Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 16 aprile 2012 - Stoilov i Ko EOOD / Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
(Causa C-180/12)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Stoilov i Ko EOOD
Resistente: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
Questioni pregiudiziali
1. Se la merce - strisce arrotolate di stoffa grezza per la produzione di tende a rullo da interni - ai fini della classificazione doganale in base alla nomenclatura combinata 2009, che forma l'allegato I al regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
2, debba essere classificata, alla luce delle caratteristiche della merce, come "tessuto" con il codice NC 5407 61 30 o, in considerazione del suo unico impiego - vale a dire la realizzazione di tende a rullo da interni -, con il codice NC 6303 92 10, tenendo conto al riguardo:
a) della nozione di "manufatti confezionati" ai sensi della nota 7 al capitolo 63 ("Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci"), sezione XI ("Materie tessili e loro manufatti"), della nomenclatura combinata 2009, interpretata congiuntamente con il punto 2 [sezione A], lettera a), delle regole della nomenclatura relativa alla nozione di "oggetto incompleto o non finito", in considerazione della fattispecie di cui alla lettera c), della nota 7, delle caratteristiche della merce de qua e dell'eventualità che essa venga impiegata per la produzione di un unico prodotto finale;
b) della questione se la nozione di "tessuto" ai sensi del capitolo 54, sottovoce 5407 61 30 della nomenclatura combinata 2009, ricomprenda anche strisce di stoffa, le quali, al pari del prodotto finale (tende a rullo da interni), che costituisca il loro unico impiego, presentino orli rinforzati sul loro lato verticale, in considerazione, appunto, dell'espressa indicazione di detto prodotto alla sottovoce 6303 92 10 della nomenclatura
2. Se vi è ragionevole motivo di ritenere che per il richiedente, obbligato in forza dell'immissione della merce, sia sorto un legittimo affidamento sulla classificazione doganale della merce medesima e che, in base all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, nonché in considerazione del principio del legittimo affidamento, debba essere utilizzata la voce tariffaria doganale indicata nella registrazione in dogana qualora, alla luce del contesto di fatto della causa principale, ricorrano, all'atto dell'effettuazione della registrazione doganale, le seguenti condizioni:
a) in considerazione di una precedente registrazione in dogana di merce identica recante la stesse voce tariffaria, l'amministrazione doganale non abbia proceduto, a seguito di controlli - verbalizzati - sulla merce, estesi anche alla relativa classificazione doganale, ad un'analisi su campioni, giungendo alla conclusione che la merce concordasse con le indicazioni della registrazione;
b) non siano stati effettuati controlli successivi a seguito dello svincolo della merce in occasione di altre cinque registrazioni doganali di merce identica recante la stessa voce tariffaria già indicata in precedenza, vale a dire in data anteriore e posteriore a quella del verbale del controllo doganale in cui sia stata accertata la correttezza della voce tariffaria.
3. Se, in considerazione del rispetto del principio della cosa giudicata, l'articolo 243, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 vada interpretato nel senso che contro l'atto emesso ai sensi dell'articolo 232, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento possa essere proposto ricorso solo qualora detto atto sia stato emanato per mancato tempestivo pagamento, con contestuale fissazione del quantum dei dazi all'importazione, ed esso costituisca, in base al diritto nazionale dello Stato membro, titolo esecutivo ai fini del recupero dei dazi medesimi.
4. Se l'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vadano interpretati nel senso che, laddove la richiesta istruttoria di disporre una perizia indipendente, formulata dopo che l'obbligato abbia ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 221, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, non sia stata espressamente esaminata dall'amministrazione doganale né sia stata presa in considerazione nella motivazione di decisioni successive, sussista una lesione irrimediabile del diritto ad una corretta amministrazione e del diritto di difesa nel procedimento amministrativo, con conseguente vizio insanabile in sede giudiziaria, tenuto conto del fatto che,, in considerazione delle circostanze della causa principale, l'interessato può dimostrare la fondatezza delle proprie eccezioni in merito alla classificazione doganale della merce solo nel giudizio di primo grado, sottoponendo la questione a un perito indipendente.
____________1 - GU L 291, pag. 1.2 - GU L 302, pag. 1.