ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

15 novembre 2018 (*)

«Procedimento accelerato»

Nella causa C‑619/18,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 2 ottobre 2018,

Commissione europea, rappresentata da K. Banks, H. Krämer e S. L. Kaleda, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente,

convenuta,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentiti il giudice relatore, A. Prechal, e l’avvocato generale, E. Tanchev,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, da un lato, abbassando l’età per il pensionamento dei giudici nominati al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) e applicando tale modifica ai giudici nominati presso tale organo giudicante prima del 3 aprile 2018 e, dall’altro, attribuendo al presidente della Repubblica di Polonia il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale organo giurisdizionale, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base al combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2        Il 20 dicembre 2017 il presidente della Repubblica di Polonia ha firmato l’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), entrata in vigore il 3 aprile 2018. Tale legge è stata oggetto di varie modifiche successive.

3        Ai sensi dell’articolo 37 della legge sulla Corte suprema, l’età per il pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) è stata abbassata a 65 anni. L’abbassamento dell’età per il pensionamento si applica a tutti i giudici di tale organo giurisdizionale, compresi quelli nominati prima dell’entrata in vigore di detta legge.

4        La proroga della funzione giudiziaria attiva dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) oltre l’età di 65 anni è subordinata alla presentazione, da parte di detti giudici, di una dichiarazione indicante la loro intenzione di continuare a esercitare le proprie funzioni e di un certificato attestante che il loro stato di salute consente loro di far parte di un organo giudicante, nonché all’autorizzazione del presidente della Repubblica di Polonia. Tale proroga è disciplinata dall’articolo 37 della legge sulla Corte suprema.

5        Ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) che hanno raggiunto l’età di 65 anni alla data di entrata in vigore di tale legge o entro il 3 luglio 2018 sono collocati a riposo il 4 luglio 2018, salvo il caso in cui abbiano presentato, entro e non oltre il 3 maggio 2018, la dichiarazione e il certificato menzionati al punto precedente e il presidente della Repubblica di Polonia abbia autorizzato la proroga delle loro funzioni a servizio di tale organo giurisdizionale. L’articolo 5 dell’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge di modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali di diritto comune, della legge sulla Corte suprema e di talune altre leggi), del 10 maggio 2018 (Dz. U. del 2018, posizione 1045), contiene disposizioni autonome che disciplinano la procedura di proroga della funzione giudiziaria attiva dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) che hanno raggiunto l’età per il pensionamento non oltre il 3 luglio 2018.

6        Ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 1a, della legge sulla Corte suprema, i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) che raggiungeranno l’età di 65 anni tra il 4 luglio 2018 e il 3 aprile 2019 saranno collocati a riposo il 3 aprile 2019, salvo il caso in cui presentino, entro e non oltre il 3 aprile 2019, la dichiarazione e il certificato menzionati al punto 4 della presente ordinanza e il presidente della Repubblica di Polonia autorizzi la proroga delle loro funzioni a servizio di tale organo giurisdizionale.

7        Quanto ai giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) nominati prima del 3 aprile 2018 e che raggiungeranno l’età di 65 anni dopo il 3 aprile 2019, l’articolo 37, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema prevede che la proroga della funzione giudiziaria attiva di tali giudici oltre l’età di 65 anni è soggetta al regime generale, che richiede la presentazione di una dichiarazione e di un certificato nonché l’autorizzazione del presidente della Repubblica di Polonia, menzionati al punto 4 della presente ordinanza.

8        Come emerge dal fascicolo a disposizione della Corte, conformemente alle disposizioni nazionali controverse, il presidente della Repubblica di Polonia, in sede di adozione della decisione sulla proroga della funzione giudiziaria attiva dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), non è vincolato ad alcun criterio e la sua decisione non è sindacabile in giudizio.

9        Infine, da tale fascicolo emerge anche che la legge sulla Corte suprema autorizza il presidente della Repubblica di Polonia a decidere liberamente, fino al 3 aprile 2019, di aumentare il numero di giudici al Sąd Najwyższy (Corte suprema).

10      Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte il 2 ottobre 2018, la Commissione ha inoltre presentato una domanda di concessione di provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 TFUE nonché dell’articolo 160, paragrafi 2 e 7, del regolamento di procedura della Corte, in attesa della pronuncia della Corte sul merito.

11      Con ordinanza del 19 ottobre 2018, la vicepresidente della Corte, a norma dell’articolo 160, paragrafo 7, del regolamento di procedura e ancor prima che la Repubblica di Polonia avesse presentato le proprie osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, ha ordinato a quest’ultima, immediatamente e fino alla pronuncia dell’ordinanza che porrà fine a detto procedimento sommario, di:

–        sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 37, paragrafi da 1 a 4, e dell’articolo 111, paragrafi 1 e 1a, della legge sulla Corte suprema, dell’articolo 5 della legge di modifica degli organi giurisdizionali di diritto comune, della legge sulla Corte suprema e di talune altre leggi, nonché di qualunque provvedimento adottato in applicazione di tali disposizioni;

–        adottare tutte le misure necessarie per garantire che i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) interessati da tali disposizioni possano esercitare le proprie funzioni nella stessa posizione, godendo nel contempo dello status e di diritti e condizioni di lavoro identici a quelli di cui beneficiavano prima del 3 aprile 2018, data di entrata in vigore della legge sulla Corte suprema;

–        astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento diretto alla nomina di giudici al Sąd Najwyższy (Corte suprema) in sostituzione di quelli interessati dalle disposizioni che sono alla base dell’inadempimento e formano oggetto del ricorso principale, nonché qualsiasi provvedimento diretto a nominare il nuovo primo presidente di tale organo giurisdizionale o a designare la persona incaricata di dirigerlo al posto del suo primo presidente fino alla nomina del nuovo primo presidente, e

–        comunicare alla Commissione, entro un mese dalla notifica dell’ordinanza concessiva di tali provvedimenti e successivamente, con cadenza regolare, ogni mese, tutte le misure che avrà adottato per conformarsi pienamente a detta ordinanza.

12      Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte il 2 ottobre 2018, la Commissione ha inoltre chiesto a quest’ultima, ai sensi dell’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento di procedura, di sottoporre la presente causa a procedimento accelerato.

13      Ai sensi dell’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento di procedura, su istanza del ricorrente o del convenuto, quando la natura della controversia impone un suo rapido trattamento, il presidente della Corte può decidere, sentiti la controparte, il giudice relatore e l’avvocato generale, di trattare una causa con procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni del medesimo regolamento.

14      Interrogata, conformemente a tale disposizione, dal presidente della Corte, la Repubblica di Polonia ha indicato di opporsi al trattamento della presente causa con procedimento accelerato.

15      A sostegno della sua istanza, la Commissione fa valere che le censure dalla stessa formulate nel suo ricorso vertono su una violazione delle garanzie che consentono di assicurare l’indipendenza dell’organo giudiziario supremo di uno Stato membro, e che i dubbi di natura sistemica cui dette censure danno espressione sono tali da determinare un’incertezza giuridica e da ostacolare il buon funzionamento dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ragion per cui occorre statuire rapidamente sulla controversia al fine di limitare il più possibile tale periodo di incertezza.

16      Da un lato, infatti, gli organi giurisdizionali supremi nazionali, in considerazione delle loro funzioni specifiche e dell’autorità riconosciuta alle loro decisioni nell’ordinamento giuridico nazionale, nonché dello specifico obbligo gravante sugli stessi ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, svolgerebbero un ruolo cruciale nell’ambito del sistema di applicazione del diritto dell’Unione. Orbene, dubbi quanto al rispetto delle garanzie di indipendenza riguardanti simili organi giurisdizionali sarebbero tali da impedire a questi ultimi di svolgere pienamente detto ruolo. Dall’altro, questi stessi dubbi potrebbero altresì arrecare pregiudizio alla fiducia reciproca tra gli Stati membri e i loro rispettivi organi giurisdizionali, fiducia che è richiesta per il funzionamento del principio del reciproco riconoscimento, il quale giocherebbe un ruolo essenziale con riferimento a numerosi atti di diritto dell’Unione relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

17      Il governo polacco, per parte sua, ritiene che l’accoglimento dell’istanza di procedimento accelerato della Commissione comporterebbe un’indebita restrizione dei suoi diritti della difesa. Infatti, anzitutto, dato che la causa solleva importanti questioni di principio e desta inoltre obiezioni sul piano della ricevibilità, sarebbe difficile concepire che lo Stato convenuto possa presentare tutti gli argomenti necessari sotto questi vari aspetti in una sola e unica memoria, e che il procedimento non comporti una replica e una controreplica. Sarebbe inoltre necessario che eventuali parti intervenienti siano in grado di presentare osservazioni su simili questioni di principio. Infine, la Commissione avrebbe tardato a rivolgersi alla Corte, e tale ritardo non può ora essere compensato con una restrizione siffatta dei diritti processuali dello Stato convenuto.

18      Quanto alle asserite minacce che le disposizioni nazionali controverse costituirebbero per l’indipendenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema), la Commissione non avrebbe presentato elementi concreti che possano suffragarne l’effettività o precisarne l’ampiezza, né avrebbe dimostrato in che modo il buon funzionamento dell’ordinamento giuridico dell’Unione potrebbe risultare compromesso in mancanza di procedimento accelerato. Le misure contestate dalla Commissione sarebbero solamente idonee a comportare il pensionamento di un numero limitato di giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), circostanza che non sarebbe idonea a pregiudicare né il funzionamento e l’attività giurisdizionale di tale organo giudicante, né la possibilità per quest’ultimo di interrogare la Corte sulla base dell’articolo 267 TFUE, né la certezza dei rapporti giuridici fondati sulle decisioni che saranno emesse dai giudici che non hanno raggiunto l’età per il pensionamento, né, infine, l’idoneità del Sąd Najwyższy (Corte suprema) ad agire nel contesto della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, cooperazione in cui detto organo giudicante sarebbe inoltre, a differenza degli organi giurisdizionali ordinari, chiamato solo raramente a intervenire.

19      In primo luogo, per quanto riguarda la questione se la natura della presente causa sia tale da imporre un suo rapido trattamento ai sensi dell’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento di procedura, occorre ricordare che, con il presente ricorso, la Commissione sostiene che le recenti modifiche legislative relative all’abbassamento dell’età in cui i membri del Sąd Najwyższy (Corte suprema) sono collocati a riposo e alle condizioni in cui i detti giudici possono essere eventualmente autorizzati a continuare a esercitare le proprie funzioni al di là di tale età violano le disposizioni del diritto primario dell’Unione menzionate al punto 1 della presente ordinanza.

20      In particolare, il presente ricorso per dichiarazione di inadempimento è stato proposto a causa dei dubbi nutriti dalla Commissione quanto all’idoneità stessa del Sąd Najwyższy (Corte suprema), a seguito di dette modifiche legislative, a continuare a pronunciarsi nel rispetto del diritto fondamentale di ogni singolo di accedere a un tribunale indipendente, diritto sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

21      Orbene, si deve ricordare che il requisito dell’indipendenza dei giudici attiene al contenuto essenziale del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente, del valore dello Stato di diritto [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 48].

22      Inoltre, le incertezze che circondano in tal senso le disposizioni nazionali controverse possono anche avere un impatto sul funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria costituito dal meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, chiave di volta del sistema giurisdizionale dell’Unione europea, per il quale l’indipendenza degli organi giurisdizionali nazionali, e segnatamente di quelli che statuiscono in ultimo grado, è essenziale [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 176; sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 43, e ordinanza del presidente della Corte del 26 settembre 2018, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, C‑522/18, non pubblicata, EU:C:2018:786, punto 15].

23      Quanto, in secondo luogo, all’asserzione della Repubblica di Polonia secondo cui i suoi diritti della difesa risulterebbero pregiudicati se venisse accolta l’istanza di procedimento accelerato, occorre anzitutto osservare che, come emerge dall’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, qualora si applichi un simile procedimento, il ricorso e il controricorso possono essere integrati da una replica e da una controreplica soltanto se il presidente della Corte lo ritiene necessario, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale.

24      Orbene, è necessario rilevare, al riguardo, che, quand’anche il deposito di una replica non venisse autorizzato dal presidente della Corte, decisione che non è stata ancora presa, non si comprende come, in mancanza di una simile replica – e dunque di argomenti e di ragionamenti che integrino quelli contenuti nel ricorso e ai quali la convenuta ha avuto pienamente modo di rispondere nel proprio controricorso – tale convenuta possa lamentare che i suoi diritti della difesa risultino violati per il fatto di non essere in condizione di depositare una controreplica. Occorre inoltre ricordare che i procedimenti per dichiarazione di inadempimento dinanzi alla Corte sono preceduti da una fase precontenziosa durante la quale le parti hanno occasione di esporre ed elaborare l’argomentazione che, successivamente, saranno chiamate a sviluppare davanti alla Corte in caso di avvio di un procedimento innanzi alla stessa.

25      Alla luce di quanto precede, una risposta della Corte che intervenga in tempi rapidi è idonea, ai fini della certezza del diritto, nell’interesse sia dell’Unione sia dello Stato membro interessato, a rimuovere le incertezze riguardanti questioni fondamentali di diritto dell’Unione e relative, in particolare, alla sussistenza di eventuali ingerenze in taluni diritti fondamentali che quest’ultimo garantisce, nonché all’incidenza che l’interpretazione di tale diritto può avere per quanto riguarda la composizione stessa e le condizioni di funzionamento dell’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 26 settembre 2018, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, C‑522/18, non pubblicata, EU:C:2018:786, punto 15).

26      È vero che la Corte resta investita di una domanda, formulata dalla Commissione, di concessione di provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 TFUE e dell’articolo 160, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Tuttavia, come rilevato al punto 11 della presente ordinanza, la vicepresidente della Corte, con ordinanza del 19 ottobre 2018, intervenuta dopo il deposito da parte della Repubblica di Polonia delle sue osservazioni sull’istanza di procedimento accelerato, ha adottato, sulla base dell’articolo 160, paragrafo 7, di detto regolamento, i provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione, provvedimenti che produrranno i loro effetti fino alla pronuncia dell’ordinanza che porrà fine al procedimento sommario. Si deve quindi rilevare, fatte salve le decisioni che saranno adottate a tale riguardo, che, se la Corte dovesse mantenere, nell’emananda ordinanza, i provvedimenti provvisori adottati in attesa della stessa, detto Stato membro avrebbe esso stesso ogni interesse a che il procedimento di merito nella presente causa sia definito al più presto, affinché i suddetti provvedimenti vengano meno e le questioni sollevate da tale causa siano risolte definitivamente.

27      Ad ogni modo, si deve sottolineare che l’oggetto e le condizioni di attuazione di una domanda di provvedimenti provvisori e quelli del procedimento accelerato previsto all’articolo 133 di detto regolamento non sono identici (ordinanza del presidente della Corte dell’11 ottobre 2017, Commissione/Polonia, C‑441/17, non pubblicata, EU:C:2017:794, punto 15).

28      Orbene, nel caso di specie, fatte salve le decisioni che saranno adottate nell’ordinanza che porrà fine al procedimento sommario, risulta che l’applicazione del procedimento accelerato è giustificata dalla natura della presente causa, per i motivi illustrati ai punti da 19 a 25 della presente ordinanza.

29      Di conseguenza, occorre sottoporre la causa C‑619/18 a procedimento accelerato.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

1)      La causa C619/18 è sottoposta al procedimento accelerato previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 133 del regolamento di procedura della Corte.

2)      Le spese sono riservate.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.