SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

6 settembre 2018 (*)

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea ‐ Marchio figurativo raffigurante tre strisce verticali – Prova di un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso»

Nella causa C‑547/17 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 settembre 2017,

Basic Net SpA, con sede in Torino (Italia), rappresentata da D. Sindico, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da J. Malenovský, presidente di sezione, M. Safjan e M. Vilaras (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Basic Net SpA chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 luglio 2017, Basic Net/EUIPO (Raffigurazione di tre strisce verticali) (T‑612/15, non pubblicata, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2017:537), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 agosto 2015 (procedimento R 2845/2014-1), concernente una domanda di registrazione di un segno figurativo raffigurante tre strisce verticali come marchio dell’Unione europea (in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Contesto normativo

2        L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul [marchio dell’Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1), così disponeva:

«1.      Sono esclusi dalla registrazione:

(...)

b)      i marchi privi di carattere distintivo;

(...)

2.      Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’[Unione].

3.      Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».

 Fatti

3        I fatti della controversia, che sono contenuti nei punti da 1 a 9 della sentenza impugnata, possono, ai fini del presente procedimento, essere riassunti come segue.

4        Il 16 maggio 2014 la Basic Net ha chiesto all’EUIPO la registrazione del seguente marchio:

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5        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione (in prosieguo: il «marchio controverso») è stato individuato nel modulo di domanda di registrazione come marchio figurativo per il quale sono state rivendicate le tonalità Pantone dei colori utilizzati, ossia giallo Pantone 7404 C, arancione Pantone 152 C e blu navy Pantone 282 C.

6        La registrazione è stata chiesta per prodotti rientranti nelle classi 18, 25 e 26 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

7        Con decisione del 1° ottobre 2014 l’esaminatrice ha respinto la domanda di registrazione per tutti i prodotti interessati. La Basic Net ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi alla prima commissione di ricorso dell’EUIPO. Quest’ultima, con la decisione controversa, ha confermato la decisione dell’esaminatrice, ritenendo che il marchio controverso fosse privo di carattere distintivo intrinseco, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e che la Basic Net non avesse dimostrato l’acquisizione, da parte di detto marchio, di un siffatto carattere in seguito all’uso, conformemente al paragrafo 3 del medesimo articolo.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

8        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 novembre 2015 la Basic Net ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. A sostegno del ricorso, essa ha dedotto due motivi, vertenti sulla violazione, rispettivamente, dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

9        Il primo motivo, analizzato dal Tribunale ai punti da 16 a 77 della sentenza impugnata, è stato respinto in quanto infondato, per il fatto che la commissione di ricorso aveva ritenuto, correttamente, che il marchio controverso fosse privo di carattere distintivo intrinseco.

10      Il secondo motivo è stato esaminato dal Tribunale ai punti da 80 a 97 della sentenza impugnata. Dal punto 90 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale, in sostanza, ha ritenuto che l’acquisizione, da parte del marchio controverso, di un carattere distintivo in seguito all’uso fosse stata dimostrata per la Francia, l’Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito.

11      Tuttavia, al punto 94 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che, benché la Basic Net avesse sostenuto che il marchio controverso aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso anche in Austria, in Germania, in Belgio, in Spagna e in Ungheria, essa aveva fornito, per quanto riguarda tali Stati membri, solo una dichiarazione sull’onore indicante i fatturati realizzati e i dati relativi alle vendite effettuate dai suoi licenziatari e dai suoi distributori per prodotti commercializzati con il marchio controverso e con altri due marchi di cui la Basic Net era altresì proprietaria.

12      A tal proposito, il Tribunale ha rammentato, al punto 95 della sentenza impugnata, la propria costante giurisprudenza secondo cui le dichiarazioni sull’onore sono prove che devono essere corroborate da altri elementi e ha constatato che il fascicolo della causa non rivelava nessun altro elemento di prova diretto a corroborare la dichiarazione sull’onore presentata dalla Basic Net. Il Tribunale ha aggiunto che i fatturati, in quanto tali, non dimostrano che il pubblico destinatario dei prodotti di cui trattasi percepisce un marchio come un’indicazione di origine commerciale.

13      Il Tribunale ha così dichiarato, al punto 96 della sentenza impugnata, che gli elementi di prova prodotti dalla Basic Net, valutati nel loro complesso, non erano sufficienti a dimostrare che il marchio controverso aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso. Esso ha quindi respinto il secondo motivo e il ricorso nella sua interezza.

 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

14      La Basic Net chiede che la Corte voglia:

–        in via principale, annullare la sentenza impugnata, statuire definitivamente sulla controversia e accogliere il suo ricorso;

–        in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale e,

–        in ogni caso, condannare l’EUIPO alle spese.

15      L’EUIPO chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare la Basic Net alle spese.

 Sull’impugnazione

16      A sostegno della sua impugnazione, la Basic Net deduce, in via principale, un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 e dell’obbligo di motivazione. In subordine, essa adduce altri tre motivi vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sulla mancata presa in considerazione di un altro marchio dell’Unione europea di sua proprietà e sulla mancata presa in considerazione di altri marchi registrati quali combinazione di colori.

 Sul motivo unico dedotto in via principale

 Argomenti delle parti

17      La Basic Net sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ai punti da 80 a 93 della sentenza impugnata. A suo avviso, nei limiti in cui il Tribunale ha riconosciuto l’acquisizione, da parte del marchio controverso, di un carattere distintivo in seguito all’uso in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, ossia in quattro Stati membri dell’Unione europea la cui popolazione totale complessiva costituisce circa il 40% della popolazione totale dell’Unione, tale constatazione è sufficiente per dimostrare l’acquisizione, da parte di tale marchio, di un carattere distintivo in seguito all’uso in una parte significativa dell’Unione e, di conseguenza, per giustificarne la registrazione. Sarebbe possibile prendere altresì in considerazione, allo stesso fine, la popolazione degli Stati membri geograficamente e linguisticamente contigui ai quattro Stati membri menzionati, quali il Belgio e il Lussemburgo, i cui abitanti percepirebbero il marchio controverso allo stesso modo degli abitanti della Francia e dei Paesi Bassi, l’Irlanda, Stato membro limitrofo al Regno Unito, e Malta, Stato membro vicino, al contempo, all’Italia e al Regno Unito.

18      A tal riguardo, la Basic Net rileva che la sentenza del 24 maggio 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI (C‑98/11 P, EU:C:2012:307, punto 62), non dà un’indicazione precisa né sugli Stati membri in cui il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso né sulla percentuale della popolazione totale dell’Unione per la quale deve essere dimostrata una siffatta acquisizione. Ne conseguirebbe che il Tribunale non poteva considerare che la soluzione adottata in tale sentenza consentisse di giustificare il diniego di registrazione del marchio controverso.

19      La Basic Net aggiunge che, erroneamente, il Tribunale non ha preso in considerazione il fatto che le dichiarazioni sull’onore da essa presentate riguardanti l’Austria, la Germania, il Belgio, la Spagna e l’Ungheria possono essere confermate dall’acquisizione, da parte del marchio controverso, di un carattere distintivo in seguito all’uso in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito.

20      Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un difetto o da un’insufficienza di motivazione nella parte in cui il Tribunale non ha esposto i motivi per i quali ha ritenuto che circa il 40% della popolazione dell’Unione non integrasse una parte significativa del pubblico di riferimento e ha rifiutato di prendere in considerazione «aspetti generali legati alla diffusione» a supporto della capacità distintiva acquisita dall’uso del marchio controverso per quanto riguarda la Germania, il Belgio e l’Austria.

21      L’EUIPO ritiene che gli argomenti presentati dalla Basic Net nell’ambito del presente motivo non solo siano infondati, ma siano altresì irricevibili.

22      Per quanto attiene all’argomento vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale, l’EUIPO fa riferimento alle valutazioni contenute nei punti da 88 a 90 e da 94 a 96 della sentenza impugnata, le quali dimostrano, a suo avviso, che tale sentenza è stata debitamente motivata, dal momento che il Tribunale ha esposto in modo preciso e dettagliato il ragionamento che, sulla base dell’insieme degli elementi di fatto e di diritto rilevanti, lo ha portato a concludere nel senso della mancata acquisizione, da parte del marchio controverso, di un carattere distintivo in seguito all’uso in tutto il territorio pertinente.

23      Per quanto attiene all’argomento della Basic Net, secondo cui la sentenza impugnata non contiene alcuna indicazione della percentuale del pubblico di riferimento che può costituirne una parte «significativa», l’EUIPO ritiene che il ragionamento del Tribunale sia privo di errore e che l’argomento della Basic Net sia infondato e altresì irricevibile, in quanto concerne una questione di fatto e mira, in realtà, a ottenere dalla Corte un riesame delle circostanze di fatto.

 Giudizio della Corte

24      Si deve ricordare che un segno può essere registrato in quanto marchio dell’Unione europea, in base all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere ai sensi del paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo. La Corte ha parimenti precisato che la parte dell’Unione considerata al paragrafo 2 di detto articolo può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holding & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P, EU:C:2018:596, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

25      Ne consegue che, per quanto riguarda un marchio privo di carattere distintivo ab initio nel complesso degli Stati membri, un siffatto marchio può essere registrato in forza di tale disposizione soltanto se è dimostrato che esso ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in tutto il territorio dell’Unione (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holding & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P, EU:C:2018:596, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

26      Certamente, al punto 62 della sentenza del 24 maggio 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI (C‑98/11 P, EU:C:2012:307), la Corte ha rilevato che, benché sia vero che l’acquisizione, da parte di un marchio, di un carattere distintivo in seguito all’uso debba essere dimostrata per la parte dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un carattere del genere, sarebbe tuttavia eccessivo pretendere che la prova di tale acquisizione venga fornita con riferimento a ciascun singolo Stato membro.

27      Tuttavia, da tale considerazione non deriva che, quando un marchio è privo di carattere distintivo intrinseco in tutta l’Unione, per ottenere la sua registrazione come marchio dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, sia sufficiente provare che esso abbia acquisito carattere distintivo in seguito all’uso in una parte significativa dell’Unione, quand’anche tale prova non sia stata fornita per ciascuno Stato membro (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holding & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P, EU:C:2018:596, punto 78).

28      Infatti, sebbene non sia necessario, ai fini della registrazione, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, di un marchio privo ab initio di carattere distintivo nel complesso degli Stati membri dell’Unione, che sia fornita la prova, per ciascun singolo Stato membro, dell’acquisizione da parte del marchio in parola del carattere distintivo in seguito all’uso, le prove fornite devono consentire di dimostrare una siffatta acquisizione in tutti gli Stati membri dell’Unione (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holding & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P, EU:C:2018:596, punto 83).

29      Nel caso di specie, si deve rilevare che l’argomento sollevato dalla BasicNet nell’ambito del presente motivo riguarda la parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale, dopo aver confermato la conclusione della commissione di ricorso, secondo la quale il marchio controverso era privo di carattere distintivo intrinseco in tutta l’Unione, ha esaminato la questione dell’eventuale acquisizione, da parte dello stesso marchio, di un carattere distintivo in seguito all’uso, che possa giustificare la sua registrazione sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

30      Tuttavia, è giocoforza constatare che l’argomento della Basic Net si fonda sulla premessa secondo cui sarebbe sufficiente, a tal fine, fornire la prova di una siffatta acquisizione per determinati Stati membri la cui popolazione costituisce una parte significativa della popolazione di tutta l’Unione, anche se tale medesima prova non fosse stata fornita per uno o diversi altri Stati membri.

31      Orbene, come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 28 della presente sentenza, tale premessa è errata.

32      Nei limiti in cui il Tribunale ha ritenuto che il marchio controverso fosse privo di carattere distintivo in tutta l’Unione, costituita, alla data di presentazione della domanda di registrazione di tale marchio, da 27 Stati membri, la registrazione di tale marchio richiedeva la produzione della prova dell’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso in tutti gli Stati membri e non solo in una parte di essi, la cui popolazione costituisse una parte significativa della popolazione complessiva dell’Unione.

33      Dal punto 90 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale, in sostanza, ha ritenuto che l’acquisizione, da parte del marchio controverso, di un carattere distintivo in seguito all’uso fosse stata dimostrata per la Francia, l’Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito.

34      Tuttavia, dal punto 94 della medesima sentenza emerge che, dinanzi al Tribunale, la Basic Net aveva affermato che gli elementi di prova da essa presentati erano sufficienti per dimostrare l’acquisizione di un siffatto carattere anche per l’Austria, la Germania, il Belgio, la Spagna e l’Ungheria, ma che il Tribunale ha ritenuto che una siffatta prova non fosse stata fornita con riferimento a tali cinque Stati membri.

35      Infine, nella sua argomentazione dinanzi alla Corte, la Basic Net ha altresì menzionato l’Irlanda, il Lussemburgo e Malta tra gli Stati membri per i quali essa afferma di aver fornito elementi di prova dell’acquisizione da parte del marchio controverso di un carattere distintivo in seguito all’uso.

36      Invece, dalla sentenza impugnata non emerge, né del resto la Basic Net asserisce, che per gli altri quindici Stati membri che formavano l’Unione al 16 maggio 2014, non menzionati ai punti da 33 a 35 della presente sentenza, erano stati forniti elementi di prova dell’acquisizione, da parte del marchio controverso, di un carattere distintivo in seguito all’uso.

37      In tali circostanze, non si può, in ogni caso, contestare al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto, per aver ritenuto, al punto 96 della sentenza impugnata, che gli elementi di prova prodotti dalla Basic Net non fossero sufficienti a dimostrare che il marchio controverso aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso nel complesso degli Stati membri dell’Unione.

38      Non si può neppure contestare al Tribunale una violazione dell’obbligo di motivazione. Infatti, il Tribunale non era tenuto a indicare nella sentenza impugnata se la popolazione dei quattro Stati membri menzionati al punto 33 della presente sentenza costituisse una percentuale significativa della popolazione complessiva dell’Unione, poiché tale questione è priva di rilievo per la registrazione del marchio controverso.

39      Inoltre, dal momento che il Tribunale ha precisato, al punto 94 della sentenza impugnata, i motivi per i quali ha ritenuto che l’acquisizione, da parte del marchio controverso, di un carattere distintivo in seguito all’uso non fosse stata dimostrata per l’Austria, la Germania, il Belgio, la Spagna e l’Ungheria, la Basic Net non può fondatamente contestargli una violazione dell’obbligo di motivazione a tal riguardo.

40      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il motivo dedotto in via principale dev’essere respinto.

 Sui motivi dedotti in subordine

41      In subordine, nel caso in cui il motivo unico dedotto in via principale non fosse accolto, la Basic Net chiede alla Corte di riesaminare il suo argomento sollevato nel ricorso presentato dinanzi al Tribunale. A tali fini, essa deduce tre motivi vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sulla mancata presa in considerazione di un altro marchio dell’Unione europea di cui essa era titolare e sulla mancata presa in considerazione di altri marchi registrati quali combinazioni di colori.

42      Dal punto 14 della sentenza impugnata emerge che i tre motivi dedotti dalla Basic Net nella sua impugnazione corrispondono alle tre censure invocate nell’ambito del primo motivo dedotto dalla Basic Net dinanzi al Tribunale. Inoltre, a sostegno di tali tre motivi, la Basic Net riproduce integralmente, nella sua impugnazione, l’argomento che essa aveva sollevato nel suo ricorso dinanzi al Tribunale a sostegno delle tre censure di cui sopra, senza indicare in modo preciso gli elementi della sentenza impugnata interessati da tali motivi né sviluppare un’argomentazione giuridica specifica, che possa rimettere in discussione le valutazioni del Tribunale.

43      Orbene, secondo la costante giurisprudenza della Corte, i mezzi d’impugnazione che si limitano a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti presentati dinanzi al Tribunale, senza indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, sono manifestamente irricevibili (sentenza del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punti 49 e 50 nonché giurisprudenza ivi citata).

44      Ne consegue che i tre motivi dedotti in subordine devono essere respinti in quanto irricevibili.

45      Di conseguenza, il ricorso dev’essere respinto.

 Sulle spese

46      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’EUIPO ne ha fatto domanda, la Basic Net, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’EUIPO.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Basic Net SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Malenovský

Safjan

Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 settembre 2018.

Il cancelliere

 

Il presidente della Ottava Sezione

A. Calot Escobar

 

J. Malenovský


*      Lingua processuale: l’italiano.