Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 30 aprile 2012 - Billerud Karlsborg Aktiebolag, Billerud Skärblacka Aktiebolag / Naturvårdsverket
(Causa C-203/12)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta domstolen
Parti
Ricorrenti: 1) Billerud Karlsborg Aktiebolag, 2) Billerud Skärblacka Aktiebolag
Convenuto: Naturvårdsverket
Questioni pregiudiziali
Se il gestore che non abbia restituito un numero sufficiente di quote di emissioni entro il 30 aprile debba pagare un'ammenda, in forza dell'articolo 16, paragrafi 3 e 4, della direttiva [2003/87], a prescindere dal motivo dell'inadempimento, ad esempio qualora il gestore effettivamente non le abbia restituite per una dimenticanza, un errore amministrativo oppure problemi tecnici entro il 30 aprile, benché disponesse in tale data di un numero sufficiente di quote di emissioni.
In caso di risposta affermativa al primo quesito, se ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3 e 4, [della direttiva 2003/87] l'ammenda debba oppure possa essere oggetto di sgravio o rettifica, ad esempio nei casi indicati nel primo quesito".
____________1 - Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).