SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

9 dicembre 2010


Causa F‑88/08


Monique Vandeuren

contro

Fondazione europea per la formazione (ETF)

«Funzione pubblica — Personale della Fondazione europea per la formazione — Agente temporaneo — Contratto a tempo indeterminato — Licenziamento — Requisito di un valido motivo — Soppressione di posto — Dovere di sollecitudine — Riassegnazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Vandeuren chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione dell’ETF, del 23 ottobre 2007, che pone fine al suo contratto di lavoro a far data dal 31 agosto 2008, nonché la condanna dell’ETF al risarcimento dei danni materiali e morali.

Decisione: La decisione di licenziamento della ricorrente del 23 ottobre 2007 è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. L’ETF è condannata alle spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Motivi di ricorso

2.      Funzionari — Agenti temporanei — Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato — Riduzione del perimetro delle attività di un’agenzia dell’Unione — Obbligo di esaminare la possibilità di riassegnare l’agente interessato

3.      Funzionari — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Danno causato da un licenziamento illegittimo — Risarcimento del danno morale — Presupposti

1.      La circostanza che il principio di buona amministrazione non attribuisce diritti ai singoli, salvo quando esso costituisce l’espressione di un diritto specifico, non ha l’effetto di rendere irricevibile un motivo, o la parte di un motivo, relativo alla sua violazione, con la conseguenza del mancato esame degli argomenti addotti a sostegno del motivo, o della parte del motivo. Infatti, solo in occasione dell’esame nel merito di tali argomenti è possibile stabilire se l’amministrazione abbia eventualmente violato un diritto specifico che sia espressione del principio di buona amministrazione.

(v. punto 40)

2.      La riduzione del perimetro delle attività di un’agenzia dell’Unione può essere considerata come un possibile valido motivo di licenziamento di un agente titolare di un contratto a tempo indeterminato, a condizione però che la detta agenzia non disponesse di un posto al quale l’agente interessato potesse essere riassegnato. Solo in quest’ultimo caso sarebbe giustificato un licenziamento motivato dal fatto che l’attività dell’agenzia interessata è stata ridotta.

Al riguardo, è indifferente che norme interne prevedano procedure particolari di selezione in caso di posto vacante per i trasferimenti interni dei dipendenti. Infatti, prima di pubblicare un avviso di posto vacante al fine di coprire un posto mediante trasferimento interno, l’amministrazione ha sempre la possibilità di procedere d’ufficio ad una riassegnazione nell’interesse del servizio, e ciò senza violare il principio di parità di trattamento, dato che gli agenti riassegnati su iniziativa dell’amministrazione non sono nella stessa situazione di quelli che chiedono di essere trasferiti. È altresì indifferente la circostanza che siano state adottate misure di accompagnamento. Infatti, anche se la loro attuazione partecipa incontestabilmente al rispetto del dovere di sollecitudine al quale un’agenzia è peraltro tenuta, tale circostanza non può dispensare l’autorità competente dal fondare le sue decisioni di licenziamento su motivi validi.

Ne risulta che, prima che un’agenzia dell’Unione proceda al licenziamento di un agente titolare di un contratto a tempo indeterminato, in quanto i compiti ai quali tale agente era assegnato sono stati soppressi o trasferiti ad un’altra entità, tale agenzia ha l’obbligo di verificare se l’interessato non possa essere riassegnato ad un altro posto esistente o da creare in un prossimo futuro a seguito, in particolare, dell’attribuzione di nuove competenze all’agenzia in questione.

Nell’effettuare tale esame, l’amministrazione deve ponderare l’interesse del servizio, che impone di assumere la persona più idonea a coprire il posto esistente o da creare in un prossimo futuro, con l’interesse dell’agente di cui è previsto il licenziamento. A tal fine, essa deve tener conto, nell’ambito del suo potere discrezionale, di vari criteri, tra i quali figurano le esigenze del posto rispetto alle qualificazioni e al potenziale dell’agente, la circostanza che il contratto di lavoro dell’agente interessato precisi o meno che quest’ultimo è stato assunto per coprire un posto determinato, i suoi rapporti informativi, nonché la sua età, l’anzianità di servizio e il numero di anni di contribuzione che gli restano prima di poter far valere i suoi diritti a pensione.

(v. punti 60-64)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 25 gennaio 2007, causa F‑55/06, de Albuquerque/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑35 e II‑A‑1‑183, punti 93 e 94), e 24 aprile 2008, causa F‑74/06, Longinidis/Cedefop (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑125 e II‑A‑1‑183, punto 655)

3.      Anche se un licenziamento può, per sua natura, provocare nel funzionario o nell’agente licenziato sentimenti di rigetto, di frustrazione e di incertezza circa il futuro, non può automaticamente derivare dal fatto che un licenziamento sia stato riconosciuto illegittimo dal giudice dell’Unione il diritto ad ottenere il versamento di un risarcimento per danno morale. Infatti, solo in presenza di circostanze particolari può essere accertato che il comportamento di un datore di lavoro ha pregiudicato moralmente l’agente al di là di quanto una persona licenziata prova abitualmente, in particolare qualora il detto datore di lavoro si sia fondato su motivi che comportano una valutazione delle capacità o del comportamento del detto agente in grado di ferirlo.

(v. punto 73)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 dicembre 2000, causa T‑223/99, Dejaiffe/UAMI (Racc. PI pagg. I‑A‑277 e II‑1267, punto 91)