Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Työtuomioistuin (Finlandia) il 9 ottobre 2013 – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry / Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy.

(Causa C-533/13)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Työtuomioistuin

Parti

Ricorrente: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry.

Convenuti: Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (2008/104/UE) 1 sul ricorso al lavoro tramite agenzia interinale debba interpretarsi nel senso che esso impone alle autorità nazionali, incluse le autorità giudiziarie, un obbligo permanentemente valido di provvedere con i mezzi a loro disposizione a che non siano in vigore o non siano applicate disposizioni o clausole di contratti collettivi di lavoro nazionali contrarie alla direttiva;

Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva debba interpretarsi nel senso che osta ad una normativa nazionale tale che secondo la medesima l’utilizzazione di manodopera interinale è autorizzata solo in casi specificamente descritti come il riassorbimento di picchi di produzione ovvero lavori che non possono essere svolti dai lavoratori propri dell’impresa. Se il ricorso per lungo tempo a lavoratori interinali a fianco dei lavoratori propri dell’impresa nelle abituali mansioni di quest’ultima possa considerarsi un’utilizzazione vietata di manodopera interinale;

Qualora la normativa nazionale sia dichiarata contraria alla direttiva, di quali mezzi dispone il giudice per conseguire gli obiettivi della direttiva, allorché si tratti di un contratto collettivo di lavoro che deve essere osservato tra parti private.

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1 Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GUL 327, pag. 9).