Ricorso proposto il 18 settembre 2013 – Commissione europea / Granducato di Lussemburgo

(Causa C-502/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac, C. Soulay, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, applicando un’aliquota IVA del 3% ai libri digitali (o libri elettronici), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti sulla base degli articoli da 96 a 99, 110 e 114 della direttiva sull’IVA 1 , in combinato disposto con gli allegati II e III della medesima e con il suo regolamento di esecuzione 2 ;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la Commissione solleva un’unica censura, vertente sul mancato rispetto della direttiva sull’IVA da parte della legislazione nazionale, la quale assoggetta all’aliquota estremamente ridotta del 3%, a partire dal 1° gennaio 2012 , la fornitura di libri digitali.

Secondo la Commissione, l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta è incompatibile con la lettera degli articoli 96 e 98 della direttiva sull’IVA, poiché una tale aliquota può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all’allegato III a tale direttiva. In mancanza di un’espressa menzione della fornitura di libri digitali in detto allegato, questi non posso beneficiare di un’aliquota IVA ridotta. D’altronde, ciò sarebbe confermato dalla lettera dell’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, il quale esclude espressamente dal beneficio delle aliquote IVA ridotte i servizi forniti per via elettronica, come anche dall’adozione, da parte del Comitato IVA, di orientamenti in base ai quali le aliquote IVA ridotte non si applicano alla fornitura di libri digitali.

La Commissione ritiene parimenti che l’aliquota ridotta del 3% – cioè inferiore a quella minima, pari al 5%, fissata all’articolo 99 della direttiva sull’IVA – alla fornitura di libri digitali non può considerarsi coperta dalla deroga prevista dall’articolo 110 della direttiva sull’IVA, né conforme all’articolo 114 della medesima.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag.1).

2 Regolamento (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, contenente misure di esecuzione della direttiva sull’IVA (GU L 77, pag. 1).