SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

17 luglio 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2003/109/CE – Articoli 2, 4, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 13 – “Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” – Presupposti per la concessione – Soggiorno legale e ininterrotto nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di permesso – Persona unita al soggiornante di lungo periodo da vincoli familiari – Disposizioni nazionali più favorevoli – Effetti»

Nella causa C‑469/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Verona (Italia), con decisione del 27 agosto 2013, pervenuta in cancelleria il 30 agosto 2013, nel procedimento

Shamim Tahir

contro

Ministero dell’Interno,

Questura di Verona,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (relatore), C. Toader ed E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e B. Beutler, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da F.-X. Bréchot e D. Colas, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Noort e M. Bulterman, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. Condou-Durande e A. Aresu, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 7, paragrafo 1, e 13, in combinato disposto con gli articoli 2, lettera e), e 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44), come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011 (GU L 132, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 2003/109»).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la sig.ra Tahir e, dall’altro, il Ministero dell’Interno e la Questura di Verona, in merito al rigetto da parte di quest’ultima di una domanda di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dalla sig.ra Tahir.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

 La direttiva 2003/109

3        Conformemente ai considerando 4 e 6 della direttiva 2003/109:

«(4)      L’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale del[l’Unione] enunciato nel trattato.

(...)

(6)      La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. È necessaria una certa flessibilità affinché si possa tener conto delle circostanze che possono indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente dal territorio».

4        Il considerando 17 di detta direttiva così recita:

«L’armonizzazione delle condizioni per il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo favorisce la reciproca fiducia fra gli Stati membri. Alcuni rilasciano titoli di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto alla presente direttiva. Il trattato non esclude la possibilità di applicare disposizioni nazionali più favorevoli. È tuttavia opportuno stabilire nella presente direttiva che i titoli rilasciati a condizioni più favorevoli non danno accesso al diritto di soggiorno in altri Stati membri».

5        L’articolo 1, lettera a), della medesima direttiva, rubricato «Oggetto», dispone quanto segue:

«Scopo della presente direttiva è stabilire:

a)      le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo concesso da uno Stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti connessi; (…)

(...)».

6        L’articolo 2, lettere b), e) e g), della stessa direttiva contiene, ai fini di quest’ultima, le seguenti definizioni:

«b)      “soggiornante di lungo periodo”, il cittadino di paese terzo titolare dello status di soggiornante di lungo periodo di cui agli articoli da 4 a 7;

(...)

e)      “familiari”, i cittadini di paesi terzi che soggiornano nello Stato membro interessato ai sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare [GU L 251, pag. 12] (...);

(...)

g)      “permesso di soggiorno [UE] per soggiornanti di lungo periodo”, il titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro interessato al momento dell’acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo».

7        L’articolo 3 della direttiva 2003/109 definisce il suo campo d’applicazione. Conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo, detta direttiva «si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro». I paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo precisano, rispettivamente, che la direttiva 2003/109 non si applica a determinate categorie di cittadini di paesi terzi e lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli contenute in taluni accordi internazionali.

8        Il capo II della medesima direttiva, comprendente gli articoli da 4 a 13, riguarda la concessione dello status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro.

9        L’articolo 4 della stessa direttiva, rubricato «Durata del soggiorno», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda».

10      L’articolo 5 della direttiva 2003/109, rubricato «Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo», al suo paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico:

a)      di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione della richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo;

b)      di un’assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato».

11      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva:

«Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il cittadino di paese terzo interessato presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna. La domanda è corredata della documentazione comprovante conformemente alla legislazione nazionale la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché, se necessario, di un documento di viaggio valido o di una copia autenticata.

(...)».

12      I paragrafi 2 e 4 dell’articolo 8 di detta direttiva, rubricato «Permessi di soggiorno [UE] per soggiornanti di lungo periodo», sono così formulati:

«2.      Gli Stati membri rilasciano al soggiornante di lungo periodo un permesso di soggiorno [UE] per soggiornanti di lungo periodo. Questo è valido per almeno cinque anni e, previa domanda, ove richiesta, automaticamente rinnovabile alla scadenza.

(...)

4.      Quando uno Stato membro rilascia un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a un cittadino di un paese terzo a cui ha concesso la protezione internazionale, inserisce la seguente annotazione in tale permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, alla rubrica “annotazioni”: “Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] il [data]”».

13      L’articolo 13 della direttiva 2003/109, rubricato «Disposizioni nazionali più favorevoli», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente direttiva. Tali permessi di soggiorno non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati membri ai sensi del capo III della presente direttiva».

14      Il capo III della medesima direttiva, recante il titolo «Soggiorno negli altri Stati membri», all’articolo 14, paragrafo 1, stabilisce quanto segue:

«Il soggiornante di lungo periodo acquisisce il diritto di soggiornare, per un periodo superiore a tre mesi, nel territorio di qualsiasi Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente capo».

15      L’articolo 16 di detto capo riguarda i familiari. A norma dei suoi paragrafi 1 e 2:

«1.      Allorché il soggiornante di lungo periodo esercita il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro e allorché la famiglia era già unita nel primo Stato membro, i familiari che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE sono autorizzati ad accompagnare o raggiungere il soggiornante di lungo periodo.

2.      Allorché il soggiornante di lungo periodo esercita il proprio diritto di soggiorno in un secondo Stato membro e allorché la famiglia era già unita nel primo Stato membro, i familiari (...) diversi da quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE possono essere autorizzati ad accompagnare o raggiungere il soggiornante di lungo periodo».

 La direttiva 2003/86

16      Ai sensi del suo articolo 1, lo scopo della direttiva 2003/86 «è quello di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri».

 Il diritto italiano

17      L’articolo 9 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (supplemento ordinario alla GURI n. 139 del 18 agosto 1998; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 286/1998»), come modificato dal decreto legislativo dell’8 gennaio 2007, n. 3, recante attuazione della direttiva 2003/109 relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo (GURI n. 24 del 30 gennaio 2007), al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

«Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente (…) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dal[le disposizioni pertinenti del diritto nazionale], può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1».

18      L’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998 prevede quanto segue:

«Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a)      coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni (...)».

19      Rubricato «Domanda di permesso di soggiorno», l’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del [decreto legislativo n. 286/1998] (supplemento ordinario alla GURI n. 190 del 3 novembre 1999), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n. 334, regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione (supplemento ordinario alla GURI n. 17 del 10 febbraio 2005), ai paragrafi da 1 a 4 stabilisce quanto segue:

«1.      Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all’articolo 9 del [decreto legislativo n. 286/1998], l’interessato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell’Interno.

2.      All’atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:

a.      le proprie generalità complete;

b.      il luogo o i luoghi in cui l’interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;

c.      il luogo di residenza;

d.      le fonti di reddito, (…)

(...)

4.      Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all’articolo 9, comma 1, e all’articolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

a.      lo stato di coniuge o di figlio minore (…)

b.      la disponibilità di un alloggio (...)

c.      il reddito (...), tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20      Il 28 febbraio 2012 la sig.ra Tahir, cittadina pakistana, ha presentato presso la Questura di Verona una domanda di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in qualità di coniuge del sig. Tahir, anch’egli cittadino pakistano. Quest’ultimo detiene un tale permesso.

21      Detta domanda è stata respinta dalla Questura di Verona in quanto la sig.ra Tahir, soggiornando in Italia solo dal 15 marzo 2010 grazie a un visto d’ingresso per ricongiungimento familiare con il coniuge, non soddisfaceva la condizione prevista all’articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998 secondo cui occorre possedere, da almeno cinque anni, un permesso di soggiorno in corso di validità.

22      La sig.ra Tahir ha adito il Tribunale di Verona per ottenere l’annullamento di detta decisione di rigetto. Facendo valere la normativa italiana, essa afferma di aver diritto ad un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo essendo un familiare del sig. Tahir, il quale già beneficia dello status di soggiornante di lungo periodo in Italia, ed essendo quindi esentata dalla predetta condizione. La sig.ra Tahir sostiene in particolare che la sua interpretazione dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998 è giustificata dall’articolo 13 della direttiva 2003/109. Infatti, tale articolo 9 prevederebbe una misura più favorevole di quella fissata dalla direttiva 2003/109, in quanto non sarebbe necessario per il familiare del titolare dello status di soggiornante di lungo periodo soddisfare la condizione del soggiorno legale e ininterrotto in Italia per cinque anni.

23      Secondo la Questura di Verona, la condizione del soggiorno contemplata in detto articolo 9 è una condizione indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, essendo richiesta dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, senza che la normativa di cui trattasi preveda alcuna deroga al riguardo.

24      Il giudice del rinvio, nella propria decisione, afferma che l’articolo 9, paragrafo 1, del decreto legislativo n. 286/1998 estende, a determinate condizioni relative a reddito sufficiente e ad alloggio idoneo, la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari del cittadino di un paese terzo che abbia già ottenuto un tale permesso. A tal fine, la condizione del soggiorno di durata pari a cinque anni riguarderebbe solamente tale cittadino e non i suoi familiari. Questa interpretazione sarebbe altresì confermata da talune decisioni di giudici nazionali. Il giudice del rinvio si chiede se detta disposizione sia contraria alla direttiva 2003/109, perché da quest’ultima emergerebbe che, per il rilascio di tale permesso, il richiedente deve essere stabilito a titolo duraturo nello Stato membro interessato.

25      Ciò considerato, il Tribunale di Verona ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 7, comma 1, della direttiva 2003/109 vada interpretato nel senso che la condizione del soggiorno legale ed ininterrotto per cinque anni nello Stato membro, di cui all’articolo 4, comma 1, della direttiva [2003/109] e di cui deve essere documentata la sussistenza all’atto della presentazione della domanda di permesso di soggiorno [UE] di lungo periodo, possa essere riferita anche ad un soggetto diverso da colui che presenta la domanda e che sia a lui legato da rapporto familiare ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della direttiva [2003/109].

2)      Se l’articolo 13, primo periodo, della direttiva 2003/109 vada interpretato nel senso che tra le condizioni più favorevoli alle quali gli Stati membri possono rilasciare permessi [di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo] permanenti o di validità illimitata vi sia anche quella che consente di estendere, quale presupposto per il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo, il soggiorno legale ed ininterrotto per cinque anni nello Stato interessato, di cui all’articolo 4 comma 1 della stessa direttiva, di chi ha già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo ai familiari dello stesso come definiti dall’articolo 2, lettera e) della direttiva [2003/109], a prescindere dalla durata del soggiorno di questi ultimi nel territorio dello Stato membro nel quale è presentata l’istanza».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

26      Con la sua prima questione il giudice del rinvio domanda se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 debba essere interpretato nel senso che il familiare, come definito all’articolo 2, lettera e), della medesima direttiva, di persona che abbia già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo, può essere esentato dalla condizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, secondo la quale, per ottenere tale status, il cittadino di paese terzo deve aver soggiornato legalmente e ininterrottamente nello Stato membro interessato per cinque anni immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.

27      In proposito occorre rammentare che la Corte ha già dichiarato che il sistema istituito dalla direttiva 2003/109 indica chiaramente che l’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito ai sensi di detta direttiva è subordinato ad una procedura particolare e soggiace inoltre all’obbligo di soddisfare le condizioni precisate nel capo II della direttiva medesima (sentenza Kamberaj, C‑571/10, EU:C:2012:233, punto 66).

28      La Corte ha rilevato che l’articolo 4 della direttiva 2003/109 prevede infatti che gli Stati membri riservino il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente e ininterrottamente nel loro territorio nei cinque anni immediatamente precedenti la presentazione della relativa domanda. L’articolo 5 della medesima direttiva subordina l’ottenimento dello status suddetto alla prova che il cittadino di un paese terzo che chiede il beneficio di tale status disponga di risorse sufficienti nonché di un’assicurazione malattia. Infine, l’articolo 7 della stessa direttiva precisa i requisiti procedurali per ottenere detto status (sentenza Kamberaj, EU:C:2012:233, punto 67).

29      Orbene, nulla nella formulazione di detto articolo 7 o di altra disposizione della direttiva 2003/109 consente di presumere che un familiare ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della medesima direttiva possa essere esentato, per beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo previsto da detta direttiva, dalla condizione del soggiorno legale e ininterrotto nel territorio dello Stato membro interessato durante i cinque anni precedenti la presentazione della relativa domanda.

30      Al contrario, dal combinato disposto degli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/109, letti alla luce del considerando 6 della stessa, risulta che quella del soggiorno è una condizione indispensabile per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo.

31      Infatti, va rilevato che, da un lato, l’articolo 7 della direttiva 2003/109 contiene un rinvio esplicito alle condizioni elencate negli articoli 4 e 5 della medesima direttiva. Pertanto, la domanda presentata presso le autorità competenti dello Stato membro da un cittadino di paese terzo deve essere corredata da documenti giustificativi che dimostrino che egli soddisfa dette condizioni, e dunque, segnatamente, la condizione del soggiorno. Dall’altro lato, il considerando 6 della medesima direttiva enuncia che la condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Lo stesso considerando precisa che tale soggiorno dovrebbe essere legale e ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione.

32      In tal senso, la Corte ha già dichiarato che dai considerando 4 e 6 della direttiva 2003/109 risulta in particolare che l’obiettivo principale di quest’ultima è l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri (v., in tal senso, sentenza Singh, C‑502/10, EU:C:2012:636, punto 45).

33      La Corte ha altresì dichiarato che, come discende dall’articolo 4, paragrafo 1, e dal considerando 6 della direttiva 2003/109, è la durata del soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni che attesta il radicamento della persona di cui trattasi nel paese e quindi il suo stabilimento permanente (v., in tal senso, sentenza Singh, EU:C:2012:636, punto 46).

34      Pertanto, si deve concludere che la condizione del soggiorno legale e ininterrotto nel territorio dello Stato membro interessato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di cui trattasi, stabilita all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, è una condizione indispensabile per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo previsto dalla stessa direttiva, cosicché un cittadino di un paese terzo può presentare domanda, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, per acquisire tale status, solo se egli stesso soddisfi, a titolo personale, detta condizione.

35      Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della presentazione della sua domanda di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aveva soggiornato nel territorio italiano per un periodo inferiore a due anni. Pertanto, non avrebbe soddisfatto la condizione del soggiorno di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

36      Peraltro, se è vero che la medesima direttiva contiene disposizioni relative al diritto di soggiorno dei familiari, quali definiti al suo articolo 2, lettera e), è anche vero che queste riguardano il caso particolare dei familiari del cittadino di paese terzo avente lo status di soggiornante di lungo periodo, in un primo Stato membro, che eserciti il proprio diritto di soggiorno in un secondo Stato membro. In tal senso, l’articolo 16 della stessa direttiva fissa il diritto e le condizioni in forza dei quali detti familiari possono accompagnare o raggiungere tale soggiornante in questo secondo Stato membro.

37      Tenuto conto di tutte le considerazioni suesposte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 devono essere interpretati nel senso che il familiare, quale definito all’articolo 2, lettera e), della medesima direttiva, di persona che abbia già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo, non può essere esentato dalla condizione prevista all’articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva, secondo la quale, per ottenere tale status, il cittadino di paese terzo deve aver soggiornato legalmente e ininterrottamente nello Stato membro interessato per cinque anni immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.

 Sulla seconda questione

38      Con la seconda questione il giudice del rinvio domanda, sostanzialmente, se l’articolo 13 della direttiva 2003/109 debba essere interpretato nel senso che esso consente ad uno Stato membro di rilasciare a condizioni più favorevoli di quelle previste nella stessa direttiva, ad un familiare ai sensi dell’articolo 2, lettera e), di detta direttiva, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

39      In proposito va constatato, in via preliminare, che la possibilità per un tale cittadino di paese terzo di ottenere un titolo di soggiorno senza dover soddisfare la condizione del soggiorno legale e ininterrotto in detto Stato membro, prevista all’articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva, può essere compresa nella facoltà, di cui all’articolo 13 di detta direttiva 2003/109, in capo agli Stati membri, di rilasciare titoli di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla stessa direttiva.

40      Orbene, dal considerando 17 della direttiva 2003/109 risulta che l’armonizzazione delle condizioni per il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo favorisce la reciproca fiducia fra gli Stati membri. In tale contesto, detto considerando enuncia che i titoli di soggiorno permanenti o di validità illimitata rilasciati a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste da detta direttiva non danno accesso al diritto di soggiorno in altri Stati membri.

41      Di conseguenza, sebbene l’articolo 13 della direttiva 2003/109 conferisca agli Stati membri la possibilità summenzionata, può trattarsi solamente, secondo i termini univoci della seconda frase di detta disposizione, di «permessi di soggiorno [che] non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati membri ai sensi del capo III della presente direttiva».

42      Come risulta in particolare da una lettura combinata degli articoli 2, lettera b), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo conferisce, in linea di principio, al suo titolare il diritto di soggiornare per più di tre mesi nel territorio di Stati membri diversi da quello che gli ha concesso lo status di soggiornante di lungo periodo.

43      Pertanto, un permesso di soggiorno che sia rilasciato conformemente all’articolo 13 di detta direttiva, da uno Stato membro ad un familiare come definito all’articolo 2, lettera e), della stessa, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dal diritto dell’Unione, non può costituire in nessun caso un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi di detta direttiva.

44      Alla luce delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 13 della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di rilasciare a condizioni più favorevoli di quelle previste nella stessa direttiva, ad un familiare come definito all’articolo 2, lettera e), di quest’ultima, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

 Sulle spese

45      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      Gli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, devono essere interpretati nel senso che il familiare, quale definito all’articolo 2, lettera e), della medesima direttiva, di persona che abbia già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo, non può essere esentato dalla condizione prevista all’articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva, secondo la quale, per ottenere tale status, il cittadino di paese terzo deve aver soggiornato legalmente e ininterrottamente nello Stato membro interessato per cinque anni immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.

2)      L’articolo 13 della direttiva 2003/109, come modificata dalla direttiva 2011/51, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di rilasciare a condizioni più favorevoli di quelle previste nella stessa direttiva, ad un familiare come definito all’articolo 2, lettera e), di quest’ultima, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.