Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 aprile 2012 - SFIR / AGEA e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

(Causa C-187/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: SFIR - Società fondiaria industriale romagnola SpA

Convenuti: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Questione pregiudiziale

Se il completo smantellamento degli impianti di produzione dello zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio 2, di cui il regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione reca le modalità di applicazione, vada inteso nel senso che gli impianti da smantellare siano solo quelli necessari alla produzione, come espressamente stabilito dal citato articolo 3 del regolamento del Consiglio, conformemente al quale il regolamento della Commissione deve essere interpretato, a pena di invalidità del regolamento stesso. E quindi stabilisca la Corte che, ai sensi dei citati articoli 3 del regolamento n. 320/2006 del Consiglio e 4 del regolamento n. 968/2006 della Commissione, sono compresi tra gli impianti da smantellare solo quelli destinati alla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina, nonché gli altri impianti ai sensi del citato articolo 4, lett. c), del regolamento n. 968/2006, tra i quali quelli di imballaggio, che siano rimasti inutilizzati o che debbano essere smantellati o rimossi per ragioni ambientali; e perciò che gli impianti non connessi alla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina, e non lasciati inutilizzati, ma utilizzati per altre attività, come nella specie quella di packaging, né soggetti all'obbligo di rimozione per ragioni ambientali, possano essere mantenuti perché non soggetti all'obbligo di smantellamento di cui ai citati regolamenti comunitari.

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1 - GU L 58 pag. 42.

2 - GU L 176, pag. 32.