Ricorso presentato il 13 marzo 2006 - Arnaldos Rosauro e a./Commissione

(Causa F-29/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Andres Arnaldos Rosauro e altri [Rappresentanti: S. Rodrigues e A. Jaume, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

annullare gli atti di nomina dei ricorrenti, adottati assieme alle buste paga che essi hanno ricevuto dopo la data del loro passaggio dalla categoria C alla categoria B, nella parte in cui li nominano nel grado B*3/B*4 e mantengono loro lo stipendio base precedente al cambiamento di categoria mediante l'applicazione di un coefficiente moltiplicatore;

annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) di sopprimere i punti di promozione ("zainetto") dei ricorrenti a seguito del loro passaggio dalla categoria C alla categoria B;

segnalare all'APN gli effetti di tale annullamento, ossia, con effetto retroattivo alla data del loro passaggio dalla categoria C alla categoria B: 1) nominare i ricorrenti nel grado B*5/B*6 in applicazione dell'art. 2 dell'allegato XIII dello Statuto, 2) applicare loto lo stipendio base cui hanno diritto a norma dell'art. 2, n. 2, dell'allegato XIII dello Statuto senza fattore di moltiplicazione, 3) mantenere, dopo il loro passaggio alla categoria B, i punti di merito e i punti di transizione che hanno accumulato quando erano in servizio nella categoria C;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono tutti vincitori del concorso interno per passaggio di categoria COMP/PB/04, il cui bando è stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto. Dopo tale data, sono stati nominati dalla convenuta nella categoria superiore senza che ciò comporti però un aumento di retribuzione perché si applica un coefficiente moltiplicatore. Inoltre, i loro punti di promozione sono stati azzerati.

Nel loro ricorso, i ricorrenti fanno valere tre censure. La prima consiste nell'affermare che la loro nomina al grado B*3/B*4 è illegittima in quanto i gradi menzionati nel bando di concorso equivarrebbero ai gradi B*5/B*6, ai sensi dell'art. 2 dell'allegato XIII dello Statuto.

Per quanto riguarda la seconda censura, i ricorrenti sostengono che l'applicazione alla loro retribuzione di un coefficiente moltiplicatore è contraria, da un lato, allo Statuto, che non fa alcuna menzione dell'applicazione di un simile coefficiente nella fattispecie, e, dall'altro, al principio di non discriminazione, al principio del rispetto del legittimo affidamento nonché al principio dei diritti acquisiti.

Quanto alla terza censura, infine, i ricorrenti sostengono che l'annullamento dei loro punti di promozione è contrario alla ratio degli artt. 45 bis dello Statuto e 5 dell'allegato XIII dello Statuto, nonché al principio della parità di trattamento.

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