Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie (Polonia) il 31 gennaio 2020 – Ministerstwo Sprawiedliwości / R.G.

(Causa C-55/20)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie

Parti

Ricorrente: Ministerstwo Sprawiedliwości

Convenuto: R.G.

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno 1 ( in prosieguo: la «direttiva sui servizi»), compreso il suo articolo 10, paragrafo 6, siano applicabili ad un procedimento relativo alla responsabilità disciplinare degli avvocati e degli avvocati stranieri iscritti nell’albo degli avvocati, responsabilità per la quale un avvocato può, in particolare, essere condannato ad una pena pecuniaria, sospeso dalle attività professionali o radiato dall’ordine degli avvocati, mentre nei confronti di un avvocato straniero stabilito può, in particolare, essere comminata una pena pecuniaria, dichiarata la sospensione del suo diritto a prestare assistenza legale nella Repubblica di Polonia oppure imposto il divieto di prestare assistenza legale nella Repubblica di Polonia,. In caso di risposta affermativa, se le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), compreso il suo articolo 47, siano applicabili al procedimento di cui sopra, svolto dinanzi ai giudici competenti nei procedimenti riguardanti gli avvocati, in cause nelle quali avverso le decisioni di tali giudici non sia esperibile alcun mezzo di ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali statali o nelle quali le decisioni in parola siano impugnabili soltanto con un ricorso straordinario, ossia, con ricorso per cassazione dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema; in prosieguo: la «Corte suprema»), anche nelle cause in cui tutti gli elementi rilevanti si collocano all’interno di un solo Stato membro.

Se in una causa in cui, nell’ambito del procedimento menzionato nella prima questione, dell’esame del ricorso per cassazione avverso una decisione o un’ordinanza del giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati, o del reclamo avverso la decisione di rifiuto di ammissione di tale ricorso per cassazione ai sensi alle disposizioni nazionali applicabili, sia competente un organo giurisdizionale che, a parere del suddetto giudice, conforme al giudizio espresso dalla Corte suprema nella sentenza del 5 dicembre 2019, n. III PO 7/18, non costituisce un giudice indipendente e imparziale ai sensi dell’articolo 47 della Carta, debbano essere disapplicate le disposizioni nazionali che prevedono la competenza di un siffatto organo ed il giudice competente nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati debba trasferire tale ricorso per cassazione o reclamo all’organo giurisdizionale che sarebbe competente qualora le disposizioni in questione non vi ostassero.

Se in una causa in cui, nell’ambito del procedimento menzionato nella prima questione, il ricorso per cassazione avverso una decisione o un’ordinanza del giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati, non possa essere proposto, a parere di tale giudice, né dal Prokurator Generalny (Procuratore generale), né dal Rzecznik Praw Obywatelskich (Mediatore), e tale punto di vista risulta essere:

a)    contrario alla posizione espressa nell’ordinanza del 27 novembre 2019, n. II DSI 67/18, dall’Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego (Sezione disciplinare della Corte suprema¸ in prosieguo: la «Sezione disciplinare della Corte suprema»), riunita in un collegio di sette membri, ossia un organo che, ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili, è competente a conoscere del reclamo avverso la decisione di rifiuto di ammissione del ricorso per cassazione, ma che, a parere del giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati, conforme al giudizio espresso dalla Corte suprema nella sentenza del 5 dicembre 2019, n. III PO 7/18, non costituisce un giudice indipendente ed imparziale ai sensi dell’articolo 47 della Carta,

b)    conforme alla posizione precedentemente espressa dall’Izba Karna Sądu Najwyższego (Sezione penale della Corte suprema; in prosieguo: la «Sezione penale della Corte suprema»), ossia dall’organo giurisdizionale che sarebbe competente a conoscere di tale reclamo, qualora le suddette disposizioni non vi ostassero,

il giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati possa (ovvero debba) non tenere conto della posizione espressa dalla Sezione disciplinare della Corte suprema.

Se, nell’ipotesi in cui nella causa menzionata alla terza questione, il giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati sia stato adito con ricorso del Ministro della Giustizia, e:

a)    uno degli elementi che, a giudizio della Corte suprema, espresso nella sentenza del 5 dicembre 2019, n. III PO 7/18, nonché ad avviso del giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati, giustificano l’assunto, secondo il quale la Sezione disciplinare della Corte suprema, ossia l’organo menzionato alla terza questione, lettera a), non costituisca un giudice indipendente ed imparziale ai sensi dell’articolo 47 della Carta, sia l’influenza del potere esecutivo, compreso, per l’appunto, il Ministro della Giustizia, sulla composizione della suddetta Sezione,

b)    la carica di Procuratore generale, il quale, conformemente alla posizione espressa dalla Sezione disciplinare della Corte suprema, ossia l’organo menzionato alla terza questione, lettera a), avrebbe il diritto di proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata a seguito di impugnazione, mentre, conformemente alla posizione della Sezione penale della Corte suprema, ossia l’organo giurisdizionale menzionato alla terza questione, lettera b), nonché alla posizione del giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati, tale diritto non gli spetterebbe, sia ricoperta, per legge, proprio dal Ministro della Giustizia,

il giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati sia tenuto a non procedere all’esame del ricorso, qualora questo sia l’unico modo per garantire la compatibilità del procedimento con l’articolo 47 della Carta e, in particolare, per evitare l’influenza su tale procedimento da parte di un organo che non costituisce un giudice indipendente ed imparziale ai sensi della citata disposizione.

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1 GU. 2006, L 376, pag. 36.