Edizione provvisoria

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

28 febbraio 2017 (*)

«Procedimento accelerato»

Nella causa C‑42/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte costituzionale (Italia), con ordinanza del 23 novembre 2016, pervenuta in cancelleria il 26 gennaio 2017, nei procedimenti penali a carico di

M.A.S.,

M.B.,

con l’intervento di:

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentiti il giudice relatore, J.L. da Cruz Vilaça, e l’avvocato generale, Y. Bot,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE e della sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una questione di legittimità costituzionale proposta alla Corte costituzionale (Italia) dalla Corte suprema di cassazione (Italia) e dalla Corte d’appello di Milano (Italia), in merito all’eventuale violazione, nei procedimenti principali, di più articoli della Costituzione della Repubblica italiana.

3        La Corte costituzionale si interroga, in sostanza, sull’applicazione che i giudici italiani devono dare dell’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sua sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555), in considerazione dell’interpretazione del principio di legalità in materia penale elaborata nella giurisprudenza della Corte costituzionale, principio consacrato, segnatamente, all’articolo 25, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica italiana. In particolare, il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire se, ai sensi del diritto dell’Unione, i giudici italiani, nonostante detto principio di legalità, siano tenuti a non applicare le norme sulla prescrizione in materia penale enunciate agli articoli 160 e 161 del codice penale, nei casi di frode grave che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea.

4        Nella sua ordinanza, la Corte costituzionale chiede alla Corte di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento accelerato previsto all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

5        Tale disposizione prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, possa decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di detto regolamento.

6        Nel caso di specie, il giudice del rinvio fa valere che si è generato un grave stato di incertezza sul significato da attribuire al diritto dell’Unione, incertezza che riguarda processi penali pendenti e che è urgente rimuovere quanto prima. Detto giudice specifica che non può inoltre sfuggire la prioritaria importanza delle questioni di diritto che sono state sollevate e l’utilità che i relativi dubbi vengano eliminati il prima possibile.

7        A tal riguardo, si deve rilevare che, con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede se, in sostanza, in considerazione dell’interpretazione data dalla Corte dell’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nella sua sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555), non si debbano applicare gli articoli 160 e 161 del codice penale, e ciò in un numero considerevole di casi, anche quando detta interpretazione sia in contrasto con un principio supremo dell’ordine costituzionale dello Stato membro interessato.

8        Ciò premesso, si deve rilevare che una rapida risposta della Corte è tale da eliminare le gravi incertezze che il giudice del rinvio esprime rispetto all’interpretazione e all’applicazione del diritto dell’Unione in un numero considerevole di casi in materia di diritto penale (v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte del 1° febbraio 2016, Davis e a., C‑698/15, non pubblicata, EU:C:2016:70, punto 11).

9        Alla luce delle suddette incertezze, che riguardano questioni fondamentali di diritto costituzionale nazionale e di diritto dell’Unione, le specifiche circostanze del caso di specie sono tali da giustificare il rapido trattamento della presente causa, conformemente all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

10      Di conseguenza, si deve sottoporre la causa C‑42/17 a procedimento accelerato.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

La causa C42/17 è sottoposta al procedimento accelerato previsto all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

Lussemburgo, 28 febbraio 2017

Il cancelliere

 

      Il presidente

A. Calot Escobar

 

      K. Lenaerts


*      Lingua processuale: l’italiano.