SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
11 gennaio 2007 (*)
«Libera circolazione dei lavoratori – Art. 39 CE – Ostacoli – Formazione professionale – Insegnanti – Rifiuto di ammettere ad una formazione un candidato impiegato in un istituto scolastico di un altro Stato membro»
Nel procedimento C‑40/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Överklagandenämnden för högskolan (Commissione dei ricorsi contro le decisioni degli istituti di istruzione superiore, Svezia) con decisione 1º febbraio 2005, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2005, nella causa tra
Kaj Lyyski
e
Umeå universitet,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet e J. Malenovský (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix‑Hackl
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 aprile 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo svedese, dalla sig.ra K. Wistrand, in qualità di agente;
– per il governo polacco, dal sig. T. Nowakowski, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Ström van Lier e dal sig. G. Rozet, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 settembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione degli artt. 12 CE e 39 CE.
2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede contrapposti il sig. Lyyski, cittadino svedese impiegato in qualità di insegnante in un istituto scolastico in Finlandia, e l’Umeå universitet (Università di Umeå, Svezia) con riferimento al rigetto della candidatura che egli aveva presentato allo scopo di frequentare un corso di formazione nella detta Università.
Contesto normativo
Diritto comunitario
3 L’art. 3, n. 1, CE così dispone:
«Ai fini enunciati all’articolo 2, l’azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:
(...)
q) un contributo ad un’istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri; (…)».
4 L’art. 12, primo comma, CE, prevede quanto segue:
«Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
5 Ai sensi dell’art. 39, nn. 1 e 2, CE:
«1. La libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità è assicurata.
2. Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro».
6 L’art. 149, nn. 1 e 2, CE così recita:
«1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.
2. L’azione della Comunità è intesa:
(...)
– a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti (…)
(...)».
7 Infine, ai sensi dell’art. 150, nn. 1 e 2, CE:
«1. La Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l’organizzazione della formazione professionale.
2. L’azione della Comunità è intesa:
(...)
– a facilitare l’accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;
(…)».
Diritto nazionale
Disposizioni riguardanti i requisiti da soddisfare per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di insegnante in Svezia
8 Il capo 2, art. 4, primo comma, nn. 1 e 2, e secondo comma, della legge 1985:1100 sull’insegnamento scolastico [skollagen (1985:1100), in prosieguo: la «legge sull’insegnamento scolastico»] dispone che è qualificato per essere assunto a tempo indeterminato come insegnante, maestro d’asilo o educatore per il tempo libero nelle scuole pubbliche:
«1. chi è in possesso di un diploma svedese di insegnamento ovvero del diploma di pedagogia infantile o giovanile, come previsto dalle disposizioni regolamentari adottate dal governo in applicazione del capo 1º, art. 11, della legge 1992:1434 relativa all’insegnamento superiore [högskolelagen (1992:1434)] o di una formazione equivalente sotto un regime anteriore, le cui materie principali corrispondano alle materie di insegnamento previste per il posto da occupare;
2. chiunque abbia ottenuto dall’Högskoleverket [Ufficio dell’insegnamento superiore] un certificato di abilitazione in applicazione degli artt. 4 a e 4 b.
Chi non è qualificato può tuttavia essere assunto a tempo indeterminato se il numero di candidati qualificati è insufficiente, se ragioni particolari lo giustificano, se ha qualifiche professionali equivalenti nelle materie d’insegnamento connesse al posto da occupare e se vi è motivo di supporre che sia idoneo all’insegnamento (…)».
9 L’art. 4 bis, della legge sull’insegnamento scolastico così dispone:
«Chiunque abbia seguito un corso di formazione di insegnante all’estero riceve un certificato di abilitazione se tale formazione, di per sé o combinata con l’esperienza professionale, equivale alla formazione pedagogica di cui all’art. 4, primo comma, n. 1 (…)».
Le disposizioni relative al programma di formazione di cui alla controversia principale
10 Dalla decisione di rinvio risulta che, secondo il progetto di legge finanziaria per il 2002, è attuato da qualche anno un programma speciale di formazione per insegnanti («särskild lärarutbildning»; in prosieguo: il «programma SÄL» o le «formazioni SÄL») allo scopo di formare un maggior numero di insegnanti, tenuto conto, da un lato, del forte aumento degli allievi e, dall’altro, di numerosi pensionamenti tra gli insegnanti.
11 Il regolamento 2001:740 relativo alle formazioni speciali per insegnanti [förordning om särskilda lärarutbildningar (2001:740); in prosieguo: il «regolamento SÄL»] contempla le disposizioni relative alle formazioni SÄL. Esso conferisce a sei università e istituti di istruzione superiore l’incarico di formare insegnanti allorché questi sono privi delle qualifiche richieste per essere assunti a tempo indeterminato in una scuola svedese o desiderano acquistare una qualifica supplementare. Con questa iniziativa, si prevede che verranno formati e qualificati circa 4 000 insegnanti. Il regolamento SÄL è entrato in vigore il 1º novembre 2001 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2006.
12 L’art. 1 del regolamento SÄL, che reca il titolo «Ambito d’applicazione», prevede:
«Il presente regolamento contiene disposizioni riguardanti corsi di formazione superiore organizzati con mezzi particolari ed intesi a permettere agli studenti di sostenere l’esame di insegnante».
13 L’art. 2 del regolamento SÄL, che reca il titolo «Luogo dei corsi di formazione», così dispone:
«I corsi di formazione vengono dispensati nelle università e negli istituti di insegnamento superiore dello Stato designati dal governo. L’espressione “istituto di insegnamento superiore” designa, in prosieguo, sia le università sia gli istituti di insegnamento superiore».
14 L’art. 3 del regolamento SÄL, intitolato «Scopo dei corsi di formazione», enuncia:
«I corsi di formazione sono dispensati per rispondere rapidamente al fabbisogno d’insegnanti qualificati e riguardano le materie o le specializzazioni scelte dagli istituti di insegnamento superiore di concerto con i comuni interessati».
15 Con riferimento alle condizioni d’ammissione, l’art. 6 del regolamento SÄL recita come segue:
«Chiunque non soddisfi i requisiti richiesti per essere assunto a tempo indeterminato in conformità al capo 2, art. 4, primo comma, nn. 1 e 2, della [legge sull’insegnamento scolastico] può essere ammesso ad un corso di formazione se:
1. tenuto conto dei corsi di formazione superiore che ha seguito anteriormente o della sua esperienza professionale, possiede l’idoneità a sostenere l’esame di insegnante nelle materie o nelle specializzazioni previste dalla formazione, e
2. è assunto in qualità di insegnante dal rappresentante di un istituto scolastico in cui potrà svolgersi la parte pratica della formazione.
Ogni candidato che soddisfi le condizioni di assunzione a tempo indeterminato enunciate al capo 2, art. 4, primo comma, nn. 1 e 2, della [legge sull’insegnamento scolastico] può parimenti essere ammesso ad un corso di formazione se esso consente di qualificarlo per insegnare una o più materie o specializzazioni supplementari».
16 L’art. 7 del regolamento SÄL così dispone:
«Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 6, ogni candidato deve già aver seguito un corso di formazione superiore sufficiente perché la formazione seguita in applicazione del presente regolamento gli consenta di ottenere il diploma di insegnante in conformità all’art. 6, primo comma, o di qualificarsi per insegnare un’altra materia, in conformità all’art. 6, secondo comma. Le conoscenze equivalenti acquisite in Svezia o all’estero sono assimilate ai corsi di formazione superiore».
17 L’art. 10 del regolamento SÄL prevede che i corsi di formazione SÄL debbano essere dispensati almeno a metà tempo e terminare non oltre il 31 dicembre 2006. La durata totale della formazione di uno studente non può eccedere un valore di 60 punti. Tali corsi di formazione devono essere pianificati tenendo conto della formazione anteriore e dell’esperienza professionale di ciascuno studente.
La causa principale e le questioni pregiudiziali
18 Il sig. Lyyski, cittadino svedese, ha presentato la sua candidatura per frequentare, nell’ambito del programma SÄL, un corso di formazione presso l’Umeå universitet a partire dall’inizio d’autunno del 2004.
19 Nel suo fascicolo di candidatura egli ha indicato che, durante tale corso di formazione, egli avrebbe occupato un posto di insegnante in un liceo di lingua svedese ad Åbo (Finlandia).
20 L’Umeå universitet ha respinto la sua candidatura. Essa ha considerato, secondo la propria interpretazione del regolamento SÄL e quella del Ministero della Pubblica istruzione svedese, che il sig. Lyyski non aveva dimostrato di possedere le qualifiche richieste per beneficiare della formazione dispensata nell’ambito del programma SÄL, in quanto non era impiegato in un istituto scolastico svedese e avrebbe dovuto, di conseguenza, frequentare la parte pratica della formazione in Finlandia.
21 Il sig. Lyyski ha adito il giudice del rinvio proponendo ricorso contro la decisione di rigetto della sua candidatura adottata dall’Umeå universitet. Secondo l’interessato, si sarebbe dovuto riconoscere che egli soddisfaceva i requisiti di ammissione alla detta formazione e che, in quanto cittadino svedese residente in Finlandia e impiegato presso un liceo di lingua svedese in tale Stato membro, aveva un’esperienza professionale sufficiente per intraprendere una carriera di insegnante.
22 L’Umeå universitet, per parte sua, ha asserito in particolare che il requisito dell’impiego da parte di un istituto scolastico in Svezia per avere accesso ai corsi di formazione SÄL è giustificato da ragioni obiettive e proporzionate alla loro finalità.
23 Facendo riferimento agli artt. 12 CE e 149, n. 1, CE, nonché alle sentenze della Corte 7 febbraio 1979, causa 115/78, Knoors (Racc. pag. 399); 13 febbraio 1985, causa 293/83, Gravier (Racc. pag. 593); 2 febbraio 1988, causa 24/86, Blaizot (Racc. pag. 379), nonché 11 luglio 2002, causa C‑224/98, D’Hoop (Racc. pag. I‑6191), il giudice del rinvio considera che la fattispecie rientri nell’ambito d’applicazione del diritto comunitario e che, pertanto, si ponga la questione della compatibilità con quest’ultimo del requisito dell’impiego in una scuola svedese per l’ammissione ai corsi di formazione SÄL.
24 In tale contesto, l’Överklagandenämnden för högskolan ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il diritto comunitario e, in particolare, l’art. 12 CE, osti a che, nell’esame delle qualifiche di un candidato per l’ammissione ad una formazione per insegnanti, diretta a rispondere a breve termine al fabbisogno di insegnanti qualificati in Svezia, si richieda il requisito dell’assunzione presso una scuola svedese. Se tale requisito possa considerarsi giustificato e proporzionale.
2) Se, nel rispondere alla questione sub 1, sia rilevante il fatto che il candidato alla formazione, il quale è assunto in una scuola in uno Stato membro diverso dalla Svezia, sia cittadino svedese o cittadino di un altro Stato membro.
3) Se, nel rispondere alla questione sub 1, sia rilevante il fatto che la formazione per insegnanti sia istituita per un periodo limitato di tempo o invece si tratti di una formazione a carattere più duraturo».
Sulle questioni pregiudiziali
25 Con le questioni presentate, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se il diritto comunitario osti a che una normativa nazionale, con la quale viene organizzata a titolo provvisorio una formazione destinata a soddisfare a breve termine la domanda di insegnanti qualificati in uno Stato membro, venga applicata in modo tale che il beneficio di tale formazione sia riservato ai candidati impiegati in un istituto scolastico del detto Stato membro e se, ai fini di tale valutazione, sia rilevante il fatto che tale formazione abbia o no carattere più duraturo e che i candidati siano o no cittadini del detto Stato membro.
26 Per risolvere tali questioni occorre previamente verificare se una situazione come quella di cui alla causa principale rientri nell’ambito d’applicazione del diritto comunitario.
27 Nella fattispecie, il programma al quale il ricorrente della causa principale è candidato nell’ambito del programma SÄL mira in particolare a fornire una formazione agli insegnanti che non hanno le qualifiche richieste per essere assunti a tempo indeterminato da un istituto scolastico svedese secondo l’iter normale disciplinato dalla legge sull’insegnamento scolastico. Tale formazione, che è stata istituita per un periodo determinato mediante finanziamenti specifici previsti dal bilancio dello Stato, ha così l’obiettivo di conferire qualifiche particolari ai fini dell’esercizio della professione di insegnante a tempo indeterminato. Si deve ammettere, pertanto, che il regolamento SÄL ha una finalità di formazione professionale. Essa è, inoltre, dispensata soltanto da talune università e da taluni istituti di insegnamento superiore.
28 Orbene, come la Corte ha già dichiarato al punto 25 della sentenza Gravier, cit., le condizioni d’accesso alla formazione professionale rientrano nel campo d’applicazione del Trattato CE (v. anche sentenze 1º luglio 2004, causa C‑65/03, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑6427, punto 25, e 7 luglio 2005, causa C‑147/03, Commissione/Austria, Racc. pag. I‑5969, punto 32).
29 Risulta inoltre dalla giurisprudenza che tanto gli studi superiori quanto gli studi universitari costituiscono formazione professionale (v. sentenze Blaizot, cit., punti 15‑20; 27 settembre 1988, causa 42/87, Commissione/Belgio, Racc. pag. 5445, punti 7 e 8, nonché Commissione/Austria, cit., punto 33). Il fatto che l’insegnamento sia a carattere permanente o no è irrilevante ai fini di tale valutazione.
30 In tale contesto, una decisione presa nell’ambito della formazione professionale, come quella che è stata opposta al ricorrente nella causa principale, può rientrare nell’ambito di applicazione ratione materiae del diritto comunitario.
31 Per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 39, n. 1, CE, la Corte ha dichiarato che la norma in questione si applica a qualsiasi cittadino comunitario, a prescindere dal luogo di residenza e dalla cittadinanza dello stesso, che abbia usufruito di tale libertà e che abbia esercitato un’attività lavorativa in un altro Stato membro (v., in particolare, sentenza 26 gennaio 1999, causa C-18/95, Terhoeve, Racc. pag. I‑345, punto 27).
32 Poiché ciò è quanto avviene nel caso del ricorrente, che esercita un’attività professionale in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino, la sua situazione rientra nell’ambito di applicazione del diritto comunitario. È necessario pertanto verificare se le norme di quest’ultimo ostino ad una normativa nazionale quale il regolamento SÄL.
33 Occorre osservare, anzitutto, che l’art. 12 CE, che è espressamente invocato dal giudice del rinvio e che sancisce il principio generale del divieto di discriminazione fondato sulla cittadinanza, tende ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di non discriminazione (v. sentenze 26 novembre 2002, causa C‑100/01, Oteiza Olazabal, Racc. pag. I‑10981, punto 25; 11 dicembre 2003, causa C‑289/02, AMOK, Racc. pag. I‑15059, punto 25, nonché 29 aprile 2004, causa C‑387/01, Weigel, Racc. pag. I‑4981, punto 57).
34 Orbene, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori, tale principio è stato attuato e concretizzato dall’art. 39, n. 2, CE. Non occorre dunque pronunciarsi sull’art. 12 CE (sentenza Weigel, cit., punti 58 e 59).
35 Occorre poi osservare che la Corte ha più volte dichiarato che le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle persone sono volte ad agevolare ai cittadini comunitari l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel territorio della Comunità ed ostano ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro (sentenze 7 luglio 1988, cause riunite 154/87 e 155/87, Wolf e a., Racc. pag. 3897, punto 13; 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman, Racc. pag. I‑4921, punto 94; Terhoeve, cit., punto 37; 27 gennaio 2000, causa C‑190/98, Graf, Racc. pag. I-493, punto 21, nonché 17 marzo 2005, causa C‑109/04, Kranemann, Racc. pag. I-2421, punto 25).
36 È pacifico che l’assunzione degli insegnanti a tempo determinato è aperta a tutti i cittadini degli Stati membri che possiedono le qualifiche necessarie per insegnare. Al riguardo, il governo svedese sostiene, senza essere contraddetto sul punto, che le formazioni SÄL sono proprio destinate ai cittadini degli altri Stati membri assunti in qualità di insegnanti in Svezia con contratti a tempo determinato e che, più frequentemente dei cittadini svedesi, possono trovarsi nella situazione di non possedere tutte le qualifiche richieste per accedere agli impieghi permanenti di insegnante attraverso l’iter normale.
37 Tuttavia, nei limiti in cui una normativa nazionale come il regolamento SÄL è applicata in modo tale che si esige dai candidati ad una formazione che siano impiegati in un istituto scolastico dello Stato membro interessato, la consequenziale esclusione delle candidature di insegnanti che sono impiegati in un istituto scolastico di un altro Stato membro è tale da sfavorire i cittadini che lavorano in altri Stati membri e, in particolare, quelli che, come il ricorrente nella causa principale, hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione. L’applicazione di tale normativa risulta pertanto essere in grado di ostacolare la libera circolazione dei lavoratori, il che, in linea di principio, è vietato dall’art. 39 CE.
38 Infine, sebbene il requisito per cui i candidati alle formazioni SÄL devono essere impiegati in un istituto scolastico svedese costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, esso potrebbe tuttavia sottrarsi al divieto previsto dall’art. 39 CE qualora fosse inteso a perseguire uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e fosse giustificato da ragioni imperative di interesse generale. Sarebbe tuttavia ancora necessario, in tal caso, che l’applicazione di simile provvedimento fosse atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo che esso persegue e non eccedesse quanto necessario per raggiungere tale obiettivo (v., in particolare, sentenze 31 marzo 1993, causa C‑19/92, Kraus, Racc. pag. I-1663, punto 32; Bosman, cit., punto 104; 30 settembre 2003, causa C‑224/01, Köbler, Racc. pag. I-10239, punto 77, e Kranemann, cit., punto 33).
39 Dagli artt. 149 CE e 150 CE risulta che l’organizzazione tanto del sistema d’istruzione quanto della formazione professionale rientra nell’ambito di responsabilità degli Stati membri. Tale responsabilità implica, in particolare, la preservazione o il miglioramento del sistema di istruzione, che devono conseguentemente costituire scopi legittimi alla luce delle dette disposizioni del Trattato. È pacifico che il regolamento SÄL si inscrive appunto in tale prospettiva.
40 Quanto alla valutazione delle ragioni imperative di interesse generale, è pacifico che l’adozione del regolamento SÄL si inscrive in un contesto di carenza in Svezia di insegnanti qualificati assunti a tempo indeterminato secondo l’iter normale disciplinato dalla legge sull’insegnamento scolastico. Risulta dal fascicolo che tale carenza nel detto Stato membro è la conseguenza, anzitutto, del numero ingente dei pensionamenti di tali insegnanti, poi, di una quantità insufficiente di diplomati che soddisfano le condizioni di accesso a tale iter normale e, infine, dell’aumento del numero di bambini scolarizzati. Atteso che non viene contestato neppure che l’assunzione a tempo indeterminato di insegnanti diplomati, sebbene sia aperta a tutti i cittadini degli Stati membri che dispongono dei diplomi richiesti, non ha consentito di soddisfare il fabbisogno di insegnanti di tale Stato membro, non v’è dubbio che spettava alle autorità nazionali fare ricorso alle prestazioni di insegnanti assunti a tempo determinato.
41 Si pone allora la questione di stabilire se l’applicazione del regolamento SÄL risponda alle esigenze di proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito.
42 Si deve, da un lato, osservare che le formazioni SÄL sono dispensate soltanto da sei università e istituti di insegnamento superiore, mediante finanziamenti specifici previsti dal bilancio dello Stato, con l’obiettivo di formare 4 000 insegnanti. Non risulta dai documenti agli atti che tale iniziativa di formazione abbia, date le circostanze, un carattere non circoscritto.
43 Si richiede, d’altro lato, ai candidati alla formazione speciale che siano impiegati in un istituto scolastico svedese. Risulta che tale requisito, con il quale potrebbe essere ostacolato l’accesso alla detta formazione da parte degli insegnanti che esercitano la loro attività in un altro Stato membro, si ricollega all’attuazione della parte pratica della formazione speciale. Tale parte si svolge in linea di principio sul luogo in cui l’insegnante esercita la sua attività. Il controllo costante e la valutazione di essa risulterebbero manifestamente più difficili da realizzare nel caso in cui essa si svolgesse in un ambiente estraneo al sistema scolastico svedese.
44 Per valutare se l’applicazione del provvedimento di cui trattasi ecceda quanto necessario, occorre anche esaminare i requisiti riguardanti la parte pratica della formazione in parola. Orbene, emerge dalle informazioni fornite dal governo svedese nel corso dell’udienza che taluni istituti di insegnamento superiore o università potrebbero esonerare gli interessati dalla detta parte pratica. Inoltre, tale governo non ha escluso che essa possa essere effettuata in un istituto scolastico diverso da quello in cui la persona interessata è impiegata come insegnante. In simile contesto, gli elementi di informazione di cui la Corte dispone non le consentono di determinare con esattezza se la parte pratica della detta formazione ne costituisca elemento essenziale ed obbligatorio.
45 Inoltre, l’attività di insegnante esercitata dal ricorrente della causa principale garantisce a priori che quest’ultimo possiede l’idoneità richiesta per frequentare il corso di formazione dispensato nell’ambito del programma SÄL e per insegnare, in seguito ad esso, in Svezia. Se anche non è sicuro che il candidato interessato abbia manifestato l’intenzione di accettare effettivamente un impiego a tempo indeterminato in Svezia al termine della detta formazione, tale circostanza non pone affatto nuovamente in discussione la possibilità di paragonare la sua situazione con quella degli insegnanti impiegati a tempo determinato nelle scuole svedesi, sui quali non incombe, come risulta dalle indicazioni fornite alla Corte nel corso dell’udienza, alcun obbligo di accettare un impiego di insegnante a tempo indeterminato in Svezia al termine della detta formazione.
46 In una simile situazione, l’esclusione, per principio, della candidatura del ricorrente nella causa principale per il solo motivo che essa proverrebbe da una persona che non è impiegata in un istituto scolastico svedese potrebbe risultare in definitiva contraria agli obiettivi perseguiti e sarebbe sproporzionata, in particolare se, quando tutte le candidature equivalenti provenienti da insegnanti impiegati in una scuola svedese hanno potuto essere soddisfatte, gli ostacoli al compimento della parte pratica della formazione potevano essere eliminati senza difficoltà.
47 In tali circostanze, non si può escludere che l’applicazione che viene fatta del regolamento SÄL ecceda quanto necessario per conseguire l’obiettivo di preservare e migliorare il sistema educativo svedese.
48 Considerata la scarsità degli elementi d’informazione di cui dispone la Corte, va constatato che spetta al giudice nazionale, che è investito della causa principale e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, verificare se, alla luce delle considerazioni sviluppate ai punti 42‑45 della presente sentenza, l’applicazione del regolamento SÄL sia proporzionata all’obiettivo perseguito.
49 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni sottoposte alla Corte dichiarando che il diritto comunitario non osta a che una normativa nazionale, che organizza a titolo provvisorio una formazione destinata a soddisfare a breve termine la domanda di insegnanti qualificati in uno Stato membro, esiga che i candidati a tale formazione siano impiegati in un istituto scolastico del detto Stato, purché tuttavia l’applicazione che viene fatta di tale normativa non abbia l’effetto di escludere per principio qualsiasi candidatura di insegnanti che non siano impiegati in un tale istituto, senza una previa valutazione individuale dei meriti delle candidature con riferimento, in particolare, alle attitudini dell’interessato e alla possibilità di controllare la parte pratica della formazione ricevuta da quest’ultimo o eventualmente di dispensarlo da essa.
Sulle spese
50 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Il diritto comunitario non osta a che una normativa nazionale, che organizza a titolo provvisorio una formazione destinata a soddisfare a breve termine la domanda di insegnanti qualificati in uno Stato membro, esiga che i candidati a tale formazione siano impiegati in un istituto scolastico del detto Stato, purché tuttavia l’applicazione che viene fatta di tale normativa non abbia l’effetto di escludere per principio qualsiasi candidatura di insegnanti che non siano impiegati in un tale istituto, senza una previa valutazione individuale dei meriti delle candidature con riferimento, in particolare, alle attitudini dell’interessato ed alla possibilità di controllare la parte pratica della formazione ricevuta da quest’ultimo o eventualmente di dispensarlo da essa.
Firme