Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Linköping - Svezia) – Ålands Vindkraft AB / Energimyndigheten

(causa C-573/12)1

(Rinvio pregiudiziale – Regime nazionale di sostegno che prevede la concessione di certificati verdi negoziabili per gli impianti che producono elettricità da fonti di energia rinnovabili – Obbligo per i fornitori di elettricità e per taluni utenti di restituire annualmente all’autorità competente una certa quota di certificati verdi – Rifiuto di concedere certificati verdi per gli impianti di produzione situati fuori dello Stato membro interessato – Direttiva 2009/28/CE – Articoli 2, secondo comma, lettera k), e 3, paragrafo 3 – Libera circolazione delle merci – Articolo 34 TFUE)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Förvaltningsrätten i Linköping

Parti

Ricorrente: Ålands Vindkraft AB

Convenuto: Energimyndigheten

Dispositivo

Le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo comma, lettera k), e 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, devono essere interpretate nel senso che esse consentono a uno Stato membro di istituire un regime di sostegno come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l’assegnazione di certificati negoziabili ai produttori di elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili, in considerazione della sola elettricità prodotta a partire da tali fonti sul territorio di detto Stato, e che assoggetta i fornitori e taluni utenti di elettricità all’obbligo di restituire, annualmente, all’autorità competente, un certo quantitativo di tali certificati, corrispondenti a una quota del totale delle loro forniture o del loro uso di elettricità.

L’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l’assegnazione di certificati negoziabili ai produttori di elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili in considerazione della sola elettricità prodotta a partire da tali fonti sul territorio dello Stato membro interessato e che assoggetta i fornitori e taluni utenti di elettricità all’obbligo di restituire, annualmente, all’autorità competente, un certo quantitativo di tali certificati corrispondente a una quota del totale delle loro forniture o del loro uso di elettricità, a pena di dover pagare un diritto specifico.

3)    Spetta al giudice nazionale verificare, tenuto conto dell’insieme degli elementi pertinenti tra i quali può figurare, in particolare, il contesto normativo di diritto dell’Unione in cui rientra la normativa di cui trattasi nel procedimento principale, se tale normativa, considerata sotto il profilo del suo ambito d’applicazione territoriale, soddisfi i requisiti derivanti dal principio della certezza del diritto.

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1 GU C 38 del 9.2.2013.