Ricorso proposto il 26 marzo 2019 – Commissione europea / Irlanda

(Causa C-257/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S.L. Kalėda, N. Yerrell, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, avendo omesso di istituire un organo inquirente indipendente, sul piano organizzativo, giuridico e decisionale, da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli, l’Irlanda non ha ottemperato agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/18/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

condannare l’Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/18/CE, gli Stati membri devono garantire che le inchieste di sicurezza relative a sinistri marittimi molto gravi siano svolte sotto la responsabilità di un organo inquirente permanente e imparziale. Al fine di realizzare l’inchiesta di sicurezza in modo obiettivo, l’articolo 8, paragrafo 1, richiede che l’organo inquirente sia indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli.

La Commissione osserva che tale requisito non è soddisfatto dal Marine Casualty Investigation Board istituito dall’Irlanda, motivando che due dei suoi cinque membri hanno anche responsabilità generali in materia di regolamentazione e di polizia riguardo alla sicurezza marittima di navi battenti bandiera irlandese e di ispezioni di sicurezza in acque irlandesi,

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1 GU 2009, L 131, pag. 114.