Ricorso presentato il 22 febbraio 2006 - De Luca/Commissione

(Causa F-20/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgio) [rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che l'art. 12 dell'allegato XIII dello statuto è illegittimo;

annullare la decisione 23 febbraio 2005 dell'autorità che ha il potere di nomina (l'APN) con cui la ricorrente è nominata amministratore presso la DG "Giustizia, libertà e sicurezza", direzione "Giustizia civile, diritti fondamentali e cittadinanza", unità "Giustizia civile", in quanto in tale direzione si stabilisce il suo inquadramento nel grado A*9, scatto 2, e la decorrenza della sua anzianità di scatto al 1o febbraio 2005;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dipendente di grado A6 (diventato A*10), la ricorrente è stata assunta, dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità1, per un posto di amministratore, in quanto ha superato il concorso COM/A/11/01, il cui bando era stato pubblicato nel 2001. Ai sensi dell'art. 12 dell'allegato XIII dello statuto, essa è stata inquadrata nel grado A*9.

Innanzitutto, la ricorrente afferma che la decisione impugnata costituisce una retrocessione nel grado, che non tiene conto dell'ambito di legittimità costituito dal bando di concorso a cui essa è stata ammessa, nonché del suo diritto alla carriera. Essa invoca altresì la violazione degli artt. 4, 5, 29 e 31, dello statuto nonché i principi di buona amministrazione e di proporzionalità.

Secondo la ricorrente, la detta decisione violerebbe, inoltre, il principio di parità di trattamento e il principio di non-discriminazione. Infatti, da una parte, gli inquadramenti di coloro che hanno superato il medesimo concorso o concorsi del medesimo livello sarebbero stati fissati a livelli diversi a seconda che l'assunzione sia avvenuta in una data anteriore o posteriore all'entrata in vigore del regolamento n. 723/2004. Dall'altra, l'anzianità di scatto della ricorrente sarebbe stata fissata senza tener conto dell'anzianità che essa aveva acquisito come dipendente di grado A*10, contrariamente alle norme applicabili in particolare per la nomina di un agente temporaneo come dipendente di ruolo.

Infine, la ricorrente fa valere il principio del legittimo affidamento, in quanto essa poteva aspettarsi di essere nominata al grado indicato nel bando di concorso.

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1 - GUCE L 124, del 27.04.2004, pag. 1