SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

22 gennaio 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 3 – Competenze speciali in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Diritti d’autore – Contenuto dematerializzato – Messa in rete – Determinazione del luogo dell’evento dannoso – Criteri»

Nella causa C‑441/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Handelsgericht Wien (Austria), con decisione del 3 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 5 agosto 2013, nel procedimento

Pez Hejduk

contro

EnergieAgentur.NRW GmbH,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Jürimäe, J. Malenovský, M. Safjan (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

–        per P. Hejduk, da M. Pilz, Rechtsanwalt;

–        per la EnergieAgentur.NRW GmbH, da M. Wukoschitz, Rechtsanwalt;

–        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e E. Pedrosa, in qualità di agenti;

–        per le governo svizzero, da M. Jametti, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da A.-M. Rouchaud-Joët e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Hejduk, domiciliata a Vienna (Austria), e la EnergieAgentur.NRW GmbH (in prosieguo: la «EnergieAgentur»), avente sede a Düsseldorf (Germania), in merito ad una domanda di accertamento di una lesione dei diritti d’autore in conseguenza della messa a disposizione di fotografie realizzate dalla sig.ra Hejduk, senza il consenso di quest’ultima, sul sito Internet della EnergieAgentur.

 Contesto normativo

 Il regolamento n. 44/2001

3        Dal considerando 2 del regolamento n. 44/2001 risulta che esso mira, nell’interesse del buon funzionamento del mercato interno, ad adottare «(...) disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

4        I considerando 11, 12 e 15 di detto regolamento così recitano:

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12)      Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(...)

(15)      Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili (...)».

5        Le norme in materia di competenza compaiono al capo II dello stesso regolamento.

6        L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, contenuto nella sezione 1 del capo II, rubricata «Disposizioni generali», è formulato come segue:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

7        L’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, collocato nella medesima sezione 1, così dispone:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

8        L’articolo 5, punto 3, di tale regolamento, che fa parte della sezione 2, recante il titolo «Competenze speciali», del capo II del medesimo, così dispone:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

3)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

 La direttiva 2001/29/CE

9        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10):

«La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

10      Dalla decisione di rinvio risulta che la sig.ra Hejduk è una fotografa professionista di architettura, autrice, tra l’altro, di opere fotografiche che presentano dei lavori dell’architetto austriaco Georg W. Reinberg. Quest’ultimo avrebbe utilizzato, nell’ambito di un convegno organizzato il 16 settembre 2004 dalla EnergieAgentur, le fotografie della sig.ra Hejduk al fine di illustrare le sue costruzioni; tale impiego sarebbe stato autorizzato dalla sig.ra Hejduk.

11      La EnergieAgentur, poi, avrebbe reso tali fotografie accessibili e scaricabili a partire dal suo sito Internet. senza l’autorizzazione della sig.ra Hejduk e senza fornire indicazioni relative ai diritti d’autore.

12      Ritenendo violati i propri diritti d’autore dalla EnergieAgentur, la sig.ra Hejduk ha adito lo Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di primo grado di Vienna) chiedendo un risarcimento dei danni per un importo di EUR 4 050 nonché l’autorizzazione a pubblicare la sentenza a spese della suddetta società.

13      Il giudice del rinvio chiarisce che la sig.ra Hejduk motiva la scelta di tale giurisdizione sulla base dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. La EnergieAgentur ha eccepito l’incompetenza internazionale e territoriale dello Handelsgericht Wien, sostenendo che il suo sito Internet non è destinato all’Austria e che la mera facoltà di consultarlo a partire da tale Stato membro non è sufficiente ad attribuire a tale giudice la competenza.

14      In tale contesto, lo Handelsgericht Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che in una controversia concernente la violazione dei diritti connessi al diritto d’autore, commessa rendendo accessibile una fotografia su un sito Internet, gestito mediante un dominio di primo livello di uno Stato membro diverso da quello nel quale il titolare del diritto è domiciliato, competenti sono solo i giudici

–        dello Stato membro nel quale l’autore presunto della violazione ha la propria sede; nonché

–        dello/gli Stato/i membro/i al/ai quale/i il sito Internet è destinato in base al suo contenuto».

 Sulla questione pregiudiziale

15      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un’asserita lesione dei diritti connessi al diritto d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo sia competente a conoscere di un’azione per responsabilità per la lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito Internet accessibile nell’ambito territoriale della sua giurisdizione.

16      In via preliminare occorre, da un lato, ricordare che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato in modo autonomo e restrittivo (v., in tal senso, sentenza Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, punti da 43 a 45).

17      È solo in deroga al principio fondamentale enunciato all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, il quale attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro sul cui territorio il convenuto è domiciliato, che il capo II, sezione 2, di tale regolamento prevede un certo numero di attribuzioni di competenze speciali, tra cui quella dell’articolo 5, punto 3, del regolamento medesimo (sentenza Coty Germany, EU:C:2014:1318, punto 44).

18      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», contenuta nell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, indica sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola (sentenza Coty Germany, EU:C:2014:1318, punto 46).

19      Al riguardo, da costante giurisprudenza emerge che la regola di competenza prevista all’articolo 5, punto 3, del suddetto regolamento trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, il che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (sentenza Coty Germany, EU:C:2014:1318, punto 47).

20      Poiché l’individuazione di uno degli elementi di collegamento riconosciuti dalla giurisprudenza ricordata al punto 18 della presente sentenza deve consentire di radicare la competenza del giudice che ricopre obiettivamente la miglior posizione per valutare se ricorrano gli elementi costitutivi della responsabilità della persona convenuta, ne consegue che può essere validamente adito solamente il giudice nel cui distretto si situa l’elemento di collegamento pertinente (sentenza Coty Germany, EU:C:2014:1318, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

21      D’altra parte occorre precisare che, nonostante nel procedimento principale la sig.ra Hejduk affermi una violazione dei suoi diritti d’autore mediante la messa in rete su un sito Internet di sue fotografie senza il suo consenso, secondo il giudice del rinvio tale affermazione riguarda in modo specifico diritti connessi al diritto d’autore.

22      Al riguardo va ricordato che, sebbene i diritti di un autore debbano essere automaticamente protetti in tutti gli Stati membri, in particolare in forza della direttiva 2001/29, essi sono soggetti al principio di territorialità. I suddetti diritti quindi posso essere violati, rispettivamente, in ciascuno degli Stati membri, in funzione del diritto sostanziale applicabile (v. sentenza Pinckney, C‑170/12, EU:C:2013:635, punto 39).

23      In primo luogo, va rilevato che l’evento causale, definito come il fatto da cui l’asserito danno trae la propria origine (v. sentenza Zuid-Chemie, C‑189/08, EU:C:2009:475, punto 28), non rileva al fine di stabilire la competenza giurisdizionale del giudice adito di un procedimento come quello principale.

24      Infatti, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il presunto illecito consiste nella violazione di diritti d’autore e di diritti connessi al diritto d’autore mediante la messa in rete su un determinato sito Internet di fotografie senza il consenso del loro autore, quale evento causale deve considerarsi l’avviamento del processo tecnico finalizzato alla visualizzazione delle fotografie sul suddetto sito Internet. Il fatto generatore di un’eventuale lesione dei diritti d’autore risiede pertanto nel comportamento del proprietario di tale sito (v., per analogia, sentenza Wintersteiger, C‑523/10, EU:C:2012:220, punti 34 e 35).

25      In un procedimento come quello principale, gli atti e le omissioni idonee a configurare una simile lesione possono essere localizzati unicamente nel luogo in cui si trova la sede della EnergieAgentur, dal momento che è qui che la stessa ha preso ed attuato la decisione di mettere in rete delle fotografie su un determinato sito Internet. Orbene, è pacifico che tale sede non è situata nello Stato membro al quale appartiene il giudice del rinvio.

26      Ne consegue che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’evento causale si colloca nella sede di detta società e, quindi, non consente di stabilire la competenza del giudice adito.

27      Occorre quindi, in secondo luogo, verificare se detto giudice possa essere competente in base al criterio della concretizzazione del danno asserito.

28      Pertanto, devono determinarsi le condizioni in cui, ai fini dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, il danno causato da un’asserita violazione dei diritti di un autore si concretizza o può concretizzarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui il convenuto ha preso ed ha attuato la decisione di mettere in rete delle fotografie su un determinato sito Internet.

29      In proposito la Corte ha già precisato non solo che il luogo in cui si concretizza il danno ai sensi di tale disposizione può variare in funzione della natura del diritto asseritamente violato, ma anche che il rischio che un danno si concretizzi in un determinato Stato membro è subordinato alla circostanza che il diritto del quale si lamenta la violazione sia protetto in tale Stato membro (v. sentenza Pinckney, EU:C:2013:635, punti 32 e 33).

30      Per quanto riguarda questo secondo profilo, nel procedimento principale la sig.ra Hejduk afferma una violazione dei suoi diritti d’autore in conseguenza della pubblicazione di sue fotografie sul sito Internet della EnergieAgentur. È pacifico che, come risulta segnatamente dal punto 22 della presente sentenza, i diritti che essa fa valere sono tutelati in Austria.

31      Per quanto riguarda il rischio che il danno si concretizzi in uno Stato membro diverso da quello in cui ha la propria sede la EnergieAgentur, tale società sottolinea che il suo sito Internet sul quale sono state pubblicate le fotografie controverse, operante con un nome di dominio nazionale di primo livello tedesco, ossia «.de», non è destinato all’Austria e che, conseguentemente, il danno non si è concretizzato in quest’ultimo Stato membro.

32      Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, contrariamente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, che è stato interpretato nella sentenza Pammer e Hotel Alpenhof (C‑585/08 e C‑144/09, EU:C:2010:740), l’articolo 5, punto 3, del citato regolamento non esige che il sito in questione sia «diretto verso» lo Stato membro del giudice adito (v. sentenza Pinckney, EU:C:2013:635, punto 42).

33      Pertanto, per determinare il luogo in cui il danno si concretizza allo scopo di stabilire la competenza giurisdizionale sul fondamento dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, è privo di rilevanza il fatto che il sito Internet di cui trattasi nel procedimento principale non sia destinato allo Stato membro del giudice adito.

34      In circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, quindi, deve ritenersi che la concretizzazione del danno e/o il rischio di tale concretizzazione derivino dall’accessibilità, nello Stato membro del giudice adito, per mezzo del sito Internet della EnergieAgentur, delle fotografie cui si ricollegano i diritti fatti valere dalla sig.ra Hejduk.

35      Deve precisarsi che la questione relativa alla portata del danno asserito dalla sig.ra Hejduk rientra nell’analisi della domanda nel merito e non può assumere rilevanza nella fase della verifica della competenza giurisdizionale.

36      Occorre tuttavia ricordare che, poiché la tutela dei diritti d’autore e dei diritti connessi al diritto d’autore accordata dallo Stato membro del giudice adito vale soltanto per il territorio del citato Stato membro, il giudice adito in base al criterio della concretizzazione del danno asserito è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza Pinckney, EU:C:2013:635, punto 45).

37      Infatti, in linea di principio i giudici di altri Stati membri restano competenti a conoscere del danno cagionato ai diritti d’autore e ai diritti connessi al diritto d’autore sul territorio del loro rispettivo Stato membro, alla luce dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e del principio di territorialità, dato che si trovano nella posizione migliore, da un lato, per valutare se siano stati effettivamente violati i suddetti diritti garantiti dallo Stato membro interessato e, dall’altro, per determinare la natura del danno cagionato (v., in tal senso, sentenza Pinckney, EU:C:2013:635, punto 46).

38      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un’asserita lesione ai diritti d’autore e ai diritti connessi al diritto d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente, in base al criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un’azione per responsabilità per la lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito Internet accessibile nell’ambito territoriale della sua giurisdizione. Tale giudice è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro al quale appartiene.

 Sulle spese

39      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un’asserita lesione ai diritti d’autore e ai diritti connessi al diritto d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente, in base al criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un’azione per responsabilità per la lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito Internet accessibile nell’ambito territoriale della sua giurisdizione. Tale giudice è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro al quale appartiene.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.