ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

24 ottobre 2014 (*)

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese – Rappresentanza di un’istituzione a mezzo di un avvocato – Onorari di avvocato – Spese ripetibili – Domanda d’interessi di mora»

Nella causa F‑14/10 DEP,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente a Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente nel procedimento principale,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall, G. Gattinara e C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti,

convenuta nel procedimento principale,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Terza Sezione),

composto da S. Van Raepenbusch, presidente, E. Perillo (relatore) e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 2013, la Commissione europea ha proposto al Tribunale la presente domanda di liquidazione delle spese in esito all’ordinanza Marcuccio/Commissione (F‑14/10, EU:F:2011:99), ai sensi dell’articolo 92, paragrafo l, del regolamento di procedura allora vigente (in prosieguo: il «precedente regolamento di procedura»).

 Contesto normativo

2        Ai sensi dell’articolo 92 del precedente regolamento di procedura, relativo alla contestazione sulle spese:

«1. Se vi è contestazione sull'importo e sulla natura delle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza motivata su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell'altra parte.

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato I dello Statuto [della Corte di giustizia dell'Unione europea], la detta ordinanza non è impugnabile.

(…)».

 Fatti

3        Con atto introduttivo presentato il 25 febbraio 2010 e iscritto a ruolo con il numero F‑14/10, il sig. Marcuccio ha chiesto al Tribunale, in sostanza, la condanna della Commissione a risarcirgli il danno di natura patrimoniale e non patrimoniale che asserisce di aver subìto a causa dell’irragionevole durata della procedura amministrativa diretta al riconoscimento di un’invalidità permanente parziale derivante da un infortunio non sul luogo di lavoro da lui subìto in data 12 settembre 2003 (in prosieguo: la «causa F‑14/10»).

4        Con ordinanza Marcuccio/Commissione (EU:F:2011:99), il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato in diritto e ha condannato il sig. Marcuccio a sostenere tutte le spese e a versare al Tribunale la somma di EUR 1 000 ai sensi dell’articolo 94 del precedente regolamento di procedura, come si evince rispettivamente dai punti 1, 2 e 3 del dispositivo di detta ordinanza.

5        Con ordinanza Marcuccio/Commissione (T‑491/11 P, EU:T:2012:608), il Tribunale dell’Unione europea ha respinto l’impugnazione esperita dal sig. Marcuccio avverso l’ordinanza Marcuccio/Commissione (EU:F:2011:99) e condannato il medesimo alle spese.

6        Il 21 febbraio 2013 la Commissione ha inviato al sig. Marcuccio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai due indirizzi in Italia dal medesimo indicati, nonché al suo avvocato, una lettera con la quale gli chiedeva di rimborsarle, per un importo di EUR 7 000, talune spese per onorari di avvocato da essa sostenute nell’ambito della causa F‑14/10. La Commissione ha ricevuto l’avviso di ricevimento firmato dall’avvocato del sig. Marcuccio. Per contro, le lettere raccomandate indirizzate al sig. Marcuccio stesso sono tornate indietro alla Commissione, perché l’interessato non è andato a ritirarle entro i 30 giorni previsti a tal fine.

 Conclusioni delle parti e procedimento

7        La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        fissare in EUR 7 000 l’importo delle spese ripetibili nella causa F‑14/10;

–        applicare a detto importo gli interessi di mora, a decorrere dalla data di pronuncia dell’emananda ordinanza fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle operazioni principali di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo;

–        condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento di liquidazione delle spese.

8        La domanda di liquidazione delle spese è stata comunicata al sig. Marcuccio mediante una lettera della cancelleria del 6 novembre 2013. Il termine accordatogli per presentare le sue osservazioni è stato fissato al 17 dicembre 2013, compreso il termine in ragione della distanza.

9        Il sig. Marcuccio ha trasmesso le sue osservazioni a mezzo fax il 17 dicembre 2013, ossia l’ultimo giorno del termine stabilito. L’originale è stato depositato in cancelleria il 30 dicembre 2013.

10      Il 20 dicembre 2013 il sig. Marcuccio ha inviato un fax alla cancelleria, il cui originale è stato depositato il 30 dicembre successivo, con cui ha spiegato che il ritardo nella trasmissione delle sue osservazioni via fax era stato causato da un problema di connessione.

11      Poiché il deposito dell’originale delle osservazioni del sig. Marcuccio è avvenuto oltre il termine di dieci giorni dopo che è stata ricevuta la copia dell’originale di cui all’articolo 34, paragrafo 6, del precedente regolamento di procedura e poiché problemi di connessione non possono, comunque, giustificare il ritardo nella trasmissione di un documento originale a mezzo posta, non potendo essere considerati come un caso fortuito o un caso di forza maggiore, il Tribunale ha deciso, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di non versare agli atti dette osservazioni e di rimandarle al sig. Marcuccio, il quale è stato informato di tale decisione mediante lettera della cancelleria del 25 febbraio 2014.

 In diritto

 Argomenti della Commissione

12      La Commissione sostiene che le spese per un avvocato cui un’istituzione ha fatto ricorso per assisterla sono spese ripetibili ai sensi delle disposizioni del regolamento di procedura relative alle spese ripetibili. Essa sostiene altresì che, come discende dall’ordinanza Kerstens/Commissione (T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147), confermata con l’ordinanza Kerstens/Commissione (C‑304/12 P, EU:C:2013:74), l’istituzione può reclamare, a titolo di spese ripetibili, il rimborso degli onorari d’avvocato stabiliti su base forfettaria, almeno quando, come nel caso di specie, l’avvocato fornisce una stima, anche ex post, che giustifichi il numero di ore effettivamente dedicate alle prestazioni di cui trattasi.

13      Nel caso di specie, la Commissione osserva che, poiché alla data della proposizione della presente domanda di liquidazione delle spese il sig. Marcuccio è autore di 154 ricorsi proposti nell’ambito dei mezzi di ricorso previsti dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea dinanzi ai tre organi giurisdizionali dell’Unione, sia in primo grado sia in sede d’impugnazione, e considerata la varietà di petitum di tali diversi ricorsi, essa è stata obbligata ad «affidare a un’altra persona» questo contenzioso ingaggiando, per provvedere alla propria difesa, un avvocato esterno al fine di evitare l’impatto che un trattamento interno avrebbe avuto sul funzionamento dell’équipe «Diritto della funzione pubblica europea» in seno al suo servizio giuridico.

14      La Commissione aggiunge che le prestazioni dettagliate dell’avvocato che l’ha assistita nella causa F‑14/10 corrispondono a un numero di ore ragionevole e che la tariffa oraria di EUR 250 è conforme agli usi trattandosi di una causa di funzione pubblica. Le singole prestazioni che l’avvocato ha dovuto svolgere sono, infatti, consistite: nell’analizzare l’argomentazione dell’atto introduttivo di ricorso, composto di undici pagine ed articolato in tre motivi di non facile comprensione, nonché i suoi sedici allegati; nello svolgere ricerche giurisprudenziali e redigere il controricorso, affrontando le questioni sia di ricevibilità sia di merito; nel redigere la risposta alle misure di organizzazione del procedimento; nel controllare la bozza dei suddetti testi in corso di elaborazione e nel portarli a termine; nel negoziare il contratto con il servizio giuridico dell’istituzione, nel controllarlo e, infine, nel gestire il fascicolo. Ciò premesso, e tenuto conto della difficile comprensibilità degli scritti del ricorrente in detta causa, 27 ore e 45 minuti corrisponderebbero a quanto sarebbe stato necessario nel caso in esame. Inoltre, l’avvocato avrebbe sostenuto spese amministrative per EUR 65 in tale causa.

15      Infine, la Commissione sottolinea che la cifra di EUR 7 000, reclamata a titolo di spese ripetibili, sarebbe giustificata perché, nonostante non ci sia stato un secondo scambio di memorie e il ricorso sia stato respinto con ordinanza, l’avvocato ha dovuto, comunque, prendere posizione su argomenti che presentavano un carattere insolito e, allo stesso tempo, ha dovuto esaminare numerosi allegati.

 Giudizio del Tribunale

 Sulle spese ripetibili

16      A termini dell’articolo 91, lettera b), del precedente regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso del rappresentante, se sono indispensabili». Da tale disposizione si evince che le spese ripetibili sono limitate, da una parte, a quelle sostenute per il procedimento dinanzi al Tribunale e, dall'altra, a quelle che sono state indispensabili a tal fine (ordinanza Chatzidoukakis/Commissione, F-84/l0 DEP, EU:F:2014:41, punto 20).

17      Come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in virtù dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I a detto Statuto, le istituzioni sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che tale assistenza fosse oggettivamente giustificata. Pertanto, se è vero che il fatto che la Commissione abbia fatto intervenire due agenti e un avvocato esterno è privo di conseguenze sul carattere potenzialmente ripetibile di tali spese – dato che nulla consente di escluderle per principio –, esso può nondimeno avere un impatto sulla determinazione dell’importo delle spese sostenute ai fini del procedimento da recuperare in definitiva (ordinanze Marcuccio/Commissione, T‑366/10 P‑DEP, EU:T:2014:63, punto 33, e la giurisprudenza ivi citata, e Chatzidoukakis/Commissione, EU:F:2014:41, punto 21).

18      Riguardo alla determinazione dell’importo fino a concorrenza del quale gli onorari di avvocato potrebbero essere recuperati dalla Commissione nei confronti del sig. Marcuccio, è d’uopo ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione non è legittimato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l’importo fino a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell’Unione non deve prendere in considerazione eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (ordinanza Chatzidoukakis/Commissione, EU:F:2014:41, punto 22, e la giurisprudenza ivi citata).

19      Analogamente, il carattere forfettario del compenso è ininfluente riguardo alla stima da parte del Tribunale dell’importo ripetibile a titolo di spese, giacché il giudice si fonda su criteri pretori consolidati e sulle indicazioni precise che devono fornirgli le parti. Pur se la mancanza di tali informazioni non è di ostacolo alla fissazione da parte del Tribunale, in base ad un’equa valutazione, dell’importo delle spese ripetibili, nondimeno essa pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente (ordinanza Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, punto 20).

20      Peraltro, sempre secondo costante giurisprudenza, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto generare per gli agenti o i difensori intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza Chatzidoukakis/Commissione, EU:F:2014:41, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

21      Infine, l’importo degli onorari ripetibili dell’avvocato dell’istituzione interessata non può essere valutato prescindendo dal lavoro svolto dai servizi dell’istituzione stessa ancor prima che sia stato adito il Tribunale. Infatti, dato che la ricevibilità di un ricorso è subordinata alla proposizione di un reclamo e al rigetto di quest’ultimo da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, i servizi dell’istituzione sono, in linea di principio, coinvolti nel trattamento delle controversie ancor prima che queste siano sottoposte al Tribunale (ordinanza Chatzidoukakis/Commissione, EU:F:2014:41, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

22      Occorre valutare l’importo delle spese ripetibili nel caso di specie alla luce delle considerazioni sopra esposte.

23      In primo luogo, quanto ai requisiti attinenti alla natura e all’oggetto della causa nonché alle difficoltà della controversia, si deve ricordare che la causa F‑14/10 verteva sul risarcimento dei danni che il sig. Marcuccio sosteneva di aver subìto a causa della durata asseritamente eccessiva della procedura amministrativa riguardante l’invalidità. Sebbene nell’ambito di tale ricorso non si ponesse alcun problema giuridico di natura complessa, ciò non toglie che la causa comportava un’analisi dettagliata delle circostanze di fatto della controversia e dell’iter di una procedura amministrativa che era durata approssimativamente cinque anni, al fine di accertare se sussistesse o meno un operato illegittimo dell’istituzione. La controversia presentava, quindi, un assodato grado di difficoltà.

24      In secondo luogo, per quanto riguarda l’importanza della controversia sotto il profilo del diritto dell’Unione, da un’analisi dei motivi dedotti a sostegno del ricorso nella causa F‑14/10 – segnatamente, la violazione dell’obbligo di motivazione, degli obblighi di sollecitudine e di buona amministrazione e del precetto della ragionevole durata della procedura –, risulta che questi ultimi non presentavano aspetti insoliti.

25      In terzo luogo, si deve constatare che, alla luce, in particolare, della natura della controversia, del suo oggetto e delle difficoltà della procedura giudiziaria, la causa F‑14/10 ha nondimeno imposto un carico di lavoro abbastanza gravoso all’avvocato della Commissione.

26      Infatti, l’atto introduttivo di ricorso della causa F‑14/10 consisteva di undici pagine ed era corredato di sedici allegati. La comprensione dei motivi e degli argomenti del ricorso era piuttosto difficile. Inoltre, anche se la fase scritta del procedimento si è limitata a un solo scambio di memorie e il Tribunale ha statuito senza udienza, la Commissione non poteva però prevedere, alla luce della domanda del ricorrente nonché del suo reclamo e del suo atto introduttivo di ricorso, quale posizione avrebbe assunto il Tribunale su tale causa né che lo avrebbe respinto come manifestamente privo di ogni fondamento in diritto.

27      In quarto luogo, per quanto riguarda gli interessi economici che la controversia de qua ha presentato per le parti, occorre considerare che essi avevano una certa importanza, posto che il sig. Marcuccio aveva stimato il suo danno in EUR 10 000, a cui andavano aggiunti gli interessi al tasso del 10% annuo con capitalizzazione annuale.

28      Tenuto conto di tali elementi, e in considerazione del fatto che l’avvocato della Commissione si è necessariamente basato sul lavoro precedentemente svolto dai servizi di quest’ultima nell’ambito del procedimento precontenzioso, appare equo valutare il lavoro indispensabile ai fini del procedimento principale fissando a venti il numero di ore di lavoro dell’avvocato.

29      Infine, va osservato che una tariffa oraria di EUR 250 riflette la retribuzione ragionevole dovuta a un avvocato esperto in una causa di questa natura e che il Tribunale dell’Unione europea considera adeguata una tariffa del genere (v., in tal senso, ordinanze Marcuccio/Commissione, T‑515/09 P‑DEP, EU:T:2013:510, punti 38 e 44, e Marcuccio/Commissione, EU:T:2014:63, punti 46 e 50).

30      Ciò premesso, gli onorari di avvocato indispensabili sostenuti dalla Commissione nell’ambito della causa F‑14/10 devono essere valutati nella somma di EUR 5 000, ossia EUR 250 moltiplicati per 20.

31      Infine, le spese amministrative sostenute dall’avvocato della Commissione vanno ammesse per l’importo fatturato, ovverosia EUR 65.

 Sulla domanda d’interessi di mora

32      Occorre ricordare che, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 92 del precedente regolamento di procedura, riprese dall’articolo 106 del regolamento di procedura, ricadono nella competenza esclusiva del Tribunale la dichiarazione dell’obbligo di pagare interessi di mora sulla condanna alle spese pronunciata dal Tribunale e la fissazione del tasso applicabile (ordinanza Chatzidoukakis/Commissione, EU:F:2014:41, punto 38 e giurisprudenza ivi richiamata).

33      Nel caso di specie, la Commissione chiede al Tribunale di condannare il sig. Marcuccio a versarle interessi di mora sull’importo delle spese da rimborsare a titolo della causa F‑14/10, a decorrere dalla pronuncia della presente ordinanza.

34      Risulta dagli articoli da 96 a 98 del regolamento di procedura che un’ordinanza, in quanto tale, non è oggetto di una pronuncia. Essa deve far risultare la data della sua adozione e ha forza vincolante dal giorno della sua notifica. Di conseguenza, si deve ritenere che la Commissione abbia chiesto al Tribunale di corredare le spese ripetibili nella causa F‑14/10 degli interessi di mora solamente a decorrere dalla notifica della presente ordinanza alle parti e fino al pagamento effettivo di dette spese da parte del sig. Marcuccio. Alla luce di quanto precede, una domanda di interessi di mora di tal genere è ricevibile e fondata.

35      Occorre dunque accogliere la domanda della Commissione e disporre che l’importo delle spese ripetibili nella causa F‑14/10 produca interessi di mora a decorrere dalla notifica della presente ordinanza e fino alla data di pagamento effettivo. Quanto al tasso d’interesse applicabile, il Tribunale ritiene congruo tener conto della disposizione di cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1). Conseguentemente, il tasso degli interessi di mora dovuti sull’importo delle spese ripetibili sarà quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali (ordinanza Marcuccio/Commissione, T‑450/10 P‑DEP, EU:T:2014:32, punto 47).

 Sulle spese sostenute a titolo del procedimento di liquidazione delle spese

36      L’articolo 106 del regolamento di procedura, relativo al procedimento di contestazione sulle spese, non prevede, a differenza dell’articolo 100 di detto regolamento per quel che riguarda le sentenze o le ordinanze che pongono fine alla causa, che si provveda sulle spese del procedimento di liquidazione nell’ordinanza di liquidazione delle spese. Infatti, se il Tribunale, nell’ambito di un ricorso in materia di contestazione delle spese di una causa principale, statuisse sulle spese oggetto della contestazione e, separatamente, sulle nuove spese sostenute nel contesto del ricorso in materia di contestazione sulle spese, esso potrebbe, eventualmente, essere successivamente investito di una nuova contestazione sulle nuove spese (v., in tal senso, ordinanza Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punto 45).

37      Non occorre quindi provvedere separatamente sulle spese sostenute e sugli onorari sostenuti ai fini del presente procedimento (ordinanza Schönberger/Parlamento, EU:F:2010:32, punto 46).

38      Tuttavia, spetta al Tribunale, quando fissa le spese ripetibili, tener conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese.

39      Nella fattispecie, il Tribunale rileva che la Commissione, nell’ambito del procedimento per la liquidazione delle spese, è rappresentata da tre suoi agenti, che però non sono assistiti da un avvocato. Conseguentemente, e poiché la Commissione non dimostra né reclama l’esistenza di eventuali spese scindibili dalla sua attività interna e sostenute per il procedimento di liquidazione delle spese, la sua domanda di condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento non può essere accolta (v., in tal senso, ordinanza Marcuccio/Commissione, EU:T:2014:32, punti da 49 a 51).

40      Da tutto quanto precede risulta che l’importo totale delle spese ripetibili dalla Commissione nei confronti del sig. Marcuccio a titolo della causa F‑14/10 ammonta a EUR 5 065, maggiorato degli interessi di mora calcolati nel modo richiamato al punto 35 della presente ordinanza.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA(Terza Sezione)

così provvede:

1)      L’importo totale delle spese che il sig. Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea a titolo di spese ripetibili nella causa F‑14/10, Marcuccio/Commissione, è fissato in EUR 5 065.

2)      La somma di cui al punto 1) recherà interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza e fino al suo effettivo pagamento, versati al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

Lussemburgo, 24 ottobre 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Lingua processuale: l’italiano.