CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JÁN MAZÁK

presentate il 24 settembre 2009 1(1)

Causa C‑381/08

Car Trim GmbH

contro

KeySafety Systems Srl

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]

«Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenza “in materia contrattuale” – Determinazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione – Criteri di distinzione tra compravendita di beni e prestazione di servizi»





I –    Introduzione, fatti della causa principale e procedimento dinanzi al giudice del rinvio

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sottoposta alla Corte dal Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione tedesca – in prosieguo: il «giudice del rinvio»). Le questioni pregiudiziali poste riguardano l’interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2) (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001»).

2.        Al giudice del rinvio occorrono le soluzioni della Corte per stabilire se i giudici tedeschi siano competenti nel decidere il ricorso per risarcimento danni presentato dalla Car Trim GmbH, impresa stabilita a Plauen (Germania) (in prosieguo: la «ricorrente nella causa principale»), avverso la KeySafety Systems SRL, impresa stabilita a Villastone (Italia – in prosieguo: la «convenuta nella causa principale»).

3.        Dal luglio 2001 al dicembre 2003, la convenuta nella causa principale acquistava dalla dante causa della ricorrente nella causa principale componenti di sistemi airbag, i cui pezzi ed elementi necessari erano prevalentemente acquistati da fornitori a monte del processo produttivo. Relativamente alla fabbricazione e alla consegna di questi componenti, che secondo gli accordi la ricorrente nella causa principale era tenuta a consegnare alla convenuta nella causa principale, a seguito di ordine di spedizione, franco fabbrica di Colleferro (Italia), le parti concludevano cinque contratti quadro di forniture, ciascuno riferito ad un determinato tipo di autoveicolo.

4.        La convenuta nella causa principale recedeva dai diversi contratti alla fine del 2003; in seguito a ciò, la ricorrente nella causa principale, considerando tali recessi alla stregua di inadempimenti contrattuali, presentava un ricorso per risarcimento danni dinanzi al Landgericht Chemnitz, che all’epoca dei fatti era il giudice competente in considerazione del luogo di produzione. Tale giudice respingeva la domanda in quanto irricevibile, per carenza di competenza giurisdizionale internazionale dei tribunali tedeschi. L’appello della ricorrente nella causa principale avverso tale pronuncia veniva respinto dall’Oberlandesgericht Dresden. La ricorrente nella causa principale proponeva successivamente un ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al giudice del rinvio, con l’autorizzazione del giudice d’appello.

II – Contesto normativo

5.        Il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 recita:

«Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

6.        Ai sensi dell’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001:

«Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento (…)».

7.        Il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 statuisce:

«Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».

8.        Le norme sulla competenza compaiono al capo II del regolamento n. 44/2001.

9.        L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 44/2001, che fa parte della sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», del detto capo II, prevede:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

10.      L’art. 5 del regolamento n. 44/2001, che fa parte della sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del capo II di tale regolamento, recita:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      a)      in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)      ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

–      nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

–      nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)      la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

(…)».

III – Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

11.      Il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti:

«1)      Se l’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba interpretarsi nel senso che contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni da fabbricare o da produrre debbano definirsi compravendite di beni (primo trattino) anziché prestazioni di servizi (secondo trattino), anche qualora l’acquirente abbia posto taluni requisiti relativi all’approvvigionamento, alla trasformazione e alla consegna di tali beni, segnatamente riguardo alla garanzia della qualità di fabbricazione, dell’affidabilità delle consegne e della buona gestione amministrativa dell’ordine. Quali siano i criteri determinanti per effettuare la distinzione.

2)      Qualora si ritenga sussistere una compravendita di beni, se il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto debba determinarsi, nel caso di vendite a distanza, in base al luogo della consegna materiale all’acquirente ovvero in base al luogo in cui i beni sono affidati al primo vettore ai fini della consegna all’acquirente».

12.      Hanno presentato osservazioni scritte la convenuta nella causa principale, i governi tedesco, ceco e del Regno Unito nonché la Commissione delle Comunità europee.

IV – Valutazione

A –    Sulla prima questione pregiudiziale

13.      Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio cerca di chiarire se i contratti relativi alla fornitura di beni da fabbricare o da produrre nonché da consegnare secondo gli specifici requisiti dell’acquirente, debbano definirsi «compravendite di beni» oppure «prestazioni di servizi» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b) del regolamento n. 44/2001. Egli chiede altresì quali siano i criteri determinanti per la distinzione tra «compravendita di beni» e «prestazione di servizi» ai fini del regolamento n. 44/2001.

14.      Riguardo ai contratti relativi alla fornitura di beni da fabbricare o da produrre, le parti che hanno presentato osservazioni scritte concordano nel definirli contratti di compravendita di beni, anche qualora l’acquirente abbia posto taluni requisiti relativi all’approvvigionamento, alla trasformazione e alla consegna di tali beni, segnatamente riguardo alla garanzia della qualità di fabbricazione, dell’affidabilità delle consegne e della buona gestione amministrativa dell’ordine. La Commissione aggiunge che differisce il caso in cui il soggetto che ordina tali beni debba fornire a sua volta una parte essenziale degli elementi materiali necessari alla fabbricazione o alla produzione.

15.      Anche i governi tedesco e del Regno Unito hanno riflettuto sui criteri determinanti per la distinzione tra «compravendita di beni» e «prestazione di servizi». Secondo il governo tedesco, si tratta di criteri economici che impongono di esaminare quali obbligazioni caratterizzano il contratto. Secondo il governo del Regno Unito, l’elemento determinante consiste nel fatto che la prestazione del venditore porta alla consegna e al trasferimento della proprietà dei beni.

16.      Penso che la prima questione pregiudiziale possa essere interpretata in vari modi. Può essere intesa come invito alla Corte a definire i criteri di distinzione tra «compravendita di beni» e «prestazione di servizi» su un piano generale ovvero a definirli soltanto rispetto all’oggetto della controversia nella causa principale od anche come mezzo attraverso il quale trarre le conseguenze per il caso concreto dalla distinzione generale tra «compravendita di beni» e «prestazione di servizi».

17.      Occorre rilevare che il tenore della norma di cui all’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 non consente, di per sé, di risolvere la questione posta, dato che non definisce le nozioni di «compravendita di beni» e di «prestazione di servizi». Al riguardo, la Corte ha ricordato che occorre fondarsi sulla genesi, sugli obiettivi e sul sistema del regolamento n. 44/2001 (3). Non ritengo utile ritornare sulla genesi, sugli obiettivi e sul sistema di tale regolamento. È sufficiente infatti rinviare alla giurisprudenza recente della Corte (4).

18.      Gli elementi addotti dal diritto comunitario e dalla giurisprudenza della Corte non sono sufficienti a stabilire criteri di distinzione generale tra «compravendita di beni» e «prestazione di servizi». Come emerge dal punto 33 della sentenza 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch (5), la nozione di «servizio» impiegata nel regolamento n. 44/2001 ha un contenuto autonomo, che è indipendente dall’interpretazione di tale nozione nell’ambito dell’art. 50 CE o degli strumenti di diritto comunitario derivato diversi dal regolamento n. 44/2001. La medesima constatazione può essere fatta, a mio avviso, per la nozione di «bene». Pertanto, la giurisprudenza della Corte che interpreta le nozioni di «servizio» e di «bene» alla luce delle libertà fondamentali del mercato interno non è applicabile nell’ambito del regolamento n. 44/2001.

19.      Per il momento la Corte ha formulato soltanto una definizione parziale negativa della nozione di «contratto di prestazione di servizi» ai sensi del regolamento n. 44/2001, statuendo che la detta nozione non riguarda un contratto, con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede al suo contraente la facoltà di sfruttarlo in cambio del pagamento di un corrispettivo (6). Tuttavia, non se ne può trarre alcuna conclusione di portata generale.

20.      Ritengo che non sia necessaria l’analisi su un piano generale della distinzione richiesta. Dati i molteplici aspetti della vita economica, tale distinzione generale non sarebbe oggettivamente possibile. Infatti, nella parte in cui il diritto processuale impiega nozioni con un contenuto sostanziale, come nella fattispecie «bene» e «servizio», è evidente che l’interpretazione di tali nozioni e la distinzione dell’una rispetto all’altra devono essere ricercate, caso per caso, nel diritto comunitario sostanziale, tenuto conto in particolare dell’oggetto dell’impiego di tali nozioni.

21.      Tale premessa costituisce il punto di partenza della mia soluzione alla prima questione pregiudiziale. Va rilevato che la mia soluzione potrà riferirsi soltanto alle particolarità della causa principale.

22.      Al riguardo, occorre rilevare che la ricorrente nella causa principale ha stipulato con la convenuta nella causa principale cinque contratti quadro di fornitura di componenti di sistemi airbag. È vero che la convenuta nella causa principale, nella sua posizione di acquirente, ha posto talune condizioni relative alla qualità di tali componenti. Ciò nonostante, questo non modifica il fatto che l’oggetto finale dei contratti in esame è la fornitura di beni con le caratteristiche convenute.

23.      Anche se ammettessimo, al pari dell’Oberlandesgericht Dresden, giudice d’appello nella causa principale, che tra le obbligazioni contrattuali della ricorrente nella causa principale vi sono obbligazioni che corrispondono alla nozione di prestazione di servizi, vale a dire il taglio e la trasformazione di elementi acquistati da subappaltatori a monte del processo produttivo, al fine di adattarli alle esigenze della convenuta nella causa principale, tali obbligazioni sarebbero soltanto accessorie. Ebbene, la Corte ha già riconosciuto il principio, al quale fa riferimento anche la convenuta nella causa principale nelle sue osservazioni scritte, secondo il quale l’accessorio segue il principale (7).

24.      Ne consegue che l’obbligazione principale nei contratti di cui trattasi era la fornitura di componenti di sistemi airbag e, pertanto, il rapporto contrattuale tra la ricorrente nella causa principale e la convenuta nella causa principale, il suo contenuto e le sue conseguenze devono essere subordinati all’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001.

25.      Infine, se i contratti stipulati tra la ricorrente nella causa principale e la convenuta nella causa principale fossero esaminati alla luce dei criteri delle libertà fondamentali del mercato interno, è indubbio che apparterrebbero alla libera circolazione delle merci e non alla libera circolazione dei servizi.

26.      Occorre quindi risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che i contratti relativi alla fornitura di beni da fabbricare o da produrre devono definirsi compravendite di beni, anche qualora l’acquirente abbia posto taluni requisiti relativi all’approvvigionamento, alla trasformazione e alla consegna di tali beni, segnatamente riguardo alla garanzia della qualità di fabbricazione.

B –    Sulla seconda questione pregiudiziale

27.      Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte di interpretare, rispetto alle vendite a distanza, i termini «il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto» di cui all’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001, al fine di stabilire il luogo di esecuzione dell’obbligazione che presenta un criterio di collegamento al giudice competente in materia contrattuale.

28.      La convenuta nella causa principale nonché i governi tedesco e ceco concordano in via di principio nel determinare, nel caso di vendite a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, in funzione del luogo della consegna materiale all’acquirente.

29.      Nelle soluzioni proposte alla seconda questione pregiudiziale, il governo del Regno Unito e la Commissione specificano più dettagliatamente la tipologia del contratto di vendita.

30.      Ciò nonostante, la risposta della Commissione corrisponde, in via di principio, alle soluzioni proposte dalla convenuta nella causa principale e dai governi tedesco e ceco. Secondo la Commissione, nel caso di vendite che richiedono il trasporto dei beni e per le quali il venditore deve affidare tali beni al primo vettore ai fini della consegna all’acquirente («vendite con spedizione»), il luogo di consegna dev’essere determinato in base al luogo in cui l’acquirente consegue o avrebbe dovuto conseguire in base al contratto l’effettiva disponibilità dei beni consegnati (luogo di destinazione dei beni venduti).

31.      Secondo il governo del Regno Unito, per stabilire il luogo di consegna, occorre fondarsi sulle condizioni previste nel contratto. Qualora l’obbligazione principale del venditore consista nello spedire i beni e (all’occorrenza) nel fornire documenti che trasferiscano la proprietà all’acquirente, il detto luogo di consegna è, salvo diversa disposizione contrattuale, quello in cui i beni sono stati affidati al vettore ai fini della consegna all’acquirente o in conformità delle indicazioni di quest’ultimo.

32.      In via preliminare, occorre richiamare l’attenzione sul fatto che la nozione di «vendita a distanza» deriva dal diritto nazionale e può avere un contenuto diverso negli ordinamenti giuridici dei vari Stati membri. Pertanto, ritengo che non sia opportuno che la Corte interpreti i termini «il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto» specificatamente rispetto alle vendite a distanza. La Corte può formulare l’interpretazione di tali termini soltanto rispetto al contratto di vendita in generale.

33.      I termini «il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto» devono essere interpretati in funzione dei seguenti fatti.

34.      In primo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte, il regolamento n. 44/2001 persegue un obiettivo di certezza del diritto che consiste nel potenziare la tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità, permettendo al contempo, all’attore, di identificare facilmente il giudice che può adire e, al convenuto, di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato (8). Ne consegue che l’interpretazione richiesta nella fattispecie deve garantire l’equilibrio necessario tra gli interessi del venditore e quelli dell’acquirente.

35.      In secondo luogo, la norma di competenza speciale in materia contrattuale prevista all’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, che completa la norma sulla competenza del giudice del domicilio del convenuto, risponde ad un obiettivo di prossimità ed è fondata sull’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne (9).

36.      In terzo luogo, riguardo al luogo di esecuzione delle obbligazioni derivanti da contratti di compravendita di beni, il regolamento n. 44/2001 definisce, al suo art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, tale criterio di collegamento in maniera autonoma, al fine di rafforzare gli obiettivi di unificazione delle norme di competenza giurisdizionale e di prevedibilità (10).

37.      Risulta da quanto precede che l’interpretazione richiesta dev’essere effettuata alla luce degli obiettivi di prossimità e di prevedibilità e in conformità del requisito della certezza del diritto.

38.      Ritengo che l’interpretazione secondo la quale «il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto» debba essere inteso come il luogo in cui i beni vengono consegnati materialmente o avrebbero dovuto essere consegnati materialmente all’acquirente sia la più conforme a tali requisiti. Tale significato del luogo di consegna è il più conforme al carattere della norma di competenza speciale di cui all’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001.

39.      Una tale interpretazione, oltre a rispettare il criterio di prossimità, soddisfa altresì il requisito di prevedibilità, in quanto permette sia all’attore che al convenuto di identificare facilmente il giudice che può essere adito.

40.      L’interpretazione proposta erige il luogo della consegna materiale dei beni all’acquirente come criterio per stabilire il luogo della consegna dei beni, senza far riferimento al diritto nazionale dei vari Stati membri. Tale criterio è facilmente identificabile e la prova è agevole, cosicché consente di identificare senza alcuna difficoltà il giudice competente.

41.      Occorre quindi risolvere la seconda questione pregiudiziale nel senso che i termini «il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto» di cui all’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati come indicanti il luogo in cui i beni sono o avrebbero dovuto essere consegnati materialmente all’acquirente.

V –    Conclusione

42.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottoposte dal Bundesgerichtshof nel modo seguente:

«1)      L’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che i contratti relativi alla consegna di beni da fabbricare o da produrre devono definirsi compravendite di beni, anche qualora l’acquirente abbia posto taluni requisiti relativi all’approvvigionamento, alla trasformazione e alla consegna di tali beni, segnatamente riguardo alla garanzia della qualità di fabbricazione.

2)      I termini “il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” di cui all’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che indicano il luogo in cui i beni sono o avrebbero dovuto essere consegnati materialmente all’acquirente».


1 – Lingua originale: il francese.


2 – GU 2001, L 12, pag. 1.


3 – V. sentenze 3 maggio 2007, causa C‑386/05, Color Drack (Racc. pag. I‑3699, punto 18); 23 aprile 2009, causa C‑533/07, Falco Privatstiftung e Rabitsch (Racc. pag. I‑3327, punto 20), nonché 9 luglio 2009, causa C‑204/08, Rehder (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).


4 – V. sentenza 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch (citata alla nota 3, punti 21‑27).


5 – Citata alla nota 3.


6 – V. sentenza 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch (citata alla nota 3, punto 44).


7 – V. sentenza 15 gennaio 1987, causa 266/85, Shenavai (Racc. pag. 239, punto 19).


8 – V. sentenze 13 luglio 2006, causa C‑103/05, Reisch Montage (Racc. pag. I‑6827, punti 24 e 25); 3 maggio 2007, Color Drack (citata alla nota 3, punto 20), nonché 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch (citata alla nota 3, punto 22).


9 – V. sentenze 3 maggio 2007, Color Drack (citata alla nota 3, punto 22), e 9 luglio 2009, Rehder (citata alla nota 3, punto 32).


10 – V. sentenze 3 maggio 2007, Color Drack (citata alla nota 3, punti 24 e 26), e 9 luglio 2009, Rehder (citata alla nota 3, punto 33).