SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

28 luglio 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di credito contenente una clausola abusiva – Esecuzione forzata di un lodo arbitrale pronunciato in applicazione di tale clausola – Responsabilità di uno Stato membro per danni arrecati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione imputabili a un organo giurisdizionale nazionale – Presupposti per la sussistenza – Esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione»

Nella causa C‑168/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Okresný súd Prešov (Tribunale distrettuale di Prešov, Slovacchia), con decisione del 12 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 14 aprile 2015, nel procedimento

Milena Tomášová

contro

Slovenská republika – Ministerstvo spravodlivosti SR,

Pohotovosť s. r. o.

con l’intervento di:

Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund, S. Rodin, e E. Regan, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e S. Šindelková, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Tokár, D. Roussanov e M. Konstantinidis, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sui presupposti per la sussistenza della responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione imputabili a un organo giurisdizionale nazionale.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la sig.ra Tomášová e, dall’altro, la Slovenská republika – Ministerstvo spravodlivosti SR (Repubblica slovacca – Ministero della giustizia della Repubblica slovacca, in prosieguo: la «Repubblica slovacca») e la Pohotovosť s. r. o. in merito all’esecuzione di un lodo arbitrale con cui la sig.ra Tomášová è stata condannata al pagamento di somme di denaro in relazione a un contratto di credito al consumo.

 Contesto normativo

3        L’articolo 3 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29) così dispone:

«1.      Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2.      Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l’applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.

Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere della prova.

3.      L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».

4        L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

5        La sig.ra Tomášová è una pensionata il cui unico reddito è una pensione di EUR 347. Nel 2007 ha concluso un contratto di credito al consumo con la Pohotovosť, da cui otteneva un prestito di EUR 232.

6        Tale contratto era redatto nella forma di un contratto di adesione contenente una clausola compromissoria che attribuiva a un tribunale arbitrale, la cui sede si trovava a oltre 400 chilometri di distanza dal domicilio della sig.ra Tomášová, la competenza esclusiva per la definizione delle controversie relative a tale contratto. Peraltro, in base a detto contratto, il tasso degli interessi di mora ammontava al 91,25% l’anno. Inoltre, il medesimo contratto non indicava il tasso annuo effettivo globale applicabile.

7        Essendo in ritardo nel rimborsare il debito e non avendo potuto pagare gli interessi di mora scaduti, la sig.ra Tomášová stipulava con la Pohotovosť un altro contratto di prestito per EUR 232,36.

8        Con decisioni del 9 aprile e del 15 maggio 2008 dello Stálý rozhodcovský súd (Tribunale arbitrale permanente, Slovacchia), la sig.ra Tomášová è stata condannata a versare alla Pohotovosť varie somme per il mancato rimborso dei crediti di cui trattasi, nonché a titolo di interessi di mora e di spese processuali.

9        Dopo che tali decisioni erano passate in giudicato e divenute esecutive, la Pohotovosť ha presentato, il 13 e il 27 ottobre 2008, domande di esecuzione dinanzi all’Okresný súd Prešov (Tribunale distrettuale di Prešov, Slovacchia), che le ha accolte con provvedimenti del 15 e del 16 dicembre 2008.

10      Secondo l’ordinanza di rinvio, i procedimenti esecutivi di cui trattasi erano ancora pendenti al momento della proposizione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

11      Il 9 luglio 2010, la sig.ra Tomášová ha presentato, contro la Repubblica slovacca, domanda di condanna al pagamento di una somma pari a EUR 2 000 per il risarcimento del danno derivante, a suo dire, da una violazione del diritto dell’Unione da parte dell’Okresný súd Prešov (Tribunale distrettuale di Prešov) per il fatto che, nell’ambito dei suddetti procedimenti, detto giudice ha accolto le domande di esecuzione di decisioni rese sul fondamento di una clausola compromissoria abusiva e dirette al recupero di crediti stabiliti in applicazione di una clausola abusiva.

12      Con sentenza del 22 ottobre 2010, l’Okresný súd Prešov (Tribunale distrettuale di Prešov) ha respinto la domanda della sig.ra Tomášová in quanto infondata, con la motivazione che quest’ultima non si era avvalsa di tutti i mezzi di ricorso a sua disposizione, i procedimenti esecutivi in questione non erano ancora definitivamente conclusi e, di conseguenza, il danno invocato non si era ancora verificato, cosicché tale domanda era stata introdotta prematuramente.

13      La sig.ra Tomášová ha proposto appello avverso tale sentenza.

14      Con decisione del 31 gennaio 2012, il Krajský súd v Prešove (Tribunale regionale di Prešov, Slovacchia) ha annullato la suddetta sentenza e ha rinviato la causa all’Okresný súd Prešov (Tribunale distrettuale di Prešov).

15      È in tale contesto che l’Okresný súd Prešov (Tribunale distrettuale di Prešov) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se si configuri una violazione qualificata del diritto dell’Unione europea qualora, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in un procedimento esecutivo condotto in base a un lodo arbitrale, si esiga una prestazione derivante da una clausola abusiva.

2)      Se la responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto [dell’Unione] possa sorgere prima che la parte del procedimento esaurisca tutti i mezzi giuridici di cui dispone nell’ambito di un procedimento di esecuzione di una decisione conformemente all’ordinamento giuridico dello Stato membro; se, considerati i fatti di causa, detta responsabilità dello Stato membro possa, in tal caso, sorgere prima ancora che sia terminato il procedimento per l’esecuzione di una decisione e prima che sia stata esaurita la possibilità della ricorrente di esigere un rimborso per ingiustificato arricchimento.

3)      In caso di risposta affermativa, se l’azione di un organo quale descritta dalla ricorrente, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, in particolare dell’assoluta inerzia della ricorrente e del mancato esaurimento di tutti i mezzi giuridici di ricorso consentiti dal diritto dello Stato membro, integri una violazione del diritto [dell’Unione] sufficientemente qualificata.

4)      Qualora nella presente fattispecie sia configurabile una violazione sufficientemente qualificata del diritto [dell’Unione], se l’importo richiesto dalla ricorrente corrisponda al danno di cui lo Stato membro è responsabile; se sia possibile far coincidere il danno così inteso con il credito recuperato, che costituisce un ingiustificato arricchimento.

5)      Se l’azione di ingiustificato arricchimento, quale mezzo giuridico di ricorso, abbia priorità rispetto all’azione di risarcimento dei danni».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima, seconda e terza questione

16      Con le prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se, e a quali condizioni, una violazione del diritto dell’Unione scaturente da una decisione giudiziale, emanata nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata di un lodo arbitrale, il quale accoglie una domanda di condanna al pagamento di crediti in applicazione di una clausola contrattuale che deve essere considerata abusiva, costituisca una violazione «sufficientemente qualificata» di una norma di diritto dell’Unione tale da comportare la responsabilità extracontrattuale dello Stato membro in questione.

17      In tale contesto, tale giudice chiede se assuma rilievo al riguardo il fatto che il procedimento esecutivo non sia concluso, che la persona nei cui confronti esso è condotto sia rimasta completamente inerte e non abbia esaurito tutti i mezzi di ricorso e di diritto, quale un’azione di ripetizione dell’indebito, messi a sua disposizione dall’ordinamento giuridico di cui trattasi.

18      Secondo giurisprudenza costante della Corte, il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili è inerente al sistema dei trattati sui quali quest’ultima si fonda (v. sentenze del 19 novembre 1991, Francovich e a., C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428, punto 35; del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 31, nonché del 14 marzo 2013, Leth, C‑420/11, EU:C:2013:166, punto 40).

19      Tale principio è valido per qualsiasi ipotesi di violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro, a prescindere dalla pubblica autorità che ha commesso detta violazione (v. in tal senso, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 32; del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 31; del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo, C‑173/03, EU:C:2006:391, punto 30, nonché del 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, punto 46).

20      Tale principio è altresì applicabile, a certe condizioni, quando la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizionale nazionale chiamato a pronunciarsi in ultimo grado. Infatti, tenuto conto del ruolo essenziale svolto dal potere giudiziario nella tutela dei diritti conferiti ai singoli dalle norme dell’Unione e della circostanza che un organo giurisdizionale di ultimo grado costituisce, per definizione, l’ultima istanza dinanzi alla quale i singoli possono far valere i diritti ad essi riconosciuti da tali norme, la Corte ha giudicato che la piena efficacia di queste ultime sarebbe rimessa in discussione e la tutela di tali diritti affievolita se fosse escluso che i singoli possano, a talune condizioni, ottenere un risarcimento dei danni loro arrecati a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a una decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punti da 32 a 36 e 59; del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo, C‑173/03, EU:C:2006:391, punto 31, nonché del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C‑160/14, EU:C:2015:565, punto 47).

21      Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nel caso delle decisioni del 15 e 16 dicembre 2008, di cui al procedimento principale.

22      Tuttavia, occorre rammentare che, riguardo ai presupposti per la sussistenza della responsabilità dello Stato per danni arrecati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili, la Corte ha ripetutamente dichiarato che ai singoli lesi è riconosciuto un diritto al risarcimento purché siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma di diritto dell’Unione violata abbia lo scopo di conferire loro diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che sussista un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito da tali singoli (v., in particolare, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 51; del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 51, nonché del 14 marzo 2013, Leth, C‑420/11, EU:C:2013:166, punto 41).

23      La responsabilità di uno Stato membro per danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado che viola una norma di diritto dell’Unione è disciplinata sulla base degli stessi presupposti (v. sentenza del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 52).

24      Per quanto riguarda, in particolare, il secondo requisito di cui al punto 22 della presente sentenza, tale responsabilità può sussistere soltanto nel caso eccezionale in cui l’organo giurisdizionale che statuisce in ultimo grado abbia manifestamente violato il diritto applicabile (v. sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 53, nonché del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo, C‑173/03, EU:C:2006:391, punti 32 e 42).

25      Per determinare se sussista una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, si devono considerare tutti gli elementi che caratterizzano la situazione sottoposta al giudice nazionale. Pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte, tra gli elementi che possono essere presi in considerazione al riguardo figurano, segnatamente, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, l’ampiezza del potere discrezionale che la norma infranta riserva alle autorità nazionali, l’intenzionalità o l’involontarietà dell’infrazione commessa o del danno causato, la scusabilità o inescusabilità di un eventuale errore di diritto, la circostanza che i comportamenti adottati da un’istituzione dell’Unione abbiano potuto concorrere all’adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto dell’Unione, nonché la mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 56; del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punti 54 e 55, nonché del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, punto 213).

26      In ogni caso, una violazione del diritto dell’Unione è sufficientemente qualificata allorché essa è intervenuta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 56; del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, punto 214, e del 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, punto 52).

27      Per quanto riguarda la controversia di cui al procedimento principale, anche ipotizzando che, nelle sue decisioni del 15 e 16 dicembre 2008, l’Okresný súd Prešov (Tribunale distrettuale di Prešov) abbia statuito in ultimo grado, occorrerebbe quindi, inoltre, che mediante le medesime, tale organo giurisdizionale abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, in manifesta violazione delle disposizioni della direttiva 93/13 o della giurisprudenza della Corte ad essa relativa.

28      Al riguardo, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il sistema di tutela dei consumatori sancito dalla direttiva 93/13 implica il riconoscimento della facoltà per il giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola (v., in tal senso, sentenze del 27 giugno 2000, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, da C‑240/98 a C‑244/98, EU:C:2000:346, punti 26, 28 e 29; del 21 novembre 2002, Cofidis, C‑473/00, EU:C:2002:705, punti 32 e 33, nonché del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, EU:C:2006:675, punti 27 e 28)

29      Certamente, al punto 38 della sua sentenza del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675), la Corte ha riconosciuto che, in linea di principio, la natura e l’importanza dell’interesse pubblico su cui si fonda la tutela che la direttiva 93/13 garantisce ai consumatori potrebbero persino giustificare che il giudice nazionale sia tenuto a valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale, in tal modo ponendo un argine allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista. Tuttavia, in tale sentenza, la Corte non ha tratto alcuna conseguenza da tale considerazione, poiché essa era stata adita in merito alla questione se un consumatore possa invocare la nullità di una clausola compromissoria per la prima volta dinanzi al giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su una domanda di annullamento di un lodo arbitrale.

30      È soltanto nella sentenza del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350, punto 32), che la Corte ha chiaramente indicato che il ruolo attribuito al giudice nazionale dal diritto dell’Unione non si limita alla mera facoltà di pronunciarsi sull’eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva, bensì comporta parimenti l’obbligo di esaminare d’ufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

31      Pertanto, a partire da tale sentenza, la Corte ha ripetutamente rammentato tale obbligo incombente al giudice nazionale (v., segnatamente, sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punti 42 e 43; del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, punto 22, nonché del 1° ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C‑32/14, EU:C:2015:637, punto 41).

32      Più precisamente, la Corte ha dichiarato che, dal momento in cui il giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su un ricorso per l’esecuzione forzata di un lodo arbitrale definitivo dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari, quest’ultimo deve procedere d’ufficio a un controllo sul carattere abusivo delle clausole contrattuali su cui si basa il credito accertato in tale lodo rispetto alle disposizioni della direttiva 93/13, quando, in forza delle norme procedurali interne, egli deve, nell’ambito di un procedimento di esecuzione simile, valutare d’ufficio la contrarietà tra clausole di tal genere e le norme nazionali di ordine pubblico (v., in tal senso, sentenza del 6 oottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, punto 53; ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, punti 51, 53 e 54, nonchè sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, punto 42).

33      Di conseguenza, non si può ritenere che un organo giurisdizionale nazionale il quale, prima della sentenza del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350), si è astenuto dal valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13, pur disponendo degli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine, abbia manifestamente violato la giurisprudenza della Corte in materia e, pertanto, abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione.

34      Nel caso di specie, si deve constatare che le decisioni del 15 e 16 dicembre 2008, di cui al procedimento principale, sono precedenti a tale sentenza.

35      Pertanto, non sembra necessario valutare se il fatto che il procedimento esecutivo di cui trattasi non sia concluso, che la persona nei cui confronti esso è condotto sia rimasta completamente inerte o non abbia esaurito tutti i mezzi di ricorso e di diritto, come l’azione di ripetizione dell’indebito, messi a sua disposizione dall’ordinamento giuridico di cui trattasi, influisca sulla sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato per danni arrecati ai singoli dalle violazioni del diritto dell’Unione mediante decisioni giudiziali, quali quelle del 15 e 16 dicembre 2008, di cui al procedimento principale.

36      Alla luce di quanto sopra, si deve rispondere alle prime tre questioni nel seguente modo:

–        La responsabilità di uno Stato membro per danni cagionati ai singoli da una violazione del diritto dell’Unione mediante una decisione di un organo giurisdizionale nazionale può essere riconosciuta soltanto se tale decisione promani da un organo giurisdizionale di tale Stato membro che si pronuncia in ultimo grado, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare per quanto attiene alla controversia di cui al procedimento principale. In tal caso, una decisione di tale organo giurisdizionale nazionale che si pronuncia in ultimo grado può costituire una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, idonea a far sorgere detta responsabilità soltanto se, mediante tale decisione, detto organo giurisdizionale abbia manifestamente violato il diritto applicabile o se tale violazione avvenga nonostante esista una giurisprudenza consolidata della Corte in materia.

–        Non si può ritenere che un organo giurisdizionale nazionale, il quale, prima della sentenza del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350), si era astenuto, nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata di un lodo arbitrale che accoglieva una domanda di condanna al pagamento di crediti in applicazione di una clausola contrattuale che deve essere considerata abusiva, ai sensi della direttiva 93/13, dal valutare d’ufficio il carattere abusivo di tale clausola, pur disponendo degli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine, abbia manifestamente violato la giurisprudenza della Corte in materia e, pertanto, abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione.

 Sulla quarta e quinta questione

37      Con la sua quarta e quinta questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’importo del danno causato da un’eventuale violazione del diritto dell’Unione di cui si discute nel procedimento principale corrisponda a quello del risarcimento chiesto dalla sig.ra Tomášová, se possa essere assimilato all’importo del credito effettivamente recuperato, ossia quello dell’arricchimento senza causa del beneficiario del lodo arbitrale e se un’azione volta a ottenere il risarcimento di tale danno sia subordinata all’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito.

38      Al riguardo, occorre ricordare che, qualora siano soddisfatte le condizioni che fanno sorgere la responsabilità dello Stato, ciò che spetta ai giudici nazionali stabilire, è nell’ambito della normativa nazionale sulla responsabilità che lo Stato è tenuto a porre rimedio alle conseguenze del danno arrecato, restando inteso che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento del danno non possono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghi reclami di natura interna (principio di equivalenza) e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento (principio di effettività) (v. sentenze del 19 novembre 1991, Francovich e a., C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428, punto 42; del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 58; del 24 marzo 2009, Danske Slagterier, C‑445/06, EU:C:2009:178, punto 31; del 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, punto 62, nonchè del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C‑160/14, EU:C:2015:565, punto 50).

39      Ne consegue che le norme relative alla valutazione di un danno cagionato da una violazione del diritto dell’Unione sono determinate dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro, fermo restando che le disposizioni nazionali che stabiliscono tali norme devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività.

40      Lo stesso vale per quanto riguarda l’articolazione tra una domanda volta a ottenere il risarcimento di un tale danno e gli altri mezzi di ricorso eventualmente previsti dall’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato, come un’azione di ripetizione dell’indebito.

41      In tali circostanze, si deve rispondere alla quarta e alla quinta questione nel senso che le norme relative al risarcimento di un danno causato da una violazione del diritto dell’Unione, come quelle riguardanti la valutazione di un tale danno o l’articolazione tra una domanda volta a ottenere tale riparazione e gli altri mezzi di ricorso eventualmente disponibili, sono determinate dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro, nel rispetto dei principi di equivalenza e effettività.

 Sulle spese

42      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      La responsabilità di uno Stato membro per danni cagionati ai singoli da una violazione del diritto dell’Unione mediante una decisione di un organo giurisdizionale nazionale può essere riconosciuta soltanto se tale decisione promani da un organo giurisdizionale di tale Stato membro che si pronuncia in ultimo grado, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare per quanto attiene alla controversia di cui al procedimento principale. In tal caso, una decisione di tale organo giurisdizionale nazionale che si pronuncia in ultimo grado può costituire una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, idonea a far sorgere detta responsabilità soltanto se, mediante tale decisione, detto organo giurisdizionale abbia manifestamente violato il diritto applicabile o se tale violazione avvenga nonostante esista una giurisprudenza consolidata della Corte in materia.

Non si può ritenere che un organo giurisdizionale nazionale, il quale, prima della sentenza del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350), si era astenuto, nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata di un lodo arbitrale che accoglieva una domanda di condanna al pagamento di crediti in applicazione di una clausola contrattuale che deve essere considerata abusiva, ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dal valutare d’ufficio il carattere abusivo di tale clausola, pur disponendo degli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine, abbia manifestamente violato la giurisprudenza della Corte in materia e, pertanto, abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione.

2)      Le norme relative al risarcimento di un danno causato da una violazione del diritto dell’Unione, come quelle riguardanti la valutazione di un tale danno o l’articolazione tra una domanda volta a ottenere tale riparazione e gli altri mezzi di ricorso eventualmente disponibili, sono determinate dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro, nel rispetto dei principi di equivalenza e effettività.

Firme


* Lingua processuale: lo slovacco.