SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

10 settembre 2015 (*)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato rappresentante borsette – Disegno o modello anteriore – Motivo di nullità – Carattere individuale – Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑525/13,

H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata da H. Hartwig e A. von Mühlendahl, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Yves Saint Laurent SAS, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da N. Decker, avvocato,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 luglio 2013 (procedimento R 207/2012-3), relativa a un procedimento di nullità tra la H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG e la Yves Saint Laurent SAS,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse e A.M. Collins (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2013,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2014,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 gennaio 2014,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 30 ottobre 2006 la Yves Saint Laurent SAS, interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario (in prosieguo: il «disegno o modello contestato») all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni o modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

2        Il disegno o modello contestato, destinato ad essere applicato alle «borsette», appartenenti alla classe 03-01 ai sensi dell’accordo di Locarno, che istituisce la classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali, dell’8 ottobre 1968, come modificato, è raffigurato nelle seguenti sei immagini:

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3        Il disegno o modello contestato è stato registrato con il numero 613294-0001 e pubblicato sul Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 135/2006, del 28 novembre 2006.

4        Il 3 aprile 2009 la H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG, ricorrente, ha presentato dinanzi all’UAMI una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, basata sugli articoli da 4 a 9 del regolamento n. 6/2002 nonché sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere da c) a f) o g), del medesimo regolamento. Nella propria domanda la ricorrente si è limitata ad affermare che il disegno o modello contestato era privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento.

5        A sostegno della domanda di dichiarazione di nullità, la ricorrente, per suffragare l’asserita mancanza di carattere individuale del disegno o modello contestato, ha fatto valere il modello anteriore qui di seguito riprodotto:
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6        Con decisione del 4 novembre 2011, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità.

7        Il 25 gennaio 2012 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, contro la decisione della divisione di annullamento.

8        Con decisione dell’8 luglio 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. Dopo aver considerato che i documenti presentati dalla ricorrente erano idonei a dimostrare che la borsetta oggetto del disegno o modello anteriore fosse stata resa disponibile al pubblico, la commissione di ricorso ha esaminato il carattere individuale del disegno o modello contestato. Essa ha definito l’utilizzatore informato di detto disegno o modello come una donna informata, interessata, come possibile utilizzatrice, alle borsette. A suo parere, i due disegni o modelli di cui trattasi avevano caratteristiche comuni, in particolare i contorni superiori e i manici a forma di cinghia attaccata al corpo delle borse tramite un sistema di anelli rinforzato da rivetti, ma le differenze relative alla forma, alla struttura e alla finitura superficiale avevano un ruolo determinante nell’impressione generale suscitata da tali prodotti. In proposito, la commissione di ricorso ha considerato che il margine di libertà dell’autore era ampio, ma che, nel caso di specie, non eliminava, dal punto di vista dell’utilizzatrice informata, le differenze significative di forma, struttura e finitura superficiale che distinguevano le due borse.

 Conclusioni delle parti

9        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        dichiarare la nullità del disegno o modello contestato;

–        condannare l’interveniente alle spese, comprese quelle che essa ha sostenuto dinanzi alla commissione di ricorso.

10      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

11      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’allegato A.6 del ricorso in quanto irricevibile;

–        respingere il ricorso;

–        confermare la decisione impugnata;

–        dichiarare la validità del disegno o modello contestato;

–        condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute dall’interveniente dinanzi all’UAMI.

 In diritto

12      A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere sostanzialmente un motivo unico, relativo alla violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, il quale è suddiviso in due parti. Con la prima parte, essa rileva che nella decisione impugnata si è concluso erroneamente e senza una motivazione sufficiente che il margine elevato di libertà dell’autore non aveva alcuna incidenza sulla conclusione che i disegni o i modelli di cui trattasi producevano un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Con la seconda parte, essa afferma che nella decisione impugnata si è erroneamente concluso, pur riconoscendo detto margine elevato di libertà dell’autore, che le differenze tra i disegni o i modelli in esame erano sufficientemente significative per suscitare un’impressione generale diversa.

13      Con la prima parte del motivo unico, la ricorrente fa valere un addebito relativo a una motivazione insufficiente della decisione impugnata. Il Tribunale ritiene opportuno esaminare separatamente tale addebito prima di analizzare le argomentazioni sul merito.

14      L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

 Sull’addebito relativo a una motivazione insufficiente

15      Va ricordato che in forza dell’articolo 62 del regolamento n. 6/2002, le decisioni dell’UAMI devono essere motivate. Tale obbligo di motivazione ha la stessa portata di quella risultante dall’articolo 296 TFUE, secondo cui l’iter logico seguito dall’autore dell’atto deve apparire in forma chiara e non equivoca. Detto obbligo ha il duplice scopo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione. Tuttavia, non si può pretendere che le commissioni di ricorso forniscano una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti dinanzi ad esse. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali la decisione della commissione di ricorso è stata adottata e al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo [v. sentenza del 25 aprile 2013, Bell & Ross/UAMI – KIN (Cassa di orologio da polso), T‑80/10, EU:T:2013:214, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

16      Occorre altresì ricordare che l’obbligo di motivare le decisioni costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, che attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (v. sentenza Cassa di orologio da polso, punto 15 supra, EU:T:2013:214, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

17      Nel caso di specie, dalla decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha considerato che le differenze tra i disegni o i modelli di cui trattasi erano così marcate che il margine di libertà dell’autore non poteva inficiare la conclusione sulle impressioni generali diverse suscitate da questi ultimi. Anzitutto, la commissione di ricorso, al punto 42 della decisione impugnata, ha rilevato che «vi [erano] sicuramente caratteristiche comuni tra i due modelli di borsa [di cui trattasi,] ma [che], per i motivi sopraindicati [ai punti da 30 a 34], le differenze di forma, struttura e finitura superficiale delle borse [erano] quelle che determina[vano] l’impressione generale dal punto di vista dell’utilizzatrice informata». Essa, poi, al punto 44 della decisione impugnata, ha ricordato che il margine di libertà dell’autore era un fattore di cui occorreva tener conto nella valutazione del carattere individuale del disegno o del modello conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 e che esso era inteso a rafforzare o ad attenuare la percezione dell’utilizzatore al riguardo. Infine, la commissione di ricorso, al punto 45 della medesima decisione, ha riconosciuto che il margine di libertà dell’autore, nell’ambito degli articoli di moda come le borsette, era elevato, prima di affermare che «detto riconoscimento non può automaticamente comportare, contrariamente a quanto sembra[va] indicare la [ricorrente], che il [modello o il disegno di] borsetta [contestato] produce[va] la stessa impressione generale della borsetta oggetto del modello [o del disegno] anteriore». Essa ha precisato che, «[i]nfatti, il punto di partenza della valutazione di tale impressione generale, ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 6 del [regolamento n. 6/2002, era] la persona dell’utilizzatore informato», che, «nel caso di specie, detto ampio margine di libertà non eliminerà in alcun modo, dal punto di vista dell’utilizzatore informato, le differenze significative di forma, struttura e finitura superficiale che distingu[evano] le due borse» e che, «[n]el caso di specie, pertanto, l’ampio margine di libertà dell’autore non [era] assolutamente incompatibile (…) con la conclusione che le due borse suscita[vano] un’impressione generale differente».

18      Ne consegue che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la commissione di ricorso ha illustrato in maniera sufficientemente chiara e inequivocabile l’iter logico con cui ha considerato che, nel caso di specie, l’elevato margine di libertà dell’autore non aveva alcuna incidenza sulla conclusione che i disegni o i modelli di cui trattasi suscitavano un’impressione generale diversa nell’utilizzatrice informata. Pertanto, l’addebito relativo all’insufficienza di motivazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Sulla fondatezza

19      Poiché le due parti del motivo unico riguardano asseriti errori da parte della commissione di ricorso nell’applicazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 al caso di specie, il Tribunale ritiene opportuno esaminarle congiuntamente.

20      Secondo l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, si considera che un disegno o modello comunitario registrato presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce da quella suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. L’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento precisa che nella valutazione del carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello.

21      Dal considerando 14 del regolamento n. 6/2002 risulta che nella valutazione del carattere individuale di un disegno o modello, si deve prendere in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello. Nel caso di specie, il disegno o modello contestato, come il disegno o modello anteriore, rappresenta una borsetta.

22      Inoltre, dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 nonché da una giurisprudenza costante emerge che l’esame del carattere individuale di un disegno o modello dipende dall’impressione generale che quest’ultimo suscita nell’utilizzatore informato [v. sentenza del 25 ottobre 2013, Merlin e a./UAMI – Dusyma (giochi), T‑231/10, EU:T:2013:560, punto 28 e giurisprudenza ivi citata].

23      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha definito il concetto di utilizzatore informato, in relazione al quale il carattere individuale del disegno o modello comunitario contestato deve essere valutato, come una donna informata, interessata, come possibile utilizzatrice, alle borsette.

24      Riguardo al livello di attenzione dell’utilizzatore informato, occorre ricordare, al pari della commissione di ricorso, che, secondo la giurisprudenza, la nozione di utilizzatore informato può essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere da se quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato (sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, Racc., EU:C:2011:679, punto 53).

25      Dalla giurisprudenza risulta altresì che, se è vero che l’utilizzatore informato non è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, non è neppure l’esperto o la persona competente in materia in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto. Di conseguenza, l’aggettivo «informato» suggerisce che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola, e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d’attenzione relativamente elevato quando li utilizza (sentenza PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, punto 24 supra, EU:C:2011:679, punto 59).

26      La commissione di ricorso ha ritenuto che l’utilizzatrice informata nel caso di specie non fosse né l’acquirente medio di borsette né un conoscitore particolarmente attento, bensì una figura intermedia che ha acquisito familiarità con il prodotto secondo il livello di attenzione previsto dalla giurisprudenza citata ai punti 24 e 25 supra.

27      La ricorrente non contesta le conclusioni della commissione di ricorso sulla definizione e il livello di attenzione dell’utilizzatrice informata, che devono essere confermate.

28      Per quanto concerne il margine di libertà dell’autore di un disegno o modello, dalla giurisprudenza risulta che quest’ultimo è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni a più disegni o modelli applicati al prodotto interessato [sentenze del 9 settembre 2011, Kwang Yang Motor/UAMI – Honda Giken Kogyo (Motore a combustione interna), T‑11/08, EU:T:2011:447, punto 32, e Cassa di orologio da polso, punto 15 supra, EU:T:2013:214, punto 112].

29      Pertanto, più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è ampia, meno è probabile che piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto siano sufficienti a produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Viceversa, quanto più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto per produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Pertanto, un grado elevato di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello rafforza la conclusione secondo la quale i disegni o modelli che non presentano differenze significative producono la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato (sentenze Motore a combustione interna, punto 28 supra, EU:T:2011:447, punto 33, e Cassa di orologio da polso, punto 15 supra, EU:T:2013:214, punto 113).

30      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto giustamente che, nell’ambito degli articoli di moda come le borsette, il margine di libertà dell’autore fosse elevato. Inoltre, la ricorrente non contesta tale valutazione. Tuttavia, essa fa valere sostanzialmente che la commissione di ricorso ha errato poiché il criterio della «libertà dell’autore» avrebbe dovuto essere parte integrante dell’analisi del carattere individuale del disegno o modello contestato e che essa avrebbe invertito le fasi di tale analisi. Pertanto, il suo approccio, consistente, in un primo tempo, nel confrontare i due disegni o modelli di cui trattasi per giungere alla conclusione che essi non suscitavano la stessa impressione generale nell’utilizzatrice informata e, in un secondo tempo, nell’esaminare l’addebito relativo alla libertà dell’autore, sarebbe erroneo. Inoltre, le differenze tra i disegni o modelli in esame non sarebbero sufficientemente significative per suscitare un’impressione generale diversa nell’utilizzatrice informata.

31      Sotto un primo profilo, è giocoforza constatare che un «ragionamento articolato in due fasi», come indicato dalla ricorrente, non è richiesto né dalla normativa applicabile né dalla giurisprudenza.

32      Infatti, il testo dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, relativo alla valutazione del carattere individuale, stabilisce, al paragrafo 1, il criterio dell’impressione generale suscitata dai disegni o modelli in conflitto e afferma, al paragrafo 2, che occorre prendere in considerazione a tal fine il margine di libertà dell’autore (v. precedente punto 20). Da tali disposizioni, e in particolare dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, risulta che la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello comunitario deriva sostanzialmente da un esame articolato in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato, in secondo luogo, l’utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest’ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché il livello di attenzione nel raffronto, diretto se possibile, dei disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello e, in quarto luogo, il risultato del confronto dei disegni o modelli di cui trattasi, tenendo conto del settore interessato, del margine di libertà dell’autore e delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico [v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, Budziewska/UAMI – Puma (Felino balzante), T‑666/11, EU:T:2013:584, punto 21 e giurisprudenza ivi citata].

33      Come emerge dalla giurisprudenza e da quella citata nel precedente punto 29 e richiamata dalla ricorrente stessa, il fattore relativo al margine di libertà dell’autore può «rafforzare» (o, al contrario, attenuare) la conclusione sull’impressione generale suscitata da ciascun disegno o modello in esame. Non risulta né dall’asserito schema identificato dalla ricorrente nella giurisprudenza né dall’estratto della sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) riportato nel punto 29 del ricorso che la valutazione del margine di libertà dell’autore costituisce una fase astratta e preliminare al confronto dell’impressione generale suscitata da ciascun disegno o modello di cui trattasi.

34      Occorre altresì respingere l’insieme delle affermazioni formulate al punto 33 del ricorso e relative al punto 44 della decisione impugnata. Queste affermazioni si basano, in parte, su una lettura erronea di tale punto e non sono comunque suffragate. La commissione di ricorso vi ha dichiarato quanto segue:

«Riguardo al margine di libertà dell’autore, la commissione ricorda che esso è un fattore di cui occorre tenere conto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del [regolamento n. 6/2002], nella valutazione del carattere individuale. (…) Non esiste, tuttavia, una “reciprocità” vera e propria né automatismi. Nella sentenza [Motore a combustione interna, punto 28 supra, EU:T:2011:447] che cita la [ricorrente] a sostegno della propria tesi, il Tribunale ha affermato che un margine elevato di libertà dell’autore nell’elaborare un disegno o modello “rafforza” la conclusione che i disegni o modelli che non presentano differenze significative suscitano la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato (…) Il margine di libertà non può quindi di per sé produrre risultati riguardo alla valutazione del carattere individuale. Tale valutazione, infatti, deve basarsi sull’impressione generale, come afferma il paragrafo 1 dell’articolo 6 del [regolamento n. 6/2002]. Se è vero, pertanto, che occorre tenere conto del margine di libertà dell’autore, è necessario che il punto di partenza della valutazione del carattere individuale di un modello sia comunque la percezione dell’utilizzatore informato. In altri termini, il margine di libertà dell’autore deve fungere da temperamento al giudizio – nel senso, come rileva il Tribunale, di “rinforzarlo” o, al contrario, di attenuarlo – ottenuto sulla base della percezione dell’utilizzatore informato. Di conseguenza, il margine di libertà dell’autore non è, contrariamente a quanto sembra affermare la [ricorrente], il punto di partenza della valutazione del carattere individuale, bensì, come sottolinea il paragrafo 2 dell’articolo 6 del [regolamento n. 6/2002], un aspetto di cui occorre “tenere conto” nell’analisi della percezione dell’utilizzatore informato».

35      La commissione di ricorso non ha errato nel precisare che il fattore relativo alla libertà dell’autore non può di per sé determinare la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello, ma che esso, per contro, era un elemento da prendere in considerazione nell’ambito di tale valutazione. Di conseguenza, essa ha giustamente rilevato che detto fattore era un fattore che consentiva di attenuare la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato, piuttosto che un fattore autonomo che stabiliva in che misura due disegni o modelli debbano differire affinché uno di essi abbia carattere individuale.

36      Sotto un secondo profilo, per quanto concerne il confronto delle impressioni generali suscitate dal disegno o modello contestato e dal disegno o modello anteriore, la commissione di ricorso ha affermato, al punto 30 della decisione impugnata, che essi si differenziavano per tre caratteristiche che influenzavano in modo decisivo il loro aspetto visivo globale, vale a dire la forma generale, la struttura e la finitura superficiale della borsa.

37      Essa rileva, anzitutto, che il corpo del disegno o modello contestato aveva una forma percettibilmente rettangolare, per la presenza di tre linee dritte che evidenziavano i lati e la base della borsa, che dava l’impressione di un oggetto relativamente spigoloso. Per contro, il corpo del disegno o modello anteriore aveva, a suo parere, i lati e la base ricurvi e la sua forma era caratterizzata da un’impressione di rotondità. Secondo la commissione di ricorso, poi, il corpo del disegno o modello contestato sembrava realizzato da un unico pezzo di cuoio, senza alcuna divisione o cucitura apparente, tranne che su una piccola parte posta agli angoli inferiori. Per contro, i lati del corpo del disegno o modello anteriore, a suo avviso, erano divisi in tre parti da alcune cuciture, vale a dire una parte superiore ricurva, delimitata da una fascetta, e due parti inferiori, di pari dimensioni, delimitate da una cucitura verticale. Infine, la commissione di ricorso ha sottolineato che la finitura superficiale del disegno o modello contestato era completamente liscia, a parte due tracce di cucitura negli angoli inferiori. Al contrario, la superficie del disegno o modello anteriore, secondo la commissione di ricorso, presentava motivi decorativi pronunciati e realizzati in rilievo, vale a dire una fascetta contornata da pieghe nella parte superiore della borsa, una cucitura verticale che tagliava la borsa in due e pieghe alla base della stessa. Per ognuno di questi tre fattori, la commissione di ricorso è giunta alla conclusione che le differenze tra i disegni o modelli in esame erano significative e quindi tali da influenzare sensibilmente l’impressione generale dell’utilizzatrice informata. Nel caso del disegno o modello contestato, l’impressione prodotta sarebbe quella di un modello di borsa caratterizzato da linee essenziali e da una semplicità formale, mentre, nel caso del disegno o modello anteriore, l’impressione sarebbe quella di una borsa più «elaborata», caratterizzata da rotondità e con la superficie decorata con motivi ornamentali.

38      Per quanto concerne le caratteristiche comuni ai due disegni o modelli di cui trattasi, vale a dire il contorno superiore e la presenza di un manico a forma di cinghia(e) attaccata(e) al corpo tramite un sistema di anelli rinforzato da rivetti, la commissione di ricorso ha ritenuto che esse non fossero sufficienti a conferire loro, per un’utilizzatrice informata, la stessa impressione generale. Essa ha sottolineato, in particolare, che il modo in cui detti anelli erano utilizzati nelle due borse era molto diverso, poiché nel disegno o modello contestato essi erano assai visibili e facevano passare la luce, mentre non era così per il disegno o modello anteriore, e tale dettaglio sarebbe evidente per l’utilizzatrice informata.

39      Va ricordato, in proposito, che la valutazione dell’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato da un disegno o modello include il modo in cui il prodotto rappresentato da detto disegno o modello è utilizzato [v. sentenza del 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/UAMI – Wenf International Advisers (Cavatappi), T‑337/12, Racc., EU:T:2013:601, punto 46 e giurisprudenza ivi citata]. Nel caso di specie occorre rilevare che le cinghie e il manico dei disegni o modelli in conflitto sono notoriamente oggetto di usi diversi, in quanto il disegno o modello contestato rappresenta una borsa da portare unicamente a mano, mentre il disegno o modello anteriore rappresenta una borsa che deve essere portata a tracolla.

40      In tale contesto, e tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre rilevare che le differenze tra i disegni o modelli in esame sono significative e che le somiglianze tra essi hanno scarsa importanza nell’impressione generale suscitata da questi ultimi. Di conseguenza, si deve confermare la valutazione della commissione di ricorso nella parte in cui ha considerato che il disegno o modello contestato suscitava nell’utilizzatrice informata un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore.

41      La conclusione di cui sopra non può essere rimessa in discussione dalle affermazioni della ricorrente.

42      Con un primo addebito, relativo alla mancanza di analisi contestuale delle caratteristiche delle borse in esame, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha esaminato le somiglianze tra i disegni o modelli di cui trattasi, né ha identificato le differenze tra questi ultimi, né analizzato se tali differenze o somiglianze fossero minime, normali o rilevanti, per trarre conclusioni in merito all’impressione generale suscitata, tenuto conto dell’ampio margine di libertà dell’autore. Occorre respingere tale addebito in quanto privo di fondamento in fatto sulla base delle considerazioni esposte nei precedenti punti da 36 a 38, che descrivono le fasi progressive di detta analisi effettuata dalla commissione di ricorso nei punti da 30 a 42 della decisione impugnata.

43      Con un secondo addebito, la ricorrente fa valere che le differenze tra i disegni o modelli di cui trattasi, sebbene non siano insignificanti, non sono tuttavia sufficientemente rilevanti per suscitare un’impressione generale diversa nell’utilizzatrice informata. A suo parere, la decisione impugnata non tratta questo aspetto e non tiene conto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza.

44      È giocoforza constatare che tale addebito, anche supponendo che sia ricevibile, non è assolutamente fondato. Da un lato, dai punti da 37 a 42 della decisione impugnata risulta chiaramente che la commissione di ricorso ha esaminato attentamente gli elementi comuni ad entrambi i disegni o modelli in esame prima di concludere che le differenze tra questi ultimi prevalevano nell’impressione generale prodotta, e tale conclusione è stata confermata dal Tribunale (v. punto 40 supra). Dall’altro, come emerge dal precedente punto 42, la commissione di ricorso ha correttamente applicato nel caso di specie i criteri stabiliti dalla giurisprudenza.

45      Pertanto, si deve respingere integralmente il ricorso, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del terzo capo delle conclusioni presentate dalla ricorrente e sulla ricevibilità del terzo e del quarto capo delle conclusioni presentate dall’interveniente nonché sulla ricevibilità di un allegato al ricorso, che quest’ultima rimette in discussione.

 Sulle spese

46      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

47      Poiché l’UAMI e l’interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

48      L’interveniente ha inoltre chiesto la condanna della ricorrente alle spese da essa sostenute nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI. Si deve ricordare in proposito che, ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Ciò non vale tuttavia per le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione di annullamento. Ne consegue che la domanda dell’interveniente intesa ad ottenere che la ricorrente, rimasta soccombente, sia condannata alle spese del procedimento amministrativo dinanzi all’UAMI, può essere accolta solo limitatamente alle spese indispensabili sostenute dall’interveniente per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso (v. sentenza Cassa di orologio da polso, punto 15 supra, EU:T:2013:214, punto 164 e giurisprudenza ivi citata).

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalla Yves Saint Laurent SAS per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 settembre 2015.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.