Impugnazione presentata il 5 marzo 2012 dalla Repubblica francese avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) pronunciata il 16 dicembre 2011, causa T-488/10, Francia / Commissione
(Causa C-115/12 P)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e N. Rouam, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
annullare nella sua integralità la sentenza del Tribunale dell'Unione europea, del 16 dicembre 2011, nella causa T-488/10,
statuire essa stessa definitivamente sul litigio annullando la decisione C(2010) 5229 della Commissione, del 28 luglio 2010, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a titolo del documento unico di programmazione dell'obiettivo 1 per un intervento strutturale comunitario nella regione della Martinica in Francia, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
Col suo primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che la Commissione non aveva violato l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori , qualificando gli sgravi fiscali concessi agli associati, persone fisiche, delle società in nome collettivo che hanno investito nell'appalto di lavori per la ristrutturazione e l'ampliamento del villaggio vacanze del Club Méditerranée-Les Boucaniers, quali sovvenzioni dirette ai sensi della disposizione in parola.
Con la prima parte di tale motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che misure di sgravio fiscale potessero definirsi sovvenzioni ex articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/37/CEE.
Con la seconda parte dello stesso motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che uno sgravio fiscale fosse di natura diretta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/37/CEE dal momento che lo sgravio in questione era stato concesso specificamente in ragione dell'appalto di lavori di cui trattasi, benché non fosse stato accordato né al committente, né al direttore dei lavori, né all'esercente o al proprietario dello stabilimento in causa.
Col secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, alterando il contenuto della decisione controversa e sostituendo la propria motivazione a quella della Commissione. Infatti, secondo il governo francese, il Tribunale ha alterato il contenuto della decisione controversa considerando che la Commissione si è fondata sulla vocazione complessiva del villaggio vacanze del Club Méditerranée-Les Boucaniers e non sulla natura dei lavori effettuati, onde determinare se l'appalto di lavori di ristrutturazione e di ampliamento del villaggio vacanze in parola rientrasse nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE.
Col terzo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, considerando che la Commissione non avesse violato l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE, nel definire l'appalto di lavori di ristrutturazione e di ampliamento del villaggio vacanza del Club Méditerranée-Les Boucaniers come appalto riguardante lavori edili relativi ad impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero ai sensi della suddetta disposizione.
Con la prima parte del motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che la nozione di impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE dovesse essere interpretata estensivamente, non essendo limitata agli impianti diretti a soddisfare le esigenze tradizionali degli enti pubblici, cioè le esigenze collettive degli utenti.
Con la seconda parte dello stesso motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, considerando che la nozione di appalti di lavori ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 93/37/CEE dovesse essere interpretata indipendentemente dalla nozione di appalti pubblici di lavori ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva stessa e che, di conseguenza, la Commissione non avesse violato l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE ritenendo che l'appalto di lavori in parola nel caso di specie rientrasse nell'ambito di applicazione di tale disposizione, mentre, ad avviso del governo francese, l'appalto in questione non presentava un interesse economico diretto per l'amministrazione aggiudicatrice.
____________1 - GU L 199, pag. 54.