quanto inconferente, la parte dell’argomento della RAS relativo ai principi e alle condizioni della decisione SIEG del 2005, dal momento che, come è stato rilevato al precedente punto 144, detta decisione non era applicabile ratione temporis alla misura di compensazione controversa.

151    Quanto al resto, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione SIEG del 2011, quest’ultima si applica segnatamente alle compensazioni di servizio pubblico concesse in relazione ai collegamenti aerei o marittimi verso le isole e con traffico annuale medio non superiore a 300 000 passeggeri nei due esercizi precedenti a quello in cui è stato attribuito il SIEG.

152    È opportuno, altresì, ricordare che l’articolo 4, lettera a), nonché lettere da d) a f), della decisione SIEG del 2011 prevede che gli incarichi di servizio pubblico debbano indicare:

–        l’oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico [articolo 4, lettera a)];

–        la descrizione del sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione [articolo 4, lettera d)];

–        le disposizioni intese a prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni [articolo 4, lettera e)];

–        un riferimento alla decisione SIEG del 2011 [articolo 4, lettera f)].

153    Come risulta dal tenore letterale degli articoli 1, 3 e 4 della decisione SIEG del 2011, interpretato alla luce del punto 9 di quest’ultima, dette condizioni hanno carattere cumulativo. Pertanto, affinché una compensazione di servizio pubblico possa essere ritenuta compatibile con il mercato interno e non sia assoggettata all’obbligo di notifica, è necessario che gli incarichi di servizio pubblico di cui trattasi rispettino almeno tutte tali condizioni.

154    Infine è importante osservare che, ancorché la decisione SIEG del 2011 non richieda esplicitamente che il servizio pubblico di cui trattasi rivesta un interesse economico generale che presenti specifiche caratteristiche rispetto a quello che rivestono altre attività economiche, si tratta comunque in tal caso di una condizione preliminare all’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE che deriva, in particolare, dalla natura non illimitata del potere discrezionale di cui dispongono le autorità nazionali per definire il servizio pubblico, ricordata al precedente punto 137.

155    La Commissione si è basata sulla seguente motivazione per affermare che le condizioni di cui alla decisione SIEG del 2011 non erano soddisfatte. Anzitutto, al punto 255 della decisione impugnata essa si è riferita, in via principale, ai punti da 180 a 218 della medesima decisione, in cui aveva affermato che la RAS non aveva dimostrato la sussistenza né di un effettivo bisogno di servizio pubblico, né di obblighi di servizio pubblico sufficientemente precisi. Ai punti 256 e 257 della decisione impugnata essa ha rilevato che comunque era evidente, nel caso di specie, che gli incarichi di servizio pubblico di cui trattasi non rispettavano le condizioni di cui all’articolo 4, lettere da d) a f), di detta decisione.

156    A tal riguardo, da un lato, è importante osservare che la RAS non può utilmente avvalersi del fatto che la misura di compensazione controversa rispetti le soglie previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione SIEG del 2011. Infatti, come risulta chiaramente dal tenore letterale di detto articolo e dall’economia della medesima decisione, la disposizione in esame è volta solo a definire l’ambito di applicazione di tale decisione, fatto salvo il rispetto delle condizioni che essa definisce altrove, in particolare quelle di cui al suo articolo 4. Di conseguenza, l’unica incidenza che poteva avere, nel caso di specie, il fatto che la misura di compensazione controversa rientrasse nell’ambito di applicazione di detta decisione era di obbligare la Commissione a verificare se detta misura soddisfacesse le condizioni definite da quest’ultima, che è quanto è avvenuto.

157    Dall’altro, come considerato dalla Commissione ai punti 256 e 257 della decisione impugnata e contrariamente alle affermazioni della RAS, le condizioni enunciate all’articolo 4, lettere d) ed e), della decisione SIEG del 2011 non sono manifestamente rispettate nel caso di specie.

158    Infatti, anzitutto, come rilevato ai precedenti punti da 104 a 122, la RAS non è riuscita a dimostrare, nell’ambito della quarta parte del suo secondo motivo, che la Commissione sia incorsa in un errore di diritto o in un errore manifesto di valutazione nel considerare, ai punti da 174 a 177 della decisione impugnata, che le delibere regionali che figurano ai precedenti punti da 6 a 9 non prevedevano l’erogazione di una compensazione di servizio pubblico né, di conseguenza, la definizione di parametri obiettivi e trasparenti per il calcolo di detta compensazione. Pertanto, su tale base occorre dichiarare sin d’ora che la condizione enunciata all’articolo 4, lettera d), della decisione SIEG del 2011 non è soddisfatta, il che è sufficiente per concludere, tenuto conto del carattere cumulativo delle condizioni fissate da detta decisione, che la misura di compensazione controversa non poteva essere ritenuta compatibile con il mercato interno ed esonerata dalla notifica in virtù di detta decisione.

159    Inoltre, e in ogni caso, in assenza di qualsiasi disposizione, nelle delibere regionali di cui trattasi, che preveda la concessione di una compensazione, la Commissione ha potuto dedurne logicamente, senza incorrere in errore, che nemmeno la condizione enunciata all’articolo 4, lettera e), della medesima decisione SIEG era soddisfatta. Infatti, detta disposizione richiede che siano previste, in anticipo, le disposizioni intese a prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni. Orbene la RAS, non prevedendo, nelle delibere regionali di cui trattasi, la corresponsione di una compensazione di servizio pubblico nell’ipotesi in cui non fosse raggiunto l’equilibrio finanziario di detto servizio, ha necessariamente rinunciato a includervi dette disposizioni. Inoltre, per le medesime ragioni esposte ai precedenti punti 116 e 117, all’assenza di siffatte disposizioni non può porre rimedio il fatto che nelle medesime delibere regionali vi siano elementi che agevolino l’individuazione delle voci contabili rilevanti per la determinazione di una eventuale compensazione, nonché di un sistema di contabilità separata.

160    Pertanto, a prescindere dall’esame degli argomenti della RAS sulla condizione prevista all’articolo 4, lettera f), nell’ambito del terzo motivo, discende dalle suesposte considerazioni che la seconda parte del terzo motivo dev’essere respinta.

–        Sulla terza parte del terzo motivo, vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 4, lettera f), della decisione SIEG del 2011 e, in subordine, sull’eccezione di illegittimità di detta disposizione

161    La terza parte verte in sostanza su un errore di diritto, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente considerato che la condizione prevista all’articolo 4, lettera f), della decisione SIEG del 2011 non era meramente formale. In subordine, qualora detta condizione non avesse carattere meramente formale, la ricorrente deduce avverso detta disposizione un’eccezione di illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, sulla base del rilievo che tale disposizione comporterebbe una restrizione illegittima della portata dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

162    La Commissione, sostenuta dalla CIN, fa valere in sostanza che detta parte del terzo motivo è inconferente e, comunque, manifestamente infondata.

163    A tal riguardo, si deve rilevare che gli argomenti dedotti dalla RAS nell’ambito della presente parte, tanto in via principale quanto in subordine, sono inconferenti. Infatti, come dichiarato ai precedenti punti 158 e 159, la Commissione ha correttamente considerato che le delibere della RAS non rispettavano le condizioni previste all’articolo 4, lettere d) ed e), della decisione SIEG del 2011. Di conseguenza, l’asserito mancato carattere obbligatorio della condizione prevista all’articolo 4, lettera f), di detta decisione, o la sua asserita illegittimità, sono privi di rilevanza.

164    In ogni caso, è opportuno rilevare, da un lato, che non discende né dal tenore letterale dell’articolo 4, lettera f), della decisione SIEG del 2011, né dal contesto o dagli obiettivi di detta disposizione che la condizione da essa prevista sia priva di carattere obbligatorio.

165    Per contro, alla luce del punto 14 della decisione SIEG del 2011, l’obbligo, previsto dall’articolo 4, lettera f), di detta decisione, di riferirsi esplicitamente a tale decisione negli incarichi di servizio pubblico risponde a un obiettivo di trasparenza che assume particolare importanza in assenza di obblighi, a carico degli Stati membri, di notificare le compensazioni di servizio pubblico che rispondono alle condizioni della decisione in esame (v., in tal senso e per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Dilly’s Wellnesshotel, C‑493/14, EU:C:2016:174, paragrafo 58). Inoltre, è irrilevante il fatto, invocato in sede di replica, che il mancato rispetto di detta condizione non osti a che la misura di compensazione controversa sia autorizzata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Infatti, come indica il punto 260 della decisione impugnata, la Commissione ha soltanto dedotto dal suo esame relativo alla misura di compensazione controversa alla luce della decisione SIEG del 2011 che tale compensazione non poteva essere ritenuta conforme all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, a causa del mancato soddisfacimento delle condizioni di cui a detta decisione, e che, quindi, essa non poteva essere considerata come esonerata dall’obbligo di notifica. Tale conclusione non dispensava dunque la Commissione dall’esaminare la compatibilità di detta misura rispetto a tale disposizione del trattato FUE alla luce, in particolare, della disciplina SIEG del 2011, esame che è stato del resto svolto ai punti da 282 a 296 della decisione impugnata.

166    Dall’altro, per le ragioni esposte al precedente punto 165, l’eccezione di illegittimità dell’articolo 4, lettera f), della decisione SIEG del 2011, dedotta in subordine dalla RAS, è comunque infondata. Infatti, com’è stato rilevato, nel caso di specie la Commissione non ha desunto dal mancato rispetto di detta disposizione della decisione in esame che la misura di compensazione controversa non fosse conforme all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Di conseguenza, non è possibile dedurre dall’applicazione, da parte della decisione impugnata, dell’articolo 4, lettera f), della decisione SIEG del 2011 che tale disposizione comporti una restrizione illegittima della portata dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

167    Pertanto, è opportuno respingere la terza parte del terzo motivo e, di conseguenza, detto motivo nella sua totalità.

 Sul quarto motivo, vertente su errori di diritto ed errori manifesti di valutazione in cui è incorsa la Commissione in merito alla qualificazione come impresa in difficoltà, sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e sull’eccezione di illegittimità del punto 9 della disciplina SIEG

168    Il quarto motivo si compone di due parti. Con la prima parte di detto motivo la RAS sostiene che la Commissione avrebbe erroneamente considerato che, nel caso di specie, erano integrate le condizioni per qualificare la Saremar come impresa in difficoltà, segnatamente alla luce degli elementi enunciati ai punti da 9 a 11 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Con la seconda parte del presente motivo la RAS deduce un’eccezione di illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, avverso il punto 9 della disciplina SIEG del 2011. In proposito, essa sostiene che qualora detto punto dovesse essere interpretato nel senso che un’impresa in difficoltà non potrebbe mai beneficiare di una compensazione di servizio pubblico, esso sarebbe affetto da vizio di incompetenza e violerebbe l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

169    La Commissione, sostenuta dalla CIN, contesta nel controricorso, da una parte, la rilevanza degli elementi addotti dalla RAS nell’ambito della prima parte, al fine di dimostrare che, all’epoca dei fatti di cui trattasi, la Saremar non fosse un’impresa in difficoltà. Dall’altra, per quanto riguarda la seconda parte del medesimo motivo, essa sostiene che il punto 9 della disciplina SIEG del 2011 non limita la portata dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, ma consente, invece, di garantire il rispetto degli obiettivi di detto articolo.

170    In via preliminare, è opportuno rilevare che il presente motivo riguarda i punti da 261 a 280 della decisione impugnata, in cui la Commissione ha esaminato se la misura di compensazione controversa fosse conforme all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno determinati aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. L’esame della Commissione si è svolto in due fasi. In primo luogo, ai punti da 262 a 270 della decisione impugnata la Commissione ha esaminato se la Saremar potesse essere ritenuta un’impresa in difficoltà, sulla base dei punti 10 e 11 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, e ha concluso al riguardo che tale era l’ipotesi che ricorreva nel caso di specie. In secondo luogo, ai punti da 271 a 280 della medesima decisione essa ha esaminato se la misura di compensazione controversa soddisfacesse le condizioni dei medesimi orientamenti che devono essere rispettate affinché l’aiuto a un’impresa in difficoltà possa essere considerato compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Detto esame è giunto a una conclusione negativa (punto 280 della decisione impugnata).

171    Orbene, nell’ambito delle due parti del quarto motivo, la RAS non rimette in discussione, nemmeno in subordine, la conclusione cui è giunta la Commissione, al punto 280 della decisione impugnata, in merito all’incompatibilità dell’aiuto di cui trattasi. Infatti, in detto motivo la RAS rimette in discussione solo il fatto che la Saremar possa essere qualificata come impresa in difficoltà ovvero, implicitamente ma necessariamente, la circostanza che la misura di compensazione controversa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Pertanto, con il presente motivo si deve considerare che la RAS contesta, in realtà, il fatto che la compatibilità della misura di compensazione controversa debba essere valutata alla luce di detta disposizione anziché alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

172    Ciò premesso, è opportuno rilevare che, indipendentemente dalla posizione della Commissione su tale questione, ai punti da 282 a 296 della decisione impugnata essa ha in ogni caso esaminato, nell’ipotesi in cui la Saremar non fosse stata un’impresa in difficoltà, se la misura di compensazione controversa potesse essere ritenuta conforme all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, alla luce dei criteri della disciplina SIEG del 2011. In esito a tale esame essa è giunta ad una conclusione negativa. Di conseguenza, anche se la Commissione non avesse esaminato la compatibilità di detta misura con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, alla luce degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, essa avrebbe comunque affermato che tale misura non era compatibile nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. In tale contesto, la RAS non dimostra quale incidenza potrebbero avere, nel caso di specie, gli errori della Commissione, contemplati nell’ambito del presente motivo, sulla legittimità della decisione impugnata. Detto motivo deve dunque essere respinto, in quanto inconferente.

173    In ogni caso, per le ragioni esposte nei successivi punti da 174 a 203, gli argomenti dedotti dalla RAS a sostegno di ciascuna parte del presente motivo non possono essere accolti.

174    Infatti, per quanto riguarda, da un lato, la prima parte di detto motivo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la RAS, la Commissione non ha erroneamente applicato i punti da 9 a 11 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, nel considerare che erano soddisfatte le condizioni per qualificare la Saremar come impresa in difficoltà.

175    In primo luogo, la RAS fa valere inutilmente che la riduzione del capitale della Saremar sarebbe dovuta a un fattore esogeno rispetto alla gestione dell’impresa nonché imprevedibile, vale a dire la svalutazione del credito vantato dalla Saremar nei confronti della Tirrenia.

176    Infatti, ai sensi del punto 10, lettera a), degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, un’impresa, «a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio» considerata in difficoltà, nel caso di società a responsabilità limitata, «qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi». Orbene, la RAS non contesta che, come rilevato dalla Commissione al punto 264 della decisione impugnata, la Saremar avesse subito, nel corso degli ultimi dodici mesi precedenti il momento in cui è stata adottata la misura di compensazione controversa, una riduzione del proprio capitale superiore all’80%. Di conseguenza, il potere discrezionale della Commissione di decidere o meno di qualificare la Saremar come impresa in difficoltà era, nel caso di specie, molto limitato.

177    È vero che, ai sensi di una giurisprudenza costante, la Commissione non può, mediante l’adozione di norme di comportamento come gli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, rinunciare all’esercizio del potere discrezionale che le è conferito per valutare la compatibilità degli aiuti di Stato (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 41). Peraltro, l’espressione «in linea di principio», utilizzata al punto 10, lettera a), dei medesimi orientamenti indica che possono esserci casi particolari in cui, in via eccezionale, un’impresa non sia considerata in difficoltà dalla Commissione allorché subisce una riduzione del capitale in misura pari a quella indicata in detto punto.

178    Tuttavia non spettava alla Commissione, nel caso di specie, tener conto delle cause della riduzione del capitale della Saremar fatte valere dalla RAS. Infatti, come risulta dal punto 9 dei medesimi orientamenti, la nozione di impresa in difficoltà è una nozione obiettiva, che deve essere valutata unicamente alla luce di concreti indizi concernenti la situazione finanziaria ed economica dell’impresa in esame, i quali dimostrino che quest’ultima non sia «in grado (...) di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo». Del resto, se la Commissione dovesse tener conto di circostanze come quelle addotte dalla RAS per escludere la qualifica di impresa in difficoltà, ciò potrebbe pregiudicare l’efficacia pratica della deroga prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. A tal riguardo, è opportuno rilevare che, come afferma in sostanza la Commissione, la svalutazione dei crediti nell’ambito di una procedura fallimentare, segnatamente quelli vantati nei confronti dell’ex società controllante dell’impresa, costituisce un rischio del mondo degli affari che non è in alcun modo eccezionale e che è tale da comportare difficoltà insormontabili per l’impresa interessata.

179    In secondo luogo, neanche l’affermazione della RAS, secondo cui la Saremar, senza la svalutazione dei suoi crediti nei confronti della Tirrenia, avrebbe registrato utili pari a EUR 134 000, è rilevante. Infatti, per le ragioni esposte al precedente punto 178, l’asserita natura straordinaria ed esogena alla gestione della Saremar della svalutazione del credito che ha determinato il disavanzo subito da tale impresa nel 2010 è irrilevante ai fini della constatazione dell’esistenza di detto disavanzo e del relativo importo.

180    In terzo luogo, la Commissione non è incorsa in errori di diritto, né in errori manifesti di valutazione, nel non prendere in considerazione la circostanza, dedotta dalla RAS, secondo cui nel 2012 alla Saremar è stata conferita una linea di credito da un istituto bancario. Infatti, non si trattava di una circostanza particolare che avrebbe dovuto indurre la Commissione, in deroga al punto 10, lettera a), degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, a escludere la qualifica di impresa in difficoltà. Come sottolinea la Commissione, la concessione di detto credito è invero avvenuta quando la RAS aveva espresso la propria intenzione di intervenire a favore della Saremar, segnatamente prevedendo, nell’ambito della delibera regionale n. 36/6, di effettuare l’aumento di capitale controverso. In ogni caso, è opportuno rilevare che la concessione di detto credito costituisce una circostanza in grado di rivelare le difficoltà della Saremar a finanziare la sua attività mediante risorse proprie, così come la fiducia che quest’ultima impresa poteva ispirare in quel momento ai suoi creditori. Di conseguenza, era difficile che la Commissione potesse trarre da detta circostanza una conclusione univoca.

181    In quarto luogo, contrariamente a quanto sostiene la RAS, la Commissione, al punto 267 della decisione impugnata, non ha affermato che la Saremar avesse subito perdite in aumento, bensì che essa aveva subito perdite continue. Orbene, anche se è vero che la Saremar ha registrato nel 2011 utili netti pari a EUR 2 523 439, la Commissione ha rilevato che tali utili non consentivano di coprire il disavanzo registrato nel 2010, che era due volte superiore e che nel 2012, l’anno in cui è stato concesso l’aiuto, la Saremar aveva del pari registrato un disavanzo di EUR 1,7 milioni il quale, senza la corresponsione della misura di compensazione controversa, sarebbe stato di EUR 13 milioni. Pertanto, la constatazione di perdite continue nel periodo considerato non è inesatta. È vero che il punto 11 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione non menziona le perdite continue, ma solo il livello crescente delle perdite, tra gli indizi che consentono di ritenere che un’impresa sia in difficoltà. Tuttavia, risulta dai termini del medesimo punto 11 che l’elenco degli indizi da esso enumerati ha carattere meramente indicativo. La Commissione non è, quindi, incorsa né in errori di diritto né in errori manifesti di valutazione nel ritenere che la sussistenza di perdite continue fosse un indizio rilevante al fine di qualificare la Saremar come un’impresa in difficoltà. Per le medesime ragioni, neanche l’assenza, nel caso di specie, degli altri indizi che figurano in detto punto 11 può essere ritenuta, contrariamente a quanto sostiene la RAS, in grado di dimostrare la sussistenza di un errore manifesto di valutazione. In ogni caso, emerge dai precedenti punti da 175 a 180 che la Commissione non è incorsa in alcun errore nel considerare che la Saremar soddisfaceva la condizione definita al punto 10, lettera a), dei medesimi orientamenti per esser qualificata come impresa in difficoltà e che tale constatazione era sufficiente, di per sé, a comportare siffatta qualifica. Di conseguenza, i menzionati argomenti sono inconferenti, nella parte in cui riguardano l’applicazione, da parte della Commissione, del punto 11 di detti orientamenti.

182    In quinto e ultimo luogo, contrariamente a quanto sostiene la RAS, il fatto che la Commissione abbia rilevato, ai punti da 266 a 268 della decisione impugnata, che senza il suo intervento finanziario le difficoltà finanziarie della Saremar sarebbero state più gravi, e avrebbero rimesso in discussione la prosecuzione dell’attività di tale società, non significa qualificare come impresa in difficoltà qualsiasi impresa che riporti perdite dovute ai suoi oneri di servizio pubblico.

183    Anzitutto, dai punti 264 e 266 della decisione impugnata emerge invero che l’importo che le perdite riportate dalla Saremar avrebbero raggiunto in mancanza del versamento della compensazione controversa costituisce solo una conferma delle difficoltà di detta società, rilevate dalla Commissione sulla base di altri indizi. Infatti, risulta in particolare dal punto 264 di detta decisione che è la riduzione del capitale della Saremar nel corso degli ultimi dodici mesi precedenti l’adozione della misura di compensazione controversa che ha costituito, dal punto di vista della Commissione, un elemento determinante e sufficiente, di per sé, a qualificare tale società come impresa in difficoltà. Orbene, come fa valere la stessa RAS, detta riduzione di capitale non è dovuta a una perdita di gestione della Saremar nell’ambito degli incarichi di servizio pubblico di cui tale società era all’epoca investita, bensì alla svalutazione dei suoi crediti nei confronti della Tirrenia. Peraltro, la Commissione ha anche considerato la continuità delle perdite subite dalla Saremar a partire dal 2010 come un indizio della situazione difficile di quest’ultima.

184    Del resto, come dichiarato al precedente punto 178, la nozione di impresa in difficoltà, come definita al punto 9 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, è una nozione obiettiva che deve essere valutata unicamente alla luce di indizi concreti concernenti la situazione finanziaria ed economica dell’impresa in esame. Di conseguenza, l’origine delle perdite di tale impresa, in particolare se dovute all’esecuzione di un servizio pubblico, non può costituire un elemento rilevante per determinare se l’impresa sia in difficoltà o meno.

185    Peraltro, l’argomento della RAS si fonda sull’erroneo presupposto secondo cui la situazione della Saremar, al momento dell’adozione della misura di compensazione controversa, possa essere equiparata a quella di un’impresa le cui perdite siano dovute al mancato versamento di una compensazione di servizio pubblico, la quale è stata concessa in via preventiva nell’ambito della definizione delle condizioni del relativo incarico di servizio pubblico. Orbene, nel caso di specie, come indicato ai precedenti punti da 105 a 108, le condizioni degli incarichi di servizio pubblico della Saremar escludevano il versamento di una compensazione di servizio pubblico e fissavano come obiettivo per la Saremar il mantenimento dell’equilibrio di bilancio sulla base dei soli ricavi di gestione. In tal senso, è solo il 7 agosto 2012 che la RAS, dopo aver constatato le perdite della Saremar dovute alle sue operazioni di cabotaggio con il continente, ha adottato la misura di compensazione controversa, nell’ambito di una legge regionale. Del resto, è opportuno rilevare che, come indica il punto 103 della decisione impugnata, la RAS, durante la procedura d’indagine formale, aveva motivato la decisione di compensare in parte le perdite di gestione subite dalla Saremar e di interrompere dette operazioni con il fatto che tali misure erano cruciali per limitare i rischi economici legati alle operazioni di cui trattasi. In tale contesto, la Commissione non è incorsa in alcun errore di diritto, e nemmeno alcun errore manifesto di valutazione, nel considerare che la necessità della misura di compensazione controversa al fine di sanare in parte le perdite di gestione della Saremar poteva essere ritenuta un indizio in grado di qualificare detta società come impresa in difficoltà.

186    Di conseguenza, non può dedursi dai punti 266 e 268 della decisione impugnata che, in tutti i casi in cui la Commissione constati che un’impresa ha subito perdite dovute ai suoi oneri di servizio pubblico, essa la qualificherebbe necessariamente come impresa in difficoltà.

187    Risulta dalle suesposte considerazioni che la prima parte del quarto motivo deve essere comunque respinta, in quanto infondata.

188    Per quanto riguarda, dall’altro lato, la seconda parte del quarto motivo, occorre rilevare, in ogni caso, che il punto 9 della disciplina SIEG del 2011 non può essere considerato nel senso che esso restringa illegittimamente la portata dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

189    In proposito è opportuno ricordare che al punto 9 della disciplina SIEG del 2011 la Commissione afferma che gli aiuti concessi ai fornitori di SIEG in difficoltà vanno valutati a norma degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.

190    Al punto 269 della decisione impugnata la Commissione ha applicato il punto 9 della disciplina SIEG del 2011, affermando che:

«Ai sensi del punto 9 della disciplina SIEG del 2011, la compensazione per SIEG concessa a imprese in difficoltà deve essere valutata a norma degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. Poiché le condizioni indicate nella decisione SIEG del 2011 non sono rispettate, la compensazione ricevuta da Saremar [per rimediare alle difficoltà relative allo] svolgimento di servizi di collegamento sulle due rotte in questione deve essere valutata a norma [di detti orientamenti], per stabilire se possa essere dichiarata compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 paragrafo 3, TFUE».

191    In via preliminare occorre rilevare che, come fatto valere d’altronde in sede di controreplica dalla Commissione, la RAS stessa ha limitato la portata della sua eccezione di illegittimità. Infatti, come da essa affermato in sede di replica, il punto 9 della disciplina SIEG del 2011 dovrebbe, a suo avviso, essere considerato illegittimo, nell’ipotesi in cui non consenta di valutare ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE una compensazione che copra le perdite di un’impresa in difficoltà dovute alla differenza tra le spese sostenute per l’esecuzione di un servizio pubblico e le sovvenzioni ricevute a tale titolo. Per contro, la RAS non considera illegittimo detto punto, qualora dovesse essere interpretato nel senso che una compensazione concessa per colmare le perdite di un’impresa in difficoltà, prodotte da attività diverse da quelle derivanti dagli incarichi di servizio pubblico, non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

192    Ciò premesso, e a prescindere dall’interpretazione del punto 9 della disciplina SIEG del 2011 che debba essere accolta, l’eccezione di illegittimità sollevata dalla RAS è infondata.

193    Infatti, come già ricordato al precedente punto 137, il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri quanto alla definizione di un incarico di servizio pubblico e delle condizioni in cui quest’ultimo è effettuato non può autorizzare un ricorso abusivo, da parte delle autorità nazionali, alla nozione di SIEG al solo fine di far beneficiare talune imprese della deroga prevista all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

194    In proposito, risulta da una giurisprudenza costante che, affinché le condizioni di cui all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE siano rispettate, deve risultare compromesso, in mancanza dei diritti o delle sovvenzioni controversi, l’adempimento degli specifici incarichi assegnati all’impresa, o il mantenimento dei diritti o delle sovvenzioni di cui trattasi dev’essere necessario per consentire al loro titolare di adempiere le funzioni di interesse economico generale affidategli in condizioni economicamente accettabili (v. sentenza del 1° luglio 2010, M6 e TF1/Commissione, T‑568/08 e T‑573/08, EU:T:2010:272, punto 138 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, affinché sia applicabile la deroga prevista da tale disposizione, è necessario che la situazione economica e finanziaria dell’impresa beneficiaria di detti diritti o sovvenzioni, al momento in cui le sono accordati, consenta ad essa effettivamente di adempiere gli incarichi di servizio pubblico che le sono assegnati. In caso contrario, la deroga prevista dall’articolo 106, paragrafo 2, TFUE potrebbe essere privata di efficacia pratica e, quindi, di giustificazione, cosicché il rischio di ricorso abusivo, da parte degli Stati membri, alla nozione di SIEG non potrebbe essere evitato.

195    Orbene, come giustamente rileva la Commissione riferendosi ai punti da 68 a 71 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, un’impresa in difficoltà ai sensi di detti orientamenti è minacciata nella sua stessa esistenza, a breve o medio termine, con la conseguenza che essa non può essere ritenuta in grado di adempiere adeguatamente gli incarichi di servizio pubblico che le sono impartiti, fino a quando non ne sia garantita la redditività. In tale contesto, la sovvenzione concessa a una tale impresa in difficoltà al fine di compensare le perdite dovute all’esecuzione di detti incarichi di servizio pubblico non può beneficiare della deroga prevista all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, ma solo, se del caso, di quella di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

196    Infatti, nel quadro delle condizioni di applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, che richiedono in particolare la rigorosa proporzionalità della compensazione rispetto agli oneri di servizio pubblico, detta compensazione non consentirà di garantire l’adempimento dei relativi incarichi, in ragione delle difficoltà incontrate dall’impresa. Per contro, siffatta compensazione può essere tale da contribuire al ripristino della redditività dell’impresa interessata, purché siano rispettate le condizioni di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, come esposte dagli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Pertanto, la deroga al divieto di aiuti di Stato prevista da quest’ultima disposizione del Trattato mantiene la propria efficacia pratica e, dunque, la propria giustificazione.

197    La Commissione, indicando al punto 9 della disciplina SIEG del 2011 che la valutazione degli aiuti ai fornitori di SIEG in difficoltà è disciplinata dagli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, non ha, quindi, illegittimamente ristretto la portata dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Di conseguenza, la Commissione non ha nemmeno violato i limiti della propria competenza.

198    Gli argomenti esposti dalla RAS a sostegno della sua eccezione di illegittimità non sono in grado di rimettere in discussione tale conclusione.

199    Anzitutto, la circostanza che l’indicazione che figura al punto 9 della disciplina SIEG del 2011 non sia contenuta nelle disposizioni della decisione SIEG del 2011 non può essere tale da dimostrare la sussistenza di un’incoerenza nel contesto normativo definito dalla Commissione ai fini dell’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, né un trattamento discriminatorio da parte di quest’ultima. Infatti, da un lato, come riscontrato dalla Commissione, detta decisione è volta a definire le condizioni in cui talune compensazioni di servizio pubblico rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE possono beneficiare di un’esenzione dall’obbligo di notifica e, dunque, possono essere considerate compatibili senza che detta istituzione debba esaminarle. Di conseguenza, l’indicazione del contesto normativo in cui la Commissione esamina gli aiuti ai fornitori di SIEG in difficoltà non è rilevante nell’ambito di siffatta decisione. Dall’altro, e in ogni caso, come rilevato al precedente punto 195, un aiuto concesso a un’impresa in difficoltà investita di un incarico di servizio pubblico non è idoneo a soddisfare gli obiettivi della deroga prevista all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Pertanto, esso non può a maggior ragione essere autorizzato nell’ambito della decisione SIEG del 2011, che per definizione può riguardare solo compensazioni di servizio pubblico che si ritiene soddisfino tali obiettivi. Per le medesime ragioni, le compensazioni di servizio pubblico cui si applica la decisione SIEG del 2011 non si trovano in una situazione equiparabile a quella degli aiuti concessi a fornitori di servizi pubblici in difficoltà.

200    Inoltre, risulta dalla giurisprudenza ricordata al precedente punto 113 che la legittimità del punto 9 della disciplina SIEG del 2011 deve essere valutata soltanto nell’ambito dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e non alla luce di una prassi decisionale precedente che d’altronde, come sottolinea la Commissione, è suscettibile di modifiche. Di conseguenza, il riferimento alla decisione SNCM nel caso di specie non è rilevante. Peraltro, la RAS non può fare riferimento ai punti da 55 a 71 della sentenza dell’11 settembre 2012, Corsica Ferries France/Commissione (T‑565/08, EU:T:2012:415). Infatti, in detti punti il Tribunale non ha esaminato se l’aumento di capitale analizzato nella decisione SNCM dovesse essere valutato alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE o dell’articolo 86, paragrafo 2, CE, in vigore all’epoca dei fatti, non essendo dedotta tale questione nella controversia di cui trattavasi.

201    In ogni caso, come già rilevato al precedente punto 113, discende in particolare dal punto 253 della decisione SNCM che la misura qualificata dalla Commissione come compensazione di servizio pubblico era stata autorizzata nell’ambito della convenzione stipulata tra la SNCM e le autorità francesi, ed era stata in seguito corrisposta nel quadro di un piano di ristrutturazione. Non risulta peraltro dalla decisione SNCM che, al momento in cui la convenzione era stata stipulata e, dunque, detta misura era in sostanza stata autorizzata, la SNCM potesse essere qualificata come impresa in difficoltà. La misura di cui trattavasi in detta decisione non era dunque equiparabile alla misura di compensazione controversa, che è stata concessa solo dopo che la RAS ha constatato le difficoltà della Saremar dovute all’esecuzione delle operazioni di collegamento con il continente.

202    Infine, emerge dai precedenti punti da 194 a 196 che, contrariamente a quanto sostiene la RAS, nell’ipotesi in cui il disavanzo dell’impresa in esame derivi dagli obblighi di servizio pubblico a essa assegnati, non ne consegue necessariamente che la compatibilità della compensazione di detto disavanzo debba essere sempre valutata alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, salvo rendere impossibile la gestione dei servizi pubblici sovvenzionati.

203    Dalle suesposte considerazioni discende che il punto 9 della disciplina SIEG del 2011 non è comunque affetto da illegittimità sulla base del rilievo che, tramite detto punto, la Commissione limiterebbe indebitamente la portata dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e violerebbe, di conseguenza, la sua competenza. Pertanto, la decisione impugnata non è illegittima neanche sotto tale profilo.

204    Occorre, dunque, respingere la seconda parte del quarto motivo e, di conseguenza, detto motivo in toto.

 Sul quinto motivo, vertente su errori di diritto ed errori manifesti di valutazione, nella parte in cui la Commissione ha considerato che la misura di compensazione controversa non soddisfaceva i criteri della disciplina SIEG del 2011

205    A sostegno del suo quinto motivo la RAS fa valere, da un lato, che i principi delineati ai punti 14, 19, 20, 24, 39 e 60 della disciplina SIEG del 2011 non sono applicabili alla misura di compensazione controversa e che, dall’altro e in ogni caso, detti principi sarebbero stati rispettati nel caso di specie.

206    La Commissione, sostenuta dalla CIN, fa valere nel controricorso che il quinto motivo concerne motivi svolti ad abundantiam e che, alla luce degli argomenti che essa aveva già dedotto nell’ambito degli altri motivi, la misura di compensazione controversa non può essere ritenuta conforme alla disciplina SIEG del 2011.

207    A tal riguardo, dal momento che, in sostanza, gli argomenti dedotti dalla RAS nell’ambito del presente motivo sono argomenti già respinti nel contesto dell’esame dei motivi di ricorso dal secondo al quarto, il presente motivo deve del pari essere respinto in quanto infondato, sulla base della seguente motivazione.

208    In primo luogo, per quanto concerne le considerazioni esposte dalla RAS al fine di dimostrare che la seconda condizione Altmark era soddisfatta, è opportuno rinviare ai precedenti punti da 110 a 121, in cui sono illustrate le ragioni che giustificano il rigetto di dette considerazioni.

209    In secondo luogo, per dimostrare la non applicabilità ratione temporis, alla misura di compensazione controversa, delle condizioni delineate ai punti 14, 19, 20, 24, 39 e 60 della disciplina SIEG del 2011, la RAS fa riferimento all’argomento da essa svolto nell’ambito della prima parte del terzo motivo per suffragare la sua affermazione secondo cui neanche la decisione SIEG del 2011 sarebbe stata applicabile ratione temporis a detta misura. A tal riguardo, è sufficiente rinviare ai precedenti punti da 142 a 145, che illustrano le ragioni per cui detto argomento deve essere respinto.

210    In terzo luogo, è evidente che la RAS non può invocare il punto 61 della disciplina SIEG del 2011, in forza del quale i principi delineati ai punti 14, 19, 20, 24, 39 e 60 di tale disciplina non si applicano agli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione SIEG del 2011. Infatti, come è già stato rilevato al precedente punto 156, il fatto che la misura di compensazione controversa rispettasse le soglie previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della suddetta decisione consentiva soltanto di considerare che tale misura rientrava nell’ambito di applicazione della citata decisione. Per contro, esso non consentiva in alcun modo di ritenere che tale misura ne rispettasse le condizioni. Di conseguenza, il punto 61 di detta disciplina non si applica a una misura di tal genere e la Commissione ha dunque correttamente applicato nel caso di specie i principi delineati ai punti 14, 19, 20, 24, 39 e 60 della medesima disciplina.

211    In quarto e ultimo luogo, per quanto concerne il rispetto dei principi delineati ai punti 14, 19, 20, 24, 39 e 60 della disciplina SIEG del 2011, è opportuno rilevare che, in ogni caso, ai punti 285 e 286 della decisione impugnata la Commissione ha rilevato correttamente che la misura di compensazione controversa non soddisfaceva, in particolare, i requisiti definiti al punto 16, lettere d) ed e), della medesima disciplina. Infatti, contrariamente a tali requisiti, le delibere della RAS relative all’incarico di servizio pubblico non contengono alcuna descrizione del sistema di compensazione e dei parametri per il calcolo, controllo e revisione della compensazione, né delle disposizioni intese a prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni. Di conseguenza, tenuto conto del mancato rispetto di tali requisiti, che sono fondamentali al fine di determinare se la misura controversa costituisca una compensazione di servizio pubblico compatibile con il mercato interno alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, l’eventuale rispetto dei principi delineati ai punti 14, 19, 20, 24, 39 e 60 di tale disciplina non può essere determinante. La RAS non dimostra, peraltro, che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel considerare che i requisiti in materia di calcolo del costo netto degli obblighi di servizio pubblico sulla base del costo evitato netto, di cui al punto 24 di detta disciplina, non fossero soddisfatti nel caso di specie. Così avviene anche per quanto riguarda la mancanza, nel caso di specie, di incentivi a favore di una prestazione efficiente di SIEG nel definire il metodo di compensazione, che sono richiesti al punto 39 della disciplina in esame.

212    Da quanto precede risulta che il quinto motivo deve essere respinto.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e sulla erronea valutazione della definizione degli obblighi di servizio pubblico imposti alla Saremar

213    Nell’ambito di tale primo motivo la RAS fa valere, da una parte, che la Commissione, nel contesto dell’applicazione tanto delle condizioni Altmark quanto dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, avrebbe erroneamente definito gli obblighi di servizio pubblico imposti alla Saremar, considerando che essi fossero di natura esclusivamente tariffaria. Dall’altra, la RAS sostiene che la Commissione avrebbe violato le competenze che la giurisprudenza le riconosce nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, svolgendo valutazioni di merito e di opportunità riguardo alle esigenze cui corrisponderebbero detti obblighi di servizio pubblico, anziché un controllo ristretto delle scelte della RAS limitato all’errore manifesto di valutazione.

214    La Commissione, sostenuta dalla CIN, replica di non essere incorsa in alcun errore di valutazione per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico a carico della Saremar e di non aver violato le proprie competenze.

215    Occorre rilevare che, come riconosciuto del resto dalla ricorrente in udienza, le censure esposte nell’ambito del presente motivo non si differenziano, in sostanza, dalle analoghe censure dedotte nel quadro del secondo motivo. Infatti, a sostegno della prima parte di tale motivo la RAS contesta in particolare alla Commissione di essere incorsa, nell’ambito dell’applicazione della prima condizione Altmark, in errori di diritto ed in errori manifesti di valutazione in merito alla definizione dell’esigenza di servizio pubblico e degli obblighi di servizio pubblico imposti alla Saremar. Orbene, per le medesime ragioni esposte ai precedenti punti da 122 a 132, dette censure sono inconferenti.

216    È vero che la portata del presente motivo non si limita all’applicazione, da parte della Commissione, della prima condizione Altmark, ma contempla anche l’esame, da parte di detta istituzione, della compatibilità della misura di compensazione controversa nell’ambito dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in particolare alla luce della decisione SIEG del 2011, da un lato, e della disciplina SIEG del 2011, dall’altro. Tuttavia, risulta dall’esame dei motivi terzo e quinto, di cui ai precedenti punti da 133 a 167 e da 205 a 212, che la Commissione ha giustamente potuto considerare che la misura di compensazione controversa non era conforme né ai requisiti della decisione SIEG del 2011 né a quelli della disciplina SIEG del 2011, fondandosi su una motivazione diversa dalla sua valutazione della definizione dell’esigenza di servizio pubblico nel caso di specie e degli obblighi di servizio pubblico imposti alla Saremar. Di conseguenza, anche supponendo che detta valutazione sia erronea o viziata da incompetenza, tale circostanza non può incidere sulla legittimità dell’applicazione nel caso di specie, da parte della Commissione, dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

217    Da quanto precede risulta che tutto il primo motivo è inconferente e deve, quindi, essere respinto.

 Sulla seconda parte del ricorso, relativa alla parte della decisione impugnata concernente l’aumento di capitale controverso

218    Nella seconda parte del ricorso la ricorrente deduce formalmente un unico motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, nonché su una violazione dell’obbligo di motivazione, commessi nell’ambito della valutazione della conformità dell’aumento di capitale controverso rispetto al criterio dell’investitore privato in economia di mercato. Occorre quindi considerare, per le ragioni esposte al precedente punto 69, che la ricorrente deduce in realtà due motivi vertenti, l’uno, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e, l’altro, su errori di diritto ed errori manifesti di valutazione.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

219    Nell’ambito del presente motivo, la RAS contesta alla Commissione di non aver fornito alcuna motivazione in merito alla scelta di non tenere in considerazione il fatto che la ricapitalizzazione controversa non sarebbe altro che un reintegro di risorse economiche già nella disponibilità della Saremar.

220    A tal riguardo è opportuno ricordare che, come dichiarato al precedente punto 79, dalla giurisprudenza emerge che la Commissione non è tenuta a confutare ad uno ad uno gli argomenti invocati dalle parti durante il procedimento amministrativo. In particolare, l’obbligo di motivazione non può imporre alla Commissione di prendere posizione su elementi che sono manifestamente irrilevanti, privi di senso o chiaramente secondari (v. sentenza del 1° luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).

221    Nel caso di specie, da un lato, risulta chiaramente dall’analisi della Commissione, esposta ai punti da 235 a 245 della decisione impugnata, che quest’ultima ha ritenuto che l’aumento di capitale controverso costituisse un trasferimento di risorse. Dall’altro, come sarà illustrato ai seguenti punti da 225 a 237, l’argomento della RAS secondo cui la ricapitalizzazione controversa non sarebbe altro che un reintegro di risorse economiche già nella disponibilità della Saremar è infondato, in quanto anche se l’apporto di capitale controverso rappresentasse un «reintegro» del patrimonio della Saremar, esso nondimeno costituisce, in modo evidente, un apporto finanziario di risorse pubbliche. Pertanto, la Commissione non poteva essere tenuta a rispondere a tale argomento e, di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, vertente su errori di diritto e di valutazione

222    Il secondo motivo è composto, in sostanza, da tre parti. Con la prima parte di detto motivo la RAS sostiene che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione relativo alla natura delle risorse corrispondenti all’aumento di capitale controverso e ha, per tale motivo, violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. La seconda parte di detto motivo verte su errori manifesti di valutazione per quanto concerne l’applicazione, nel caso di specie, del criterio dell’investitore privato in economia di mercato. La terza parte del motivo in esame concerne un errore manifesto di valutazione relativo alla compatibilità dell’aumento di capitale controverso.

223    La Commissione, sostenuta dalla CIN, ritiene che detto argomento sia infondato.

–       Sulla prima parte del secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione relativo alla natura delle risorse corrispondenti all’aumento di capitale controverso e su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE

224    Nell’ambito della prima parte del secondo motivo la RAS sostiene, in primo luogo, che la Commissione non avrebbe preso in considerazione il fatto che l’importo dell’aumento di capitale controverso corrispondeva ai crediti vantati della Saremar nei confronti della Tirrenia e non aveva, quindi, alcun legame con i collegamenti con il continente gestiti dalla Saremar. In tal senso, secondo la RAS detto aumento di capitale sarebbe solo il reintegro di risorse economiche che erano state sottratte a tale società in seguito al collocamento in amministrazione straordinaria della Tirrenia. La misura in esame non costituirebbe, quindi, un apporto di nuove risorse pubbliche né, di conseguenza, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

225    Detta censura è infondata.

226    Da un lato, è opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE definisce gli interventi statali in funzione dei loro effetti (v. sentenza del 19 marzo 2013, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a., C‑399/10 P e C‑401/10 P, EU:C:2013:175, punto 102 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, nel caso di specie, al fine di valutare la sussistenza di un vantaggio economico alla luce del criterio dell’investitore privato in economia di mercato non era rilevante che la Commissione si chiedesse se l’aumento di capitale controverso corrispondesse a una delle tante attività della Saremar. In ogni caso, come rilevato dalla Commissione, detto aumento di capitale era per definizione tale da andare a beneficio di tutte le attività dell’impresa. Infine, la RAS non chiarisce per quale motivo essa consideri che solo il legame con le operazioni della Saremar sui collegamenti con il continente consentirebbe di giustificare, nel caso di specie, il ricorso al criterio dell’investitore privato in economia di mercato. Infatti, dal momento che detti collegamenti erano stati gestiti dalla Saremar al fine di eseguire un incarico di servizio pubblico conferito dalla RAS, il finanziamento di tali collegamenti da parte della predetta autorità pubblica era necessariamente legato al ruolo di quest’ultima quale pubblico potere e non quale azionista della Saremar.

227    Dall’altro, è indubbio che l’aumento di capitale controverso ha costituito un trasferimento di risorse pubbliche a favore della Saremar, anche qualora detto trasferimento di risorse avesse mirato a compensare la perdita di risorse anteriori. A tal riguardo, come già ricordato al precedente punto 226, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE definisce gli interventi statali in funzione dei loro effetti e non della loro finalità. Orbene, la RAS non contesta che, allorché è stato deciso l’aumento di capitale controverso, le risorse che, a suo avviso, avrebbero fatto parte del patrimonio della Saremar e che detto aumento di capitale mirava a «reintegr(are)» non erano più disponibili. La stessa nozione di reintegro, utilizzata dalla RAS, dimostra in proposito che la ricorrente è consapevole della sussistenza di un apporto di risorse nuove nel caso di specie. In ogni caso, è opportuno rilevare che la tesi della RAS, secondo cui dette risorse erano già nella disponibilità della Saremar, dal momento che erano costituite da crediti vantati nei confronti della sua ex società controllante, è erronea in fatto e in diritto. Infatti, come esposto dalla stessa RAS nell’ambito della presente parte, l’aumento di capitale controverso mirava a consentire all’impresa di ripristinare il suo livello di capitalizzazione iniziale, a seguito della sua decisione di coprire la svalutazione dei crediti nei confronti della Tirrenia mediante una riduzione di capitale corrispondente all’importo di detti crediti dopo l’utilizzo della riserva legale e degli utili degli anni precedenti. Di conseguenza, detti crediti svalutati non costituivano più, per definizione, utili nel patrimonio della Saremar, poiché non potevano più essere recuperati, bensì perdite che sono state coperte mediante detta riduzione di capitale dell’impresa, riduzione che è stata a sua volta compensata dall’aumento di capitale controverso (v. precedente punto 8).

228    Infine, come sottolineato dalla Commissione in sede di controricorso, l’aumento di capitale controverso era tale da costituire un vantaggio economico effettivo a favore della Saremar dal momento che, senza detto intervento, la Saremar avrebbe recuperato solo in parte i fondi corrispondenti all’importo dei crediti vantati nei confronti della Tirrenia, tenuto conto della svalutazione del 50% di tali crediti nell’ambito della procedura fallimentare relativa alla Tirrenia.

229    Dalle suesposte considerazioni consegue che la Commissione non è incorsa in alcun errore nell’esaminare l’aumento di capitale controverso soltanto alla luce dei suoi effetti, e nel considerare che detto aumento di capitale aveva costituito un trasferimento di risorse statali a favore della Saremar tale da conferire a quest’ultima un vantaggio economico e che richiedeva, al fine di verificare quest’ultima condizione, l’applicazione del criterio dell’investitore privato in economia di mercato.

230    L’argomento della RAS secondo cui è stata versata solo una minima parte dell’aumento di capitale controverso, ossia un importo pari a EUR 824 309,69, non è manifestamente idoneo a rimettere in discussione detta conclusione. Infatti, come già ricordato al precedente punto 142, risulta da una giurisprudenza costante che un aiuto di Stato deve essere considerato come concesso allorché le autorità nazionali competenti hanno adottato un atto giuridicamente vincolante con cui si impegnano a versare l’aiuto di cui trattasi, o nel momento in cui il diritto di ricevere detto aiuto è conferito al beneficiario in forza delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Pertanto, la circostanza che la RAS abbia effettuato solo un versamento corrispondente a una parte ridotta dell’aumento di capitale controverso non incide sulla qualificazione come aiuto di Stato di detto aumento di capitale.

231    Il riferimento della RAS al punto 3.3. della comunicazione della Commissione agli Stati membri del 1984, intitolata «Partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese» (Boll. CE. 9-1984; in prosieguo: la «comunicazione del 1984»), è del pari irrilevante. Infatti, contrariamente a quanto afferma la RAS, il tenore letterale dei punti 3.2. e 3.3. della comunicazione del 1984 non fa riferimento alla nozione di «apporto di risorse pubbliche nuove», bensì a quella di «apporto di nuovo capitale». Inoltre, emerge dal tenore letterale di tali punti della comunicazione del 1984 che, per determinare se un apporto di nuovo capitale, ai sensi di detta comunicazione, costituisca un aiuto di Stato, è necessario applicare il criterio dell’investitore privato in economia di mercato, il che contrasta proprio con il ragionamento della RAS, che è volto a dimostrare che la Commissione non avrebbe dovuto ritenere applicabile detto criterio nel caso di specie.

232    In secondo luogo, la RAS sostiene che, dal momento che le risorse «reintegr[ate]» tramite l’aumento di capitale controverso facevano parte integrante di una compensazione di servizio pubblico, esse sarebbero rientrate nell’ambito di applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Inoltre, l’importo di tale compensazione sarebbe già stato autorizzato dalla Commissione in una precedente decisione.

233    Anche tale seconda censura è irrilevante.

234    A tal riguardo è sufficiente ricordare che, come è stato rilevato ai precedenti punti da 227 a 229 nell’ambito della prima censura, contrariamente a quanto sostiene la RAS quest’ultima non si è limitata, mediante l’aumento di capitale controverso, a mettere a disposizione della Saremar fondi già appartenenti al patrimonio della medesima società. Di conseguenza, la RAS non può nemmeno sostenere che essa si sarebbe limitata, nel caso di specie, a restituire le compensazioni di servizio pubblico che dovrebbero essere valutate alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Su tale solo fondamento detta censura può quindi essere respinta.

235    Inoltre è opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, occorre distinguere tra il ruolo dello Stato membro azionista di un’impresa, da un lato, e quello dello Stato che agisce come pubblico potere, dall’altro. L’applicabilità del criterio dell’investitore privato in economia di mercato dipende, in definitiva, dal fatto che lo Stato membro interessato conferisca, non già nella sua qualità di pubblico potere, bensì in quella di azionista, un vantaggio economico a un’impresa (v. sentenza del 4 settembre 2014, SNCM e Francia/Corsica Ferries France, C‑533/12 P e C‑536/12 P, EU:C:2014:2142, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, risulta dalla decisione impugnata, nonché dal ricorso, che, per giustificare l’aumento di capitale controverso, la RAS si è costantemente riferita al proprio ruolo di azionista della Saremar e non a quello di pubblico potere. Infatti, la RAS chiarisce, in particolare nell’ambito della prima censura, che anziché ripercuotere sul prezzo di vendita della Saremar, al momento della sua privatizzazione, le perdite dovute alla svalutazione del suo credito nei confronti della Tirrenia, essa ha scelto di effettuare l’aumento di capitale controverso al fine di ottenere un prezzo di vendita migliore di detta società grazie al miglioramento della situazione patrimoniale di quest’ultima. Di conseguenza, in tale contesto, la RAS non può far valere il proprio ruolo di pubblico potere per sostenere che la Saremar non ha ottenuto alcun vantaggio economico.

236    In ogni caso, come ammesso dalla RAS, non discende dagli elementi del fascicolo che l’aumento di capitale controverso conseguirebbe dall’esecuzione di obblighi derivanti dagli impegni che essa avrebbe assunto nei confronti dello Stato italiano allorché quest’ultimo le ha trasferito la proprietà della Saremar. In particolare, non risulta che la RAS fosse tenuta, nell’ambito di detto trasferimento di competenze, a indennizzare la Saremar a titolo della parte degli importi corrispondente alle compensazioni di servizio pubblico corrisposte tra il 1998 e il 2008, che detta società non avrebbe potuto recuperare nell’ambito della procedura fallimentare relativa alla Tirrenia. In tal senso, l’unico obbligo cui la RAS si è riferita in proposito, durante il procedimento d’indagine formale, è quello previsto dall’articolo 2446 del codice civile italiano, concernente l’apporto di capitale che deve essere eseguito dagli azionisti di una società il cui capitale sociale sia diminuito al di sotto di una determinata soglia, obbligo cui essa era soggetta soltanto in qualità di azionista di una società e non in qualità di pubblico potere.

237    Di conseguenza, anche supponendo che l’aumento di capitale controverso fosse volto a restituire alla Saremar i fondi corrispondenti alle compensazioni di servizio pubblico che detta società non aveva potuto recuperare nell’ambito della procedura fallimentare relativa alla Tirrenia, esso non può essere qualificato come compensazione di servizio pubblico idonea a beneficiare della deroga di cui all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

238    Ne consegue che la prima parte del secondo motivo deve essere respinta.

–       Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione per quanto concerne l’applicazione, nel caso di specie, del criterio dell’investitore privato in economia di mercato

239    Nell’ambito della seconda parte del presente motivo, la RAS sostiene che comunque essa ha adottato, nel caso di specie, un comportamento molto prudente, al pari di qualsiasi investitore privato, avendo cura di apportare un capitale minimo, al fine di ottenere un prezzo di vendita migliore al momento della sua privatizzazione. Tale misura avrebbe dunque contribuito a salvaguardare la realizzazione del precedente piano industriale.

240    A tal riguardo, è sufficiente rilevare che gli argomenti illustrati nell’ambito della presente parte non sono idonei a dimostrare la sussistenza di un errore manifesto di valutazione in cui la Commissione sarebbe incorsa nel verificare, ai punti da 236 a 244 della decisione impugnata, se l’aumento di capitale controverso avesse costituito un vantaggio economico a favore della Saremar, tenuto conto del criterio dell’investitore privato in economia di mercato.

241    Infatti, la circostanza che la RAS avrebbe provveduto a versare solo una minima parte dell’aumento di capitale controverso, al fine di ottenere un prezzo migliore al momento della privatizzazione della Saremar e di salvaguardare il precedente piano industriale, non è tale da rimettere in discussione la conclusione della Commissione, esposta al punto 242 della decisione impugnata, secondo cui l’aumento di capitale controverso non risulta fondato su valutazioni economiche simili a quelle che un investitore privato ragionevole avrebbe svolto prima di effettuare un investimento di tal genere.

242    In tal senso, la RAS non contesta che, come affermato dalla Commissione al punto 239 della decisione impugnata, il piano industriale per gli anni dal 2011 al 2022, approvato nel luglio 2010, non sia stato aggiornato al fine di tener conto dei rilevanti cambiamenti dell’ambiente economico intervenuti successivamente alla sua approvazione, in particolare l’insolvenza della Tirrenia, l’acquisto di quest’ultima da parte della CIN e il differimento della privatizzazione della Saremar.

243    Del pari, la RAS non contesta l’affermazione della Commissione, di cui al punto 240 della decisione impugnata, secondo cui detta autorità pubblica, prima di effettuare l’aumento di capitale controverso, non ha preso in considerazione le prospettive di redditività della Saremar e non ha esaminato le opzioni diverse da tale aumento di capitale, in particolare la liquidazione dell’impresa. A tal riguardo, è opportuno rilevare che quest’ultima opzione si sarebbe imposta alla RAS nell’ipotesi in cui essa non avesse effettuato tale aumento di capitale. Infatti, risulta dalla delibera regionale n. 36/6 che, tenuto conto del livello del capitale della Saremar, che era al di sotto della soglia legale fissata dall’articolo 2446 del codice civile italiano, detta impresa non avrebbe potuto continuare la propria attività. In ogni caso, è irrilevante il carattere parziale del versamento dell’aumento di capitale controverso, dedotto dalla RAS, dal momento che è la decisione di concedere detto aumento di capitale che doveva essere presa in considerazione al fine di accertare la sussistenza di un aiuto di Stato.

244    La seconda parte del secondo motivo deve, quindi, essere respinta.

–       Sulla terza parte del secondo motivo, vertente su errori di diritto ed errori manifesti di valutazione relativi all’esame della compatibilità dell’aumento di capitale controverso

245    Tale terza parte concerne la parte della decisione impugnata in cui la Commissione ha esaminato la compatibilità con il mercato interno dell’aumento di capitale controverso (punti da 297 a 299 di tale decisione) alla luce degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Essa riguarda più specificamente il punto 299 della medesima decisione, in cui la Commissione ha affermato che le condizioni delineate in detti orientamenti non erano rispettate nel caso di specie, riferendosi alle ragioni illustrate ai punti da 271 a 278 della medesima decisione che l’hanno indotta a trarre una simile conclusione per quanto riguarda la misura di compensazione controversa. Orbene, per suffragare la presente censura, la RAS si riferisce soltanto agli argomenti da essa esposti nell’ambito del quarto motivo, senza alcuna ulteriore giustificazione. Di conseguenza, è sufficiente in proposito rilevare che, come emerge dai precedenti punti da 170 a 204, detti argomenti devono essere respinti.

246    Dalle precedenti considerazioni risulta che occorre respingere la terza parte del secondo motivo e, pertanto, detto motivo nel suo complesso.

247    Pertanto, poiché nessuno dei motivi del presente ricorso può essere accolto, esso deve essere respinto in toto.

 Sulle spese

248    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

249    Poiché la Commissione e la CIN ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Regione autonoma della Sardegna (Italia) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Compagnia Italiana di Navigazione SpA.

Gratsias

Kancheva

Półtorak

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 aprile 2017.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      D. Gratsias


Indice

Fatti

1.  Contesto materiale

2.  Procedimento amministrativo

3.  Decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1.  Sulla legittimazione ad agire e sull’interesse ad agire

2.  Sul merito

Sulla prima parte del ricorso, relativa alla parte della decisione impugnata concernente la misura di compensazione controversa

Sul sesto motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali

–  Sulla prima parte, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione della decisione impugnata

–  Sulla seconda parte, vertente sulla violazione dei diritti della difesa

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, nonché su errori manifesti di valutazione in cui è incorsa la Commissione nell’applicazione delle condizioni Altmark

Sul terzo motivo, vertente su errori di diritto ed errori manifesti di valutazione relativi all’applicazione della decisione SIEG del 2005 e della decisione SIEG del 2011

–  Sulla prima parte del terzo motivo, vertente su un errore di diritto relativo all’ambito di applicazione ratione temporis della decisione SIEG del 2005 e della decisione SIEG del 2011

–  Sulla seconda parte del terzo motivo, vertente su errori di diritto e di valutazione relativi all’applicazione dei principi e delle condizioni della decisione SIEG del 2011

–  Sulla terza parte del terzo motivo, vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 4, lettera f), della decisione SIEG del 2011 e, in subordine, sull’eccezione di illegittimità di detta disposizione

Sul quarto motivo, vertente su errori di diritto ed errori manifesti di valutazione in cui è incorsa la Commissione in merito alla qualificazione come impresa in difficoltà, sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e sull’eccezione di illegittimità del punto 9 della disciplina SIEG

Sul quinto motivo, vertente su errori di diritto ed errori manifesti di valutazione, nella parte in cui la Commissione ha considerato che la misura di compensazione controversa non soddisfaceva i criteri della disciplina SIEG del 2011

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e sulla erronea valutazione della definizione degli obblighi di servizio pubblico imposti alla Saremar

Sulla seconda parte del ricorso, relativa alla parte della decisione impugnata concernente l’aumento di capitale controverso

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

Sul secondo motivo, vertente su errori di diritto e di valutazione

–  Sulla prima parte del secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione relativo alla natura delle risorse corrispondenti all’aumento di capitale controverso e su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE

–  Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione per quanto concerne l’applicazione, nel caso di specie, del criterio dell’investitore privato in economia di mercato

–  Sulla terza parte del secondo motivo, vertente su errori di diritto ed errori manifesti di valutazione relativi all’esame della compatibilità dell’aumento di capitale controverso

Sulle spese



1 Lingua processuale: l’italiano.