SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

14 giugno 2012 (*)

«Direttiva 93/13/CEE – Contratti stipulati con i consumatori – Clausola abusiva sugli interessi moratori – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Competenze del giudice nazionale»

Nella causa C‑618/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) con decisione del 29 novembre 2010, pervenuta in cancelleria il 29 dicembre 2010, nel procedimento

Banco Español de Crédito SA

contro

Joaquín Calderón Camino,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° dicembre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Banco Español de Crédito SA, da A. Herrador Muñoz, V. Betancor Sánchez e R. Rivero Sáez, abogados;

–        per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, in qualità di agente;

–        per il governo tedesco, da J. Kemper e T. Henze, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Owsiany-Homung e E. Gippini Fournier, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 febbraio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione:

–        dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29);

–        dell’articolo 2 della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110, pag. 30);

–        delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1);

–        degli articoli 5, paragrafo 1, lettere l) e m), 6, 7 e 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66), e

–        dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Banco Español de Crédito SA (in prosieguo: la «Banesto») e il sig. Calderón Camino vertente sul pagamento di somme dovute in esecuzione di un contratto di credito al consumo stipulato tra tali parti.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

 La direttiva 87/102/CEE

3        La direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), prevedeva al suo articolo 6:

«1.      Nonostante l’esclusione prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), in caso di accordo tra un istituto di credito o una istituzione finanziaria e un consumatore sulla concessione di crediti sotto forma di anticipi su conto corrente che non sia il conto di una carta di credito, il consumatore deve essere informato al momento o prima della conclusione del contratto:

–        dell’eventuale massimale del credito;

–        del tasso di interesse annuo e degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto e delle condizioni a cui essi potranno essere modificati;

–        delle modalità secondo cui è ammessa la risoluzione del contratto.

Queste informazioni devono essere confermate per iscritto.

2.      Inoltre, nel corso del contratto di credito, il consumatore dev’essere informato di qualsiasi modifica del tasso d’interesse annuo o delle spese applicabili, al momento in cui essa entra in vigore. Tale notifica può aver luogo a mezzo di un estratto conto o in ogni altro modo accettabile per gli Stati membri.

3.      Negli Stati membri in cui è ammessa la pratica della tacita accettazione degli scoperti, lo Stato deve garantire che il consumatore sia informato del tasso di interesse annuo e delle relative spese nonché di qualsiasi modifica di queste ultime, ove lo scoperto si prolunghi oltre tre mesi».

4        Ai sensi dell’articolo 7 di detta direttiva:

«In caso di crediti concessi per l’acquisizione di beni, gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali il bene può essere recuperato, in particolare quando il consumatore non abbia dato il suo consenso. Essi curano inoltre che, quando il creditore rientra in possesso del bene, i conteggi tra le parti siano stabiliti in modo che tale recupero non comporti un ingiustificato arricchimento».

 La direttiva 93/13

5        Il dodicesimo considerando della direttiva 93/13 così recita:

«[C]onsiderando tuttavia che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un’armonizzazione parziale; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; che pertanto occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del Trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva».

6        Il ventunesimo considerando della menzionata direttiva è così redatto:

«[C]onsiderando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per evitare l’inserzione di clausole abusive in contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori; che se, ciò nonostante, tali clausole figurano in detti contratti, esse non vincoleranno il consumatore, e il contratto resta vincolante per le parti secondo le stesse condizioni, qualora possa sussistere anche senza le clausole abusive».

7        Il ventiquattresimo considerando della medesima direttiva precisa quanto segue:

«[C]onsiderando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».

8        Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 93/13:

«1.      Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

2.      Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro».

9        L’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva è formulato come segue:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

10      L’articolo 8 della medesima direttiva stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il Trattato [CE], per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

 La direttiva 2005/29

11      L’articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2005/29 prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni della presente direttiva nell’interesse dei consumatori.

(…)

2.      Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui al paragrafo 1, gli Stati membri conferiscono all’organo giurisdizionale o amministrativo il potere, qualora ritengano necessari detti provvedimenti tenuto conto di tutti gli interessi in causa e, in particolare, dell’interesse generale:

a)      di far cessare le pratiche commerciali sleali o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per ingiungere la loro cessazione,

o

b)      qualora la pratica commerciale sleale non sia stata ancora posta in essere ma sia imminente, di vietare tale pratica o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per vietarla,

anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito all’intenzionalità o alla negligenza da parte del professionista.

Gli Stati membri prevedono inoltre disposizioni affinché i provvedimenti di cui al primo comma possano essere adottati nell’ambito di un procedimento d’urgenza:

–        con effetto provvisorio,

oppure

–        con effetto definitivo,

fermo restando che compete ad ogni Stato membro scegliere una delle due opzioni.

(…)».

 Il regolamento n. 1896/2006

12      Il decimo considerando del regolamento n. 1896/2006 precisa quanto segue:

«Il procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto il presente regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale».

13      L’articolo 1 del regolamento n. 1896/2006 stabilisce quanto segue:

«1.      Il presente regolamento intende

a)      semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento,

e

b)      assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.

2.      Il presente regolamento non impedisce a un ricorrente di intentare un procedimento a norma dell’articolo 4 utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro o della legislazione comunitaria».

 La direttiva 2008/48

14      L’articolo 1 della direttiva 2008/48 è così formulato:

«La presente direttiva ha per obiettivo l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori».

15      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della citata direttiva:

«Il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito (…).

Le informazioni di cui trattasi riguardano:

(…)

l)      il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;

m)      un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti;

(…)

16      L’articolo 10, paragrafo 2, della medesima direttiva così dispone:

«Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti:

(…)

l)      il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento applicabile al momento della conclusione del contratto di credito e le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;

(…)».

 La direttiva 2009/22

17      L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/22 così prevede:

«La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai provvedimenti inibitori di cui all’articolo 2, volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive elencate nell’allegato I, onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno».

18      Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva:

«1.      Gli Stati membri designano gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti a deliberare su ricorsi o azioni proposti dagli enti legittimati ai sensi dell’articolo 3, onde:

a)      ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimento d’urgenza, la cessazione o l’interdizione di qualsiasi violazione;

(…)

2.      La presente direttiva non osta all’applicazione delle regole di diritto internazionale privato sulla legge applicabile vale a dire, di norma, la legge dello Stato membro in cui ha origine la violazione o la legge dello Stato membro in cui la violazione produce i suoi effetti».

 La normativa spagnola

19      Nel diritto spagnolo la tutela dei consumatori contro le clausole abusive è stata garantita inizialmente dalla legge generale n. 26/1984, sulla tutela dei consumatori e degli utenti (Ley General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) del 19 luglio 1984 (BOE n. 176 del 24 luglio 1984, pag. 21686; in prosieguo: la «legge n. 26/1984»).

20      La legge n. 26/1984 è stata in seguito modificata dalla legge n. 7/1998, relativa alle condizioni generali di contratto (Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación) del 13 aprile 1998 (BOE n. 89 del 14 aprile 1998, pag. 12304), che ha trasposto la direttiva 93/13 nel diritto interno spagnolo.

21      Infine, il decreto legislativo reale n. 1/2007, recante approvazione del testo consolidato della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti e delle altre leggi complementari (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), del 16 novembre 2007 (BOE n. 287 del 30 novembre 2007, pag. 49181; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 1/2007»), ha adottato il testo codificato della legge n. 26/1984, così come modificata.

22      Ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 1/2007:

«1.      Le clausole abusive sono nulle di pieno diritto e si considerano non apposte.

2.      La parte del contratto colpita da nullità è integrata conformemente all’articolo 1258 del codice civile e al principio di buona fede oggettiva.

A tali effetti, il giudice che dichiara la nullità di dette clausole integra il contratto e dispone di poteri di moderazione rispetto ai diritti e obblighi delle parti, nel caso di sopravvivenza del contratto, e rispetto alle conseguenze della sua inefficacia in caso di apprezzabile pregiudizio per il consumatore o utente.

Soltanto qualora le clausole sussistenti determinino una situazione iniqua rispetto alla posizione delle parti, che non può essere sanata, il giudice può dichiarare l’inefficacia del contratto».

23      L’articolo 1258 del codice civile stabilisce quanto segue:

«I contratti sono conclusi mediante il semplice consenso e, a partire da tale momento, obbligano non solo ad adempiere quanto espressamente pattuito, bensì anche relativamente a tutte le conseguenze che, per loro natura, siano conformi alla buona fede, alla consuetudine e alla legge».

24      Per quanto riguarda il procedimento d’ingiunzione di pagamento, il codice di procedura civile (Ley de Enjuiciamiento Civil), nella sua versione vigente alla data d’instaurazione del procedimento principale, enuncia, al suo articolo 812, paragrafo 1, le condizioni di applicazione di questo stesso procedimento, nei termini seguenti:

«Può ricorrere al procedimento d’ingiunzione colui che richieda ad un terzo il pagamento di un debito pecuniario, scaduto, esigibile e non superiore ad EUR 30 000, purché l’ammontare di tale debito venga provato con le seguenti modalità:

1)      attraverso la presentazione di documenti, indipendentemente dalla loro forma, dal loro tipo o dal loro supporto fisico, sottoscritti dal debitore o recanti il suo timbro, il suo contrassegno o il suo marchio o qualunque altra indicazione, fisica o elettronica, proveniente dal debitore; oppure

2)      attraverso la presentazione di fatture, bolle di consegna, certificati, telegrammi, fax o qualunque altro documento che, anche se predisposto unilateralmente dal creditore, è abitualmente utilizzato per documentare i crediti ed i debiti in rapporti analoghi a quelli esistenti tra il creditore ed il suo debitore.

(…)».

25      L’articolo 815, paragrafo 1, del codice di procedura civile, rubricato «Ricevibilità della domanda e ingiunzione di pagamento», dispone quanto segue:

«Qualora i documenti allegati alla domanda siano compresi fra quelli elencati all’articolo 812, paragrafo 2, o costituiscano un principio di prova del diritto del richiedente, confermato dal contenuto dalla domanda, il cancelliere ingiunge al debitore di pagare il richiedente entro un termine di 20 giorni e di fornire le prove di tale pagamento al tribunale, oppure di comparire dinanzi ad esso e di esporre sinteticamente, nell’atto di opposizione, i motivi per i quali egli ritiene di non essere debitore, integralmente o parzialmente, dell’importo richiesto (…)».

26      Quanto all’articolo 818, paragrafo 1, del codice di procedura civile, relativo all’opposizione del debitore, esso prevede quanto segue:

«Se il debitore propone tempestivamente opposizione, la controversia è risolta definitivamente all’esito del procedimento appropriato e la decisione adottata ha efficacia di giudicato».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

27      Il 28 maggio 2007 il sig. Calderón Camino stipulava un contratto di mutuo per un ammontare di EUR 30 000 con la Banesto (in prosieguo: il «contratto controverso»), per l’acquisto di un autoveicolo destinato a «soddisfare le necessità familiari». Il tasso di interesse era fissato al 7,950%, il TAEG (tasso annuo effettivo globale) all’8,890% e il tasso degli interessi moratori al 29%.

28      Sebbene la scadenza del contratto controverso fosse stata fissata al 5 giugno 2014, la Banesto riteneva che quest’ultimo avesse avuto termine precedentemente a tale data, dal momento che, al mese di settembre 2008, i pagamenti corrispondenti a sette mensilità non erano ancora stati effettuati. Pertanto, l’8 gennaio 2009 essa introduceva, dinanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Sabadell, ai sensi del diritto spagnolo, una domanda d’ingiunzione di pagamento della somma di EUR 29 381,95, pari alle mensilità rimaste insolute, maggiorate degli interessi convenzionali e delle spese.

29      Il 21 gennaio 2010 il Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Sabadell emetteva un’ordinanza con la quale dichiarava, da un lato, che il contratto controverso era un contratto di adesione, stipulato senza reali possibilità di trattativa e comprendente condizioni generali imposte e, dall’altro, che il tasso degli interessi moratori del 29% era stabilito in una clausola dattiloscritta che non si distingueva rispetto al resto del testo, per quanto riguarda la tipologia dei caratteri, le dimensioni dei caratteri utilizzati o la specifica accettazione da parte del consumatore.

30      In tali condizioni, tenendo conto, segnatamente, del livello del tasso di interesse Euribor («Euro interbank offered rate») e della Banca centrale europea (BCE) nonché del fatto che il tasso di detti interessi moratori era superiore di oltre 20 punti rispetto a quello d’interesse, il Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Sabadell dichiarava d’ufficio la nullità di pieno diritto della clausola relativa agli interessi moratori in quanto clausola abusiva, riferendosi alla giurisprudenza costante della Corte in materia. Esso ha inoltre fissato il medesimo tasso al 19% riferendosi al tasso d’interesse legale ed al tasso degli interessi moratori di cui alle leggi finanziarie nazionali dal 1990 al 2008, ed ordinava alla Banesto di effettuare un nuovo calcolo dell’ammontare degli interessi per il periodo in questione nella controversia della quale era investito.

31      La Banesto proponeva appello avverso la suddetta ordinanza dinanzi all’Audiencia Provincial de Barcelona, sostenendo, in sostanza, che il Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Sabadell non poteva, in tale fase del procedimento, né dichiarare d’ufficio la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi moratori, da esso ritenuta abusiva, né procedere alla revisione della medesima.

32      Nell’ordinanza di rinvio, l’Audiencia Provincial de Barcelona constatava, in primo luogo, che la legislazione spagnola in materia di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti non autorizza i giudici investiti di una domanda d’ingiunzione di pagamento a dichiarare, d’ufficio e in limine litis, la nullità delle clausole abusive, in quanto la verifica della legittimità di queste ultime ricade nell’ambito del procedimento di diritto comune, il quale è instaurato soltanto nel caso di opposizione proposta dal debitore.

33      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il diritto dell’Unione, detto giudice rilevava che la giurisprudenza della Corte ha indubbiamente interpretato l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nel senso che i giudici nazionali debbono sollevare d’ufficio la nullità e l’inapplicabilità di una clausola abusiva, anche in assenza di qualsiasi domanda delle parti del contratto proposta a tal fine.

34      Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, il regolamento n. 1896/2006, che disciplina precisamente la materia dell’ingiunzione di pagamento al livello dell’Unione europea, non istituisce un procedimento di esame d’ufficio e in limine litis delle clausole abusive, ma si limita ad elencare una serie di requisiti ed informazioni che devono essere forniti al consumatore.

35      Del pari, né la direttiva 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori, né la direttiva 2009/22, relativa ai provvedimenti inibitori delle violazioni che ledono gli interessi dei consumatori, prevedono strumenti procedurali che impongano ai giudici nazionali di dichiarare d’ufficio la nullità di una clausola quale quella contenuta nel contratto controverso.

36      Infine, anche considerando come «sleale», ai sensi della direttiva 2005/29, la pratica che consiste nell’introdurre nel testo di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore una clausola d’interessi moratori, dato che la legge n. 29/2009 recante modifica del regime legale della concorrenza sleale e della pubblicità per il miglioramento della tutela dei consumatori e degli utenti (Ley 29/2009 por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios), del 30 dicembre 2009 (BOE n. 315 del 31 dicembre 2009, pag. 112039), non ha trasposto nel diritto spagnolo l’articolo 11, paragrafo 2, di tale direttiva, i giudici nazionali non dispongono, in ogni caso, del potere di esaminare d’ufficio il carattere sleale di detta pratica.

37      Alla luce di tali considerazioni, l’Audiencia Provincial de Barcelona, nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione del diritto dell’Unione, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il diritto [dell’Unione], in particolare il diritto dei consumatori e degli utenti, osti a che un giudice nazionale si astenga dal pronunciarsi d’ufficio e in limine litis, in qualsiasi fase del procedimento, sulla nullità o l’adeguamento di una clausola sugli interessi moratori (nel caso di specie pari al 29%) inserita in un contratto di credito al consumo e se il giudice possa scegliere, senza ledere i diritti del consumatore [riconosciuti dalla] normativa [dell’Unione], di lasciar dipendere dall’iniziativa del debitore l’eventuale esame di tale clausola (mediante necessaria opposizione processuale).

2)      Come si debba interpretare, a tali effetti, affinché sia conforme agli articoli 6, paragrafo 1, della direttiva [93/13] e 2 della direttiva [2009/22], l’articolo 83 del [decreto legislativo 1/2007] (…). Quale sia la portata, a tali effetti, dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [93/13], nello stabilire che le clausole abusive «non vincolano il consumatore».

3)      Se il controllo del giudice d’ufficio e in limine litis possa essere escluso quando il ricorrente determini con chiarezza nella domanda il tasso di interesse moratorio, l’importo del credito, comprensivo di capitale e interessi, le penalità contrattuali e le spese, il tasso d’interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti (o l’indicazione che è aggiunto automaticamente al capitale un tasso d’interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d’origine), il fondamento dell’azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e degli interessi richiesti, specificando se si tratti di interesse legale, contrattuale, capitalizzazione di interessi o tasso di interesse del prestito, se è stato calcolato dal ricorrente, e i punti percentuali di maggiorazione rispetto al tasso base stabilito dalla Banca centrale [europea], come previsto nel regolamento [n. 1896/2006] sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

4)      In caso di mancata attuazione, se gli articoli 5, [paragrafo 1], lettere l) e m), 6, [paragrafo 1, lettera i),] e 10, [paragrafo 2], lettera l), della direttiva [2008/48], nel riferirsi a «modalità di modifica dello stesso», obblighino l’ente finanziario a sottolineare nel contratto, in modo specifico e differenziato (non nel corpo del testo, in forma del tutto indistinta), a titolo di «informazione precontrattuale», le clausole relative al tasso dell’interesse di mora in caso d’inadempimento, espresse chiaramente e poste in rilievo, nonché gli elementi presi in considerazione per la sua determinazione (costi finanziari, di recupero...), e un’avvertenza sulle conseguenze rispetto ai costi.

5)      Se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [2008/48] preveda l’obbligo di comunicare la scadenza anticipata del credito o del prestito, che determina l’applicazione dell’interesse moratorio. Se sia applicabile il principio di divieto di ingiustificato arricchimento di cui all’articolo 7 della direttiva [2008/48], qualora l’ente creditizio non intenda soltanto recuperare il bene (il rimborso del capitale prestato), ma altresì applicare interessi di mora particolarmente elevati.

6)      Se, in assenza di disposizioni di attuazione, e alla luce dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva [2005/29], il giudice possa qualificare d’ufficio come sleale la prassi di includere nel testo del contratto una clausola di interessi moratori».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

38      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non consente al giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, in limine litis, né in qualsiasi altra fase del procedimento, la natura abusiva di una clausola sugli interessi moratori inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da quest’ultimo.

39      Per rispondere a tale questione, va ricordato innanzitutto che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte preventivamente dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenze del 27 giugno 2000, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, da C‑240/98 a C‑244/98, Racc. pag. I‑4941, punto 25; del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, Racc. pag. I‑10421, punto 25, nonché del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, Racc. pag. I‑9579, punto 29).

40      Alla luce di una siffatta situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Come emerge dalla giurisprudenza, si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime (sentenze Mostaza Claro, cit., punto 36; Asturcom Telecomunicaciones, cit., punto 30; del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08, Racc. pag. I‑10847, punto 47, e del 15 marzo 2012, Pereničová e Perenič, C‑453/10,, punto 28).

41      Per garantire la tutela voluta dalla direttiva 93/13, la Corte ha altresì più volte sottolineato che la disuguaglianza che esiste tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale (v. citate sentenze Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, punto 27; Mostaza Claro, punto 26; Asturcom Telecomunicaciones, punto 31, nonché VB Pénzügyi Lízing, punto 48).

42      Sulla base di tali principi la Corte ha pertanto statuito che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a porre un argine allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista (v., in tal senso, sentenze Mostaza Claro, cit., punto 38; del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C‑243/08, Racc. pag. I‑4713, punto 31; Asturcom Telecomunicaciones, cit., punto 32, nonché VB Pénzügyi Lízing, cit., punto 49).

43      Di conseguenza, il ruolo così attribuito al giudice nazionale dal diritto dell’Unione nell’ambito di cui trattasi non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sull’eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bensì comporta parimenti l’obbligo di esaminare d’ufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (v. sentenza Pannon GSM, cit., punto 32).

44      Al riguardo, statuendo su una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale adìto nell’ambito di un procedimento contraddittorio instauratosi a seguito dell’opposizione proposta da un consumatore avverso un’ingiunzione di pagamento, la Corte ha dichiarato che detto giudice deve adottare d’ufficio misure istruttorie al fine di accertare se una clausola attributiva di competenza giurisdizionale territoriale esclusiva inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in caso affermativo, valutare d’ufficio la natura eventualmente abusiva di una clausola siffatta (sentenza VB Pénzügyi Lízing, cit., punto 56).

45      Tuttavia, la causa in esame si distingue da quelle che hanno avuto esito nelle citate sentenze Pannon GSM e VB Pénzügyi Lízing per il fatto che riguarda la definizione delle responsabilità che gravano sul giudice nazionale, in forza delle disposizioni della direttiva 93/13, nell’ambito di un procedimento d’ingiunzione di pagamento, e ciò precedentemente all’opposizione proposta dal consumatore.

46      Al riguardo si deve constatare che, in mancanza di armonizzazione dei meccanismi nazionali di recupero di crediti non contestati, le modalità di attuazione dei procedimenti nazionali d’ingiunzione di pagamento rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio dell’autonomia processuale di questi ultimi, a condizione, tuttavia, che tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai consumatori dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, citate sentenze Mostaza Claro, punto 24, e Asturcom Telecomunicaciones, punto 38).

47      Per quanto riguarda il principio di equivalenza, si deve rilevare che la Corte non dispone di alcun elemento tale da suscitare un dubbio quanto alla conformità a quest’ultimo della normativa di cui trattasi nel procedimento principale.

48      Infatti, risulta dal fascicolo che il sistema processuale spagnolo non consente al giudice nazionale investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, in limine litis, né in qualsiasi altra fase del procedimento, non soltanto la natura abusiva, alla luce dell’articolo 6 della direttiva 93/13, di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da quest’ultimo, ma altresì la contrarietà di una clausola siffatta alle norme nazionali di ordine pubblico, il che, tuttavia, dovrà essere accertato dal giudice del rinvio.

49      Per quanto riguarda il principio di effettività, si deve rammentare che, per giurisprudenza costante della Corte, ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali (v. sentenza Asturcom Telecomunicaciones, cit., punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

50      Nel caso di specie, risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che, ai sensi dell’articolo 812 del codice di procedura civile, il procedimento d’ingiunzione di pagamento si applica ai debiti pecuniari scaduti, liquidi ed esigibili, il cui importo non supera un valore limitato, individuato in EUR 30 000 alla data dei fatti del procedimento principale.

51      Al fine di assicurare ai creditori un accesso più agevole alla giustizia ed uno svolgimento più rapido del procedimento, questo stesso articolo impone a questi ultimi la sola condizione di allegare alla domanda documenti comprovanti l’esistenza del debito, senza obbligarli ad indicare chiaramente il tasso d’interesse moratorio, il preciso periodo di esigibilità ed il punto di riferimento di questo stesso tasso rispetto all’interesse legale di diritto interno ovvero al tasso della Banca centrale europea.

52      Pertanto, in forza degli articoli 815, paragrafo 1, e 818, paragrafo 1, del codice di procedura civile, il giudice nazionale investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento gode di una competenza limitata al solo accertamento dell’esistenza delle condizioni formali di instaurazione di tale procedimento, in presenza delle quali esso deve accogliere la domanda della quale è investito e rendere un’ingiunzione esecutiva senza poter esaminare, in limine litis, né in qualsiasi altra fase del procedimento, la fondatezza della domanda alla luce delle informazioni di cui dispone, a meno che il debitore si rifiuti di saldare il suo debito o proponga opposizione entro 20 giorni decorrenti dalla data della notifica di tale ingiunzione. Una simile opposizione deve necessariamente essere effettuata con l’assistenza di un avvocato per le controversie che superano un valore determinato per legge, pari ad EUR 900 alla data dei fatti che hanno dato luogo al procedimento principale.

53      Orbene, in tale contesto, si deve constatare che un simile regime procedurale, che istituisce un’impossibilità per il giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, in limine litis o in qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga già di tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, la natura abusiva delle clausole inserite in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da quest’ultimo, può compromettere l’effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2002, Cofidis, C‑473/00, Racc. pag. I‑10875, punto 35).

54      Infatti, tenuto conto dello svolgimento complessivo e delle peculiarità del procedimento d’ingiunzione di pagamento, descritto ai punti 50‑52 della presente sentenza, sussiste un rischio non trascurabile che i consumatori interessati non propongano l’opposizione richiesta a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine, ovvero poiché possono essere dissuasi dal difendersi tenuto conto delle spese che un’azione giudiziaria implicherebbe rispetto all’importo del debito contestato, oppure poiché ignorano o non intendono la portata dei loro diritti, od ancora in ragione del contenuto succinto della domanda d’ingiunzione introdotta dai professionisti e, pertanto, dell’incompletezza delle informazioni delle quali dispongono.

55      Pertanto, sarebbe sufficiente che i professionisti avviassero un procedimento d’ingiunzione di pagamento invece di un procedimento civile ordinario per privare i consumatori del beneficio della tutela perseguita dalla direttiva 93/13, il che risulta del pari contrario alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale le caratteristiche specifiche dei procedimenti giurisdizionali che si svolgono nel contesto del diritto nazionale tra i professionisti ed i consumatori non possono costituire un elemento atto a pregiudicare la tutela giuridica di cui devono godere questi ultimi in forza delle disposizioni di tale direttiva (sentenza Pannon GSM, cit., punto 34).

56      In tali condizioni, si deve constatare che la normativa spagnola di cui trattasi nel procedimento principale non appare conforme al principio di effettività, in quanto rende impossibile o eccessivamente difficile, nei procedimenti instaurati dai professionisti e nei quali i consumatori sono convenuti, l’applicazione della tutela che la direttiva 93/13 intende conferire a questi ultimi.

57      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva 93/13 dev’essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non consente al giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, in limine litis né in qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, la natura abusiva di una clausola sugli interessi moratori inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da quest’ultimo.

 Sulla seconda questione

58      Al fine di fornire un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile al giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Michaniki, C‑213/07, Racc. pag. I‑9999, punti 50 e 51), si deve interpretare la seconda questione come volta, in sostanza, ad accertare se gli articoli 2 della direttiva 2009/22 e 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino ad una normativa di uno Stato membro, quale quella prevista dall’articolo 83 del decreto legislativo n. 1/2007, che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola.

59      Al riguardo si deve rilevare, in limine, che il procedimento principale si svolge nel contesto di un procedimento d’ingiunzione di pagamento instaurato da una delle parti contraenti e non nel contesto di un’azione inibitoria proposta da un «ente legittimato» ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2009/22.

60      Di conseguenza, dal momento che quest’ultima direttiva non è applicabile al procedimento principale, non occorre pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 2 di quest’ultima.

61      Ciò posto, al fine di rispondere alla questione sollevata concernente le conseguenze che devono essere tratte dalla dichiarazione della natura abusiva di una clausola contrattuale, occorre fare riferimento sia al tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 sia agli obiettivi e all’economia generale di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2009, AHP Manufacturing, C‑482/07, Racc. pag. I‑7295, punto 27, e dell’8 dicembre 2011, Merck Sharp & Dohme, C‑125/10, Racc. pag. I‑12987, punto 29).

62      Per quanto riguarda il tenore letterale di detto articolo 6, paragrafo 1, occorre constatare, da un lato, che il primo periodo di tale disposizione, pur riconoscendo agli Stati membri un certo margine di autonomia per quanto riguarda la definizione della disciplina giuridica applicabile alle clausole abusive, impone nondimeno espressamente di prevedere che dette clausole «non vincol[i]no il consumatore».

63      In tale contesto, la Corte ha già avuto l’occasione di interpretare tale disposizione nel senso che incombe ai giudici nazionali che accertano la natura abusiva di clausole contrattuali trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché il consumatore non sia vincolato da dette clausole (v. sentenza Asturcom Telecomunicaciones, cit., punto 58; ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovosť, C‑76/10, Racc. pag. I‑11557, punto 62, nonché sentenza Pereničová e Perenič, cit., punto 30). Infatti, come ricordato al punto 40 della presente sentenza, si tratta di una norma imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime.

64      D’altro lato, si deve rilevare che il legislatore dell’Unione ha esplicitamente previsto, nel secondo periodo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché al ventunesimo considerando di quest’ultima, che il contratto stipulato tra il professionista ed il consumatore resterà vincolante per le parti «secondo i medesimi termini», qualora esso possa sussistere «senza le clausole abusive».

65      Risulta pertanto dal tenore letterale del paragrafo 1 di detto articolo 6 che i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l’applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senz’altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile.

66      Tale interpretazione è corroborata, inoltre, dagli obiettivi e dall’economia generale della direttiva 93/13.

67      Infatti, secondo la giurisprudenza costante della Corte, tale direttiva, nel suo complesso, costituisce un provvedimento indispensabile per l’adempimento dei compiti affidati all’Unione e, in particolare, per l’innalzamento del livello e della qualità della vita all’interno di quest’ultima (v. citate sentenze Mostaza Claro, punto 37; Pannon GSM, punto 26, e Asturcom Telecomunicaciones, punto 51).

68      Pertanto, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, che si trovano in una situazione d’inferiorità rispetto ai professionisti, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

69      Orbene, in tale contesto, è giocoforza constatare che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 86‑88 delle sue conclusioni, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive inserite in simili contratti, una tale facoltà potrebbe compromettere la realizzazione dell’obiettivo di lungo termine di cui all’articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive (v., in tal senso, ordinanza Pohotovost’, cit., punto 41 e giurisprudenza ivi citata), dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l’interesse di detti professionisti.

70      Ne consegue che una facoltà siffatta, se fosse riconosciuta al giudice nazionale, non potrebbe garantire, di per sé, una tutela del consumatore efficace quanto quella risultante dalla non applicazione delle clausole abusive. Peraltro, tale facoltà non potrebbe nemmeno desumersi dall’articolo 8 della direttiva 93/13, che lascia agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere, nel settore disciplinato da tale direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il diritto dell’Unione, purché sia garantito un livello di protezione più elevato per il consumatore (v. sentenze del 3 giugno 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C‑484/08, Racc. pag. I‑4785, punti 28 e 29, nonché Pereničová e Perenič, cit., punto 34).

71      Risulta, pertanto, da tali considerazioni che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non può essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale, nel caso in cui accerti l’esistenza di una clausola abusiva inserita in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di rivedere il contenuto di detta clausola invece di escluderne semplicemente l’applicazione nei confronti di quest’ultimo.

72      A tale riguardo spetta al giudice del rinvio verificare quali siano le norme nazionali applicabili alla controversia della quale è investito e adoperarsi al meglio nei limiti della sua competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10,, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

73      Sulla scorta di quanto precede, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, quale l’articolo 83 del decreto legislativo n. 1/2007, che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola.

 Sulle questioni terza, quarta, quinta e sesta

74      Con le sue questioni terza, quarta, quinta e sesta il giudice del rinvio, in sostanza, interroga la Corte, da un lato, sulle responsabilità che gravano sui giudici nazionali, in forza del regolamento n. 1896/2006 e della direttiva 2005/29, nel caso in cui esaminino una clausola contrattuale sugli interessi moratori quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, e, dall’altro, sugli obblighi ai quali gli istituti finanziari sono assoggettati ai fini dell’applicazione del tasso d’interesse moratorio nei contratti di credito, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettere l) e m), 6, 7 e 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48.

75      Il Regno di Spagna e la Commissione europea sostengono che tali questioni sono irricevibili, dal momento che le norme del diritto dell’Unione che esse riguardano non sono applicabili al procedimento principale e che, pertanto, l’interpretazione di queste ultime non può essere utile al giudice del rinvio per risolvere tale controversia.

76      A tale riguardo occorre ricordare anzitutto che, in forza di una costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l’unico competente ad esaminare e valutare i fatti del procedimento principale nonché ad interpretare ed a applicare il diritto nazionale. Parimenti spetta esclusivamente al giudice nazionale, investito della controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della controversia, sia la necessità sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (sentenze del 12 aprile 2005, Keller, C‑145/03, Racc. pag. I‑2529, punto 33; del 18 luglio 2007, Lucchini, C‑119/05, Racc. pag. I‑6199, punto 43, nonché dell’11 settembre 2008, Eckelkamp e a., C‑11/07, Racc. pag. I‑6845, punti 27 e 32).

77      Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è quindi possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi in fatto e in diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C‑94/04 e C‑202/04, Racc. pag. I‑11421, punto 25, nonché del 1° giugno 2010, Blanco Pérez e Chao Gómez, C‑570/07 e C‑571/07, Racc. pag. I‑4629, punto 36).

78      Orbene, è giocoforza constatare che, nella fattispecie, ricorre precisamente tale ipotesi.

79      In particolare, per quanto riguarda la terza questione, si deve rilevare che l’interpretazione del regolamento n. 1896/2006 è del tutto inconferente rispetto alla decisione che il giudice del rinvio è chiamato a rendere nella controversia della quale è investito. Infatti, da un lato, si deve constatare che, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, i fatti del procedimento principale non ricadono nell’ambito di applicazione di tale regolamento, il quale, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, riguarda unicamente le controversie transfrontaliere, ma restano assoggettati esclusivamente alle disposizioni del codice di procedura civile. Dall’altro, si deve precisare che tale regolamento, come risulta espressamente dal suo decimo considerando, non sostituisce né armonizza i meccanismi di recupero dei crediti non contestati previsti dal diritto nazionale.

80      Per quanto riguarda la quarta questione, risulta manifestamente che le disposizioni degli articoli 5, paragrafo 1, lettere l) e m), 6 nonché 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48, la cui interpretazione è richiesta dal giudice del rinvio, non si applicano ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale, nei limiti in cui essa riguarda l’esecuzione asseritamente scorretta da parte del sig. Calderón Camino del contratto di mutuo stipulato il 28 maggio 2007 tra quest’ultimo e la Banesto.

81      Infatti, è sufficiente rilevare a tal proposito che, conformemente agli articoli 27, 29 e 31 della direttiva 2008/48, la medesima è entrata in vigore l’11 giugno 2008 e che gli Stati membri dovevano adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro l’11 giugno 2010, data a partire dalla quale la direttiva 87/102 veniva abrogata. Inoltre, l’articolo 30, paragrafo 1, della medesima direttiva ha espressamente previsto che essa non si applichi ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.

82      Quanto alla quinta questione, diretta ad accertare, da un lato, se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 obblighi gli istituti di credito a comunicare la scadenza anticipata del credito o del prestito per poter applicare il tasso sugli interessi moratori e, dall’altro, se il principio di divieto di ingiustificato arricchimento, sancito all’articolo 7 di questa stessa direttiva, possa essere invocato qualora detto istituto di credito chieda non soltanto il rimborso del capitale, ma altresì interessi di mora particolarmente elevati, si deve rilevare innanzitutto che, con tale questione, come risulta dal fascicolo presentato alla Corte, il giudice del rinvio ha voluto, in realtà, riferirsi ai corrispondenti articoli della direttiva 87/102, gli unici congruenti all’obiettivo di cui trattasi in detta questione.

83      Tuttavia, anche ad ammettere che tale sia la portata reale della quinta questione (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 1999, Teckal, C‑107/98, Racc. pag. I‑8121, punti 34 e 39), si deve constatare che, come rilevato altresì dall’avvocato generale ai paragrafi 99 e 100 delle sue conclusioni, nell’ordinanza di rinvio non vi sono elementi che indichino che nel procedimento principale si porrebbe un problema legato all’obbligo di informare preventivamente il consumatore di qualsiasi modifica del tasso d’interesse annuo, oppure alla restituzione di un bene al creditore che comporta un ingiustificato arricchimento di quest’ultimo.

84      Risulta pertanto manifestamente che la quinta questione ha natura ipotetica, giacché l’interpretazione di dette disposizioni della direttiva 87/102 non ha alcun legame con l’oggetto del procedimento principale.

85      Per quanto riguarda, infine, la sesta questione, diretta ad accertare se, in mancanza di trasposizione della direttiva 2005/29, l’articolo 11, paragrafo 2, di quest’ultima debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può esaminare d’ufficio il carattere sleale della pratica di includere nel testo del contratto una clausola di interessi moratori, è sufficiente constatare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 106 delle sue conclusioni, che nell’ordinanza di rinvio non si rinvengono elementi che indichino che il Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Sabadell, che ha pronunciato l’ordinanza di rigetto della domanda d’ingiunzione di pagamento, abbia considerato quale pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva summenzionata l’inserimento da parte della Banesto, nel contratto di credito da essa stipulato con il sig. Calderón Camino, di una clausola sugli interessi di mora quale quella di cui trattasi nel procedimento principale.

86      Si deve del pari constatare che, nella sua ordinanza, il giudice del rinvio sviluppa considerazioni esplicative relative a tale questione riferendosi espressamente all’«eventuale pratica sleale dell’istituto bancario».

87      Di conseguenza, risulta manifestamente che l’interpretazione della direttiva 2005/29 ha un valore puramente ipotetico rispetto all’oggetto del procedimento principale. In tale contesto la mancata trasposizione di tale direttiva risulta parimenti inconferente per la soluzione di detta controversia.

88      Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, devono essere dichiarate irricevibili le questioni terza, quarta, quinta e sesta sollevate dal giudice del rinvio.

 Sulle spese

89      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non consente al giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, in limine litis, né in qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, la natura abusiva di una clausola sugli interessi moratori inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da quest’ultimo.

2)      L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, quale l’articolo 83 del decreto legislativo reale n. 1/2007, recante approvazione del testo consolidato della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti e delle altre leggi complementari (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), del 16 novembre 2007, che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.