Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 3 dicembre 2018 – Ryanair Designated Activity Company / Országos Rendőr-főkapitányság

(Causa C-754/18)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Ryanair Designated Activity Company

Resistente: Országos Rendőr-főkapitányság

Questioni pregiudiziali

Se si debba interpretare l’articolo 5, paragrafo 2, relativo al diritto d’ingresso, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri 1 , che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel senso che, ai fini di tale direttiva, sia il possesso della carta di soggiorno valida contemplata dal suo articolo 10 sia il possesso della carta di soggiorno permanente cui fa riferimento il suo articolo 20 esentano il familiare dall’obbligo di disporre di un visto al momento dell’ingresso nel territorio di uno Stato membro.

In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se occorra interpretare l’articolo 5 della direttiva 2004/38/CE e il suo paragrafo 2 in questo stesso senso nel caso in cui la persona che sia un familiare del cittadino dell’Unione e che non disponga della cittadinanza di un altro Stato membro abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel Regno Unito e sia tale Stato quello che le ha rilasciato la carta di soggiorno permanente. In altri termini, se il possesso di una carta di soggiorno permanente prevista dall’articolo 20 di tale direttiva, rilasciata dal Regno Unito, esoneri dall’obbligo di ottenere un visto, indipendentemente dal fatto che non sia applicabile a tale Stato né il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, menzionato all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, né il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, se il possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2004/38 debba essere considerato di per sé come prova sufficiente del fatto che il titolare della carta è un familiare di un cittadino dell’Unione, e, senza che sia necessario fornire alcun elemento di prova o attestazione aggiuntiva, che è autorizzato - in quanto familiare - a fare ingresso nel territorio di un altro Stato membro ed è esente dall’obbligo di visto in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva.

Qualora la Corte dovesse rispondere in modo negativo alla terza questione pregiudiziale, se si debba interpretare l’articolo 26, paragrafi 1, lettera b), e 2, della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen nel senso che il vettore aereo è tenuto, oltre a controllare i documenti di viaggio, ad accertarsi che il viaggiatore che intenda viaggiare con la carta di soggiorno permanente prevista all’articolo 20 della direttiva 2004/38 sia effettivamente e realmente familiare di un cittadino dell’Unione al momento dell’ingresso.

Qualora la Corte risponda in modo affermativo alla quarta questione pregiudiziale,

i)    nel caso in cui il vettore aereo non possa stabilire se il viaggiatore che intende viaggiare con la carta di soggiorno permanente prevista all’articolo 20 della direttiva 2004/38 sia effettivamente un familiare di un cittadino dell’Unione al momento dell’ingresso, se il vettore sia obbligato a negare l’imbarco sull’aeromobile e a rifiutarsi di trasportare tale persona in un altro Stato membro;

ii)    nel caso in cui il vettore aereo non provveda al controllo di tale circostanza o non rifiuti di trasportare il viaggiatore che non possa dimostrare il suo status di familiare - il quale d’altro canto disponga di una carta di soggiorno permanente -, si possa imporre un’ammenda a tale vettore per questo motivo a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.

____________

1     GU 2004, L 158, pag. 77.