SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

4 settembre 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Nozione di “dipendenza” – Gruppo di società – Dipendenza – Diritto di aprire una procedura secondaria di insolvenza – Criteri – Persona autorizzata a chiedere l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza»

Nella causa C‑327/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour d’appel de Bruxelles (Belgio), con decisione del 7 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2013, nel procedimento

Burgo Group SpA

contro

Illochroma SA, in liquidazione,

Jérôme Theetten, in qualità di liquidatore della società Illochroma SA,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, A. Borg Barthet, E. Levits, M. Berger (relatore) e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 aprile 2014,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Burgo Group SpA, da R. Huberty e S. Voisin, avocats;

–        per Illochroma SA, in liquidazione, e avv. Theetten, in qualità di liquidatore dell’Illochroma SA, da J.E. Kuntz, avocat;

–        per il governo belga, da M. Jacobs e L. Van den Broeck, in qualità di agenti, assistite da F. Gosselin, avocat;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

–        per il governo ellenico, da M. Germani, in qualità di agente;

–        per il governo spagnolo, da J. García‑Valdecasas Dorrego, in qualità di agente;

–        per il governo polacco, da B. Czech e M. Arciszewski, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3, 16 e da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Burgo Group SpA (in prosieguo: la «Burgo Group») alla Illochroma SA (in prosieguo: la «Illochroma»), in liquidazione, e all’avv. Theetten, nella sua qualità di liquidatore della società Illochroma, in merito all’apertura, in Belgio, di una procedura secondaria di insolvenza (in prosieguo: la «procedura secondaria») avente ad oggetto i beni della Illochroma.

 Contesto normativo

3        I considerando 11, 12 e da 17 a 19 del regolamento enunciano quanto segue:

«(11)      Il presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un’unica procedura di insolvenza avente valore universale per tutta la Comunità. Pertanto, l’applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà. (...) Il presente regolamento vuole tenerne conto (...), prevedendo (...), oltre ad una procedura principale di insolvenza [in prosieguo: la «procedura principale»] di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello Stato di apertura.

(12)      (...) Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria in parallelo con la procedura principale. La procedura secondaria può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. (...)

(...)

(17)      Prima dell’apertura della procedura principale (...), il diritto di chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza dovrebbe spettare esclusivamente ai creditori locali e ai creditori della dipendenza locale o essere limitato ai casi in cui non si può aprire una procedura principale a norma del diritto dello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Scopo di detta restrizione è limitare al minimo indispensabile i casi in cui è chiesta l’apertura di una procedura territoriale di insolvenza prima dell’apertura della procedura principale. Se la procedura principale (...) viene aperta, la procedura territoriale diviene una procedura secondaria.

(18)      In seguito all’apertura della procedura principale (...), il diritto di chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza non è limitato dal presente regolamento. Il curatore della procedura principale o chiunque sia a ciò legittimato ai sensi della legge nazionale di tale Stato membro può chiedere l’apertura di una procedura secondaria (...).

(19)      Le procedure secondarie (...) possono avere diversi scopi, oltre a quello della tutela dell’interesse locale. Può accadere ad esempio che il patrimonio del debitore sia troppo complesso da amministrare unitariamente o che le divergenze tra gli ordinamenti giuridici interessati siano così rilevanti che possono sorgere difficoltà per l’estendersi degli effetti derivanti dal diritto dello Stato di apertura della procedura agli altri Stati nei quali i beni sono situati. Per questo motivo il curatore della procedura principale può chiedere l’apertura di una procedura secondaria quando ciò sia necessario per una gestione efficace dell’attivo».

4        L’articolo 2 del regolamento, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, s’intende per:

(...)

h)      “Dipendenza”, qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e con beni».

5        L’articolo 3 del regolamento, intitolato «Competenza internazionale», dispone quanto segue:

«1.      Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

2.      Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

3.      Se è aperta una procedura di insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione.

4.      Una procedura d’insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può aver luogo prima dell’apertura di una procedura principale d’insolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti casi:

(...)

b)      allorché l’apertura della procedura territoriale d’insolvenza è richiesta da un creditore il cui domicilio, residenza abituale o sede è situata nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione, ovvero il cui credito deriva dall’esercizio di tale dipendenza».

6        Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, «[l]a decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta».

7        L’articolo 27 del regolamento, intitolato «Apertura», così dispone:

«La procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, aperta da un giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro (procedura principale) permette di aprire, in quest’altro Stato membro, i cui giudici siano competenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, una procedura secondaria (...), senza che in questo altro Stato sia esaminata l’insolvenza del debitore. (...) I suoi effetti sono limitati ai beni del debitore situati in tale altro Stato membro».

8        L’articolo 28 del regolamento, intitolato «Legge applicabile», prevede quanto segue:

«Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica alla procedura secondaria la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta».

9        A termini dell’articolo 29 del regolamento, intitolato «Diritto di chiedere l’apertura»:

«L’apertura di una procedura secondaria può essere chiesta:

a)      dal curatore della procedura principale;

b)      da qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l’apertura della procedura secondaria».

10      L’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento enuncia:

«Non appena è aperta una procedura [di insolvenza] in uno Stato membro, il giudice competente di detto Stato o il curatore da lui nominato informa senza ritardo i creditori conosciuti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede negli altri Stati membri».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11      Il 21 aprile 2008 il Tribunal de commerce de Roubaix‑Tourcoing (Tribunale commerciale di Roubaix‑Tourcoing) (Francia) ha disposto la messa in amministrazione controllata di tutte le società del gruppo Illochroma, ivi inclusa la società Illochroma, con sede in Bruxelles (Belgio), e ha nominato commissario l’avv. Theetten. Il 25 novembre 2008 lo stesso tribunale ha disposto la messa in liquidazione giudiziale della società Illochroma (in prosieguo: la «Illochroma») e nominato l’avv. Theetten in qualità di liquidatore.

12      La Burgo Group, con sede in Altavilla Vicentina - Vicenza (Italia), è creditrice della Illochroma per averle fornito merci rimaste non pagate. Il 4 novembre 2008, la Burgo Group ha trasmesso all’avv. Theetten una dichiarazione di credito per un importo di EUR 359 778,48.

13      Con lettera del 5 novembre 2008, l’avv. Theetten ha comunicato alla Burgo Group di non poter prendere in considerazione detta dichiarazione di credito in quanto tardiva.

14      ll 15 gennaio 2009, la Burgo Group ha chiesto l’apertura di una procedura secondaria nei confronti della Illochroma dinanzi al Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgio) (Tribunale commerciale di Bruxelles). Poiché tale domanda è stata respinta in primo grado, la Burgo Group ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio, reiterando la propria richiesta iniziale.

15      Il giudice del rinvio osserva a tal proposito che il regolamento definisce la «dipendenza» come qualsiasi luogo in cui il debitore eserciti in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e con beni, il che ricorre nella fattispecie. Infatti, in Belgio la Illochroma ha due sedi di attività, è proprietaria di un immobile, acquista e rivende merci e impiega personale.

16      Per contro, i convenuti nel procedimento principale sostengono che, dato che la Illochroma ha la sua sede sociale in Belgio, questa non può essere considerata come una dipendenza ai sensi del regolamento. Infatti, le procedure secondarie sarebbero riservate alle dipendenze prive di personalità giuridica.

17      Secondo il giudice del rinvio, ai sensi del diritto belga applicabile alla fattispecie qualsiasi creditore, anche stabilito al di fuori del Belgio, può citare il suo debitore nella procedura di fallimento dinanzi a un giudice belga. Orbene, la Illochroma sostiene che tale diritto è riservato ai creditori con sede nello Stato membro del giudice adito con la domanda di apertura della procedura secondaria, posto che detta procedura avrebbe come unico scopo la tutela degli interessi locali.

18      Infine, il giudice del rinvio osserva che il regolamento non specifica se la facoltà offerta alle persone di cui al suo articolo 29 di chiedere, nello Stato membro in cui si trova la dipendenza, l’apertura di una procedura secondaria, sia un diritto che deve essere riconosciuto dal giudice competente oppure se quest’ultimo possa valutare l’opportunità di accogliere la domanda, in particolare al fine di salvaguardare interessi locali.

19      È in tale contesto che la Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se il regolamento (...), in particolare gli articoli 3, 16, [da] 27 [a] 29, debba essere interpretato nel senso che

1)      la “dipendenza” di cui all’articolo 3, paragrafo 2, deve essere intesa come una succursale del debitore nei confronti del quale è stata aperta la procedura principale ed esso osta a che, nell’ambito della liquidazione concomitante di diverse società appartenenti al medesimo gruppo, queste possano essere oggetto di una procedura secondaria nello Stato membro in cui hanno la loro sede legale, a motivo del fatto che esse sono dotate di personalità giuridica;

2)      la persona o autorità legittimata a chiedere l’apertura di una procedura secondaria deve essere domiciliata o avere la propria sede sociale nel territorio del giudice dello Stato membro al quale è chiesta tale procedura, o se tale diritto debba essere riservato a tutti i cittadini dell’Unione, a condizione che dimostrino l’esistenza di un rapporto giuridico con la dipendenza in questione;

3)      quando la procedura (...) principale è una procedura di liquidazione, l’apertura di una procedura secondaria (...) relativa a una dipendenza può essere ordinata solo se soddisfa criteri di opportunità riservati all’apprezzamento del giudice dello Stato membro dinanzi al quale è avviata la procedura secondaria».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

20      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito della messa in liquidazione di una società in uno Stato membro diverso da quello in cui essa ha la sua sede legale, detta società possa essere oggetto anche di una procedura secondaria nell’altro Stato membro, dove essa ha la sua sede legale e dove è dotata di personalità giuridica.

21      La Burgo Group, i governi tedesco, ellenico, spagnolo e polacco nonché la Commissione europea sostengono che le disposizioni del regolamento non ostano, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, all’apertura di una procedura secondaria.

22      In particolare, la Burgo Group osserva che la definizione della nozione di «dipendenza», di cui all’articolo 2, lettera h), del regolamento, è chiara e non prende in considerazione né la nozione di «succursale» né quella della «personalità giuridica». Inoltre, la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento non osterebbe all’apertura di una procedura secondaria relativa a una persona giuridica la cui sede sociale sia situata nello stesso territorio della dipendenza che fonda la competenza del giudice investito di tale procedura secondaria, qualora sia accertato che il centro degli interessi principali di questa persona giuridica è situato in un altro Stato membro.

23      Per contro, i convenuti nel procedimento principale fanno valere che la Illochroma non dispone di una «dipendenza» in Belgio. La Illochroma sarebbe una persona giuridica di diritto belga e, pertanto, in Belgio sarebbe stata possibile solo l’apertura di una procedura principale nei suoi confronti, se una tale procedura non fosse già stata aperta in Francia, dove si troverebbe il centro degli interessi principali di tale società.

24      Il governo belga aggiunge che il procedimento principale è stato erroneamente aperto in Francia, dato che il centro degli interessi principali dell’Illochroma è situato in Belgio.

25      Il governo polacco ha sottolineato, durante l’udienza, che, se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento deve essere interpretato nel senso che esso consente, in fattispecie come quelle oggetto del procedimento principale, l’apertura di una procedura secondaria, è necessario assicurarsi che il centro degli interessi principali di una società sia determinato in modo rigoroso in funzione dei criteri stabiliti dalla Corte nella sentenza Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281).

26      A tal riguardo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, sono competenti ad aprire la procedura principale i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.

27      In tale contesto, in forza dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, la procedura principale aperta in uno Stato membro è riconosciuta in tutti gli Stati membri a partire dal momento in cui produce i suoi effetti nello Stato di apertura. Detta regola implica che i giudici degli altri Stati membri riconoscano la decisione che apre una procedura di insolvenza senza poter controllare la valutazione effettuata dal primo giudice relativamente alla propria competenza (sentenza Bank Handlowy e Adamiak, C‑116/11, EU:C:2012:739, punto 41, nonché giurisprudenza ivi citata).

28      Ne deriva che la decisione, adottata da un giudice di uno Stato membro, di aprire una procedura principale nei confronti di una società debitrice nonché la constatazione, almeno implicita, del fatto che il centro degli interessi principali di tale società si trovi all’interno di detto Stato non possono, in via di principio, essere rimesse in discussione da parte dei giudici degli altri Stati membri.

29      Per quanto riguarda detto centro degli interessi principali, l’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento prevede che, per le società e le persone giuridiche, si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria. Risulta dunque dalla stessa formulazione di questa disposizione che il centro degli interessi principali di una società può non coincidere, ai fini dell’applicazione del regolamento, con il luogo in cui si trova la sua sede statutaria.

30      Inoltre, si deve ricordare che, ai sensi del considerando 18 del regolamento, in seguito all’apertura della procedura principale, il diritto di chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza non è limitato dal regolamento. Quindi, l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento prevede che, in tale ipotesi, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura secondaria nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro.

31      Per quanto riguarda la nozione di «dipendenza» in tale contesto, essa è definita all’articolo 2, lettera h), del regolamento come «qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e con beni». Orbene, come è già stato giudicato dalla Corte, il fatto che tale definizione colleghi l’esercizio di un’attività economica alla presenza di risorse umane dimostra che sono necessarie un minimo di organizzazione e una certa stabilità e che di conseguenza, a contrario, la mera presenza di singoli beni o di conti bancari non soddisfa, in linea di principio, i requisiti necessari ai fini della qualificazione come «dipendenza» (sentenza Interedil, C‑396/09, EU:C:2011:671, punto 62).

32      Invece, è pacifico che la definizione di cui all’articolo 2, lettera h), del regolamento non contiene alcun riferimento al luogo della sede statutaria di una società debitrice o alla natura giuridica del luogo delle operazioni in questione. Essa non esclude dunque, alla luce della sua formulazione, che, ai fini di questa disposizione, una dipendenza possa essere dotata di personalità giuridica e situarsi nello Stato membro in cui tale società ha la suddetta sede, a condizione che la dipendenza soddisfi i criteri previsti da questa disposizione.

33      Una simile interpretazione è suffragata altresì dagli obiettivi connessi alla possibilità, prevista in particolare dall’articolo 29, lettera b), del regolamento, di chiedere l’apertura di una procedura secondaria.

34      Difatti, il considerando 11 del regolamento enuncia che «in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un’unica procedura di insolvenza avente valore universale per tutta la Comunità», che «[l]’applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà» e che, infine, il regolamento dovrebbe tenerne conto, in particolare, «prevedendo (...) anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello Stato di apertura». Per tale ragione, il considerando 12 del regolamento precisa che l’apertura di procedure secondarie è consentita, in particolare, «[p]er tutelare tutti i diversi interessi» e il considerando 19 del regolamento aggiunge che, oltre alla tutela degli interessi locali, le procedure secondarie possono perseguire «diversi scopi».

35      Di conseguenza, se la nozione di «dipendenza» dovesse essere interpretata nel senso che non può includere un luogo di operazioni di una società debitrice, luogo che soddisfa i criteri espressamente previsti all’articolo 2, lettera h, del regolamento e si trova nel territorio dello Stato membro in cui è situata la sede statutaria di tale società, agli «interessi locali», inclusi in particolare gli interessi dei creditori stabiliti in tale Stato membro, sarebbe negata la tutela prevista dal regolamento, nella forma dell’apertura, in detto Stato membro, di una procedura secondaria.

36      A tal riguardo, occorre precisare che, da un lato, se è vero che la tutela dei creditori locali non è il solo obiettivo perseguito dalla possibilità di aprire una procedura secondaria, vero è anche che un’interpretazione come quella menzionata al punto precedente contrasterebbe chiaramente con il suddetto obiettivo essenziale del regolamento, tanto più che, generalmente, sembra probabile che taluni interessi «locali» ai quali è riconosciuta la tutela prevista dalle disposizioni del regolamento si materializzino proprio nello Stato membro dove è situata la sede statutaria della società debitrice interessata, anche nel caso in cui il centro degli interessi principali di detta società si trovi in un altro Stato membro.

37      Infatti, interessi di questo tipo possono risiedere, in particolare, nel legittimo affidamento di un creditore di poter chiedere la liquidazione di un diritto reale sui beni del debitore rientranti nella dipendenza interessata o di beneficiare dell’applicazione di altri diritti preferenziali, secondo le norme vigenti nello Stato membro in cui si trova detta dipendenza, dato che tali norme sono prevedibili per il creditore nel momento in cui entra in rapporti commerciali con il debitore.

38      D’altra parte, un’interpretazione come quella indicata al punto 35 della presente sentenza sarebbe tale da generare una disparità di trattamento dei creditori stabiliti nello Stato membro in cui la società debitrice ha la propria sede sociale, in particolare rispetto ai creditori stabiliti in altri Stati membri dove si trovano, eventualmente, altre dipendenze del debitore.

39      Per le suddette ragioni, alla prima questione occorre rispondere come segue: l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento dev’essere interpretato nel senso che, in caso di messa in liquidazione di una società in uno Stato membro diverso da quello dove essa ha la sua sede legale, detta società può essere oggetto anche di una procedura secondaria nell’ altro Stato membro, dove essa ha la sua sede legale e dove è dotata di personalità giuridica.

 Sulla seconda questione

40      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 29, lettera b), del regolamento debba essere interpretato nel senso che la persona o l’autorità legittimata a chiedere l’apertura di una procedura secondaria deve essere domiciliata o avere la propria sede sociale nello Stato membro in cui è chiesta tale procedura, o se tale apertura possa essere chiesta da tutti i cittadini il cui credito sia sorto nell’ambito dell’attività della dipendenza in questione.

41      La Burgo Group e, sostanzialmente, i governi belga e ellenico nonché la Commissione sostengono a tal riguardo che non è necessario, per il creditore che domanda l’apertura di una procedura secondaria, essere domiciliato o avere la sua sede sociale nello Stato membro della dipendenza interessata o di dimostrare che il suo credito trovi la sua origine nell’attività di tale dipendenza. In base all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento, siffatte condizioni si applicherebbero soltanto laddove l’apertura di una procedura territoriale indipendente venisse domandata prima dell’apertura di una procedura principale in un altro Stato membro. Per contro, successivamente all’apertura di una procedura principale, le condizioni per l’apertura di una procedura secondaria sarebbero, in via di principio, disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro in cui si trova la dipendenza coinvolta.

42      Le convenute nel procedimento principale fanno invece valere che, ai sensi del diritto belga, una domanda di apertura di una procedura secondaria può essere validamente proposta soltanto da un creditore domiciliato o avente la sua sede in Belgio, e che la Corte non è competente ad interpretare le disposizioni del diritto belga, le uniche rilevanti ai fini del procedimento principale.

43      Secondo il governo tedesco, dagli obiettivi perseguiti dal regolamento risulta in particolare che, benché il diritto nazionale sia determinante per quanto concerne la questione di sapere chi, oltre al curatore designato nella procedura principale, abbia titolo per chiedere l’apertura di una procedura secondaria, tale diritto non può fondarsi sulla sede sociale o sul domicilio, nello Stato membro interessato, del creditore o dell’autorità che ha chiesto tale apertura.

44      Il governo spagnolo aggiunge che, poiché le procedure secondarie non hanno soltanto lo scopo di tutelare gli interessi locali, la legittimazione ad agire non può essere limitata alle persone che abbiano un legame «locale».

45      A tal riguardo, si deve ricordare che, in forza dell’articolo 29, lettera b), del regolamento, oltre che dal curatore della procedura principale, l’apertura di una procedura secondaria può essere richiesta da «qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l’apertura della procedura secondaria». Da tale disposizione risulta dunque in modo chiaro che il diritto di chiedere l’apertura di una procedura secondaria deve essere valutato, in primo luogo, sulla base del diritto nazionale in questione.

46      Tuttavia, nell’adottare le disposizioni nazionali relative alla questione di sapere quali soggetti siano legittimati a chiedere l’apertura di una procedura secondaria, gli Stati membri sono tenuti, secondo una giurisprudenza costante, a provvedere a che l’effetto utile del regolamento, tenuto conto del suo scopo, sia garantito (v. in tal senso, in particolare, sentenza Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

47      Orbene, da un lato, come risulta dal punto 34 della presente sentenza, le disposizioni del regolamento relative al diritto di un creditore di chiedere l’apertura di una procedura secondaria mirano, in particolare, ad ovviare agli effetti dell’applicazione universale del diritto dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura principale, autorizzando, a certe condizioni, l’apertura di procedure secondarie al fine di tutelare «i diversi interessi», ivi inclusi quelli diversi dagli «interessi locali».

48      D’altro lato, dai considerando 17 e 18 nonché dall’articolo 3, paragrafi 2 e 4, del regolamento risulta che quest’ultimo compie una netta distinzione fra le procedure territoriali aperte prima dell’avvio di un procedimento principale e le procedure secondarie. Orbene, è soltanto relativamente al primo tipo di procedure che il diritto di chiederne l’apertura è limitato ai soli creditori il cui domicilio, residenza abituale o sede siano situati nello Stato membro dove si trova la dipendenza in questione, ovvero il cui credito derivi dall’esercizio di tale dipendenza (v., in tal senso, sentenza Zaza Retail, C‑112/10, EU:C:2011:743, punto 30). Ne deriva, a contrario, che le suddette limitazioni non si applicano alle procedure secondarie.

49      Infine, per quanto riguarda, più in particolare, una possibile limitazione del diritto di chiedere l’apertura di una procedura secondaria ai soli creditori locali, si deve constatare che una simile limitazione comporterebbe una distinzione basata su criteri che rischiano di operare principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri, considerato che il più delle volte i non residenti sono cittadini di altri Stati membri. Ebbene, una distinzione di questo tipo costituirebbe una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità, che, secondo una giurisprudenza costante, è in via di principio vietata (v., in particolare, sentenza Commissione/Italia, C‑388/01, EU:C:2003:30, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

50      Ora, benché il regolamento, al suo considerando 17, evochi una giustificazione espressa per il trattamento preferenziale dei creditori domiciliati o aventi la loro sede sociale nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione, e dei creditori il cui credito derivi dall’esercizio di tale dipendenza, previsto dall’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento per quanto concerne l’apertura di una procedura territoriale prima dell’apertura di una procedura principale – giustificazione attinente alla preoccupazione di limitare al minimo indispensabile l’apertura di procedure territoriali indipendenti prima della procedura principale – una simile giustificazione non è enunciata, né puó essere desunta dalle disposizioni del regolamento per quanto riguarda le procedure secondarie.

51      In considerazione di quanto precede, alla seconda questione occorre rispondere come segue: l’articolo 29, lettera b), del regolamento deve essere interpretato nel senso che la questione di sapere quale persona o autorità sia legittimata a chiedere l’apertura di una procedura secondaria deve essere valutata sulla base del diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata chiesta l’apertura di detta procedura. Tuttavia, il diritto di chiedere l’apertura di una procedura secondaria non può essere limitato ai soli creditori domiciliati o aventi la loro sede sociale nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione ovvero ai soli creditori il cui credito derivi dall’esercizio di tale dipendenza.

 Sulla terza questione

52      Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se, quando la procedura principale è una procedura di liquidazione, l’apertura di una procedura secondaria nei confronti di una dipendenza debba essere limitata da criteri di opportunità riservati all’apprezzamento del giudice dello Stato membro dinanzi al quale è avviata la procedura secondaria.

53      La Burgo Group fa valere che il diritto, e non già la mera facoltà, di chiedere l’apertura di una procedura secondaria costituisce un correttivo al principio di universalità del fallimento sancito dal regolamento, e che quest’ultimo non prevede l’esame di ragioni di opportunità da parte del giudice al quale è chiesta l’apertura di una procedura secondaria.

54      I convenuti nel procedimento principale, per contro, sostengono che l’apertura di una procedura secondaria rappresenta una mera facoltà offerta ai giudici e che l’attore nella procedura di fallimento deve giustificare un interesse all’apertura della medesima nonché dimostrare che tale apertura gli consentirebbe di far valere una migliore posizione o un altro diritto preferenziale.

55      Il governo belga richiama l’ampio potere discrezionale, per quanto riguarda l’apertura di una procedura secondaria, di cui dispone il giudice al quale è chiesta detta apertura ai sensi dell’articolo 29 del regolamento.

56      I governi tedesco ed ellenico concordano, sostanzialmente, con la tesi della Burgo Group. L’impianto sistematico e gli obiettivi delle disposizioni del regolamento militerebbero in favore di un’interpretazione secondo cui il giudice interessato non può esaminare questioni di opportunità in detto ambito. A nulla rileverebbe, a tal proposito, sapere se la procedura principale già aperta sia una procedura di liquidazione oppure di risanamento.

57      Il governo spagnolo sottolinea che, contrariamente alla fattispecie oggetto della sentenza Bank Handlowy e Adamiak (EU:C:2012:739, punto 63), nella presente causa il procedimento principale consiste in una procedura di liquidazione. Inoltre, nella suddetta sentenza, la Corte si sarebbe riferita non già alla facoltà di aprire o meno la procedura secondaria, bensì soltanto alla funzione del giudice dopo che sia stata aperta la procedura secondaria.

58      La Commissione evince dalla sentenza Bank Handlowy e Adamiak (EU:C:2012:739) che il regolamento non obbliga ad aprire una procedura secondaria, ma prevede soltanto la facoltà di farlo. Qualora il creditore che chiede l’apertura della procedura secondaria non abbia rispettato il termine per chiedere l’ammissione al passivo del suo credito nella procedura principale, il suo interesse a chiederla nella procedura secondaria potrebbe essere ammesso soltanto ove egli non fosse stato debitamente informato, ai sensi dell’articolo 40 del regolamento, dell’apertura della procedura principale.

59      Al fine di rispondere alla terza questione, occorre preliminarmente ricordare che, in forza dell’articolo 27 del regolamento, l’apertura della procedura principale permette di aprire, in un altro Stato membro, in cui un giudice sia competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, una procedura secondaria. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’apertura di una tale procedura è possibile sia nel caso in cui la procedura principale persegua finalità di tutela sia, a fortiori, nel caso in cui quest’ultima procedura consista in una procedura di liquidazione (v., in tal senso, sentenza Bank Handlowy e Adamiak, EU:C:2012:739, punto 63).

60      Peraltro, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, la legge applicabile alla procedura secondaria è quella dello Stato membro nel cui territorio essa è aperta.

61      A tal riguardo, occorre sottolineare anche che il considerando 12 e l’articolo 27 del regolamento si limitano a consentire l’apertura di una procedura secondaria, su richiesta dei soggetti indicati all’articolo 29 del regolamento, senza tuttavia conferire espressamente ai giudici competenti, a prescindere dal diritto nazionale applicabile, un potere di valutazione riguardo alla presa in considerazione di elementi di opportunità in tale contesto.

62      Inoltre, benché il regolamento, al suo capitolo III, rubricato «Procedure secondarie di insolvenza», contenga una serie di disposizioni vertenti, in particolare, sulla cooperazione tra i curatori designati, rispettivamente, nella procedura principale e nella o nelle procedure secondarie pendenti, esso non reca la benché minima indicazione riguardo ai possibili criteri di «opportunità» di cui il giudice al quale è stata chiesta l’apertura di una procedura secondaria debba tenere conto.

63      Ne consegue che, in via di principio, dato che il regolamento non contiene disposizioni che impongano o vietino, a talune condizioni, al giudice del rinvio di aprire una procedura secondaria, la questione se detto giudice goda in proposito di un potere discrezionale che gli consenta, in particolare, di tenere conto di elementi di opportunità rientra nel diritto nazionale dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l’apertura di detta procedura.

64      Tuttavia, al riguardo occorre ricordare, in primo luogo, che gli Stati membri, nel determinare le condizioni per l’apertura di una procedura secondaria, devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, i principi generali di quest’ultimo nonché le disposizioni del regolamento (v., in tal senso, sentenza Deutsche Lufthansa, C‑109/09, EU:C:2011:129, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto gli Stati membri non possono, in particolare, stabilire, ai fini dell’apertura di una procedura secondaria, condizioni che trattino in modo differente i creditori che chiedono l’apertura di detta procedura a seconda del loro domicilio o della loro sede statutaria, in violazione del principio di non discriminazione.

65      In secondo luogo, il giudice al quale è chiesta l’apertura di una procedura secondaria deve tenere conto, nell’applicare il suo diritto nazionale, degli obiettivi perseguiti dalla possibilità di aprire una siffatta procedura, quali ricordati al punto 34 della presente sentenza.

66      In terzo luogo, si deve sottolineare che, dopo l’apertura di una procedura secondaria, il giudice che ha provveduto all’apertura di detta procedura deve prendere in considerazione gli obiettivi della procedura principale e tener conto dell’impianto sistematico del regolamento nel rispetto del principio di leale cooperazione (sentenza Bank Handlowy e Adamiak, EU:C:2012:739, punto 63).

67      Tutto ciò premesso, alla terza questione occorre rispondere come segue: il regolamento deve essere interpretato nel senso che, quando la procedura principale è una procedura di liquidazione, la presa in considerazione di criteri di opportunità da parte del giudice al quale è chiesto l’avvio di una procedura secondaria rientra nel diritto nazionale dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l’apertura di detta procedura. Tuttavia, gli Stati membri, nel determinare le condizioni per l’apertura di una procedura secondaria, devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, i principi generali di quest’ultimo nonché le disposizioni del regolamento.

 Sulle spese

68      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che, in caso di messa in liquidazione di una società in uno Stato membro diverso da quello dove essa ha la sua sede legale, detta società può essere oggetto anche di una procedura secondaria di insolvenza nell’ altro Stato membro, dove essa ha la sua sede legale e dove è dotata di personalità giuridica.

2)      L’articolo 29, lettera b), del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che la questione di sapere quale persona o autorità sia legittimata a chiedere l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza deve essere valutata sulla base del diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata chiesta l’apertura di detta procedura. Tuttavia, il diritto di chiedere l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza non può essere limitato ai soli creditori domiciliati o aventi la loro sede sociale nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione ovvero ai soli creditori il cui credito derivi dall’esercizio di tale dipendenza.

3)      Il regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che, quando la procedura principale di insolvenza è una procedura di liquidazione, la presa in considerazione di criteri di opportunità da parte del giudice al quale è chiesto l’avvio di una procedura secondaria di insolvenza rientra nel diritto nazionale dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l’apertura di detta procedura. Tuttavia, gli Stati membri, nel determinare le condizioni per l’apertura di una procedura secondaria, devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, i principi generali di quest’ultimo nonché le disposizioni del regolamento n. 1346/2000.

Firme


* Lingua processuale: il francese.