SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

30 maggio 2006 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare – Parte XII – Protezione e conservazione dell’ambiente marino – Disciplina di soluzione delle controversie prevista da tale Convenzione – Procedura arbitrale intentata nell’ambito di tale disciplina dall’Irlanda contro il Regno Unito – Controversia relativa allo stabilimento Mox di Sellafield (Regno Unito) – Mare d’Irlanda – Artt. 292 CE e 193 EA – Impegno di non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del Trattato a una modalità di soluzione diversa da quelle ivi previste – Accordo misto – Competenza della Comunità – Artt. 10 CE e 192 EA – Dovere di cooperazione»

Nel procedimento C-459/03,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi degli artt. 226 CE e 141 EA, presentato il 30 ottobre 2003,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P.J. Kuijper e M.B. Martenczuk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalle sig.re C. Jackson e C. Gibbs, in qualità di agenti, assistite dal sig. R. Plender, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

contro

Irlanda, rappresentata dai sigg. R. Brady e D. O’Hagan, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. P. Sreenan ed E. Fitzsimons, SC, dal sig. P. Sands, QC, e dalla sig.ra N. Hyland, BL, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da:

Regno di Svezia, rappresentato dalla sig.ra K. Wistrand, in qualità di agente,

interveniente,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore) e J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič, J. Klučka, U. Lõhmus ed E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’8 novembre 2005,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 gennaio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica d’Irlanda, intentando un procedimento di risoluzione delle controversie contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (in prosieguo: la «Convenzione») relativamente allo stabilimento MOX ubicato a Sellafield (Regno Unito), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10 CE, 292 CE, 192 EA e 193 EA.

 Contesto normativo

2        La Convenzione, sottoscritta a Montego Bay (Giamaica) il 10 dicembre 1982, è entrata in vigore il 16 novembre 1994.

3        La Convenzione è stata approvata a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 23 marzo 1998, 98/392/CE (GU L 179, pag. 1), ed è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

4        Il 21 giugno 1996, al momento della ratificazione della Convenzione da parte dell’Irlanda, tale Stato membro ha reso la seguente dichiarazione:

«L’Irlanda ricorda di aver trasferito alla Comunità, in quanto membro della Comunità europea, le sue competenze relative a determinate questioni disciplinate dalla Convenzione. A tempo debito sarà effettuata una dichiarazione dettagliata sulla natura e la portata delle competenze trasferite alla Comunità europea in conformità dell’allegato IX della Convenzione».

5        Il primo ‘visto’ della decisione 98/392 recita quanto segue:

«visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43, 113 e 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, secondo comma».

6        I punti 3, 5 e 6 della motivazione della detta decisione enunciano:

«considerando che sono riunite le condizioni che permettono il deposito da parte della Comunità dello strumento di conferma formale previsto dall’articolo 3 dell’allegato IX della convenzione e al quale l’articolo 4, paragrafo 4 dell’accordo fa riferimento;

(...)

considerando che è opportuno approvare la convenzione (...) per permettere alla Comunità di diventare parte contraente, nei limiti della sua competenza;

considerando che la Comunità deve accompagnare il deposito dello strumento di conferma formale con il deposito di una dichiarazione che specifichi le materie disciplinate dalla convenzione e (...) per le quali le competenze le sono state trasferite dagli Stati membri (...)».

7        L’art. 1 della decisione 98/392 così dispone:

«1.      La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l’accordo relativo all’attuazione della parte XI della convenzione sono approvati a nome della Comunità europea.

2.      I testi della convenzione [e] dell’accordo figurano nell’allegato I.

3.      Lo strumento di conferma formale della Comunità, che figura nell’allegato II, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Esso include una dichiarazione in conformità dell’articolo 310 della convenzione e una dichiarazione sulla competenza».

8        Ai sensi della dichiarazione sulla competenza di cui all’art. 1, n. 3, della detta decisione (in prosieguo: la «dichiarazione sulla competenza della Comunità»):

«Dichiarazione sulle competenze della Comunità europea per quanto riguarda le materie che rientrano nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e l’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione

(Dichiarazione in virtù dell’articolo 5, paragrafo 1 dell’allegato IX della convenzione e dell’articolo 4, paragrafo 4 dell’accordo)

L’articolo 5, paragrafo 1 dell’allegato IX della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare stabilisce che lo strumento di conferma ufficiale di un’organizzazione internazionale deve contenere una dichiarazione che specifichi le materie relative alla convenzione per le quali le competenze sono state trasferite dagli Stati membri parti contraenti della convenzione (...)

(...)

Le Comunità europee sono state istituite con i Trattati di Parigi (CECA) e di Roma (CEE e Euratom), firmati rispettivamente il 18 aprile 1951 ed il 25 marzo 1957. [Tali Trattati] sono entrati in vigore il 25 luglio 1952 ed il 1° gennaio 1958 e sono stati modificati dal Trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 (...).

(...)

In conformità delle disposizioni menzionate nei paragrafi precedenti, la presente dichiarazione precisa le competenze trasferite dagli Stati membri alla Comunità in virtù dei trattati per quanto riguarda le materie oggetto della convenzione (...).

(...)

La Comunità dispone in alcuni settori di una competenza esclusiva mentre in altri essa condivide la responsabilità con gli Stati membri.

1.      Settori di competenza esclusiva della Comunità

–        Per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse della pesca marittima, la Comunità sottolinea il fatto che gli Stati membri le hanno trasferito le competenze in materia. Di conseguenza, in questo settore, essa stabilisce le norme e le regolamentazioni pertinenti (applicate dagli Stati membri) e sottoscrive, nei limiti delle sue competenze, impegni esterni con paesi terzi o con le organizzazioni internazionali competenti. (...)

–        In virtù della sua politica commerciale e doganale la Comunità è competente per quanto riguarda le disposizioni delle parti X e XI della convenzione nonché dell’accordo del 28 luglio 1994 relative agli scambi internazionali.

2.      Settori di competenza congiunta della Comunità e degli Stati membri

–        Per quanto riguarda la pesca, un certo numero di settori che non rientrano direttamente nella conservazione e nella gestione delle risorse alieutiche sono di competenza comunitaria e nazionale, come ad esempio la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la cooperazione allo sviluppo.

–        Per quanto riguarda le disposizioni relative al trasporto marittimo, alla sicurezza del traffico marittimo e alla prevenzione dell’inquinamento marino che rientrano tra l’altro nelle parti II, III, V, VII e XII della convenzione, la Comunità dispone di una competenza esclusiva soltanto nella misura in cui le disposizioni della convenzione o gli strumenti giuridici adottati per applicarla concernono norme comunitarie esistenti. Nel caso in cui esistano norme comunitarie ma queste non siano interessate in maniera diretta, segnatamente nel caso di norme comunitarie minime, la competenza è condivisa tra la Comunità e gli Stati membri. Negli altri casi, la competenza appartiene a questi ultimi.

L’appendice riporta un elenco degli atti comunitari pertinenti. L’entità delle competenze comunitarie derivante dai testi citati deve essere valutata rispetto alle disposizioni precise del contenuto e, in particolare, alla misura in cui queste disposizioni stabiliscono norme comuni.

(...)

 Appendice

Atti comunitari relativi a materie oggetto della convenzione e dell’accordo

–      Settore della sicurezza marittima e della prevenzione dell’inquinamento marino

(...)

Direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19).

(...)

–      Settore della protezione e della conservazione dell’ambiente marino (parte XII della convenzione)

(...)

Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

(...)

–      Convenzioni sottoscritte dalla Comunità

Convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino di origine tellurica, Parigi, 4 giugno 1974 (decisione 75/437/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1975, pubblicata nella GU L 194 del 25.7.1975, pag. 5).

Protocollo che modifica la convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino di origine tellurica, Parigi, 26 marzo 1986 (decisione 87/57/CEE del Consiglio, del 28 dicembre 1986, pubblicata nella GU L 24 del 27.1.1987, pag. 47).

(...)».

9        La parte IX della Convenzione, intitolata «Mari chiusi o semichiusi», è formata dagli artt. 122 e 123, il cui testo è il seguente:

 «Articolo 122

Definizione

Ai fini della presente convenzione si intende per “mare chiuso o semichiuso” un golfo, un bacino o un mare circondato da due o più Stati e comunicante con un altro mare o con un oceano per mezzo di un passaggio stretto, o costituito, interamente o principalmente, dai mari territoriali e dalle zone economiche esclusive di due o più Stati costieri.

 Articolo 123

Cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi

Gli Stati costieri di un mare chiuso o semichiuso dovrebbero cooperare fra loro nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente convenzione. A tal fine essi si impegnano, direttamente o per mezzo di una organizzazione regionale appropriata, a:

(...)

b)      coordinare l’esercizio dei loro diritti e l’adempimento dei loro obblighi relativi alla protezione ed alla preservazione dell’ambiente marino;

(...)».

10      La parte XII della Convenzione, intitolata «Protezione e preservazione dell’ambiente marino», comprende una sezione 1, intitolata «Disposizioni generali». Tale sezione contiene gli artt. 192‑194, ai sensi dei quali:

 «Articolo 192

Obbligo generale

Gli Stati hanno l’obbligo di proteggere e preservare l’ambiente marino.

 Articolo 193

Diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse naturali

Gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse naturali secondo le proprie politiche in ambito ambientale e nel rispetto del proprio obbligo di proteggere e preservare l’ambiente marino.

 Articolo 194

Misure atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino

1.      Gli Stati adottano, singolarmente o congiuntamente secondo i casi, tutte le misure conformi alla presente convenzione atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino, quale che ne sia la fonte, usando a tal fine gli strumenti più idonei in loro possesso secondo le loro capacità, e si adoperano per armonizzare le rispettive politiche in questo ambito.

2.      Gli Stati adottano tutte le necessarie misure affinché le attività condotte sotto la loro giurisdizione e sotto il loro controllo siano condotte in modo tale da non provocare danno da inquinamento ad altri Stati e al loro ambiente, e l’inquinamento eventualmente causato da incidenti o da attività svolte sotto la loro giurisdizione e controllo non si propaghi al di là delle zone dove essi esercitano diritti sovrani conformemente alla presente convenzione.

3.      Le misure adottate conformemente alla presente parte debbono prevedere tutte le possibili fonti di inquinamento dell’ambiente marino. In particolare debbono includere, tra l’altro, provvedimenti atti a limitare al massimo:

a)      il versamento di sostanze tossiche, dannose o nocive e in particolare quelle non degradabili provenienti da fonti terrestri o dall’atmosfera, o da immissione;

b)      l’inquinamento da parte di navi, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti, e a fronteggiare le emergenze, garantendo la sicurezza delle operazioni in mare, prevenendo scarichi intenzionali o accidentali, e regolamentando la progettazione, la costruzione, l’armamento, le operazioni e la condotta delle navi;

c)      l’inquinamento prodotto da installazioni e macchinari utilizzati per l’esplorazione o lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti e a fronteggiare le emergenze, garantendo la sicurezza delle operazioni in mare, e regolamentando la progettazione, la costruzione, l’armamento, le operazioni e la conduzione di tali installazioni e macchinari;

d)      l’inquinamento prodotto da altre installazioni o apparecchiature che operano nell’ambiente marino, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti e a fronteggiare le emergenze garantendo la sicurezza delle operazioni in mare e regolamentando la progettazione, la costruzione, l’armamento, le operazioni e la condotta di tali installazioni o apparecchiature.

4.      Nell’adottare misure atte a prevenire, ridurre o tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino, gli Stati si astengono da ogni interferenza ingiustificata nelle attività condotte dagli altri Stati nell’esercizio dei loro diritti e nell’assolvimento dei loro obblighi conformemente alla presente convenzione.

5.      Le misure adottate conformemente alla presente parte includono quelle necessarie a proteggere e preservare ecosistemi rari o delicati, come pure l’habitat di specie in diminuzione, in pericolo o in via di estinzione e altre forme di vita marina».

11      Gli artt. 204-206, che figurano nella sezione 4, intitolata «Monitoraggio e accertamenti ambientali», della Convenzione, prevedono quanto segue:

 «Articolo 204

Monitoraggio dei rischi o degli effetti dell’inquinamento

1.      Gli Stati si impegnano, per quanto è possibile e nel rispetto dei diritti degli altri Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, a osservare, misurare, valutare e analizzare, mediante metodi scientifici riconosciuti, i rischi o gli effetti dell’inquinamento dell’ambiente marino.

2.      In particolare, gli Stati vegliano sugli effetti di qualunque attività da essi autorizzata o intrapresa, al fine di valutare se tali attività rischiano di inquinare l’ambiente marino.

 Articolo 205

Pubblicazione di rapporti

Gli Stati pubblicano rapporti dei risultati ottenuti, conformemente all’articolo 204, oppure li inviano periodicamente alle competenti organizzazioni internazionali, che li dovrebbero rendere disponibili a tutti gli Stati.

 Articolo 206

Accertamento degli effetti potenziali delle attività

Quando gli Stati hanno motivi fondati per temere che attività programmate nell’ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo possano provocare inquinamento grave o cambiamenti significativi e nocivi nell’ambiente marino, essi debbono valutare, per quanto possibile, gli effetti potenziali di tali attività sull’ambiente marino, e comunicare i rapporti dei risultati di tali accertamenti, come indicato all’articolo 205».

12      La sezione 5 della parte XII della Convenzione, intitolata «Norme internazionali e legislazione nazionale per la prevenzione, riduzione e controllo dell’inquinamento dell’ambiente marino», comprende in particolare gli artt. 207 e 211, il cui testo è il seguente:

 «Articolo 207

Inquinamento da fonti terrestri

1.      Gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino d’origine terrestre, ivi inclusi fiumi, estuari, condutture e installazioni di scarico, tenendo conto delle regole, delle norme, delle procedure e delle pratiche raccomandate, concordate in ambito internazionale.

2.      Gli Stati adottano ogni altra misura necessaria a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento.

3.      Gli Stati si impegnano ad armonizzare le rispettive politiche a tale riguardo, nell’ambito regionale pertinente.

4.      Gli Stati si impegnano, soprattutto agendo attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, a concordare, a livello mondiale e regionale, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino scaturito da fonti terrestri, tenendo in debito conto le peculiari caratteristiche regionali, le potenzialità economiche dei paesi in via di sviluppo e le loro esigenze di sviluppo economico. Tali regole, norme, procedure e pratiche raccomandate saranno oggetto di periodica revisione, secondo necessità.

5.      Le leggi, regolamenti, misure, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate, di cui ai paragrafi 1, 2 e 4, includono quelle atte a contenere al minimo, per quanto è possibile, l’immissione nell’ambiente marino di sostanze tossiche, dannose o nocive, e in particolare di quelle non degradabili».

(...)

 Articolo 211

Inquinamento provocato da navi

1.      Gli Stati, agendo tramite le competenti organizzazioni internazionali o una conferenza diplomatica generale, stabiliscono regole e norme internazionali atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino causato da navi, e favoriscono l’adozione, attraverso gli stessi canali e ogni qualvolta sia opportuno, di sistemi di canalizzazione del traffico intesi a ridurre al minimo il rischio di incidenti che possano provocare l’inquinamento dell’ambiente marino, incluse le coste, e danni conseguenti agli interessi connessi degli Stati costieri. Tali regole e norme sono ugualmente riesaminate nel tempo, secondo necessità.

2.      Gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino causato da navi che battono la loro bandiera o da essi immatricolate. Tali leggi e regolamenti debbono avere efficacia non inferiore rispetto alle regole e norme internazionali generalmente accettate, emanate attraverso la competente organizzazione internazionale o conferenza diplomatica generale.

(...)».

13      L’art. 213, che figura nella sezione 6, intitolata «Applicazione», della parte XII della Convenzione, così dispone:

«Applicazione della normativa relativa all’inquinamento di origine terrestre

Gli Stati assicurano l’applicazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente all’articolo 207, e adottano leggi, regolamenti e altre misure necessarie al fine di dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino di origine terrestre».

14      La parte XV della Convenzione, intitolata «Soluzione delle controversie», comprende una sezione 1, intitolata «Disposizioni generali». L’art. 282, che figura in tale sezione, così dispone:

«Obblighi risultanti da accordi generali, regionali o bilaterali

Se gli Stati contraenti, che sono parti in una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, hanno concordato, nell’ambito di un accordo generale, regionale o bilaterale o in altro modo, che tale controversia deve essere sottoposta, su istanza di una delle parti della controversia, ad una procedura sfociante in una decisione obbligatoria, tale procedura si applica in luogo delle procedure previste nella presente parte, salvo che le parti della controversia non convengano altrimenti».

15      Gli artt. 286‑288, che figurano nella sezione 2, intitolata «Procedure obbligatorie sfocianti in decisioni vincolanti», della parte XV della Convenzione, prevedono quanto segue:

 «Articolo 286

Applicazione delle procedure di cui alla presente sezione

Salvo quanto previsto alla sezione 3, qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, quando non è stata raggiunta una soluzione ricorrendo alla sezione 1, è sottoposta, su istanza di ciascuna delle parti della controversia, alla corte o al tribunale competenti ai sensi della presente sezione.

 Articolo 287

Scelta della procedura

1.      Al momento della firma, della ratifica o dell’adesione alla presente convenzione o in un qualunque altro momento successivo, uno Stato è libero di scegliere, mediante una dichiarazione scritta, uno o più dei seguenti mezzi per la soluzione delle controversie relative all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione:

a)      il Tribunale internazionale per il diritto del mare costituito conformemente all’allegato VI;

b)      la Corte internazionale di giustizia;

c)      un tribunale arbitrale costituito conformemente all’allegato VII;

d)      un tribunale arbitrale speciale costituito conformemente all’allegato VIII, per una o più delle categorie di controversie ivi specificate.

(...)

 Articolo 288


 Competenza

1.      Un tribunale di cui all’articolo 287 è competente a conoscere di qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, che gli sia sottoposta conformemente alla presente parte.

2.      Un tribunale di cui all’articolo 287 è competente a conoscere di una qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione di un accordo internazionale in connessione con i fini della presente convenzione e che gli sia sottoposta ai sensi dell’accordo.

(...)».

16      In virtù dell’art. 290, che figura sempre nella sezione 2 della parte XV della Convenzione, se una controversia è stata debitamente sottoposta ad un tribunale, questo può prescrivere misure cautelari.

17      L’art. 293, sempre ricompreso nella detta sezione della parte XV della Convenzione, recita quanto segue:

 «Diritto applicabile

1.      Un tribunale competente ai sensi della presente sezione applica le disposizioni della presente convenzione e le altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la presente convenzione.

(...)».

18      Ai sensi dell’art. 296, che figura nella medesima sezione della parte XV della Convenzione:

«Carattere definitivo e obbligatorietà delle decisioni

1.      Qualsiasi decisione resa da un tribunale competente ai sensi della presente sezione è definitiva e deve essere rispettata da tutte le parti della controversia.

2.      Ciascuna di queste decisioni ha forza obbligatoria solo per le parti e rispetto a quella specifica controversia».

19      L’allegato IX della Convenzione, intitolata «Partecipazione delle organizzazioni internazionali», comprende in particolare le disposizioni seguenti:

 «Articolo 1

Uso dei termini

Ai fini dell’articolo 305 e del presente allegato, si intende per “organizzazione internazionale” una organizzazione intergovernativa costituita da Stati alla quale gli Stati che ne sono membri hanno trasferito competenza sulle materie di cui tratta la presente convenzione, inclusa la competenza a concludere dei Trattati su tali materie.

 Articolo 2

Firma

Le organizzazioni internazionali possono firmare la presente convenzione se la maggioranza dei loro Stati membri ne sono firmatari. Al momento della firma, l’organizzazione internazionale effettua una dichiarazione nella quale specifica i settori retti dalla presente convenzione rispetto ai quali la competenza è stata trasferita a tale organizzazione dai suoi Stati membri che sono firmatari della presente convenzione, e la natura e l’estensione di tale competenza.

 Articolo 3

Conferma formale ed adesione

1.      Una organizzazione internazionale può depositare il suo strumento di conferma formale o di adesione se la maggioranza dei suoi Stati membri deposita o ha depositato il suo strumento di ratifica o di accessione.

2.      Gli strumenti depositati dalla organizzazione internazionale devono contenere gli impegni e le dichiarazioni richieste dagli articoli 4 e 5 del presente allegato.

 Articolo 4

Estensione della partecipazione, diritti ed obblighi

1.      Lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale deve contenere l’impegno di accettare i diritti e gli obblighi degli Stati previsti dalla presente convenzione con riferimento ai settori rispetto ai quali è stata trasferita la competenza dagli Stati membri che sono parti della presente convenzione.

2.      Le organizzazioni internazionali sono contraenti della presente convenzione nei limiti della competenza definita nelle dichiarazioni, comunicazioni di informazioni o notifiche di cui all’articolo 5 del presente allegato.

3.      Per quanto riguarda i settori nei quali la competenza è stata loro trasferita dagli Stati membri, tali organizzazioni internazionali esercitano i diritti ed adempiono agli obblighi di cui, in base alla presente convenzione, sarebbero titolari i loro Stati membri che sono parti della convenzione. Gli Stati membri di una organizzazione internazionale non esercitano le competenze che hanno trasferito a quest’ultima.

4.      La partecipazione di una organizzazione internazionale non conferisce in alcun caso una rappresentanza superiore a quella cui avrebbero altrimenti diritto gli Stati membri che sono contraenti della convenzione; questa disposizione si applica in particolare ai diritti in materia di adozione di decisioni.

5.      La partecipazione di una organizzazione internazionale non conferisce in alcun caso alcun diritto, in base alla presente convenzione, agli Stati membri dell’organizzazione che non sono Stati contraenti della presente convenzione.

6.      Nel caso di conflitto tra gli obblighi di una organizzazione internazionale derivanti dalla presente convenzione ed i suoi obblighi derivanti dall’accordo istitutivo o da altri atti connessi, prevalgono gli obblighi di cui alla presente convenzione.

 Articolo 5

Dichiarazioni, notifiche e comunicazioni

1.      Lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale deve contenere una dichiarazione nella quale si specificano i settori regolati dalla presente convenzione rispetto ai quali la competenza è stata trasferita alla organizzazione dai suoi Stati membri che sono contraenti della presente convenzione.

2.      Al momento della ratifica o dell’adesione alla presente convenzione o nel momento in cui l’organizzazione deposita il suo strumento di conferma formale o di adesione, valendo tra le due la data successiva, gli Stati membri di una organizzazione internazionale effettuano una dichiarazione nella quale specificano i settori disciplinati dalla presente convenzione rispetto ai quali hanno trasferito competenza alla organizzazione.

3.      Si presume che gli Stati contraenti che sono Stati membri di una organizzazione internazionale, che è contraente della presente convenzione, siano competenti su tutte quelle materie disciplinate dalla presente convenzione rispetto alle quali non è stato espressamente dichiarato, notificato o comunicato, da tali Stati, il trasferimento della competenza alla organizzazione in base al presente articolo.

4.      L’organizzazione internazionale ed i suoi Stati membri che sono Stati contraenti notificano prontamente al depositario della presente convenzione ogni modifica relativa alla ripartizione delle competenze, inclusi nuovi trasferimenti di competenza, specificati nella dichiarazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.      Ogni Stato contraente può richiedere ad una organizzazione internazionale ed ai suoi Stati membri che siano Stati contraenti di fornire informazioni su chi, tra l’organizzazione e gli Stati membri, abbia la competenza su di una specifica questione che sia sorta. La organizzazione e gli Stati membri coinvolti devono fornire queste informazioni entro un termine ragionevole. L’organizzazione internazionale e gli Stati membri possono anche, di propria iniziativa, fornire queste informazioni.

6.      Le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni di informazioni di cui al presente articolo devono specificare la natura e l’estensione della competenza trasferita.

(...)».

 Fatti all’origine della controversia

 La controversia tra l’Irlanda e il Regno Unito relativa allo stabilimento MOX

20      La società British Nuclear Fuel plc (in prosieguo: la «BNFL») gestisce diversi stabilimenti nel sito di Sellafield, sulla costa del Mare d’Irlanda. In tale sito si trovano in particolare gli stabilimenti MOX e THORP.

21      L’attività dello stabilimento consiste nel riciclaggio del plutonio proveniente da combustibili nucleari irradiati effettuato tramite miscelazione del biossido di plutonio con biossido di uranio impoverito. Ne risulta un nuovo combustibile denominato MOX, abbreviazione impiegata per designare il combustibile di ossidi misti («mixed oxide fuel»), che viene utilizzato come fonte energetica in centrali nucleari.

22      Una parte dei materiali utilizzati nello stabilimento MOX proviene dallo stabilimento THORP, abbreviazione che designa tale stabilimento di ritrattamento di biossido termico («thermal oxide reprocessing plant»), in cui combustibili nucleari irradiati provenienti da reattori nucleari situati sia nel Regno Unito che in altri paesi sono trattati al fine di estrarne il biossido di plutonio e il biossido di uranio.

23      La costruzione dello stabilimento MOX è stata autorizzata dalle autorità britanniche a seguito di una domanda presentata dalla BNFL, sulla base di una relazione ambientale pubblicata da tale società nel 1993 (in prosieguo: la «relazione ambientale del 1993»).

24      Nel 1996 la BNFL ha presentato all’agenzia britannica per l’ambiente una domanda volta all’ottenimento dell’autorizzazione alla gestione di tale stabilimento.

25      L’11 febbraio 1997, basandosi sulle informazioni fornite dal governo del Regno Unito, la Commissione ha emesso un parere concernente il progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi provenienti dallo stabilimento MOX in conformità dell’art. 37 EA (GU C 68, pag. 4). Ai sensi di tale parere, «la realizzazione del progetto per lo smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto [MOX] di Sellafield, sia in condizioni di funzionamento normale sia nel caso di incidente dell’entità considerata nei dati generali, non rischia di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro».

26      Peraltro, per soddisfare i requisiti prescritti dalla direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/836/Euratom, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 246, pag. 1), una società di consulenze privata ha redatto una relazione di valutazione sulla giustificazione economica dello stabilimento MOX (in prosieguo: la «relazione PA»), una versione della quale è stata resa pubblica nel 1997.

27      Inoltre, tra i mesi di aprile 1997 e di agosto 2001, le autorità del Regno Unito hanno organizzato cinque indagini pubbliche sulle giustificazioni economiche dello stabilimento MOX. Il 3 ottobre 2001 tali autorità hanno deciso che tale stabilimento era economicamente giustificato, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1), direttiva che ha abrogato la direttiva 80/836 dal 13 maggio 2000.

28      Tra il 1994 e il 2001 l’Irlanda ha ripetutamente interpellato le autorità del Regno Unito in merito allo stabilimento MOX, mettendo più in particolare in discussione la fondatezza tanto della relazione ambientale del 1993 quanto della decisione relativa alla giustificazione economica di quello stabilimento. L’Irlanda ha inoltre contestato la base su cui sono state organizzate le indagini pubbliche e ha chiesto informazioni complementari a quelle contenute nella versione pubblica della relazione PA.

29      In un comunicato stampa del 4 ottobre 2001, il ministro irlandese responsabile della sicurezza nucleare ha dichiarato che l’Irlanda intendeva presentare una denuncia sul fondamento della Convenzione, stante l’assenza di un’adeguata valutazione dell’impatto ambientale dello stabilimento MOX.

 I procedimenti di risoluzione della controversia relativa allo stabilimento MOX intentati dall’Irlanda

30      Il 15 giugno 2001 l’Irlanda ha inoltrato al Regno Unito una domanda di istituzione di un tribunale arbitrale e un ricorso ai sensi dell’art. 32 della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale, sottoscritta a Parigi il 22 settembre 1992, Convenzione approvata a nome della Comunità con decisione del Consiglio 7 ottobre 1997, 98/249/CE (GU 1998, L 104, pag. 1). Tale Convenzione sostituisce in particolare gli accordi di Parigi in materia di prevenzione dell’inquinamento marino di origine tellurica di cui la Comunità era già parte e che, a tale titolo, sono stati menzionati nell’appendice della dichiarazione sulla competenza della Comunità.

31      Nel ricorso l’Irlanda sosteneva che il Regno Unito, rifiutando di fornirle una copia completa della relazione PA, era venuto meno agli obblighi previsti dall’art. 9 della detta Convenzione.

32      Il 2 luglio 2003 il tribunale arbitrale istituito in virtù della detta Convenzione ha respinto la domanda dell’Irlanda.

33      Non è sull’avvio di tale procedimento, tuttavia, che verte il presente ricorso per inadempimento.

34      Il 25 ottobre 2001 l’Irlanda ha reso noto al Regno Unito che avrebbe intentato, ai sensi dell’art. 287 della Convenzione, un procedimento dinanzi al Tribunale arbitrale previsto all’allegato VII della stessa (in prosieguo: il «Tribunale arbitrale») al fine della risoluzione della «controversia relativa allo stabilimento MOX, alle spedizioni internazionali di sostanze radioattive e alla protezione dell’ambiente marino del Mare d’Irlanda».

35      L’atto introduttivo era diretto ad ottenere che il detto Tribunale dichiarasse:

«1)      che il Regno Unito era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù degli artt. 192 e 193 e/o dell’art. 194 e/o dell’art. 207 e/o degli artt. 211 e 213 della Convenzione per quanto riguarda l’autorizzazione dello stabilimento MOX, in particolare non prendendo le misure necessarie per prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento del Mare d’Irlanda derivante 1) dagli scarichi intenzionali di materie e/o di rifiuti radioattivi provenienti dallo stabilimento MOX, e/o 2) da emissioni accidentali di materie e/o rifiuti radioattivi provenienti dallo stabilimento MOX e/o da spedizioni internazionali connesse all’attività dello stabilimento MOX, e/o 3) dalle emissioni di materie e/o di rifiuti radioattivi provenienti dallo stabilimento MOX e/o da spedizioni internazionali connesse all’attività dello stabilimento MOX, risultanti da atti terroristici;

2)      che il Regno Unito era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù degli artt. 192 e 193 e/o dell’art. 194 e/o dell’art. 207 e/o degli artt. 211 e 213 della Convenzione per quanto riguarda l’autorizzazione dello stabilimento MOX 1) non valutando in maniera adeguata o non valutando affatto il rischio che poteva derivare da un attacco terroristico contro lo stabilimento MOX e le spedizioni internazionali di materie radioattive connesse all’attività di tale stabilimento, e/o 2) non preparando adeguatamente o non preparando affatto una strategia complessiva o un piano complessivo per prevenire un attacco terroristico contro lo stabilimento MOX o contro le spedizioni internazionali di rifiuti radioattivi connesse all’attività dello stabilimento oltre che per affrontare e reagire a un simile attacco;

3)      che il Regno Unito era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù degli artt. 123 e 197 della Convenzione per quanto riguarda l’autorizzazione dello stabilimento MOX ed era venuto meno all’obbligo di cooperare con l’Irlanda per proteggere l’ambiente marino del Mare d’Irlanda, in particolare rifiutando di condividere determinate informazioni e/o rifiutando di procedere ad una valutazione ambientale adeguata degli effetti sull’ambiente marino dello stabilimento MOX e delle attività connesse a tale stabilimento e/o concedendo un’autorizzazione per lo stabilimento MOX in pendenza di un procedimento relativo alla risoluzione di una controversia sull’accesso all’informazione;

4)      che il Regno Unito era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell’art. 206 della Convenzione per quanto riguarda l’autorizzazione concessa allo stabilimento MOX, in particolare

a)      non procedendo, [nella relazione ambientale del 1993], ad una valutazione adeguata e completa dei potenziali effetti dello stabilimento MOX sull’ambiente marino del Mare d’Irlanda, e/o

b)      non procedendo, in seguito alla pubblicazione della [relazione ambientale del 1993], alla valutazione dei potenziali effetti dello stabilimento MOX sull’ambiente marino alla luce degli sviluppi materiali e giuridici intervenuti dal 1993, soprattutto dal 1998, e/o

c)      non procedendo alla valutazione dei potenziali effetti sull’ambiente marino del Mare d’Irlanda delle spedizioni internazionali di materie radioattive da e per lo stabilimento MOX, e/o

d)      non procedendo alla valutazione del rischio rappresentato dai potenziali effetti sull’ambiente marino del Mare d’Irlanda di uno o più attacchi terroristici contro lo stabilimento MOX e/o le spedizioni internazionali di materie radioattive da e per lo stabilimento MOX;

5)      che il Regno Unito non dovrà autorizzare o impedirà a) la gestione dello stabilimento MOX, e/o b) le spedizioni internazionali di materie radioattive da e per il Regno Unito connesse all’attività dello stabilimento MOX o a qualsiasi attività preparatoria o altra correlata allo stabilimento MOX finché 1) non si sia proceduto ad un’adeguata valutazione degli effetti sull’ambiente dello stabilimento MOX e delle spedizioni internazionali di materie radioattive connesse all’attività dello stabilimento, 2) non si sia dimostrato che lo stabilimento MOX e le spedizioni internazionali di materie radioattive ad esso connesse non comporteranno, direttamente o indirettamente, lo scarico intenzionale nell’ambiente marino del Mare d’Irlanda di materie radioattive, compresi i rifiuti radioattivi, e 3) non sia approvato e adottato congiuntamente con l’Irlanda un documento o piano strategico che permetta di prevenire un attacco terroristico contro lo stabilimento MOX e contro le spedizioni internazionali di rifiuti radioattivi connesse all’attività di tale stabilimento;

6)      che le spese processuali dell’Irlanda siano addossate al Regno Unito».

36      Quanto al diritto che il Tribunale arbitrale avrebbe dovuto applicare, l’atto introduttivo enuncia in particolare che tale organo giurisdizionale «sarebbe stato invitato a tener conto, ove necessario, delle disposizioni di altri strumenti internazionali, comprese le convenzioni internazionali e la normativa comunitaria (...)».

37      Peraltro, riferendosi all’art. 293 della Convenzione, la detta domanda precisa che «l’Irlanda considera che le disposizioni della Convenzione devono essere interpretate in relazione ad altre norme internazionali vincolanti per l’Irlanda e il Regno Unito, come la Convenzione [per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale] (...), la direttiva 85/337/CEE e le direttive 80/836/Euratom e 96/29/Euratom».

38      Il 9 novembre 2001 l’Irlanda ha presentato altresì una domanda di misure cautelari all’International Tribunal for the Law of the Sea (Tribunale internazionale per il diritto del mare), ai sensi dell’art. 290, n. 5, della Convenzione, volta in particolare ad ottenere che il Regno Unito sospendesse immediatamente l’autorizzazione rilasciata allo stabilimento MOX.

39      Con ordinanza 3 dicembre 2001 (procedimento 10, «MOX Plant Case», Irlanda/Regno Unito), l’International Tribunal for the Law of the Sea ha disposto una serie di misure cautelari diverse da quelle richieste dall’Irlanda nei seguenti termini:

«L’Irlanda e il Regno Unito devono cooperare e, a tal fine, procedere senza indugio a consultazioni al fine di:

a)      scambiarsi informazioni integrative sulle possibili conseguenze, per il Mare d’Irlanda, dell’attivazione dello stabilimento MOX;

b)      controllare i rischi o gli effetti che potrebbero derivare o risultare, per il Mare d’Irlanda, dalle operazioni dello stabilimento MOX;

c)      adottare, ove necessario, misure volte ad evitare l’inquinamento dell’ambiente marino che possa risultare dalle operazioni dello stabilimento MOX».

40      Nella stessa ordinanza il detto Tribunale si è dichiarato prima facie competente e ha respinto l’eccezione di incompetenza sollevata dal Regno Unito sul fondamento dell’art. 282 della Convenzione, laddove tale Stato sosteneva che taluni aspetti dei motivi sviluppati dall’Irlanda rientravano nell’ambito del diritto comunitario, cosicché la Corte era esclusivamente competente a conoscere della controversia.

41      La detta eccezione di incompetenza è stata nuovamente sollevata dal Regno Unito nell’ambito della fase scritta dinanzi al Tribunale arbitrale ed è stata dibattuta nel corso delle udienze dinanzi al detto organo giurisdizionale.

42      Con ordinanza 24 giugno 2003, notificata alla Commissione il 27 giugno seguente, il Tribunale arbitrale ha deciso di sospendere il procedimento fino al 1° dicembre 2003 e ha chiesto di essere maggiormente informato, entro tale data, sulle implicazioni del diritto comunitario nella controversia ad esso sottoposta.

43      Nella detta ordinanza, tale Tribunale ha affermato che si erano presentate difficoltà strettamente connesse al diritto comunitario a proposito di questioni importanti come la capacità di agire dell’Irlanda e del Regno Unito, la ripartizione delle competenze tra la Comunità e i suoi Stati membri per quanto riguarda la Convenzione, la misura entro cui il detto giudice poteva pronunciarsi sulla base delle disposizioni invocate dalle parti e la competenza giurisdizionale esclusiva della Corte.

44      A questo proposito, il Tribunale arbitrale ha ritenuto che esistesse una reale possibilità che la Corte dovesse conoscere della controversia e decidesse che essa rientrava nell’ambito del diritto comunitario, escludendo in tal modo la competenza giurisdizionale del detto tribunale in virtù dell’art. 282 della Convenzione.

45      Il Tribunale arbitrale ha inoltre rilevato che le questioni sollevate a proposito della sua competenza riguardano essenzialmente il funzionamento interno di un ordinamento giuridico distinto, vale a dire l’ordinamento giuridico comunitario, e debbono essere risolte nell’ambito istituzionale della Comunità, in particolare dalla Corte.

46      In tale contesto, il detto Tribunale ha considerato che non sarebbe stato opportuno proseguire il procedimento in mancanza di risposte alle questioni che rientrano nell’ambito del diritto comunitario, stante il rischio di decisioni contraddittorie e alla luce di considerazioni relative al rispetto reciproco e alla cortesia tra istituzioni giudiziarie. Il Tribunale arbitrale ha quindi invitato le parti ad adottare, separatamente o congiuntamente, le misure appropriate per dirimere rapidamente le dette questioni nell’ambito istituzionale delle Comunità europee.

47      Nella stessa ordinanza il Tribunale arbitrale ha confermato le misure cautelari precedentemente disposte dall’International Tribunal for the Law of the Sea, rigettando la domanda di misure cautelari supplementari presentata dall’Irlanda.

48      In seguito alla decisione della Commissione di intentare il presente ricorso per inadempimento, l’Irlanda ha chiesto al Tribunale arbitrale di sospendere le udienze fino a pronuncia della Corte. Con ordinanza 14 novembre 2004, il detto Tribunale ha accolto tale domanda.

 Il procedimento per inadempimento

49      La Commissione è stata informata del procedimento promosso dall’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale istituito in virtù della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale (v. punto 30 della presente sentenza) con lettera del 18 giugno 2001 del segretario esecutivo della commissione istituita nell’ambito di tale Convenzione.

50      Con lettera dell’8 ottobre 2001 i servizi della Commissione hanno chiesto all’Irlanda di sospendere tale procedimento in quanto la controversia rientrava nella competenza esclusiva della Corte.

51      Il 25 ottobre 2001 l’Irlanda ha intentato il procedimento di soluzione della controversia relativa allo stabilimento MOX nell’ambito della Convenzione.

52      Il 20 giugno 2002 si è tenuta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità irlandesi in ordine a tutti gli elementi della detta controversia.

53      Con lettera del 27 giugno 2002, richiamata l’8 ottobre seguente, i servizi della Commissione hanno invitato le autorità irlandesi a trasmettere loro taluni documenti integrativi, in particolare le memorie depositate nel corso dei procedimenti attivati nell’ambito della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale e della Convenzione.

54      Con lettera del 22 ottobre 2002 l’Irlanda ha ottemperato a tale richiesta per quanto riguarda le memorie depositate a suo nome nei procedimenti dinanzi al Tribunale arbitrale istituito in virtù della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale e dinanzi all’International Tribunal for the Law of the Sea. Invece, per quanto riguarda il procedimento dinanzi al Tribunale arbitrale, l’Irlanda ha dichiarato che le parti erano entrambe soggette ad un obbligo di riservatezza fino all’udienza. Essa ha peraltro precisato che non si doveva considerare la sua lettera come deposito di una denuncia ai sensi dell’art. 227 CE.

55      Successivamente, la Commissione ha intentato il procedimento per inadempimento di cui all’art. 226 CE. Con lettera del 15 maggio 2003 ha intimato all’Irlanda di presentare le sue osservazioni sull’addebito secondo cui essa era venuta meno agli obblighi previsti dagli artt. 10 CE e 292 CE, da un lato, e dagli artt. 192 EA e 193 EA, dall’altro, promuovendo un procedimento nell’ambito della Convenzione.

56      Poiché l’Irlanda, con lettera del 15 luglio 2003, ha manifestato il proprio disaccordo con la posizione della Commissione, il 19 agosto seguente quest’ultima ha emanato un parere motivato invitando il detto Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro un termine di due settimane, successivamente prorogato di ulteriori due settimane, a partire dalla ricezione di tale parere.

57      Non soddisfatta della risposta fornita dall’Irlanda al detto parere, la Commissione ha introdotto il presente ricorso.

58      Con ordinanza del presidente della Corte 7 aprile 2004, sono stati ammessi gli interventi del Regno di Svezia a sostegno delle conclusioni dell’Irlanda e del Regno Unito a sostegno delle conclusioni della Commissione.

 Sul ricorso

59      Nel ricorso la Commissione deduce tre motivi. Intentando il procedimento contro il Regno Unito nell’ambito della Convenzione, l’Irlanda avrebbe in primo luogo violato la competenza esclusiva della Corte a statuire su ogni controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione del diritto comunitario prevista all’art. 292 CE, in secondo luogo avrebbe violato la medesima disposizione, oltre che l’art. 193 EA, sottoponendo al Tribunale arbitrale una controversia la cui soluzione implica l’interpretazione e l’applicazione di strumenti rientranti nel diritto comunitario, in terzo luogo sarebbe venuta meno, da un lato, al dovere di cooperazione derivante dall’art. 10 CE esercitando una competenza appartenente alla Comunità e, dall’altro, allo stesso dovere quale discende dagli artt. 10 CE e 192 EA non informando né consultando preventivamente le competenti istituzioni comunitarie.

 Sul primo motivo

60      Mediante il primo motivo la Commissione fa valere che, intentando il procedimento per la risoluzione delle controversie previsto dalla Convenzione al fine di dirimere la controversia con il Regno Unito relativa allo stabilimento MOX, l’Irlanda non ha rispettato la competenza esclusiva della Corte per quanto riguarda le controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del diritto comunitario, violando così l’art. 292 CE.

 Argomenti delle parti

61      La Commissione sostiene che, essendo la Convenzione un accordo misto, le disposizioni di questa invocate dall’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale rientrano nella competenza esterna della Comunità in materia di tutela dell’ambiente quale prevista dall’art. 175 CE e che, pertanto, l’interpretazione e l’applicazione di tali disposizioni nell’ambito di una controversia tra Stati membri rientrano nella competenza esclusiva della Corte in virtù dell’art. 292 CE.

62      La decisione 98/392, che fa riferimento in particolare all’art. 175 CE, e la dichiarazione sulle competenze della Comunità, ai sensi della quale la tutela dell’ambiente marino rientra nelle competenze condivise della Comunità, confermerebbero che, aderendo alla Convenzione, la Comunità ha esercitato la sua competenza condivisa in materia di tutela dell’ambiente. Non sarebbe quindi necessario dimostrare una competenza esclusiva della Comunità nelle materie toccate dalla controversia.

63      Discenderebbe, infatti, dalla giurisprudenza della Corte che questa, quando è adita in conformità alle disposizioni del Trattato CE, è competente ad interpretare le disposizioni degli accordi misti non soltanto quando le disposizioni interessate rientrano nella competenza esclusiva della Comunità, ma altresì quando rientrano in una delle sue competenze ripartite. La Commissione si richiama, a questo proposito, alle sentenze 16 giugno 1998, causa C-53/96, Hermès (Racc. pag. I‑3603, punto 33); 14 dicembre 2000, cause riunite C-300/98 e C-392/98, Dior e a. (Racc. pag. I-11307, punto 33), e 19 marzo 2002, causa C-13/00, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I‑2943, punto 20).

64      Inoltre, tutte le questioni sollevate dinanzi al Tribunale arbitrale sarebbero ampiamente coperte da un contesto normativo quasi completo di atti comunitari interni di cui alcuni sono del resto menzionati nell’appendice della dichiarazione sulle competenze della Comunità.

65      Tale dichiarazione, ai sensi della quale la Comunità può divenire parte della Convenzione solo entro i limiti delle sue competenze, non restringerebbe tuttavia affatto tale adesione alle materie oggetto di una competenza esclusiva.

66      L’Irlanda afferma che non vi è stato trasferimento di competenze alla Comunità per quanto riguarda le materie in cui rientrano le disposizioni della Convenzione su cui tale Stato membro fonda la propria domanda dinanzi al Tribunale arbitrale.

67      Come confermerebbe la dichiarazione sulle competenze della Comunità, per dimostrare la competenza della Comunità sarebbe necessario dimostrare che le disposizioni della Convenzione concernono atti di diritto comunitario.

68      Le competenze condivise specificate nella detta dichiarazione, riguardando settori in cui la Comunità ha fissato solo norme minime, non sarebbero trasferite e continuerebbero quindi ad appartenere agli Stati membri.

69      Le disposizioni di accordi misti relative alle competenze condivise della Comunità formerebbero parte integrante del diritto comunitario solo nel caso in cui tali disposizioni interessassero regole comuni del diritto comunitario.

70      Orbene, così non avverrebbe nel caso di specie, giacché le regole comunitarie sulla tutela dell’ambiente interessate fisserebbero solo norme minime.

71      Conseguentemente, la Commissione non avrebbe dimostrato che le disposizioni della Convenzione invocate dall’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale comportano gli stessi obblighi di quelle previste da atti comunitari esistenti e, quindi, non avrebbe provato che le norme comunitarie sono interessate.

72      Secondo il governo irlandese, le disposizioni della Convenzione di cui si tratta comportano obblighi più rigidi di quelli previsti dal diritto comunitario.

73      In tema di scarico di sostanze radioattive nell’ambiente marino oltre che in materia di notifica e di cooperazione nel settore del trasporto marittimo di tali sostanze, la legislazione comunitaria sarebbe addirittura completamente assente. Inoltre, non comprenderebbe alcuna regola comparabile all’art. 123 della Convenzione.

74      Peraltro, dal momento che l’Euratom non è parte alla Convenzione e nessun atto adottato nell’ambito del Trattato CEEA figura nell’appendice della dichiarazione sulle competenze della Comunità, nell’ambito della Convenzione non potrebbe attribuirsi alla Comunità alcuna competenza fondata su tale Trattato.

75      Il governo svedese sostiene che, poiché la competenza esterna della Comunità in materia di tutela dell’ambiente non è di natura esclusiva, è solo se e in quanto essa abbia adottato, internamente, regole comuni che possano essere interessate dagli impegni contratti dagli Stati membri a livello internazionale che la competenza della Comunità diventa esclusiva. Tale governo invoca, a questo proposito, la sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio (detta «AETR», Racc. pag. 263, punto 17).

76      Orbene, nell’ipotesi in cui le regole comuni siano rappresentate semplicemente da norme minime, gli Stati membri manterrebbero il potere di cercare una tutela maggiore a livello sia nazionale che internazionale.

77      Il governo del Regno Unito sostiene che, per quanto riguarda la parte XII della Convenzione, relativa alla protezione dell’ambiente marino, la competenza della Comunità deve fondarsi su regole comuni adottate in virtù dell’art. 175 CE e non sugli obiettivi ambientali elencati all’art. 174 CE.

78      Al fine di verificare la portata del trasferimento di competenze alla Comunità nell’ambito in cui rientrano le disposizioni della Convenzione interessate, occorrerebbe far riferimento ai principi sanciti ai punti 15-17 della citata sentenza AETR e alla successiva giurisprudenza che ha sviluppato tali principi, in particolare i pareri 1/94 del 15 novembre 1994 (Racc. pag. I‑5267, punto 77) e 2/94 del 28 marzo 1996 (Racc. pag. I-1759, punti 24-26).

79      Ebbene, le disposizioni della Convenzione invocate dall’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale potrebbero interessare regole comuni adottate dalla Comunità giacché, così come sono invocate ed interpretate da tale Stato membro dinanzi al detto Tribunale, si riferiscono ad un settore coperto dal Trattato CE, non in larga misura, ma in maniera precisa.

 Giudizio della Corte

80      In via preliminare occorre precisare che, mediante il primo motivo, la Commissione addebita all’Irlanda di aver violato la competenza esclusiva della Corte portando dinanzi al Tribunale arbitrale una controversia con un altro Stato membro relativa all’interpretazione e all’applicazione di disposizioni della Convenzione che comportano obblighi assunti dalla Comunità nell’esercizio delle sue competenze esterne in materia di tutela dell’ambiente e di aver così violato l’art. 292 CE. Gli articoli del Trattato CEEA a cui si fa riferimento nelle conclusioni della Commissione riguardano il secondo e il terzo motivo.

81      Ai sensi dell’art. 300, n. 7, CE, «[g]li accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri».

82      La Convenzione è stata sottoscritta dalla Comunità e poi approvata con decisione 98/392. Ne consegue che, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni di tale Convenzione formano parte integrante dell’ordinamento giuridico comunitario (v., in particolare, sentenza 10 gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I‑403, punto 36).

83      La Convenzione è stata conclusa dalla Comunità e da tutti i suoi Stati membri in virtù di una competenza ripartita.

84      La Corte ha già avuto occasione di dichiarare che gli accordi misti hanno nell’ordinamento comunitario la stessa disciplina giuridica degli accordi puramente comunitari, trattandosi di disposizioni che rientrano nella competenza della Comunità (sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 14).

85      La Corte ne ha tratto la conseguenza che, garantendo il rispetto degli impegni derivanti da un accordo concluso dalle istituzioni comunitarie, gli Stati membri adempiono, nell’ordinamento comunitario, un obbligo verso la Comunità che si è assunta la responsabilità della corretta esecuzione dell’accordo (sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 15).

86      Poiché la Convenzione è un accordo misto, si deve verificare se le disposizioni di tale accordo invocate dall’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale nell’ambito della controversia relativa allo stabilimento MOX rientrino nella competenza della Comunità.

87      Dai termini dell’atto introduttivo dell’Irlanda (riportati al punto 35 della presente sentenza) risulta che tale Stato membro addebita in sostanza al Regno Unito di aver concesso l’autorizzazione allo stabilimento MOX senza aver rispettato determinati obblighi derivanti dalla Convenzione.

88      Ad eccezione dell’art. 123 della Convenzione, le disposizioni invocate a questo proposito sono tutte comprese nella parte XII della stessa, intitolata «Protezione e conservazione dell’ambiente marino».

89      In particolare, l’Irlanda addebita al Regno Unito di aver violato innanzi tutto l’art. 206 della Convenzione venendo meno all’obbligo di procedere ad una valutazione adeguata dell’impatto ambientale di tutte le attività connesse allo stabilimento MOX sull’ambiente marino del Mare d’Irlanda, poi gli artt. 123 e 197 della Convenzione venendo meno all’obbligo di cooperare con l’Irlanda per proteggere l’ambiente marino del Mare d’Irlanda, mare semichiuso, e infine gli artt. 192, 193 e/o 194 e/o 207, 211 e 213 della Convenzione non adottando le misure necessarie a prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento dell’ambiente marino del Mare d’Irlanda.

90      Orbene, la Corte ha già interpretato l’art. 175, n. 1, CE come fondamento giuridico appropriato per la conclusione di accordi internazionali in materia di tutela dell’ambiente a nome della Comunità (v., in questo senso, parere 2/00 del 6 dicembre 2001, Racc. pag. I-9713, punto 44).

91      Tale conclusione è confermata dalla lettura congiunta della detta disposizione e dell’ultimo trattino dell’art. 174, n. 1, CE, che ricomprende espressamente tra gli obiettivi che devono essere perseguiti nell’ambito della politica ambientale la «promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale».

92      Vero è che, come precisato dall’art. 176 CE, tale competenza esterna della Comunità in materia di tutela dell’ambiente, nel caso di specie quello marino, non è esclusiva bensì, in linea di principio, ripartita tra la Comunità e gli Stati membri (v., in questo senso, parere 2/00, cit., punto 47).

93      Tuttavia, stabilire se una disposizione di un accordo misto rientri nella competenza della Comunità è una questione che riguarda l’attribuzione e, dunque, l’esistenza stessa della competenza, e non la sua natura esclusiva o ripartita.

94      Da quanto precede discende che l’esistenza della competenza esterna della Comunità in materia di tutela dell’ambiente marino non dipende, in linea di principio, dall’adozione di atti di diritto derivato che coprirebbero la materia interessata e potrebbero essere interessati dalla partecipazione degli Stati membri alla procedura di conclusione dell’accordo di cui si tratta, ai sensi del principio sviluppato dalla Corte al punto 17 della citata sentenza AETR.

95      La Comunità, infatti, può concludere accordi nell’ambito della tutela dell’ambiente anche se le materie specifiche coperte da tali accordi non formano ancora oggetto, o solo molto parzialmente, di una regolamentazione a livello comunitario, regolamentazione che, di conseguenza, non può essere interessata (v., in questo senso, parere 2/00, cit., punti 44‑47, e sentenza 7 ottobre 2004, causa C-239/03, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑9325, punto 30).

96      A questo punto occorre verificare se e in quale misura la Comunità, aderendo alla Convenzione, abbia scelto di esercitare la sua competenza esterna in materia di tutela dell’ambiente.

97      A questo proposito, la menzione, al primo ‘visto’ della decisione 98/392, dell’art. 130 S, n. 1, del Trattato CE tra le disposizioni che costituiscono il fondamento normativo della decisione di approvazione della Convenzione indica che così è effettivamente avvenuto.

98      Peraltro, al punto 5 della motivazione della stessa decisione si precisa che l’approvazione della detta Convenzione da parte della Comunità è volta a consentire a questa di diventarne parte entro i limiti della sua competenza.

99      La dichiarazione sulle competenze della Comunità, di cui all’art. 1, n. 3, della detta decisione, che forma parte dello strumento di conferma formale della Comunità che costituisce l’allegato II della decisione, precisa la portata e la natura delle competenze trasferite dagli Stati membri alla Comunità nelle materie della Convenzione per le quali la Comunità accetta i diritti e gli obblighi da essa previsti.

100    L’Irlanda sostiene che l’art. 4, n. 3, dell’allegato IX della Convenzione, in particolare il concetto di «trasferimento di competenze» ivi espresso, e la dichiarazione sulle competenze della Comunità devono essere intesi nel senso che, per quanto riguarda le competenze ripartite, sono state trasferite ed esercitate dalla Comunità con l’adesione alla Convenzione solo le competenze divenute esclusive a causa di un effetto di incidenza, secondo il principio sviluppato dalla Corte al punto 17 della citata sentenza AETR.

101    Si tratterebbe di una particolarità della Convenzione, la quale consente solo il trasferimento di competenze esclusive alla Comunità, mentre le altre competenze e le responsabilità ad essere afferenti continuerebbero a spettare agli Stati membri.

102    Ora, secondo l’Irlanda, le disposizioni comunitarie di cui si tratta, costituendo solo norme minime, non dovrebbero essere interessate; pertanto, le competenze ripartite ad esse collegate non sarebbero state trasferite nell’ambito della Convenzione.

103    Al contrario, la Commissione afferma che la dichiarazione sulle competenze della Comunità deve essere intesa nel senso che le competenze ripartite di cui si tratta sono trasferite ed esercitate dalla Comunità anche se vertono su materie per le quali non esiste attualmente una regolamentazione comunitaria.

104    Si deve rilevare, a questo proposito, che il punto 2, secondo trattino, primo comma, seconda frase, della dichiarazione sulle competenze della Comunità enuncia, in relazione, in particolare, alle disposizioni della Convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento marino, che, «[n]el caso in cui esistano norme comunitarie ma queste non siano interessate in maniera diretta, segnatamente nel caso di norme comunitarie minime, la competenza è condivisa tra la Comunità e gli Stati membri».

105    Pertanto, la detta dichiarazione conferma che nell’ambito della Convenzione vi è stato un trasferimento di competenze ripartite, in particolare in materia di prevenzione dell’inquinamento marino, anche in mancanza d’incidenza sulle norme comunitarie relative, secondo il principio sviluppato nella citata sentenza AETR.

106    Tuttavia, il medesimo passo della dichiarazione sulle competenze della Comunità subordina il trasferimento di competenze ripartite all’esistenza di norme comunitarie, senza che sia necessario che esse siano interessate.

107    Negli altri casi, vale a dire quelli in cui non esistono norme comunitarie, conformemente al punto 2, secondo trattino, primo comma, terza frase, della detta dichiarazione, la competenza appartiene agli Stati membri.

108    Ne consegue che, nel contesto specifico della Convenzione, la constatazione di un trasferimento di competenze ripartite alla Comunità è subordinata all’esistenza, nelle materie in cui rientrano le disposizioni della Convenzione di cui si tratta, di norme comunitarie, a prescindere dalla loro portata e dalla loro natura.

109    A questo proposito, pur non essendo esaustiva, l’appendice della dichiarazione sulle competenze della Comunità costituisce un’utile base di riferimento.

110    Ebbene, è evidente che le materie coperte dalle disposizioni della Convenzione invocate dall’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale sono ampiamente regolamentate da atti comunitari, di cui numerosi sono espressamente menzionati nella detta appendice.

111    Pertanto, per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell’obbligo di procedere ad una valutazione adeguata dell’impatto ambientale di tutte le attività connesse allo stabilimento MOX sull’ambiente marino del Mare d’Irlanda, fondata sull’art. 206 della Convenzione, occorre constatare che tale materia forma oggetto della direttiva 85/337, che è menzionata nell’appendice della dichiarazione sulle competenze della Comunità.

112    L’Irlanda, del resto, non può contestare la pertinenza della detta direttiva avendola essa stessa richiamata, nell’atto introduttivo dinanzi al Tribunale arbitrale, in quanto atto che poteva servire da riferimento per l’interpretazione delle disposizioni della Convenzione interessate.

113    Inoltre, nella sua difesa orale dinanzi a tale Tribunale l’Irlanda dalla direttiva ha dedotto taluni argomenti a sostegno della detta censura.

114    La stessa osservazione vale altresì per la censura che l’Irlanda basa sugli artt. 192, 193, 194, 207, 211 e 213 della Convenzione e verte sull’obbligo di adottare le misure necessarie per prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento del Mare d’Irlanda.

115    Infatti, nella sua difesa orale dinanzi al Tribunale arbitrale, l’Irlanda ha desunto numerosi argomenti dalla direttiva 85/337 per suffragare la detta censura in relazione all’obbligo di prevenzione dell’inquinamento. La pertinenza di tale direttiva nella detta materia è quindi evidente.

116    D’altra parte, la stessa censura, là dove verte sulle spedizioni internazionali di sostanze radioattive connesse all’attività dello stabilimento MOX, presenta un nesso stretto con la direttiva 93/75, parimenti menzionata nell’appendice della dichiarazione sulle competenze della Comunità, che disciplina le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

117    Inoltre, per quanto riguarda la censura relativa agli artt. 123 e 197 della Convenzione, sull’assenza di cooperazione del Regno Unito e, in particolare, sul rifiuto di condividere determinate informazioni con l’Irlanda, tra cui la versione completa della relazione PA, occorre constatare che la messa a disposizione di informazioni di tale natura rientra nella direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente (GU L 158, pag. 56).

118    Peraltro, come già esposto al punto 31 della presente sentenza, l’Irlanda ha formulato questa stessa censura dinanzi al Tribunale arbitrale istituito in virtù della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale sul fondamento dell’art. 9 di tale Convenzione, da essa nuovamente invocata nell’atto introduttivo dinanzi al Tribunale arbitrale come base di riferimento per l’interpretazione delle disposizioni della Convenzione interessate. Orbene, la Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale è stata conclusa dalla Comunità e ha del resto sostituito gli accordi di Parigi in materia di prevenzione dell’inquinamento marino di origine tellurica, a loro volta menzionati nell’appendice della dichiarazione sulle competenze della Comunità.

119    È inoltre pacifico che, nelle difese orali dinanzi al Tribunale arbitrale, l’Irlanda ha fondato la propria argomentazione a sostegno della censura in parola contemporaneamente sulla direttiva 85/337, sulla direttiva 90/313 e sulla Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale.

120    Tali elementi sono sufficienti per dimostrare che le disposizioni della Convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento marino invocate dall’Irlanda, che riguardano manifestamente una parte significativa della controversia relativa allo stabilimento MOX, rientrano in una competenza della Comunità che essa ha deciso di esercitare aderendo alla Convenzione.

121    Da quanto precede risulta che le disposizioni della Convenzione invocate dall’Irlanda nell’ambito della controversia relativa allo stabilimento MOX sottoposta al Tribunale arbitrale costituiscono norme che formano parte dell’ordinamento giuridico comunitario. Pertanto, la Corte è competente a conoscere delle controversie sull’interpretazione e sull’applicazione delle dette disposizioni oltre che a valutarne l’osservanza da parte di uno Stato membro (v., in questo senso, citate sentenze Commissione/Irlanda, punto 20, e Commissione/Francia, punto 31).

122    Si deve tuttavia stabilire se tale competenza della Corte sia esclusiva, cosicché osterebbe a che una controversia come quella relativa allo stabilimento MOX sia presentata da uno Stato membro dinanzi a un Tribunale arbitrale istituito ai sensi dell’allegato VII della Convenzione.

123    La Corte ha dichiarato che un accordo internazionale non può pregiudicare il sistema delle competenze definito dai Trattati e, di conseguenza, l’autonomia dell’ordinamento giuridico comunitario di cui la Corte di giustizia assicura il rispetto a norma dell’art. 220 CE. Tale competenza esclusiva della Corte di giustizia trova conferma nell’art. 292 CE, secondo il quale gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del Trattato CE a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal Ttrattato stesso (v., in questo senso, pareri 1/91 del 14 dicembre 1991, Racc. pag. I-6079, punto 35, e 1/00 del 18 aprile 2002, Racc. pag. I-3493, punti 11 e 12).

124    Si deve innanzi tutto constatare che la Convenzione consente proprio di evitare un simile pregiudizio alla competenza esclusiva della Corte in modo da preservare l’autonomia del sistema giuridico comunitario.

125    Discende infatti dall’art. 282 della Convenzione che la disciplina per la soluzione delle controversie stabilita dal Trattato CE, prevedendo procedure che sfociano in decisioni obbligatorie per la soluzione di controversie tra Stati membri, in linea di principio prevale su quella stabilita dalla parte XV della Convenzione.

126    È stato dimostrato che le disposizioni della Convenzione che rilevano nella controversia relativa allo stabilimento MOX rientrano in una competenza della Comunità che essa ha esercitato aderendo alla Convenzione, cosicché tali disposizioni formano parte integrante dell’ordinamento giuridico comunitario.

127    Pertanto, nella fattispecie si è effettivamente di fronte ad una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del Trattato CE, nel senso dell’art. 292 CE.

128    Inoltre, opponendo due Stati membri in ordine alla presunta inosservanza di obblighi di diritto comunitario che le dette disposizioni della Convenzione comporterebbero, tale controversia rientra manifestamente in una delle modalità di soluzione delle controversie istituite dal Trattato CE, ai sensi dell’art. 292 CE, cioè il procedimento previsto dall’art. 227 CE.

129    Peraltro, è incontestabile che un procedimento come quello intentato dall’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale deve essere qualificato come modalità di soluzione di una controversia ai sensi dell’art. 292 CE, dal momento che, in virtù dell’art. 296 della Convenzione, le decisioni rese da tale Tribunale sono definitive e vincolanti per le parti della controversia.

130    L’Irlanda, tuttavia, in via subordinata sostiene che, qualora la Corte dovesse giungere alla conclusione che le disposizioni della Convenzione invocate dinanzi al Tribunale arbitrale formano parte integrante del diritto comunitario, la medesima conclusione si imporrebbe con riferimento alle disposizioni della Convenzione sulla soluzione delle controversie. Pertanto, l’adizione di un tribunale arbitrale ai sensi dell’art. 287, n. 1, lett. c), della Convenzione costituirebbe una modalità di soluzione delle controversie prevista dal Trattato CE, ai sensi dell’art. 292 CE.

131    Tale argomento deve essere respinto.

132    Infatti, come ricordato al punto 123 della presente sentenza, una convenzione internazionale quale la Convenzione non può ledere la competenza esclusiva della Corte per la soluzione delle controversie tra Stati membri relative all’interpretazione e all’applicazione del diritto comunitario. Inoltre, come rilevato ai punti 124 e 125 della presente sentenza, l’art. 282 della Convenzione consente proprio di evitare un simile pregiudizio e, quindi, di preservare effettivamente l’autonomia del sistema giuridico comunitario.

133    Da quanto precede risulta che gli artt. 220 CE e 292 CE ostavano a che l’Irlanda adisse il Tribunale arbitrale al fine della soluzione della controversia relativa allo stabilimento MOX.

134    Tale constatazione non è rimessa in discussione dal fatto che l’atto introduttivo dell’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale verte altresì su determinati obblighi del Regno Unito in materia di rischi connessi al terrorismo.

135    Infatti, senza che sia necessario pronunciarsi sul problema di stabilire se tale parte della controversia rientri nell’ambito del diritto comunitario, è sufficiente constatare, come risulta dal punto 120 della presente sentenza, che nel caso di specie una parte significativa della controversia tra l’Irlanda e il Regno Unito verte sull’interpretazione o sull’applicazione del diritto comunitario. Spetta alla Corte, ove necessario, identificare gli elementi della controversia relativi a disposizioni dell’accordo internazionale interessato che non rientrano nella sua competenza.

136    Essendo la competenza della Corte esclusiva ed obbligatoria per gli Stati membri, gli argomenti dell’Irlanda sui vantaggi che presenterebbe un procedimento arbitrale ai sensi dell’allegato VII della Convenzione rispetto ad un ricorso dinanzi alla Corte ai sensi dell’art. 227 CE non possono essere accolti.

137    Infatti, simili vantaggi, ammesso che siano dimostrati, non possono in alcun caso giustificare che uno Stato membro si svincoli dagli obblighi previsti dal Trattato CE per quanto riguarda i ricorsi giurisdizionali destinati ad ovviare alla presunta trasgressione, da parte di un altro Stato membro, del diritto comunitario (v., in questo senso, sentenza 25 settembre 1979, causa 232/78, Commissione/Francia, Racc. pag. 2729, punto 9).

138    Infine, quanto agli argomenti dell’Irlanda sull’urgenza e sulla possibilità di ottenere provvedimenti cautelari in virtù dell’art. 290 della Convenzione, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell’art. 243 CE, la Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari. Tali provvedimenti, quindi, possono evidentemente essere disposti nell’ambito di un procedimento promosso ai sensi dell’art. 227 CE.

139    Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, il primo motivo deve essere accolto.

 Sul secondo motivo

140    Mediante il secondo motivo, la Commissione sostiene che l’Irlanda, sottoponendo strumenti di diritto comunitario all’interpretazione e all’applicazione del Tribunale arbitrale, ha violato l’art. 292 CE e, per quanto riguarda gli strumenti invocati che rientrano nell’ambito del Trattato CEEA, l’art. 193 EA.

 Argomenti delle parti

141    La Commissione addebita all’Irlanda di aver violato la competenza esclusiva della Corte, quale prevista agli artt. 292 CE e 193 EA, invocando dinanzi al Tribunale arbitrale, in particolare nell’atto introduttivo, taluni strumenti di diritto comunitario rientranti nell’ambito del Trattato CE o del Trattato CEEA ai sensi dell’art. 293 della Convenzione e, quindi, come diritto che tale organo giurisdizionale avrebbe dovuto applicare.

142    Il governo del Regno Unito, che condivide tale opinione, precisa che, nelle memorie depositate dinanzi al detto Tribunale, l’Irlanda ha invocato a titolo dell’art. 293 della Convenzione diversi atti di diritto comunitario, in particolare le direttive 85/337, 90/313 e del Consiglio 3 febbraio 1992, 92/3/Euratom, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa (GU L 35, pag. 24), e taluni accordi internazionali, tra cui la Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale.

143    Lo stesso governo rileva altresì che, dinanzi al detto organo giurisdizionale, l’Irlanda ha fatto valere argomenti relativi all’interpretazione che occorrerebbe dare a particolari disposizioni di tali atti o accordi e ha affermato che il comportamento del Regno Unito è incompatibile con determinati obblighi di diritto comunitario che ne discenderebbero.

144    L’Irlanda sostiene di aver fatto riferimento a strumenti di diritto comunitario quali elementi di fatto non vincolanti, con l’unico scopo di facilitare l’interpretazione di alcuni termini della Convenzione indicando il modo in cui essi sono intesi nella prassi di giurisdizioni di ordinamenti giuridici diversi da quello del foro.

145    Secondo tale Stato membro, elementi di un ordinamento giuridico distinto da quello della Convenzione possono anche essere utilizzati a titolo di «rinvio», tecnica giuridica corrente volta a garantire la coesistenza armoniosa di norme provenienti da ordinamenti giuridici differenti.

 Giudizio della Corte

146    È pacifico che, nell’atto introduttivo e nelle memorie presentate dinanzi al Tribunale arbitrale, l’Irlanda ha invocato un certo numero di atti comunitari.

147    Oltre alla Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale, si tratta essenzialmente, per quanto riguarda il Trattato CE, delle direttive 85/337 e 90/313 e, per quanto riguarda il Trattato CEEA, delle direttive 80/836, 92/3 e 96/29.

148    È altresì pacifico che tali atti comunitari sono stati invocati dall’Irlanda in virtù dell’art. 293, n. 1, della Convenzione, ai sensi del quale un tribunale quale il Tribunale arbitrale «applica le disposizioni della presente convenzione e le altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la presente convenzione».

149    Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 49 e 50 delle conclusioni, da diversi passi delle memorie depositate dall’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale risulta che tale Stato membro ha presentato i detti atti comunitari non solo come elementi pertinenti per chiarire il senso delle disposizioni generali della Convenzione interessata dalla controversia, ma anche quali regole del diritto internazionale che dovevano essere applicate dal detto Tribunale in virtù dell’art. 293 della Convenzione.

150    Così, come ha sostenuto il governo del Regno Unito senza essere contraddetto su tale punto, l’Irlanda ha fatto valere dinanzi al Tribunale arbitrale, in particolare, che lo studio ambientale del 1993 non rispondeva al disposto della direttiva 85/337 e che il rifiuto del Regno Unito di trasmettere il piano aziendale dello stabilimento MOX aveva consentito di valutare se tale stabilimento fosse giustificato ai sensi della direttiva 96/29, oltre a costituire un’infrazione all’art. 6 della direttiva 80/836 e all’art. 6 della direttiva 96/29.

151    Risulta quindi che l’Irlanda ha presentato strumenti di diritto comunitario al Tribunale arbitrale perché fossero interpretati ed applicati nell’ambito di un procedimento volto a far constatare una violazione delle disposizioni dei detti strumenti da parte del Regno Unito.

152    Ebbene, ciò è in contrasto con l’obbligo imposto agli Stati membri, in virtù rispettivamente degli artt. 292 CE e 193 EA, di rispettare la natura esclusiva della competenza della Corte a conoscere delle controversie relative all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario, in particolare ricorrendo ai procedimenti previsti dagli artt. 227 CE e 142 EA allo scopo di far constatare una violazione di tali disposizioni da parte di un altro Stato membro.

153    Pertanto, dal momento che gli strumenti interessati rientrano, in parte, nell’ambito del Trattato CE e, in parte, nell’ambito del Trattato CEEA, deve essere constatata una violazione degli artt. 292 CE e 193 EA.

154    Si deve inoltre rilevare che l’avvio e la prosecuzione di un procedimento dinanzi al Tribunale arbitrale, nelle circostanze che emergono dai punti 146-150 della presente sentenza, comportano un rischio manifesto di violazione del sistema delle competenze fissato dai Trattati e, quindi, dell’autonomia del sistema giuridico comunitario.

155    Orbene, tale rischio esiste benché, come afferma l’Irlanda, questa abbia dato formali assicurazioni di non aver invitato e di non avere l’intenzione di invitare in futuro il Tribunale arbitrale ad esaminare o a valutare, sulla base dell’art. 293 della Convenzione o di qualsiasi altra disposizione, se il Regno Unito abbia violato una norma di diritto comunitario.

156    Peraltro, l’esistenza del detto rischio priva di ogni pertinenza il fatto che l’Irlanda possa aver invitato il detto Tribunale ad applicare il diritto comunitario mediante rinvio o ricorrendo a qualsiasi altra tecnica.

157    In conclusione, il secondo motivo deve essere considerato fondato.

 Sul terzo motivo

158    Mediante il terzo motivo, la Commissione sostiene, in primo luogo, che l’Irlanda non ha rispettato il dovere di cooperazione che discende dall’art. 10 CE in quanto, dando avvio a un procedimento nell’ambito della Convenzione sulla base di disposizioni rientranti nella competenza della Comunità, l’Irlanda ha esercitato una competenza che appartiene alla Comunità. In secondo luogo, l’Irlanda sarebbe altresì venuta meno al dovere di cooperazione che discende sia dall’art. 10 CE sia dall’art. 192 EA dando avvio unilateralmente a tale procedimento senza avere informato e consultato previamente le competenti istituzioni comunitarie.

 Argomenti delle parti

159    La Commissione sostiene che, dando avvio a un procedimento di soluzione delle controversie nell’ambito della Convenzione sulla base di disposizioni di tale Convenzione che rientrano nella competenza della Comunità, l’Irlanda ha esercitato una competenza che appartiene alla Comunità.

160    Ora, tale comportamento potrebbe creare confusione negli Stati terzi aderenti alla Convenzione in ordine alla rappresentanza esterna e alla coesione interna della Comunità quale parte contraente e sarebbe estremamente pregiudizievole per l’efficacia e per la coerenza dell’azione esterna della Comunità.

161    Inoltre, gli artt. 10 CE e 192 EA sarebbero stati violati in quanto uno Stato membro non può promuovere unilateralmente un procedimento di soluzione delle controversie nell’ambito di un accordo misto senza avere informato e consultato previamente le competenti istituzioni comunitarie.

162    Orbene, tutti i contatti tra la Commissione e l’Irlanda sarebbero stati successivi all’avvio dei procedimenti di soluzione delle controversie nell’ambito della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale e della Convenzione.

163    L’Irlanda afferma che, in quanto principio generale, l’art. 10 CE crea un obbligo residuo. Conseguentemente, se la Corte dovesse ritenere che vi sia stata violazione dell’art. 292 CE, non potrebbe esservi anche violazione dell’art. 10 CE.

164    Il governo svedese condivide sostanzialmente tale punto di vista.

165    L’Irlanda aggiunge che, nelle circostanze della fattispecie, una consultazione preventiva non avrebbe consentito di conciliare le opinioni contrapposte, giacché la Commissione era manifestamente dell’avviso che tale Stato membro non potesse ricorrere al procedimento di soluzione delle controversie della Convenzione.

166    Il governo del Regno Unito sostiene che l’Irlanda avrebbe dovuto perlomeno considerare che vi erano ragioni obiettive per dubitare seriamente della conformità della sua intenzione agli artt. 292 CE e 193 EA.

167    Date queste circostanze, l’Irlanda avrebbe dovuto consultare i suoi partner e, in caso di mancata soluzione della controversia per tale via, sarebbe allora spettato alla Corte statuire sulla competenza della Comunità.

 Giudizio della Corte

168    In primo luogo, la Commissione addebita all’Irlanda di aver violato il dovere di cooperazione di cui all’art. 10 CE giacché, dando avvio a un procedimento arbitrale ai sensi della Convenzione, il detto Stato membro avrebbe esercitato una competenza appartenente alla Comunità.

169    Orbene, l’obbligo degli Stati membri, previsto dall’art. 292 CE, di ricorrere al sistema giurisdizionale comunitario e di rispettare la competenza esclusiva della Corte che ne costituisce un tratto fondamentale dev’essere inteso come manifestazione specifica del loro più generale dovere di lealtà risultante dall’art. 10 CE.

170    Inoltre, occorre necessariamente constatare che questa prima parte del terzo motivo ha lo stesso oggetto del primo motivo, giacché verte sul medesimo comportamento dell’Irlanda, vale a dire l’avvio, da parte di tale Stato membro, del procedimento dinanzi al Tribunale arbitrale in violazione dell’art. 292 CE.

171    Pertanto, non occorre constatare una violazione degli obblighi generali previsti all’art. 10 CE distinta dal già constatato inadempimento degli obblighi comunitari più specifici a cui l’Irlanda era soggetta in forza dell’art. 292 CE.

172    In secondo luogo, la Commissione addebita all’Irlanda di aver violato gli artt. 10 CE e 192 EA con l’avvio del procedimento dinanzi al Tribunale arbitrale in mancanza di previa informazione e consultazione delle competenti istituzioni comunitarie.

173    Questa seconda parte del terzo motivo verte su una presunta omissione dell’Irlanda distinta dal comportamento che forma oggetto del primo motivo. Essa deve essere pertanto esaminata.

174    La Corte ha ricordato che, in tutti i settori che rientrano negli scopi del Trattato CE, l’art. 10 CE impone agli Stati membri di facilitare alla Comunità l’adempimento dei propri compiti e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi suddetti (v., in particolare, parere 1/03 del 7 febbraio 2006, Racc. pag. I‑1145, punto 119). Gli Stati membri assumono obblighi della stessa natura nell’ambito del Trattato CEEA in virtù dell’art. 192 EA.

175    La Corte ha inoltre sottolineato che gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sono vincolati da un obbligo di stretta cooperazione nell’esecuzione degli impegni che hanno assunto in virtù di una competenza ripartita per concludere un accordo misto (v. sentenza Dior e a., cit., punto 36).

176    Così avviene particolarmente nel caso di una controversia che, come quella del caso di specie, verte essenzialmente su impegni risultanti da un accordo misto che rientrano in un ambito, la tutela e la preservazione dell’ambiente marino, in cui le competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri possono essere strettamente interconnesse, come testimoniano del resto la dichiarazione sulle competenze della Comunità e la sua appendice.

177    Il fatto di sottoporre una controversia di tale natura ad una giurisdizione come il Tribunale arbitrale comporta il rischio che una giurisdizione diversa dalla Corte si pronunci sulla portata di obblighi che si impongono agli Stati membri in virtù del diritto comunitario.

178    Peraltro, nella lettera dell’8 ottobre 2001, i servizi della Commissione avevano già sostenuto che la controversia relativa allo stabilimento MOX, quale era stata portata dall’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale istituito ai sensi della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale, apparteneva alla competenza esclusiva della Corte.

179    Pertanto, l’obbligo di stretta cooperazione nell’ambito di un accordo misto implicava, in capo all’Irlanda, un dovere di informazione e di consultazione previe delle istituzioni comunitarie competenti prima di dare avvio ad un procedimento di soluzione della controversia relativa allo stabilimento MOX nell’ambito della Convenzione.

180    Il medesimo dovere di informazione e di consultazione previe si imponeva inoltre all’Irlanda in virtù del Trattato CEEA in quanto tale Stato membro intendeva invocare disposizioni del detto Trattato oltre che atti adottati in esecuzione dello stesso nell’ambito del procedimento che si proponeva di intentare dinanzi al Tribunale arbitrale.

181    Orbene, è pacifico che, alla data di avvio del detto procedimento, l’Irlanda non aveva rispettato tale dovere di informazione e di consultazione previe.

182    Stante quanto sopra, si deve accogliere il terzo motivo nella parte in cui è volto a far dichiarare dalla Corte che, dando avvio ad un procedimento nell’ambito del regime di soluzione delle controversie previsto dalla Convenzione senza aver previamente informato e consultato le competenti istituzioni comunitarie, l’Irlanda non ha rispettato il dovere di cooperazione che discende dagli artt. 10 CE e 192 EA.

183    In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

 Sulle spese

184    Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l’Irlanda, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. Conformemente al n. 4 dello stesso articolo, il Regno Unito e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Intentando un procedimento di risoluzione delle controversie contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relativamente allo stabilimento MOX ubicato nel sito di Sellafield (Regno Unito), l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10 CE, 292 CE, 192 EA e 193 EA.

2)      L’Irlanda è condannata alle spese.

3)      Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: l'inglese.