SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

11 aprile 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Articoli 2 e 58 – Ambito di applicazione – Utente di servizi di pagamento – Nozione – Esecuzione di un ordine di addebito emesso da un terzo relativo a un conto di cui non è titolare – Assenza di autorizzazione del titolare del conto addebitato – Operazione di pagamento non autorizzata»

Nella causa C‑295/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto, Portogallo), con decisione del 21 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 30 aprile 2018, nel procedimento

Mediterranean Shipping Company (Portugal)  Agentes de Navegação SA

contro

Banco Comercial Português SA,

Caixa Geral de Depósitos SA,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, E. Juhász e I. Jarukaitis (relatore), giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação SA, da P. Neves de Sousa, advogado;

–        per Banco Comercial Português SA, da M. Mendes Pereira e N. Carrolo dos Santos, advogados;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, T. Larsen, A. Pimenta e G. Fonseca, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da P. Costa de Oliveira e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2 e 58 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Mediterranean Shipping Company (Portogallo) – Agentes de Navegação SA (in prosieguo: la «MSC») e il Banco Comercial Português SA (in prosieguo: la «banca BCP») con riguardo al rimborso di talune somme prelevate sul conto della MSC senza il suo consenso.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        La direttiva 2007/64 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35) a decorrere dal 13 gennaio 2018. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di cui trattasi, il procedimento principale continua a essere disciplinato dalla direttiva 2007/64.

4        I considerando 3, 4, 24, 31 e 35 della direttiva 2007/64 prevedevano quanto segue:

«(3)      Numerosi atti [dell’Unione europea] sono già stati adottati [nell’ambito dei mercati dei servizi di pagamento degli Stati membri], (…).Queste misure continuano ad essere insufficienti. La coesistenza di disposizioni nazionali e di un quadro [dell’Unione] incompleto dà origine a confusione e incertezza giuridica.

(4)      È pertanto essenziale istituire un quadro giuridico [dell’Unione] moderno e coerente per i servizi di pagamento (…) che risulti neutrale in modo da garantire parità di condizioni per tutti i sistemi di pagamento, mantenendo così la libertà di scelta dei consumatori, e che rappresenti un chiaro progresso in termini di costi per i consumatori, nonché di sicurezza e di efficacia rispetto ai sistemi attualmente esistenti a livello nazionale.

(…)

(24)      In pratica, i contratti quadro e le operazioni di pagamento da questi contemplate sono di gran lunga più comuni ed economicamente rilevanti delle singole operazioni di pagamento. In presenza di un conto di pagamento o uno strumento di pagamento specifico, è necessario un contratto quadro.(…)

(…)

(31)      Al fine di ridurre i rischi e le conseguenze di operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, l’utente di servizi di pagamento dovrebbe informare il prestatore di servizi di pagamento il più presto possibile in merito a eventuali contestazioni riguardanti presunte operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, sempre che il prestatore abbia ottemperato agli obblighi di informazione di cui alla presente direttiva. (…)

(…)

(35)      Occorre prevedere delle disposizioni per la ripartizione delle perdite in caso di operazioni di pagamento non autorizzate. (…)».

5        L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva così recitava:

«La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le seguenti sei categorie di prestatori di servizi di pagamento:

a)      gli enti creditizi (…)».

6        L’articolo 2 della direttiva in parola recitava quanto segue:

«1.      La presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nell[’Unione]. Tuttavia, ad eccezione dell’articolo 73, i titoli III e IV della presente direttiva si applicano solo laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati [nell’Unione] o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato [nell’Unione].

2.      I titoli III e IV della presente direttiva si applicano ai servizi di pagamento effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro.

3.      Gli Stati membri possono derogare all’applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni della presente direttiva agli enti di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU 2006, L 177, pag. 1)], ad eccezione di quelli di cui al primo e secondo trattino dello stesso articolo».

7        L’articolo 3 della stessa direttiva elencava le operazioni e i servizi che erano esclusi dalla sua sfera di applicazione.

8        L’articolo 4 della direttiva 2007/64 esponeva, ai fini della direttiva stessa, le seguenti definizioni:

«(…)

3)      “servizi di pagamento”: le attività commerciali elencate nell’allegato;

(…)

5)      “operazione di pagamento”: l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;

(…)

7)      “pagatore”: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;

8)      “beneficiario”: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;

9)      “prestatore di servizi di pagamento”: organismi di cui all’articolo 1, paragrafo 1 (…);

10)      “utente di servizi di pagamento”: una persona che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;

(…)

14)      “conto di pagamento”: un conto detenuto a nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento utilizzato per l’esecuzione di operazioni di pagamento;

(…)

28)      “addebito diretto”: un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;

(…)».

9        Il titolo III di detta direttiva, che conteneva gli articoli da 30 a 50 della stessa, era rubricato «Trasparenza delle condizioni e requisiti informativi per i servizi di pagamento». L’articolo 42 della direttiva medesima, che si trovava nel capo 3 di detto titolo, dedicato ai contratti quadro, precisava le informazioni e le condizioni che devono essere fornite all’utente di servizi di pagamento. Tra di esse figuravano, al punto 5, lettera d), di detto articolo, il termine e le modalità secondo cui detto utente doveva notificare al prestatore di servizi di pagamento le operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, conformemente all’articolo 58 della stessa direttiva, nonché la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per operazioni di pagamento non autorizzate in conformità dell’articolo 60 di essa. L’articolo 37, paragrafo 2, della direttiva, che si trovava nel capo 2 dello stesso titolo, relativo alle singole operazioni di pagamento, prevedeva un obbligo di informazione simile nell’ipotesi di operazioni di pagamento singole.

10      Il titolo IV della direttiva 2007/64, che constava degli articoli da 51 a 83 della direttiva medesima, era intitolato «Diritti e obblighi in relazione alla prestazione e all’uso di servizi di pagamento». L’articolo 54 della direttiva, che si trovava nel capo 2 di detto titolo, che verteva sull’autorizzazione delle operazioni di pagamento, era intitolato «Consenso e revoca del consenso» e ai suoi paragrafi 1 e 2 prevedeva quanto segue:

«1.      Gli Stati membri assicurano che un’operazione di pagamento sia considerata autorizzata solo se il pagatore ha dato il suo consenso ad eseguire l’operazione di pagamento.(…)

2.      Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è dato nella forma convenuta tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento.

In mancanza di tale consenso, un’operazione di pagamento è considerata come non autorizzata».

11      A termini dell’articolo 58 di detta direttiva, intitolato «Notifica di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto»:

«L’utente dei servizi di pagamento ottiene una rettifica dal prestatore di servizi di pagamento solo se, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto che ha dato origine ad una richiesta (…), ne informa il suo prestatore di servizi di pagamento senza indugio ed entro 13 mesi dalla data di addebito, salvo che, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III».

12      L’articolo 59 di detta direttiva, relativo alla prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento, precisava, al suo paragrafo 1, quanto segue:

«Gli Stati membri esigono che, qualora l’utente dei servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l’operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, il prestatore dei servizi di pagamento fornisca la prova del fatto che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti o altri inconvenienti».

13      L’articolo 60 della stessa direttiva, che riguardava la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate, prevedeva, al suo paragrafo 1, quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che, fatto salvo l’articolo 58, nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo».

14      L’allegato della direttiva 2007/64 elencava i servizi di pagamento di cui all’articolo 4, punto 3, della direttiva stessa. Il punto 3 di detto allegato disponeva quanto segue:

«Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

–        esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum,

(…)».

 Diritto portoghese

15      La direttiva 2007/64 è stata trasposta nel diritto portoghese dal decreto lei n. 317/2009 (decreto-legge n. 317/2009), del 30 ottobre 2009 (Diário da República, 1ª serie, n. 211, del 30 ottobre 2009), che approva, al suo allegato I, il regime giuridico che disciplina l’accesso all’attività degli istituti di pagamento e alla prestazione di servizi di pagamento.

16      Nella sua versione applicabile al procedimento principale, questo regime (in prosieguo: il «RJSP») prevedeva, al suo articolo 2, definizioni che riproducevano, in sostanza, quelle di cui all’articolo 4 della direttiva 2007/64. In particolare, detto articolo 2, alle lettere i), j), e m), riprendeva le definizioni di cui all’articolo 4, punti 7, 8 e 10, di detta direttiva e l’articolo 69 del RJSP corrispondeva, in sostanza, al suo articolo 58.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17      La MSC è titolare di un conto bancario di deposito a vista presso la banca BCP. In esito a un controllo compiuto nel corso del 2014, questa società rilevava che sul suo conto venivano regolarmente addebitati importi mediante prelievi a favore di un terzo (in prosieguo: l’«ordinante») con il quale essa non aveva alcun rapporto e in assenza di una sua qualsivoglia autorizzazione a tal fine alla banca BCP.

18      Con lettera del 17 novembre 2014, la MSC chiedeva alla banca BCP di annullare gli ordini di addebito, di rimborsarle gli importi prelevati e di trasmetterle una copia dei relativi documenti di autorizzazione. A seguito di uno scambio tra questi due enti, detta banca procedeva all’annullamento richiesto e rimborsava l’importo di EUR 683,48, corrispondente ai prelievi effettuati nei mesi di ottobre e novembre 2014.

19      Nel corso di questi scambi, una copia dell’autorizzazione di pagamento relativa ai prelievi in questione veniva conseguita presso la Caixa Geral de Depósitos SA, banca in cui è detenuto il conto a favore del quale erano stati eseguiti detti ordini di addebito (in prosieguo: la «banca dell’ordinante»). La banca BCP poteva quindi rilevare che detta autorizzazione era stata emessa non dal titolare del conto addebitato, la MSC, bensì da detto ordinante, una società terza, per effettuare pagamenti a favore di quest’ultimo mediante ordini di addebito su un conto, ove detta autorizzazione metteva in evidenza l’esistenza di una divergenza tra il numero di conto indicato e il numero di identificazione bancaria, che era quello della MSC presso la banca BCP.

20      Il 10 dicembre 2014, la MSC si rivolgeva nuovamente alla banca BCP, reiterando che il suo conto era stato oggetto di ordini di addebito indebiti. Con lettera del 16 dicembre 2014, detta banca confermava l’assenza di una siffatta autorizzazione da parte della MSC, o quantomeno la sua irregolarità, e il fatto che la MSC, conseguentemente, era legittimata ad ottenere il rimborso degli ordini di addebito eseguiti a concorrenza del limite ex lege di tredici mesi previsto dall’articolo 69 del RJSP, vale a dire l’importo corrispondente agli ordini di addebito effettuati dal mese di ottobre 2013 al mese di dicembre 2014. Detta banca, pertanto, ne disponeva il rimborso.

21      La MSC rilevava quindi che, tra il mese di maggio 2010 e il mese di settembre 2013, erano stati effettuati diversi ordini di addebito sul suo conto, sulla base della stessa autorizzazione controversa, per un importo complessivo pari a EUR 8 226,03 (in prosieguo: gli «ordini di addebito controversi). Con lettera del 3 agosto 2016, la stessa chiedeva alla banca BCP di rimborsarle anche detta somma, ciò che quest’ultima rifiutava di eseguire.

22      La MSC proponeva quindi ricorso dinanzi al Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Tribunale circondariale di Porto, Portogallo) chiedendo che la banca BCP fosse condannata a restituirle l’importo corrispondente a detti ordini di addebito. Dato che questo ricorso – nel contesto del quale la banca BCP faceva citare la banca dell’ordinante per assicurarsi la possibilità di intentare un’azione di regresso – veniva respinto in quanto infondato, la MSC interponeva appello dinanzi al Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto), giudice del rinvio.

23      Dinanzi a detto giudice, la MSC sostiene, segnatamente, che il Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Tribunale circondariale di Porto, Portogallo) abbia compiuto un’interpretazione e un’applicazione erronee dell’articolo 2, lettere i), j) e m), e dell’articolo 69 del RJSP, dato che essa non può essere qualificata come «utente di un servizio di pagamento», ai sensi di dette disposizioni, né essere considerata come tale. Di conseguenza, il limite temporale previsto da detto articolo 69 non troverebbe applicazione. A tal riguardo, essa sottolinea di non aver mai concluso un qualsivoglia contratto con la banca BCP, o di aver dato alcuna disposizione nel senso di autorizzare un prelievo automatico sul suo conto per importi corrispondenti alle fatture emesse dall’ordinante. La banca BCP chiede il rigetto dell’appello.

24      Il giudice del rinvio indica che risulta dimostrato che la banca BCP ha inviato periodicamente alla MSC gli estratti relativi al suo conto. Detto giudice osserva, inoltre, che, essendo la MSC titolare di un conto bancario presso la banca BCP, un rapporto contrattuale tra queste due parti, da considerare come contratto quadro bancario, si è instaurato con l’apertura di questo conto e aggiunge che la MSC, tuttavia, non ha concluso alcun contratto con detta banca per autorizzare un prelievo automatico dal suo conto di importi relativi a fatture emesse dall’ordinante.

25      Riferendosi alle diverse definizioni contenute nel RJSP, il giudice del rinvio considera che l’uso di un servizio di pagamento mediante un conto di pagamento presuppone la previa conclusione di un contratto quadro o, nell’ipotesi di una singola operazione di pagamento, la conclusione di un singolo contratto di servizi di pagamento. A suo avviso, nella specie, alle luce delle successive operazioni che sono state realizzate, la loro realizzazione dipendeva necessariamente dalla conclusione di un contratto quadro tra la MSC e la banca BCP e, perché la banca BCP potesse avvalersi del RJSP, le incombeva l’onere di apportare la prova della sua conclusione, ciò che essa non avrebbe fatto. Detto giudice osserva tuttavia che il RJSP disciplina parimenti l’esecuzione di operazioni di pagamento non autorizzate, offrendo all’utente del servizio di pagamento una protezione conformemente al suo articolo 69.

26      Osservando che la controversia di cui era adita verte sull’esecuzione di ordini di addebito da parte di un istituito di credito, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), della direttiva 2007/64, detto giudice ritiene necessario determinare se la sfera di applicazione di detta direttiva ricomprenda circostanze come quelle in oggetto dinanzi ad esso e, in caso di risposta affermativa, se la MSC possa essere considerata come un «utente dei servizi di pagamento», ai sensi dell’articolo 58 della stessa direttiva.

27      Alla luce di quanto sopra, il Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 2 della direttiva [2007/64] debba essere interpretato nel senso che nel campo di applicazione della direttiva, come definito da tale disposizione, rientra l’esecuzione di un ordine di pagamento tramite addebito diretto disposto da un ente terzo su un conto non intestatogli e il cui titolare non abbia stipulato con il rispettivo istituto di credito un contratto di servizi di pagamento per singole operazioni o un contratto quadro per la prestazione di servizi di pagamento;

2)      Nel caso di risposta affermativa alla questione precedente e sempre nel medesimo contesto: se il titolare del conto possa essere considerato un utente di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 58 della medesima direttiva».

 Sulle questioni pregiudiziali

28      In limine, occorre osservare che, nel disposto della sua prima questione, parimenti pertinente ai fini dell’analisi della seconda questione, il giudice del rinvio si riferisce a una situazione in cui un ordine di pagamento emesso da un terzo è stato eseguito su un conto «il cui titolare non abbia stipulato con il rispettivo istituto di credito un contratto di servizi di pagamento per singole operazioni o un contratto quadro per la prestazione di servizi di pagamento».

29      Tuttavia, risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, da una parte, che la MSC, il titolare in parola nel procedimento principale, detiene un conto bancario di deposito a vista e, conseguentemente, un conto di pagamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64, presso la banca BCP. Come rileva il giudice del rinvio e come risulta dal considerando 24 di detta direttiva, l’esistenza di tale conto implica che un contratto quadro, come quelli previsti dal titolo III, capo 3, della direttiva medesima, sia stato concluso tra dette parti. D’altra parte, lo stesso titolare contesta la possibilità che gli sia opposta la disposizione nazionale che traspone l’articolo 58 di detta direttiva argomentando non in base all’assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra lo stesso e detta banca, bensì in base alla mancanza di autorizzazione degli ordini di addebito controversi, vuoi in virtù di un siffatto contratto quadro, vuoi quali singole operazioni di pagamento, come quelle di cui al titolo III, capo 2, di detta direttiva.

30      Con il suo riferimento all’assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra la MSC e la banca BCP, il giudice del rinvio, pertanto, intende semplicemente indicare che gli ordini di addebito controversi non sono stati autorizzati dalla MSC presso detta banca.

31      Inoltre, risulta dalla decisione di rinvio che la MSC non ha nemmeno autorizzato questi ordini di addebito mediante uno degli altri mezzi previsti dall’articolo 4, punto 28, della direttiva 2007/64 e che l’ordinante era parimenti il beneficiario di questi ordini di addebito, ai sensi dell’articolo 4, punto 8, di detta direttiva.

32      Nel procedimento principale, pertanto, sono in questione ordini di addebito disposti dal beneficiario che sono stati eseguiti su un conto di pagamento di cui detto beneficiario non è titolare e senza che il titolare di tale conto abbia acconsentito in qualsivoglia modo.

33      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare le questioni sollevate.

 Sulla prima questione

34      Anche se, nella sua prima questione, il giudice del rinvio si riferisce all’interpretazione dell’articolo 2 della direttiva 2007/64, relativo alla sfera di applicazione della direttiva medesima, risulta tuttavia dalla decisione di rinvio che nel procedimento principale è controversa unicamente una delle condizioni che determina detta sfera di applicazione, vale a dire quella di cui alla prima frase del paragrafo 1 di questo articolo, secondo la quale detta direttiva è applicabile ai «servizi di pagamento» forniti nell’ambito dell’Unione.

35      In tale contesto, e alla luce delle considerazioni preliminari esposte supra ai punti da 28 a 32, con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 vada interpretato nel senso che ricade nella nozione di «servizi di pagamento», ai sensi di detta disposizione, l’esecuzione di ordini di addebito disposti dal beneficiario su un conto di pagamento di cui non è titolare e ai quali il titolare del conto in tal modo addebitato non abbia acconsentito.

36      In conformità a una giurisprudenza costante della Corte, per interpretare una norma del diritto dell’Unione, occorre tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, nonché del 4 ottobre 2018, ING-DiBa Direktbank Austria, C‑191/17, EU:C:2018:809, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

37      Ai fini della direttiva 2007/64, la nozione di «servizi di pagamento» è definita all’articolo 4, punto 3, della direttiva stessa, come relativa alle «attività commerciali elencate nell’allegato». Detto allegato precisa, al suo punto 3, che ricade in tale nozione l’esecuzione di «operazioni di pagamento», le quali, a termini dell’articolo 4, punto 5, della stessa direttiva, sono atti disposti dal pagatore o dal beneficiario, intesi a collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario. Tali operazioni includono, secondo il primo trattino del punto 3 di detto allegato, l’esecuzione di ordini di addebito, ivi compresi gli ordini di addebito autorizzati una tantum. L’«addebito diretto» è definito all’articolo 4, punto 28, di detta direttiva, nel senso che consiste, in sostanza, in «un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore», e la nozione di «pagatore» è definita allo stesso articolo 4, al punto 7, nel senso che identifica, segnatamente, «una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento».

38      Si evince da queste disposizioni che l’esecuzione di ordini di addebito disposti dal beneficiario su un conto di cui non è titolare ricade nella nozione di «servizi di pagamento» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/64, anche in assenza di qualsivoglia obbligo sottostante tra il pagatore e il beneficiario, ove il pagatore, titolare del conto di pagamento in tal modo addebitato, abbia acconsentito a tali ordini di addebito. Tuttavia, tali disposizioni non consentono, di per sé, in assenza di indicazioni in tal senso, di stabilire in termini univoci se l’esecuzione di ordini di addebito disposti dal beneficiario su un conto del quale non è titolare ricada parimenti in tale nozione quando il titolare del conto addebitato non abbia acconsentito a tali ordini di addebito.

39      In tali circostanze, occorre riferirsi al contesto nel quale detta nozione di «servizi di pagamento» si inserisce nonché agli obiettivi che detta direttiva persegue.

40      Per quanto riguarda il contesto, è giocoforza rilevare, in primo luogo, che l’esecuzione di ordini di addebito su un conto di pagamento in assenza del consenso del titolare di questo conto non ricade tra le operazioni di pagamento che l’articolo 3 della direttiva 2007/64 esclude dal suo ambito di applicazione.

41      Inoltre, occorre rilevare che diverse disposizioni della direttiva 2007/64 sono intese a disciplinare le «operazioni di pagamento non autorizzate», nozione che, a termini dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, della direttiva stessa, riguarda le operazioni compiute in assenza del consenso del pagatore. Lo stesso vale per l’articolo 42, paragrafo 5, lettera d), della direttiva medesima, che precisa che, tra le informazioni e le condizioni che devono essere fornite all’utente di servizi di pagamento all’atto della conclusione di un contratto quadro vi sono il temine e le modalità secondo cui detto utente deve notificare al prestatore di servizi di pagamento le operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, nonché la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per operazioni di pagamento non autorizzate, ove un obbligo di informazione simile è imposto, d’altronde, dall’articolo 37, paragrafo 2, di detta direttiva per le singole operazioni di pagamento.

42      Del pari, anzitutto, l’articolo 58 della direttiva 2007/64 è relativo alla notifica di operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto. Inoltre, il suo articolo 59 verte, in sostanza, sulla ripartizione dell’onere della prova quando un utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento che è stata effettuata. Infine, gli articoli 60 e 61 di detta direttiva trattano le responsabilità rispettive del prestatore di servizi di pagamento del pagatore nonché del pagatore in caso di operazioni di pagamento non autorizzate.

43      Orbene, se l’assenza di consenso del titolare del conto di pagamento addebitato quanto all’esecuzione di un prelievo su questo conto consentisse di escludere una siffatta operazione di pagamento dalla nozione di «servizi di pagamento», di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/64, e quindi dal suo ambito di applicazione, tali disposizioni, ove vertessero su operazioni di pagamento non autorizzate, sarebbero prive di qualsivoglia senso e non avrebbero alcun effetto utile.

44      Risulta pertanto dal contesto in cui si inserisce tale nozione che essa deve essere interpretata nel senso che include l’esecuzione di ordini di addebito disposti dal beneficiario su un conto del quale non è titolare, anche quando il titolare del conto in tal modo addebitato non vi abbia acconsentito.

45      Tale interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2007/64. In tal senso, i suoi considerando 3 e 4 prevedono, in sostanza, che la coesistenza di disposizioni nazionali e del carattere incompleto del contesto normativo dell’Unione nel settore dei mercati dei servizi di pagamento degli Stati membri diano origine a confusione e incertezza giuridica, ragion per cui è fondamentale istituire, a livello dell’Unione, un contesto giuridico moderno e coerente per i servizi di pagamento, che risulti neutrale in modo da garantire condizioni di concorrenza eque per tutti i sistemi di pagamento, mantenendo così la libertà di scelta dei consumatori, il che dovrebbe rappresentare un progresso sensibile, segnatamente in termini di sicurezza e di efficacia rispetto ai sistemi attualmente esistenti a livello nazionale.

46      In tal senso, il considerando 31 di detta direttiva indica, in sostanza, che, al fine di ridurre i rischi e le conseguenze di operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, l’utente di servizi di pagamento dovrebbe informare il prestatore di servizi di pagamento il più presto possibile in merito a eventuali contestazioni riguardanti siffatte operazioni e il suo considerando 35 precisa anche che occorre prevedere la ripartizione dei rischi in caso di operazioni di pagamento non autorizzate.

47      Orbene, se le operazioni di pagamento non autorizzate, quali gli ordini di addebito oggetto del procedimento principale, fossero escluse dalla sfera di applicazione della direttiva 2007/64, non solo una parte di questi considerando sarebbe priva di senso, ma verrebbe parimenti ostacolata la realizzazione degli obiettivi perseguiti da questa direttiva, enunciati ai detti considerando. Una siffatta esclusione priverebbe, infatti, gli attori del mercato della protezione che detta direttiva, con l’instaurazione di disposizioni che disciplinano in modo uniforme a livello dell’Unione talune conseguenze delle operazioni di pagamento non autorizzate, è intesa precipuamente a offrire loro quando siano in questione siffatte operazioni di pagamento.

48      Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione affermando che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 va interpretato nel senso che ricade nella nozione di «servizi di pagamento», ai sensi di detta disposizione, l’esecuzione di ordini di addebito disposti dal beneficiario su un conto di pagamento di cui non è titolare e ai quali il titolare del conto in tal modo addebitato non abbia acconsentito.

 Sulla seconda questione

49      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 58 della direttiva 2007/64 vada interpretato nel senso che ricade nella nozione di «utente di servizi di pagamento», ai sensi di detto articolo, il titolare di un conto di pagamento sul quale siano stati effettuati ordini di addebito senza il suo consenso.

50      Detto articolo 58 prevede, in sostanza, che l’utente di servizi di pagamento ottenga dal prestatore di servizi di pagamento la correzione di un’operazione solo se segnala al suo prestatore di servizi di pagamento, tempestivamente ed entro tredici mesi dalla data di addebito, di aver rilevato un’operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto, che ha dato origine ad una richiesta, a condizione – ciò che non si verifica nel procedimento principale – che il prestatore di servizi di pagamento abbia adempiuto taluni obblighi informativi.

51      Ai fini della direttiva 2007/64, il suo articolo 4, punto 10, definisce la nozione di «utente di servizi di pagamento» come «una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi».

52      In tal senso, certamente, alla luce del tenore di questa sola disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 4, punti 7 e 8, di detta direttiva, relativo alle nozioni di «pagatore» e di «beneficiario», il titolare di un conto di pagamento che è stato addebitato senza il suo consenso non sembra ricadere in questa nozione di «utente di servizi di pagamento». Tuttavia, da una parte, come si è rilevato, in sostanza, al punto 48 della presente sentenza, l’esecuzione di ordini di addebito su un conto di pagamento, ai quali il titolare del conto addebitato non abbia acconsentito, ricade nella nozione di «servizi di pagamento» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva. D’altra parte, risulta dal disposto stesso di detto articolo 58 nonché dalla sua rubrica che esso ha il precipuo obiettivo di trovare applicazione, segnatamente, alle operazioni di pagamento non autorizzate.

53      In tale contesto, la nozione di «utente di servizi di pagamento» va interpretata nel senso che essa ingloba il titolare di un conto di pagamento sul quale siano stati eseguiti ordini di addebito senza il suo consenso. Del resto, per gli stessi motivi esposti al punto 47 della presente sentenza, una siffatta interpretazione è coerente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2007/64, quali ricordati supra ai punti 45 e 46.

54      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione affermando che l’articolo 58 della direttiva 2007/64 va interpretato nel senso che ricade nella nozione di «utente dei servizi di pagamento», ai sensi di detto articolo, il titolare di un conto di pagamento sul quale siano stati effettuati ordini di addebito senza il suo consenso.

 Sulle spese

55      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, va interpretato nel senso che ricade nella nozione di «servizi di pagamento», ai sensi di detta disposizione, l’esecuzione di ordini di addebito disposti dal beneficiario su un conto di pagamento di cui non è titolare e ai quali il titolare del conto in tal modo addebitato non abbia acconsentito.

2)      L’articolo 58 della direttiva 2007/64 va interpretato nel senso che ricade nella nozione di «utente dei servizi di pagamento», ai sensi di detto articolo, il titolare di un conto di pagamento sul quale siano stati effettuati ordini di addebito senza il suo consenso.

Firme


*      Lingua processuale: il portoghese.