Impugnazione proposta il 30 aprile 2019 dai sigg. Fabio De Masi e Yanis Varoufakis avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 marzo 2019, causa T-798/17, Fabio De Masi e Yanis Varoufakis/Banca centrale europea (BCE)

(Causa C-342/19 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Fabio De Masi e Yanis Varoufakis (rappresentante: Prof. Dr. A. Fischer-Lescano, professore universitario)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti concludono che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale nella causa T-798/17 e accogliere la domanda giudiziale proposta in primo grado;

condannare la convenuta, ai sensi dell’articolo 184 del regolamento di procedura della Corte, letto in combinato disposto con gli articoli 137 e segg. del medesimo regolamento, a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti hanno chiesto in primo grado di annullare, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, la decisione della Banca centrale europea (BCE) del 16 ottobre 2017, con la quale è stato rifiutato loro l’accesso al documento del 23 aprile 2015 intitolato «Risposte a questioni di interpretazione dell’articolo 14.4 del Protocollo sullo Statuto del SEBC e della BCE».

A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti fanno valere quattro motivi di gravame:

Violazione del principio di trasparenza sancito dal diritto primario all’articolo 15, paragrafo 1, TFUE, all’articolo 10, paragrafo 3, TUE e all’articolo 298, paragrafo 1, TFUE, nonché all’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La sentenza impugnata terrebbe in non cale il fatto che il criterio di riferimento per l’azionamento di un diritto alla trasparenza non risulterebbe soltanto dal diritto secondario, bensì tale diritto secondario dovrebbe essere interpretato, in senso conforme al diritto primario, con riferimento al diritto alla trasparenza. In questo modo il Tribunale, contravvenendo allo stato di diritto, farebbe venir meno il controllo giurisdizionale in riferimento al diritto alla trasparenza.

Travisamento del significato dell’obbligo di motivazione e degli standard sviluppati in proposito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). La sentenza del Tribunale non terrebbe conto del fatto che nella decisione impugnata della BCE manca completamente una illustrazione del pregiudizio concreto.

Erronea valutazione del rapporto tra l’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 2004/258/CE 1 (eccezione alla trasparenza: pareri per uso interno) e l’articolo 4, paragrafo 2, di tale decisione (eccezione alla trasparenza: comunicazione in ambito giuridico). Il Tribunale non terrebbe conto del carattere di lex specialis dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione sopra citata in riferimento ai pareri giuridici, nonché del fatto che l’articolo 4, paragrafo 3, di questa medesima decisione non trova applicazione ad un parere giuridico di natura astratta.

La sentenza impugnata negherebbe nel complesso ingiustamente l’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione sopra indicata.

I ricorrenti chiedono la rifusione delle spese ai sensi dell’articolo 184 del regolamento di procedura della Corte, letto in combinato disposto con gli articoli 137 e seguenti del medesimo regolamento.

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1 Decisione della Banca centrale europea del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (GU 2004, L 80, pag. 42).